COMITATO PROVINCIALE DI AOSTA
Lega Nazionale Dilettanti – Settore Giovanile e Scolastico
Via Zimmerman, 6 – 11100 AOSTA
Tel. 0165/40695 – Fax 0165/ 239103
E-mail:
Stagione Sportiva 2000-2001
____________________________________________________________
COMUNICATO UFFICIALE N° 29 Aosta, lì 28 marzo 2001
1) Dal Comunicato Ufficiale N° 37 del 29/03/2001 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’ Aosta
Si trasmette - in allegato - il comunicato ufficiale n. 22 della F.I.G.C. concernente le modifiche regolamentari apportate all’art. 40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
Si trasmette - in allegato - la normativa Antidoping pervenutaci per il tramite del comunicato ufficiale n. 31 del 12 Marzo 2001 della Lega Nazionale Dilettanti.
Si trascrive - qui di seguito - il risultato ufficiale della gara relativa al primo turno della Coppa Italia Dilettanti - Fase Nazionale:
Mercoledì 21 Marzo 2001
GIRONE A:
CARATESE - MATHI 3-1
... omissis ....
Si comunica che la Commissione Premi e Benemerenze della L.N.D. su specifica segnalazione effettuata da questo Comitato Regionale e dall’apposita Commissione Nazionale all’uopo predisposta, ha provveduto a riconoscere il “Premio di Benemerenza” ai Dirigenti e Società di seguito indicati:
- Dirigenti Federali con almeno 30 anni di attività
CAVALLO Sergio Vice Fiduciario Campi sportivi
GROSSO Aldo Sostituto Giudice Sportivo Comitato Regionale
- Dirigenti Federali con almeno 15 anni di attività
GROLLINO Gaetano Componente Comitato Provinciale di Torino
PERONETTO Silvana Segretario Comitato Locale di Ivrea
TALAMO Salvatore Componente Comitato Provinciale di Cuneo
NOVARINA Giuseppe Collaboratore Comitato Regionale
CECCHIN Vittorio Componente Comitato Provinciale di Alessandria
- Dirigenti di Società con almeno 30 anni di attività
MINATO Antonio Presidente Società SPOLINA
SAMBUGARO Carlo Dirigente Società COUMBA FREIDE
CAPRIOGLIO Don Dante Presidente Società SAN CARLO
- Dirigente di Società con almeno 15 anni di attività
CAMPAGNA Ezio Segretario Società PRO DRONERO
- Società con almeno 75 anni di attività
VARALPOMBIESE
ALPIGNANO
Si tramette - in allegato - la nota pervenutaci dalla F.I.G.C. inerente la candidatura alla carica di Presidente o di Componente della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA -VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
COMUNICATO UFFICIALE N. 22
Si pubblica la modifica regolamentate relativa all’art 40 NOIF., emanata dal Commissario Straordinario, che entra in vigore con efficacia immediata.
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.
VECCHIO TESTO |
NUOVO TESTO |
Art. 40 |
Art. 40 |
Limitazioni del tesseramento calciatori |
Limitazioni del tesseramento calciatori |
1. Omissis |
1. Invariato |
2. Omissis |
2. Invariato |
3. Omissis |
3. Invariato |
4. Omissis |
4. Invariato |
5. Omissis |
5. Invariato |
6. Omissis |
6. Invariato |
7. Omissis |
7. Invariato |
7 bis. Omissis |
7 bis. Invariato |
8. Omissis |
8. Invariato |
9. Omissis |
9. Invariato |
10. Omissis |
10. Invariato |
11.Le società di Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, od una sola calciatrice in caso svolgano attività di Calcio Femminile, proveniente o prevenuto da Federazione estera, purché in regola con le leggi statali vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
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11.Le società di Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, od una sola calciatrice in caso svolgano attività di Calcio Femminile, proveniente o provenuto da Federazione estera, purché in regola con le leggi statali vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, salvo quanto previsto dalla lettera a) del punto 3), e sia documentato: |
1) Calciatori extracomunitari: |
1) Calciatori extracomunitari: |
a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”; |
a) Invariato. |
b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante attestazione del datore di lavoro ed esibizione del prospetto relativo alla percezione degli emolumenti, |
b) Invariato. |
c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili’ |
c) Invariato. |
d) la residenza o il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno nel Comune, sede della società, o in Comune della stessa Provincia limitrofa |
d) Invariato. |
2) Calciatori comunitari. |
2) Calciatori comunitari: |
a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”’ |
a) Invariato. |
h) la residenza nel Comune sede della società, od in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa. |
b) Invariato. |
I calciatori tesserati a norma del precedente comma non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva.
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I calciatori tesserati a norma del precedente comma non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva.
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3) I calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di “non professionista” risultante da “transfert internazionale”. Il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C |
3) I calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera. Sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica dì” non professionista” risultante da “transfert internazionale”. Il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.. |
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a) I calciatori non professionisti, di cittadinanza italiana, trasferiti all’estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stessa stagione sportiva in cui avevano ottenuto il transfert internazionale, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati immediatamente prima del trasferimento all’estero. |
12. Omissis. |
12. Invariato. |
PUBBLICATO IN ROMA IL 15 FEBBRAIO 2001
IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Guglielmo Petrosino Dott. Giovanni Petrucci
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
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COMUNICATO UFFICIALE N. 27
NORMATIVA ANTIDOPING
Si pubblicano, in allegato, il Regolamento dell’Attività Antidoping, comprensivo delle Appendici, nel testo deliberato dal Commissario Straordinario con delibera n. 34/CS del 21 febbraio 2001, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con provvedimento n. 1165 del 22.12.2000 inviato al Ministero per i Beni Culturali per la approvazione, nonché l’Elenco delle classi di sostanze e dei metodi proibiti in materia di doping, emanato dal CIO per l’anno 2001 ed approvato con deliberazione n. 66 della Giunta Esecutiva del C.O.N.I. nella riunione del 16 gennaio 2001.
“Regolamento dell’attività antidoping”
PREAMBOLO
Vista la Dichiarazione approvata il 4 febbraio 1999 dalla Conferenza Mondiale sul Doping svoltasi a Losanna, con la quale si è riaffermato il concetto che il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina e costituisce violazione al regolamento che il Movimento Olimpico ha disposto, nella consapevolezza della minaccia che il doping rappresenta per la salute dei giovani e degli atleti;
Visto il Codice Antidoping del Movimento Olimpico;
Preso atto della costituzione della Agenzia Mondiale Antidoping;
Vista la Legge n. 376 del 14 dicembre 2000 recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping;
Visto il Decreto Legislativo n. 242/99 recante norme per il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che conferisce al CONI l’adozione di misure di prevenzione e repressione del doping;
Considerato che per doping si intende sia l’assunzione di sostanze o il ricorso a metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell’atleta, o comunque in grado di incrementarne artificiosamente le prestazioni agonistiche, sia la presenza nell’organismo dell’atleta di sostanze proibite non consentite ricomprese negli appositi elenchi approvati dalle competenti autorità nazionali ed internazionali;
Considerato, altresì, che nel Codice Antidoping del Movimento Olimpico vigente si indica, tra l’altro, che è possibile comminare sanzioni o misure aggravate a tesserati resisi colpevoli di violazioni della normativa antidoping, e che non di meno potrebbero verificarsi circostanze di natura eccezionale che possano creare le condizioni per un’eventuale modifica delle sanzioni stesse;
Considerato, infine, che viene riconosciuta la piena autorità del TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) al completamento delle procedure di competenza degli Organi federali;
Tutto quanto sopra considerato, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) adotta il seguente Regolamento Antidoping.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
Definizione del doping nello sport
1. Il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina. Per doping si intende:
a) la somministrazione, l’assunzione e l’uso di sostanze appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici e l’impiego di metodi proibiti da parte di atleti e di soggetti dell’ordinamento sportivo;
b) il ricorso a sostanze o metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell’atleta, o in grado di alterarne artificiosamente le prestazioni agonistiche;
c) la presenza nell’organismo dell’atleta di sostanze proibite o l’accertamento del ricorso a metodologie non consentite facendo riferimento all’elenco emanato dal CIO ed ai successivi aggiornamenti.
2. Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti.
3. E' altresì vietato raccomandare, proporre, autorizzare, permettere oppure tollerare l'uso di qualsiasi sostanza o metodo che rientri nella definizione di doping allo stesso modo del traffico di tale sostanza.
4. Il doping è vietato e comporta l’attivazione di un procedimento disciplinare e l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalla F.I.G.C..
5. L’elenco formulato dal CIO, di cui all’articolo 1 comma 1 lettera c), relativo alle “Classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti” viene recepito dalla Giunta Esecutiva del C.O.N.I e dalla F.I.G.C., rispettandone la medesima data di entrata in vigore stabilita dal CIO. La F.I.G.C. provvederà agli atti necessari per darne la massima divulgazione presso gli affiliati. L’elenco in questione è comunque applicato ai sensi del presente Regolamento anche nel caso in cui non venisse formalmente recepito dalla F.I.G.C..
TITOLO II
ORGANISMI ED UFFICI PREPOSTI ALL’ATTIVITÀ ANTIDOPING
ART. 2
Commissione Antidoping
1. E’ istituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano la Commissione Antidoping, composta da un Presidente, da sei membri, di cui uno con l’incarico di Vice Presidente, e da un Segretario, con lo scopo di promuovere e coordinare le iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello sport.
2. La Commissione ha le seguenti specifiche funzioni:
a) intraprende appropriati programmi di ricerca e di sviluppo concernenti l’attività antidoping dell’Ente;
b) elabora ed attua programmi educativi e campagne di informazione e formazione derivanti da studi sui rischi connessi con la pratica del doping;
c) assume iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi ed a formulare proposte per una più incisiva repressione del fenomeno del doping nello sport avvalendosi della collaborazione degli organi del C.O.N.I. , delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate;
d) procede alla ricognizione delle regole antidoping emanate dal Movimento Olimpico, dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate ed effettua specifici studi sulla normativa statale in materia di doping anche al fine di formulare proposte;
e) esprime pareri, su richiesta degli uffici competenti, in merito ai regolamenti federali antidoping, alle convenzioni che gli organismi federali sono tenuti a stipulare per la disciplina dei controlli antidoping ed effettua un costante monitoraggio sui programmi di attività antidoping disposti dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate;
f) può disporre, in armonia con le iniziative assunte dalla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, specifici controlli antidoping a sorpresa, tramite la FMSI, nel rispetto dei criteri e delle modalità di seguito riportate. Possono essere sottoposti a controlli antidoping a sorpresa gli atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano a gare nazionali o fuori competizione.
3. La Commissione individua direttamente nominativi di atleti, anche di nazionalità straniera, ma tesserati per società sportive affiliate alla F.I.G.C., da sottoporre ai controlli antidoping a sorpresa. I controlli antidoping a sorpresa possono essere disposti durante le gare, gli allenamenti ed i raduni ed anche al di fuori degli stessi.
4. I controlli antidoping a sorpresa possono essere altresì disposti su richiesta dell’Ufficio di Procura Antidoping, ove i controlli stessi siano ritenuti necessari per l’espletamento delle indagini.
5. La Commissione dispone i controlli antidoping a sorpresa avvalendosi, se necessario, della collaborazione della F.I.G.C.. La Commissione provvede ad inviare all’atleta e contestualmente alla F.I.G.C., tramite telegramma, la convocazione per l’effettuazione del prelievo. Detta comunicazione deve pervenire almeno 24 ore prima dell’ora fissata per il prelievo medesimo. La F.I.G.C è tenuta a collaborare affinché vengano notificati all’atleta, anche verbalmente, gli estremi della convocazione. L’atleta che non si presenta all’appuntamento fissato per il prelievo viene segnalato dall’Ispettore Medico incaricato del controllo alla FMSI, che provvede ad informare l’U.C.A.A., per l’attivazione del procedimento disciplinare da parte dell’Ufficio di Procura Antidoping.
6. La Commissione può, inoltre, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e in particolare in occasione di gare, allenamenti o raduni, non prendere alcun accordo preventivo con l’atleta e inviare, senza preavviso, un incaricato appositamente delegato nel luogo della gara o dell’allenamento o in qualunque altro luogo in cui l’atleta sia reperibile. In questo caso, l’Ispettore Medico deve concedere all’atleta un ragionevole lasso di tempo per portare a termine l’attività nella quale è in quel momento impegnato. Il controllo deve iniziare entro un’ora dalla notifica.
7. La F.I.G.C è tenuta a fornire alla Commissione Antidoping del C.O.N.I., con la massima tempestività e precisione, le seguenti informazioni relative alla loro attività agonistica ed addestrativa:
a) i nominativi dei componenti della commissione federale antidoping ed il nome di un referente federale e degli eventuali sostituti, incaricato di mantenere i rapporti con la Commissione del C.O.N.I. Tale figura è da ricercarsi nell’ambito della struttura amministrativa federale (Segretario Generale o funzionario da questi delegato);
b) l’elenco degli atleti di interesse nazionale corredato dagli indirizzi e dai numeri di telefono dell’atleta e della Società di appartenenza;
c) i calendari agonistici nazionali, internazionali e, per gli sport di squadra, i calendari del settore campionati delle diverse serie ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell’anno;
d) i calendari dei raduni e degli allenamenti previsti in Italia e all’estero per gli atleti italiani di interesse nazionale ed ogni loro variazione che intervenga nel corso dell’anno;
e) i risultati agonistici ottenuti dagli atleti di interesse nazionale nelle gare nazionali ed internazionali;
f) i nominativi degli atleti tesserati che sono stati sottoposti ai controlli antidoping, in gara ed a sorpresa, da parte della F.I.G.C, della U.E.F.A. e della F.I.F.A., nonché l’esito dei suddetti controlli.
8. La mancata effettuazione del controllo antidoping a sorpresa, attribuibile a responsabilità organizzative della F.I.G.C, determina a carico di questa l’obbligo di rimborsare alla FMSI le spese sostenute per gli Ispettori Medici incaricati del controllo; quando i responsabili delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Associate non provvedono a fornire le informazioni di cui al precedente comma 7, la Commissione Antidoping, previa diffida e decorso il termine di sei giorni, segnala il comportamento omissivo alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I.
9. La Commissione, per l’esercizio delle proprie funzioni, può richiedere, per il tramite dell’U.C.A.A., di avvalersi della collaborazione di funzionari, di tecnici, di consulenti esterni e di mezzi del C.O.N.I.
10. La Commissione, entro due mesi dal suo insediamento, adotta un regolamento interno di funzionamento ove siano tra l’altro definiti i criteri, le modalità, le condizioni e le procedure per l’effettuazione dei controlli antidoping a sorpresa. Tale regolamento, di cui la Giunta Esecutiva del C.O.N.I. avrà preso atto, sarà trasmesso alle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate.
ART. 3
Commissione Scientifica Antidoping
1. E' istituita, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Commissione Scientifica Antidoping in posizione di piena autonomia e composta da un Presidente, da un massimo di 12 membri , scelti tra esponenti di diverse discipline scientifiche e da due atleti di entrambi i sessi. Un Ufficio di Segreteria assicurerà il funzionamento della Commissione.
2. La Commissione Scientifica Antidoping svolge le seguenti funzioni:
a) fa e fa fare, commissionandola, ricerca scientifica negli ambiti e nei campi ove siano richiesti approfondimenti e nuovi elementi di conoscenza. La Commissione definisce i protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula le relative proposte di finanziamento. Essa provvede, inoltre, a diffondere i risultati più utili e più interessanti;
b) fa affermazioni e dichiarazioni di principio che inoltra al Presidente del C.O.N.I. ed alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I., sulla base sia dei dati già acquisiti dalla comunità scientifica, sia di quelli derivati da nuove acquisizioni della ricerca scientifica;
c) svolge attività educativo-didattica, producendo testi e documenti a carattere scientifico, con l'obiettivo di informare e di formare i destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo sportivo;
d) agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura mondiale antidoping, con lo scopo specifico di informarsi dettagliatamente su quanto accade, nel mondo, a proposito del doping nello sport e delle iniziative intraprese a tutela della salute degli atleti;
e) svolge azione di supporto, di consulenza, di garante e di controllo, in tutti i casi in cui il C.O.N.I. intraprende iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica e, perciò, bisognose di un'autorità con specifica competenza in materia di lotta al doping e di tutela della salute degli atleti;
f) sviluppa, nel quadro degli accordi tra il C.O.N.I. ed il Ministero della Sanità, rapporti di scambio e di stretta collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ed in special modo con il Dipartimento Valutazione Farmaci e Farmacovigilanza, nell'ottica di una azione coordinata e congiunta contro il doping e l'abuso, in genere, dei farmaci nello sport;
g) propone alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I., curandone l’attuazione, anche in collaborazione con altre Istituzioni ed altri qualificati partner, italiani e stranieri, campagne di prevenzione e di sensibilizzazione, relativamente all'uso e all'abuso dei farmaci nello sport e alla tutela della salute degli atleti.
ART. 4
Ufficio di Procura Antidoping
1. L’Ufficio di Procura Antidoping, istituito presso il C.O.N.I. in posizione di piena autonomia, è competente in via esclusiva a compiere gli atti necessari all’accertamento delle responsabilità di tesserati alla F.I.G.C. che abbiano posto in essere i comportamenti vietati dal presente regolamento.
2. L’Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare sulle violazioni del presente Regolamento nonché sull’uso, la vendita, la cessione all’atleta o, comunque, il procacciamento o la detenzione di sostanze doping; l’istigazione, anche non accolta; l’accordo, anche non realizzato, per fare uso di qualsiasi sostanza o metodo vietato ed altresì il ricorso, da parte dell’atleta, di metodologie vietate .
3. L’Ufficio di Procura Antidoping è composto da un Procuratore Capo, da sette Procuratori e da un Segretario.
4. Il Procuratore Capo effettua i procedimenti di indagine oppure li assegna ad uno o più Procuratori coordinandone l’attività. Il Procuratore designato conduce l’indagine e, avvalendosi del Segretario, cura gli adempimenti ad essa connessi. Il Procuratore Capo, su proposta del Procuratore titolare delle indagini, può delegare la Procura federale a comparire in udienza ed a effettuare singoli atti ispettivi.
L’Ufficio di Procura Antidoping, ai fini delle indagini, può richiedere alla F.I.G.C. ogni documento necessario e, per il tramite dell’U.C.A.A., avvalersi dell’ausilio di funzionari, di tecnici e di mezzi del C.O.N.I. ovvero di consulenti esterni. Il medesimo Ufficio può accedere, per il tramite di un Procuratore incaricato, ai locali nei quali si effettuano le procedure di sorteggio degli atleti e di prelievo dei campioni da sottoporre a controllo antidoping.
Provvede a segnalare alle Procure della Repubblica competenti le fattispecie penalmente rilevanti, ai sensi della Legge n. 376 del 14 dicembre 2000 di cui acquisisce conoscenza.
Art. 5
Ufficio Coordinamento Attività Antidoping
(U.C.A.A.)
1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a mezzo di una propria struttura denominata Ufficio Coordinamento Attività Antidoping, svolge l’attività antidoping in attuazione delle normative proprie e del Movimento Olimpico. In particolare l’U.C.A.A.: coordina l’effettuazione dei controlli a sorpresa eventualmente disposti dalla Commissione Antidoping e dei controlli disposti dalla F.I.G.C.; dispone delle risorse necessarie per il funzionamento ed il collegamento degli Organismi operanti nell’ambito delle attività antidoping dell’Ente.
2. L’U.C.A.A., ricevuta la comunicazione di non negatività del campione A da parte della Federazione Medico Sportiva Italiana, predispone gli adempimenti per la esecuzione delle analisi di revisione. In esito alle analisi di revisione provvede alle comunicazioni di rito ai fini della attività di competenza dell’Ufficio di Procura Antidoping e della F.I.G.C. ai sensi dei successivi articoli 9, 10 ed 11 del presente regolamento.
3. L’U.C.A.A. relaziona di volta in volta alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I. sulle positività accertate, sull’andamento dei procedimenti disciplinari adottati dall’Ufficio di Procura Antidoping e dagli Organi di giustizia federale, nonché sulle sanzioni comminate.
Art. 6
Federazione Medico Sportiva Italiana
1. L’espletamento dei controlli antidoping ordinari ed a sorpresa è svolto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana alla quale sono conferiti il compito e la responsabilità di designare gli Ispettori Medici incaricati delle operazioni di prelievo delle urine e delle connesse formalità, in occasione delle gare, allenamenti o raduni, ed altresì di disporre per l’effettuazione delle analisi presso il Laboratorio di Analisi Antidoping accreditato dal CIO o dalla autorità internazionale competente in materia di lotta al doping, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente regolamento.
2. E’ facoltà della FMSI, d’intesa con la F.I.G.C., inviare, ove necessario, i campioni biologici da analizzare presso Laboratori Antidoping stranieri accreditati dal CIO o dalla autorità internazionale competente in materia di lotta al doping.
Art. 7
Incompatibilità, durata e decadenza
1. L’incarico di componente della Commissione Federale Antidoping e l’incarico di Rappresentante Antidoping federale sono incompatibili con incarichi o cariche rivestite in seno a Società sportive affiliate. Chi si trova nella condizione di incompatibilità prevista dal presente comma, entro trenta giorni dal suo insorgere, deve comunicare al Presidente della F.I.G.C. l’opzione per l’uno o per l’altro incarico. La mancata comunicazione dell’esercizio dell’opzione è causa di decadenza dall’incarico conferito ai sensi del presente regolamento.
2. I Componenti della Commissione Federale Antidoping e i Rappresentanti Antidoping federali sono nominati per un biennio e continuano ad esercitare le proprie funzioni in casi di decadenza del Consiglio Federale fino alla nomina della nuova Commissione Federale Antidoping. Gli incarichi sono rinnovabili.
TITOLO III
NORME PROCEDURALI
ART. 8
Norme procedurali per l’effettuazione dei controlli antidoping
1. La F.I.G.C. ha l’obbligo di predisporre il programma annuale dei controlli. La realizzazione del programma avverrà d’intesa con la FMSI e sarà regolata da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Federale, previa acquisizione del parere della Commissione Antidoping del C.O.N.I.
2. La FMSI provvede alla designazione degli Ispettori Medici. Sulla designazione delle gare oggetto di controllo antidoping, sulle designazioni degli Ispettori Medici, sull’effettuazione dei prelievi, sui nominativi degli atleti da controllare e controllati, sull’esito delle analisi, deve essere mantenuto il segreto d’ufficio.
3. Per l’effettuazione dei controlli antidoping, le società ospitanti o gli enti organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione un locale, idoneo allo scopo, nel quale sia possibile individuare di massima una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo, dotato di gabinetto e doccia. Il locale deve altresì essere corredato di un tavolo con sedie e fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e non gasate, e possibilmente essere situato in prossimità degli spogliatoi.
4. Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le società sono tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento e rispetto delle procedure del controllo antidoping.
5. L’Ispettore Medico incaricato di effettuare il prelievo viene designato dalla FMSI con lettera
ufficiale. Copia della lettera viene consegnata dall’Ispettore Medico al responsabile della organizzazione della gara o della società ospitante.
6. Nel caso di controlli antidoping ordinari o a sorpresa in competizione:
a) il medico o il dirigente sociale deve consegnare, in busta chiusa e sigillata, all’Ispettore Medico designato dalla FMSI, le eventuali notifiche individuali, se previste nell’elenco delle “Classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti” in vigore, di trattamenti terapeutici che abbiano comportato il ricorso a sostanze il cui uso è vietato in determinate condizioni, riguardanti gli atleti sottoposti al controllo.
b) nel locale adibito al controllo antidoping, il Rappresentante Antidoping federale procede alla designazione per sorteggio degli atleti che devono essere sottoposti a prelievo e provvede poi alla comunicazione agli stessi di tale designazione, secondo quanto previsto nell’Appendice “A” del presente Regolamento. Possono essere sottoposti a controllo anche gli atleti espulsi o ritiratisi nel corso della gara e quelli che l’hanno abbandonata per un infortunio tale da non richiedere l’immediato ricovero ospedaliero.
7. La presentazione degli atleti sorteggiati per il controllo antidoping deve avvenire presso il locale all’uopo predisposto, secondo quanto previsto nell’Appendice “A” del presente Regolamento. L’Ispettore Medico, d’intesa con il Rappresentante Antidoping federale, deve accertare che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera da garantirne la regolarità con il minor disagio per gli atleti designati, ai quali deve essere illustrata la procedura per la raccolta del campione.
8. Gli atleti identificati dall’Ispettore Medico, previa, se del caso, esibizione di legale documento di riconoscimento, devono restare nel locale riservato al controllo antidoping fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni. Le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei flaconi; quindi l’atleta ha la facoltà di restare nel locale sino alla sigillatura delle borse per il trasporto.
Ciascun atleta sceglie un kit per il prelievo antidoping così costituito:
- un recipiente per la raccolta delle urine;
- un flacone contrassegnato con la lettera A;
- un flacone contrassegnato con la lettera B.
Solo un atleta alla volta sarà chiamato nel locale adibito al controllo antidoping.
9. Oltre all’Ispettore Medico ed agli atleti designati, nel locale sono esclusivamente ammessi il medico della Società o dell’atleta o, in sua assenza, il dirigente accompagnatore della Società ed il Rappresentante Antidoping federale, il Procuratore eventualmente incaricato ai sensi dell’art. 4, comma 5 e, in caso di controlli a sorpresa, anche l’incaricato della Commissione Antidoping del CONI. La FMSI ha la facoltà di designare un ulteriore medico che assiste per necessità didattiche alle operazioni di controllo antidoping, sotto la responsabilità dell’Ispettore Medico. L’atleta designato al controllo ha la facoltà di scegliere il kit previsto per le operazioni di prelievo e di constatarne visivamente l’integrità. La raccolta del campione di urine, nell’apposito recipiente, deve avvenire alla presenza dell’Ispettore Medico che dovrà essere dello stesso sesso dell’atleta. Ciascun atleta deve rimanere nel locale fino a che non produce la quantità minima di urina pari ad almeno 75 ml, e può assumere bevande analcoliche, gasate o non gasate. Qualora la quantità di urina prodotta dall’atleta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e l’atleta rimane sotto osservazione. Ove l’attesa per il prelievo si protragga, l’Ispettore Medico, a sua esclusiva discrezione, può consentire all’atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale. Il campione prelevato viene dissigillato quando l’atleta è in grado di produrre l’ulteriore quantità di urina necessaria per completare l’operazione di prelievo.
10. Una volta prodotto il campione, l’atleta, in presenza dell’Ispettore Medico travasa l’urina dal recipiente ai flaconi A e B in modo che circa i 2/3 del volume originario siano immessi nel flacone A ed 1/3 nel flacone B, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all’interno del recipiente utilizzato per il prelievo, sufficiente per consentire la determinazione del pH e della densità. L’Ispettore Medico può, con il consenso dell’atleta, aiutare nelle procedure descritte nel presente comma. Ciascun flacone viene chiuso con l’applicazione di un sigillo recante un codice alfanumerico o un codice a barre.
11. L’Ispettore Medico effettua la misura del pH e della densità utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul verbale di prelievo antidoping. Il valore del pH deve essere compreso fra 5 e 7 e la densità deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri si deve procedere ad una ulteriore raccolta di urine.
12. L’Ispettore Medico deve compilare, per ciascun atleta sottoposto al controllo, il verbale di prelievo antidoping (relativo ai controlli ordinari ed a sorpresa), in un originale (destinato al Laboratorio Antidoping) e tre copie autoricalcanti, secondo il modello predisposto dall’U.C.A.A., che, firmate ove previsto dall’atleta, dall’Ispettore Medico e dal medico della Società o dell’atleta o, in sua assenza, dal dirigente accompagnatore della Società, devono essere ordinate come segue:
a) l’originale non deve contenere alcun dato identificativo dell’atleta e va inserita nell’apposita busta indirizzata al Laboratorio di Analisi Antidoping;
b) la prima copia deve essere inserita nell’apposita busta indirizzata all’U.C.A.A. sul cui esterno devono essere riportati, a cura dell’Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla F.I.G.C., alla gara con la località e la data di svolgimento. Le eventuali dichiarazioni del medico o notifiche di farmaci somministrati all’atleta controllato devono essere allegate al verbale e inserite nella busta destinata all’U.C.A.A.;
c) la seconda copia, con i medesimi eventuali allegati di cui al precedente punto b), deve essere inserita nell’apposita busta indirizzata alla F.I.G.C., sul cui esterno devono essere riportati, a cura dell’Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla F.I.G.C., alla gara con la località e la data di svolgimento;
d) la terza copia, con i medesimi eventuali allegati di cui al precedente punto b), anch’essa inserita in un’apposita busta chiusa e sigillata, viene consegnata all’atleta, oppure al medico della Società o dell’atleta o, in sua assenza, al dirigente accompagnatore della Società di appartenenza dell’atleta controllato.
Sulle copie di cui alle lettere b), c), d) devono essere riportati i dati identificativi dell’atleta. La busta di cui al punto a) deve essere inserita nel contenitore di trasporto in cui si trovano i campioni A. Le buste di cui ai punti b) e c) devono essere sigillate e controfirmate dall’Ispettore Medico e dal Rappresentante Antidoping Federale, se presente. Le buste b) e c) vengono inoltrate rispettivamente all’U.C.A.A. ed alla F.I.G.C., a cura dell’Ispettore Medico; se presente il Rappresentante Antidoping federale, l’Ispettore Medico può consegnare a questi la busta c) per l’inoltro alla Commissione Antidoping della F.I.G.C..
13. I destinatari delle buste contenenti i verbali dei controlli antidoping di cui alle lettere b), c) e d) hanno l’obbligo di conservarle con la massima cura con il divieto di aprirle o manometterle. Trascorso un mese dalla data di effettuazione delle analisi da parte del Laboratorio, le buste sopra indicate potranno essere distrutte.
14.L’Ispettore Medico deve compilare in ogni sua parte il verbale di prelievo antidoping, richiedendo all’atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni su qualsiasi trattamento farmacologico e medico al quale l’atleta si sia sottoposto nei sette giorni precedenti il prelievo. L’Ispettore Medico deve inoltre segnalare all’Ufficio di Procura Antidoping, mediante rapporto scritto, eventuali comportamenti, tentativi od azioni condotte da atleti, medici, massaggiatori, allenatori, tecnici o dirigenti od altri, tesi ad evitare che l’atleta designato si sottoponga al controllo antidoping, ovvero che vengano attuati comportamenti e tentativi che contravvengono alla corretta esecuzione del prelievo.
15. Ciascun flacone contrassegnato con la lettera A o B deve essere inserito nel rispettivo contenitore, contrassegnato anch’esso con la lettera A o B. Ciascun contenitore viene chiuso con un sigillo contraddistinto da un codice alfanumerico od a barre.
16. I contenitori A e B debitamente sigillati devono essere inseriti nelle rispettive borsette termiche (se previste) e nella apposita borsa per la spedizione, che è a sua volta chiusa con un sigillo codificato. Tutte le suddette operazioni possono essere eseguite alla presenza dell’atleta e del Medico della società o dell’atleta (o del dirigente accompagnatore della Società). A questi è consentito di constatare che i flaconi, i contenitori, la borsetta termica (se prevista) e la borsa di trasporto siano stati sigillati in modo corretto e che i sigilli relativi ai flaconi ed ai contenitori corrispondano a quelli riportati sul verbale di prelievo antidoping. Detto verbale deve essere firmato dall’atleta, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione della procedura seguita per l’effettuazione del prelievo, dal medico della società o dell’atleta (oppure dal dirigente accompagnatore della Società) e dall’Ispettore Medico. Le firme delle persone precedentemente indicate devono essere apposte sul verbale di prelievo antidoping dopo che i contenitori A e B sono stati chiusi e sigillati. Eventuali irregolarità riscontrate dall’atleta o dal Medico della società o dell’atleta (o del dirigente accompagnatore della Società) devono essere riportate sul verbale di prelievo antidoping.
17. L’inoltro dei campioni al Laboratorio di Analisi Antidoping è effettuato con mezzo celere secondo le disposizioni impartite dalla F.I.G.C.. L’apertura della borsa di trasporto, della borsetta termica (se prevista) e del contenitore A deve essere effettuata presso la sede del Laboratorio Antidoping che effettua le analisi. I flaconi A vengono estratti dal contenitore e dissigillati dal responsabile del Laboratorio, o da un componente dello staff da lui designato, ed il loro contenuto è utilizzato per la prima analisi. Il contenitore B, estratto dalla corrispondente borsa di trasporto e dalla borsetta termica (se prevista) e verificatane l’integrità dei sigilli viene conservato sigillato in condizioni tali da garantirne l’integrità e, in caso di non negatività della prima analisi, viene dissigillato in occasione dell’analisi di revisione. Dal contenitore B viene estratto il flacone B relativo all’atleta riscontrato non negativo alla prima analisi alla presenza, ove questa sia stata comunicata, di un rappresentante della F.I.G.C. e di un funzionario dell’U.C.A.A. Per gli adempimenti conseguenti alla confermata positività si rimanda a quanto previsto al successivo articolo 9. Le analisi dei campioni A e B vengono svolte esclusivamente dal Laboratorio di Analisi Antidoping in accordo con le modalità, le procedure e le norme stabilite dal CIO.
18. Nel caso di controlli antidoping a sorpresa, disposti dalla Commissione Antidoping del CONI, valgono, per come applicabili, le norme relative ai controlli ordinari di cui ai precedenti commi, ma il verbale viene compilato e firmato dall’atleta, dal medico della società o dell’atleta, se presente, dall’Ispettore Medico e anche dal rappresentante della medesima Commissione, se presente.
TITOLO IV
ADEMPIMENTI E SANZIONI
ART. 9
Adempimenti conseguenti ai casi di positività
1. I risultati delle analisi sono comunicati dalla FMSI all’U.C.A.A.
2. L’accertamento dell’identità dell’atleta avviene presso l’U.C.A.A. mediante il confronto contestuale tra la comunicazione dell’esito di non negatività emessa dal Laboratorio Antidoping, recante il codice alfanumerico od a barre del campione, il verbale del prelievo antidoping in possesso dell’U.C.A.A. ed il verbale del prelievo antidoping in possesso della F.I.G.C..
Ai fini dell’identificazione dell’atleta, i funzionari dell’U.C.A.A. e della F.I.G.C. debbono presentare le buste chiuse che verranno aperte per la circostanza.
3. Una volta determinata l’identità dell’atleta, l’U.C.A.A. provvede con la massima tempestività a darne comunicazione al Presidente della F.I.G.C., all’atleta ed alla Società di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la Federazione interessata) e all’Ufficio di Procura Antidoping e richiede immediatamente alla Federazione Medico Sportiva Italiana di fissare la data di effettuazione, entro sette giorni, delle analisi di revisione. La F.I.G.C. verifica in ogni caso l’avvenuta ricezione della notifica destinata all’atleta o ne cura il perfezionamento.
4. L’analisi di revisione viene effettuata dal Laboratorio di Analisi Antidoping possibilmente entro i sette giorni successivi alla data di invio della comunicazione di non negatività da parte dell’U.C.A.A. La data fissata per le analisi di revisione è comunicata dall’U.C.A.A. al Presidente della F.I.G.C., all’atleta riscontrato non negativo ed alla Società di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la F.I.G.C.). Alle analisi di revisione può assistere l’atleta interessato oppure un suo rappresentante, appositamente delegato dall’atleta stesso o dalla Società di appartenenza con lettera a mezzo fax che pervenga all’U.C.A.A. entro e non oltre le 24 ore precedenti la data stabilita per le operazioni di controanalisi. L’atleta od il rappresentante delegato può essere assistito da un perito, il cui nominativo e la cui qualifica devono essere notificati nel termine precedentemente indicato. Il Laboratorio non consentirà l’accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dall’U.C.A.A.
5. All’apertura dei campioni relativi alle analisi di revisione possono altresì assistere un rappresentante della F.I.G.C. ed un funzionario delegato dall’U.C.A.A. Qualora, a seguito delle analisi di revisione, venga confermato l’esito di positività, l’U.C.A.A., dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale da parte della FMSI, provvede a darne comunicazione al Presidente della F.I.G.C., all’atleta risultato positivo ed alla Società di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la F.I.G.C.) nonchè alla Commissione Antidoping per i controlli da essa disposti. L’U.C.A.A. provvede inoltre a trasmettere tempestivamente gli atti, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio di Procura Antidoping.
6. Qualora l’analisi di revisione fornisca esito negativo, l’U.C.A.A. provvederà a darne notifica ai soggetti indicati nel comma precedente con le stesse modalità.
7. I risultati delle analisi di revisione sono inappellabili.
8. L’atleta confermato positivo deve essere immediatamente sospeso in via cautelare con provvedimento dell’Organo di Giustizia della F.I.G.C., al quale l’atleta potrà essere eventualmente deferito. L’atleta sospeso non potrà svolgere attività sportiva in attesa della decisione dell’Organo di cui sopra, decisione che dovrà essere emessa entro e non oltre sessanta giorni a far tempo dalla data di deferimento. Il periodo di sospensione cautelare già scontato dall’atleta si sottrae dalla sanzione eventualmente irrogata dall’Organo giudicante.
9. La FMSI, nel rispetto delle norme vigenti, dà tempestiva comunicazione dell’esito positivo delle analisi direttamente alla F.I.F.A. ed alla U.E.F.A..
ART. 10
Procedimento disciplinare
1. L’accertamento dell’assunzione di sostanze o dell’uso di metodi vietati da parte di atleti di nazionalità italiana o di nazionalità straniera comunque tesserati per Società sportive affiliate alla F.I.G.C. partecipanti ad attività addestrativa, di preparazione, di allenamento o a competizioni agonistiche; la somministrazione, l’assunzione o la detenzione di sostanze vietate da parte di tesserati; l’acquisizione di notizie circa i comportamenti vietati dal presente regolamento; il rifiuto del prelievo ai fini del controllo o la sua elusione, comportano l’attivazione del procedimento di indagine e dell’eventuale procedimento disciplinare secondo le norme emanate dal C.O.N.I. e dai regolamenti della F.I.G.C.. Nel caso in cui l’atleta venga riscontrato positivo in una gara svoltasi all’estero, sotto l’egida della F.I.F.A. o dell’U.E.F.A., è fatto obbligo alla F.I.G.C. di darne immediata comunicazione all’U.C.A.A. Successivamente dovrà essere data notizia dell’esito del procedimento disciplinare instaurato dalla F.I.F.A. o dall’U.E.F.A. sulla cui base l’Ufficio di Procura Antidoping del CONI darà corso alle indagini per individuare eventuali ulteriori responsabilità connesse al caso.
L’applicazione delle sanzioni è di competenza esclusiva degli Organi di giustizia della F.I.G.C., della F.I.F.A. o dell’U.E.F.A. nei casi di loro competenza, nel rispetto dei regolamenti vigenti.
2. Il Segretario Generale della F.I.G.C. dà attuazione ai provvedimenti dell’Ufficio di Procura Antidoping. In particolare collabora per la citazione dei tesserati alla Federazione convocati a comparire dinanzi all’Ufficio suddetto, per l’esecuzione di ogni accertamento disposto dallo stesso.
3. Qualora nel corso del procedimento di indagine si rilevino gli estremi di comportamenti penalmente rilevanti, anche ai sensi della Legge n. 376 del 14 dicembre 2000, l’Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli atti relativi all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente, e prosegue le indagini per l’accertamento delle responsabilità ai fini disciplinari.
4. Completata l’indagine, l’Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli atti alla F.I.G.C., procedendo, con motivati provvedimenti, al deferimento dell’indagato ovvero all’archiviazione del procedimento. Dell’avvenuta trasmissione degli atti del procedimento disciplinare alla F.I.G.C. l’Ufficio di Procura Antidoping dà comunicazione ufficiale all’indagato, alla Società di appartenenza, al Presidente della F.I.G.C., all’U.C.A.A. L’Ufficio di Procura Antidoping è parte necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi agli Organi di giustizia federale nei diversi gradi di giudizio.
5. La F.I.G.C., ricevuti gli atti dall’Ufficio di Procura Antidoping, attiva il procedimento disciplinare dinanzi al competente Organo di giustizia federale, il quale provvede, nel rispetto delle norme regolamentari federali, alla eventuale applicazione delle sanzioni previste.
ART. 11
Violazioni delle norme antidoping e relative sanzioni
1. Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli atleti assumono l’obbligo di sottoporsi al controllo antidoping. Qualsiasi inosservanza, da parte degli atleti, delle modalità regolamentari, così come il rifiuto o l’elusione del prelievo ovvero l’effettuazione dello stesso in maniera non conforme alle norme procedurali, sono sanzionati secondo quanto previsto dal presente regolamento; allo stesso modo, è punito ogni tentativo di alterare con qualsiasi mezzo i risultati delle analisi.
2. Nei confronti del tesserato alla F.I.G.C. che, convocato dall’Ufficio di Procura Antidoping per l’assunzione di informazioni o per la contestazione dell’addebito, non si presenti senza giustificato motivo, si applica la sanzione della sospensione per un periodo da mesi 1 a mesi 6. Tale sanzione viene proposta dall’Ufficio di Procura Antidoping, al competente Organo di giustizia federale e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all’esito definitivo del procedimento disciplinare.
3. All’esito delle indagini, la sanzione sarà ridotta da un minimo di un terzo ad un massimo di due terzi a favore dell’atleta che, su richiesta dell’Ufficio di Procura Antidoping, abbia fornito una collaborazione determinante per l’accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine.
4. Per i casi di positività al doping si applicano le sanzioni enunciate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante al presente Regolamento.
5. Le sanzioni indicate nell’allegato 1 sono applicate nella misura ivi prevista anche a coloro che, designati a sottoporsi al controllo antidoping, lo abbiano volontariamente eluso.
6. Nei casi di ripetute violazioni delle norme antidoping, alle Società di appartenenza dei tesserati responsabili di fatti di doping sono applicate le sanzioni stabilite dai regolamenti federali per i casi di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva.
7. Definito il procedimento disciplinare, il Segretario Generale della F.I.G.C., provvede, con la massima tempestività, ad informare ufficialmente l’U.C.A.A. sui provvedimenti adottati, trasmettendone la relativa documentazione.
8. E’ fatta salva la facoltà delle parti di ricorrere al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) una volta completato il procedimento di competenza degli Organi federali.
9. Le sanzioni adottate dalla F.I.G.C. sono efficaci nei confronti di tutte le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate. L’U.C.A.A. provvede a dare comunicazione alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Associate dei provvedimenti disciplinari adottati dalla medesima in materia di doping.
10. L’illecito sportivo connesso all’uso di sostanze o metodi dopanti si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 12
Campo di applicazione
1. Le norme del presente Regolamento si applicano nei confronti dei tesserati presso la F.I.G.C.. Gli atleti che partecipano a competizioni di calendario internazionale sono tenuti al rispetto delle Regole emanate dalla F.I.F.A. o dall’U.E.F.A. e presso queste possono essere sottoposti a controllo e a giudizio. Gli Organismi internazionali competenti possono disporre anche controlli “out of competition” nei confronti di atleti tesserati presso Organismi sportivi riconosciuti dal CONI e comminare sanzioni secondo i propri Regolamenti.
2. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Codice Antidoping del Movimento Olimpico.
ART. 13
Comunicazioni ai mezzi di informazione
1. L’emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni, disposizioni, provvedimenti degli Organismi ed Uffici del C.O.N.I. preposti all’attività antidoping, è di esclusiva competenza dell’Ufficio Stampa del C.O.N.I. Spetta alla F.I.G.C. l’emissione di comunicati stampa relativi agli analoghi atti adottati dai propri organi ed uffici.
Allegato 1
SANZIONI
In un caso di doping, le sanzioni per coloro che ne sono per la prima volta responsabili sono le seguenti:
a) Qualora la sostanza vietata di cui si è fatto uso sia efedrina, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, caffeina, stricnina o sostanze affini per struttura chimica alle suddette:
I) richiamo;
II) divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive a qualsiasi titolo;
III) multa fino ad un importo massimo pari all’equivalente in lire di 100.000 dollari USA;
IV) sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo da uno a sei mesi.
b) Qualora la sostanza vietata utilizzata sia diversa rispetto a quelle elencate al precedente paragrafo a):
I) divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive a qualsiasi titolo;
II) multa fino ad un importo massimo pari all’equivalente in lire di 100.000 dollari USA;
III) sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo minimo di due anni. Tuttavia, in base a circostanze specifiche, eccezionali, la cui determinazione spetta in prima istanza ai competenti organi federali, potrà essere prevista un'eventuale modifica alla sanzione di due anni.
2. In caso di doping intenzionale le sanzioni sono le seguenti:
a) Qualora la sostanza vietata di cui si è fatto uso sia efedrina, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, caffeina, stricnina o sostanze affini per struttura chimica alle suddette:
I) divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive in qualsiasi veste;
II) multa fino ad un importo massimo pari all’equivalente in lire di 100.000 dollari USA;
III) sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un periodo da due a otto anni.
b) Qualora la sostanza vietata utilizzata sia diversa rispetto a quelle elencate al precedente paragrafo a) oppure si tratti di una reiterazione del medesimo comportamento (per reiterazione si intende un ulteriore fatto di doping commesso entro un periodo di tempo di dieci anni successivi al momento in cui la sanzione precedente, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, è diventata definitiva):
I) sospensione a vita a partecipare a qualsiasi manifestazione sportiva in qualsiasi veste;
II) multa fino ad un importo massimo all’equivalente in lire di 1.000.000 dollari USA;
III) sospensione da qualsiasi gara sportiva e/o da qualsiasi attività sportiva (per un periodo da quattro anni alla sospensione a vita).
3 .Eventuali casi di doping durante una gara determinano automaticamente l'annullamento del risultato riportato (con tutte le conseguenze del caso, inclusa la rinuncia ad eventuali medaglie o premi), a prescindere da eventuali altre sanzioni che possono essere applicate, fermi restando il disposto di cui al punto 4 del presente articolo.
4. La società di appartenenza sarà deferita dalla Procura Federale dinanzi ai competenti organi di giustizia federale, ai sensi dell’Articolo 11 comma 6 del presente Regolamento, se, nel corso di una stessa stagione sportiva,più di un calciatore tesserato della società risulta positivo ad un controllo antidoping ovvero se uno stesso calciatore risulta positivo per più di una volta.
5. La sanzione per un fatto di doping commesso da un atleta e rilevato in occasione di un controllo
fuori gara dovrà essere analoga a quelle previste nei punti 1 e 2 del presente articolo.
6. In caso di traffico di sostanze vietate, la sanzione prevista è la sospensione a vita dalla partecipazione a qualsiasi organizzazione, ente, attività o manifestazione sportiva a qualsiasi titolo.
Qualsiasi tentativo di realizzare un traffico di sostanze vietate sarà perseguito secondo le medesime modalità previste per il compimento del predetto comportamento.
Per le persone dichiarate responsabili di traffico di sostanze vietate, l'ignoranza della natura o della composizione delle sostanze medesime oppure della natura o degli effetti dei metodi in questione, non costituisce circostanza attenuante oppure motivo di esonero dalla sanzione.
7. Le sanzioni stabilite nel presente regolamento possono essere applicate cumulativamente nella misura in cui siano compatibili e possono essere accompagnate da misure che impongono controlli con cadenza regolare oppure senza preavviso, per un determinato periodo di tempo, dell'atleta che si è reso responsabile del fatto di doping. In linea di principio una multa non dovrebbe mai sostituire una misura sospensiva ma dovrebbe integrare tale sanzione.
8. Il doping intenzionale può essere dimostrato in qualsiasi modo, ivi inclusa, la presunzione.
9. Le prove acquisite in base ai profili metabolici e/o alle rilevazioni del rapporto isotopico possono essere utilizzate per trarre delle conclusioni definitive per quanto attiene l'uso di steroidi anabolizzanti androgeni.
10.Una concentrazione di epitestosterone nelle urine superiore a 200 nanogrammi per millilitro sarà oggetto di ulteriori accertamenti approfonditi secondo quanto previsto dalla lista delle sostanze e dei metodi vietati vigente per il testosterone.
11.La buona riuscita oppure il fallimento nell'uso di una sostanza vietata o di un metodo vietato non è significativo. E' sufficiente il ricorso oppure il tentativo di ricorrere alla sostanza o al metodo vietato per ritenere compiuto il fatto di doping.
12. Nel caso in cui siano riscontrati:
l’uso di un agente mascherante;
una manovra o manipolazione che possa impedire o falsare qualsiasi controllo di cui al presente regolamento;
il rifiuto di sottoporsi a qualsiasi controllo di cui al presente regolamento;
un caso di doping la cui responsabilità sia imputabile ad un dirigente oppure all'entourage dell'atleta;
una complicità oppure altre forme di coinvolgimento in un'azione di doping da parte di coloro che esercitano una professione medica, farmaceutica o connessa.
13.Ai responsabili dei comportamenti indicati al comma precedente sono applicate alternativamente o cumulativamente le sanzioni di cui al precedente punto 2, lettera a).
14.In caso di reiterazione (per reiterazione si intende un ulteriore fatto di doping commesso entro un periodo di tempo di dieci anni successivi al momento in cui la sanzione precedente, in qualsiasi e per qualsiasi motivo, è diventata definitiva) si applicano le sanzioni di cui al punto 2, lettera b).
Appendice “A” del Regolamento Antidoping della F.I.G.C.
ART. 1
Commissione Federale Antidoping
1. E’ istituita presso la sede federale, la Commissione Federale Antidoping composta da un Presidente, da un Vice Presidente e da sei Componenti, tutti nominati, per un biennio, dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
2. La Commissione ha il compito di garantire il funzionamento dei controlli sul territorio nazionale ed altresì di designare i Rappresentanti Antidoping federali che dovranno seguire direttamente le operazioni secondo le modalità e le procedure di cui al presente Regolamento.
3. La Commissione procederà a pianificare le gare in occasione delle quali dovrà essere effettuato il controllo antidoping secondo i criteri stabiliti nel programma annuale dei controlli antidoping, di cui all’articolo 8 comma 1 del Regolamento dell’attività antidoping.
4. La Commissione ha inoltre la facoltà di disporre per l’effettuazione di controlli antidoping in occasione di gare, tornei, allenamenti, raduni collegiali e quando sussistano particolari motivi. In tutti i casi la Commissione provvederà a darne tempestiva comunicazione alla F.M.S.I., che provvederà a sua volta alla designazione degli Ispettori Medici.
5. Sulla designazione delle gare oggetto di controlli antidoping non obbligatori, sulle designazioni degli Ispettori Medici, sulle decisioni assunte dalla Commissione Federale Antidoping, sulla esecuzione dei prelievi dovrà essere mantenuto il segreto d’ufficio.
ART. 2
I Rappresentanti Antidoping federali
1. I Rappresentanti Antidoping federali vengono nominati per un biennio dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice Presidente, sentito il Consiglio Federale.
2. I Rappresentanti Antidoping federali, in esito alle operazioni alle quali hanno partecipato redigono una apposita relazione (Allegato 1) e la trasmettono alla Commissione Federale Antidoping allegando :
- la copia delle distinte di gara presentate dalle due squadre;
- la copia delle notifiche di convocazione per il prelievo antidoping dei calciatori sorteggiati;
- le eventuali comunicazioni ricevute dalle Società in ordine ai Rappresentanti Ufficiali designati, ai sensi del successivo articolo 3, comma 7, lettera d)
- le eventuali comunicazioni ricevute dai Rappresentanti Ufficiali delle squadre in merito ai giocatori che hanno subito un infortunio tale da rendere necessaria la loro ospedalizzazione.
ART. 3
Sorteggio dei giocatori
da sottoporre a controllo antidoping ordinario
1. In ogni gara oggetto di controllo antidoping devono essere sottoposti al controllo due giocatori per ogni squadra, estratti a sorteggio dal Rappresentante Antidoping federale.
2. La presentazione della distinta di gara all’Arbitro da parte di una squadra, costituisce, ad ogni effetto, l’unica condizione per poter procedere alla esecuzione del controllo antidoping per i giocatori di quella squadra, indipendentemente dalla circostanza che, nei casi previsti dai Regolamenti F.I.G.C., la gara non abbia poi effettivamente inizio ovvero venga interrotta prima del termine regolamentare per qualsiasi circostanza.
3. Se la gara non ha inizio ovvero viene interrotta prima del termine del primo tempo, il sorteggio dei giocatori da sottoporre a controllo antidoping avverrà immediatamente dopo la decisione dell’Arbitro, secondo le norme di seguito riportate, per come applicabili alla circostanza.
4. Prima dell’inizio della gara, il Rappresentante Antidoping federale deve farsi consegnare dall’Arbitro una copia della distinta giocatori presentata dalle squadre all’Arbitro, controfirmata da quest’ultimo. In ogni caso se non vi è disponibilità della copia, il Rappresentante Antidoping federale ha pieno titolo per estrarre copia scritta, anche manuale, della distinta di cui sopra, facendo controfirmare tale atto dall’Arbitro.
5. In tutti i casi nei quali l’attività di controllo antidoping non è obbligatoria, il Rappresentante Antidoping federale, dopo aver acquisito le copie della distinta giocatori presso l’Arbitro, comunica ai Dirigenti Accompagnatori delle squadre che la gara è oggetto di controllo antidoping.
6. In ogni caso un’eventuale mancata comunicazione, dovuta a qualsivoglia motivo, nulla rileva in ordine al rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento da parte delle squadre partecipanti alla gara.
7. Il Rappresentante Antidoping federale predispone le attività di sorteggio nel locale antidoping:
a) verificando preliminarmente la rispondenza di tale locale ai requisiti di dotazione previsti nel presente Regolamento, con piena facoltà di richiedere alla squadra ospitante di provvedere a quanto eventualmente necessario;
b) provvedendo a trascrivere su due serie di appositi cartoncini i numeri di maglia dei giocatori schierati dalle due squadre (Allegato 2); il Rappresentante Antidoping federale, se i cartoncini non sono disponibili, ha piena facoltà di adottare soluzioni diverse allo scopo di effettuare il sorteggio;
c) verificando la disponibilità delle buste necessarie a contenere i cartoncini dei giocatori, sorteggiati e non (Allegato 3); il Rappresentante Antidoping federale, se le buste non sono disponibili, ha piena facoltà di adottare soluzioni diverse allo scopo di effettuare il sorteggio;
d) ricevendo la comunicazione scritta da parte del Dirigente Accompagnatore della Squadra del nominativo del Tesserato della Società, se diverso dal predetto Dirigente Accompagnatore, che svolgerà le funzioni di Rappresentante Ufficiale della squadra alle operazioni antidoping, potendo in ogni caso il Dirigente Accompagnatore sostituire il Rappresentante Ufficiale designato con altro Tesserato prima dell’inizio delle operazioni di prelievo .
8. Il Rappresentante Antidoping federale, se del caso, deve segnalare nella sua relazione alla Commissione Federale Antidoping gli eventuali interventi richiesti alla squadra ospitante per superare gli impedimenti riscontrati e gli esiti di questi ultimi;
9. Il sorteggio viene effettuato dal Rappresentante Antidoping federale nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo di gara nella sala antidoping.
10. Al sorteggio deve essere presente almeno il Rappresentate Ufficiale della squadra per la quale si procede al sorteggio, che deve comunicare per iscritto il nominativo di qualsiasi giocatore abbia subito, durante il primo tempo della gara, un infortunio tale da determinare la sua immediata ospedalizzazione
11. Al sorteggio può essere presente l’Ispettore Medico.
12. Il Rappresentante Antidoping federale ha comunque pieno titolo per autorizzare la presenza alle sole operazioni di sorteggio di altre persone, facendone poi menzione nella sua relazione.
13. Il sorteggio deve essere eseguito nella seguente maniera:
a) il Rappresentante Antidoping federale dispone su un tavolo i cartoncini recanti i numeri di maglia dei calciatori della squadra ospitata ed il Rappresentante Ufficiale di quest’ultima verifica la corrispondenza dei numeri a quelli riportati in distinta;
b) se, durante il primo tempo di gara, un giocatore schierato in formazione ha subito un infortunio serio, che ha reso necessario una immediata ospedalizzazione, il suo numero non viene incluso tra quelli predisposti per il sorteggio;
c) se, durante il primo tempo di gara, un giocatore è stato espulso o sostituito il suo numero rimane tra quelli da sorteggiare;
d) sotto osservazione diretta del Rappresentante Ufficiale della squadra, il Rappresentante Antidoping federale, ribalta sul dorso i cartoncini corrispondenti ai numeri di maglia dei giocatori che partecipano al sorteggio di modo che i numeri non siano più leggibili da parte di alcuno dei presenti;
e) il Rappresentante Antidoping federale muove, ripetutamente, i cartoncini sul tavolo allo scopo di garantire che non vi sia alcuna possibilità per i presenti di mantenere cognizione della disposizione iniziale dei cartoncini;
f) il Rappresentante Ufficiale della squadra sceglie in sequenza 4 dei cartoncini relativi alla propria squadra ed appone sui primi due la propria sigla, sul terzo la propria sigla e l’indicazione R1 e sul quarto la propria sigla e l’indicazione R2;
g) i quattro cartoncini sono immessi dal Rappresentante Antidoping federale direttamente nella apposita busta, senza che possano essere letti da nessuno;
h) la busta di cui alla lettera precedente viene chiusa dal Rappresentante Antidoping federale e firmata dal Rappresentante Ufficiale della squadra ospitata sul bordo di chiusura. Su tale chiusura, ove possibile, deve essere apposta una copertura in nastro adesivo trasparente;
i) tutti gli altri cartoncini relativi ai giocatori non sorteggiati devono essere immessi dal Rappresentante Antidoping federale direttamente nella apposita busta, senza che siano letti da nessuno;
j) la busta di cui alla lettera precedente viene chiusa dal Rappresentante Antidoping federale e firmata dal Rappresentante Ufficiale della squadra ospitata sul bordo di chiusura. Su tale chiusura, ove possibile, deve essere apposta una copertura in nastro adesivo trasparente.
14. Le operazioni indicate al punto precedente sono, di seguito, ripetute per la squadra ospitante.
15. La sequenza nelle operazioni di sorteggio tra le due squadre può essere invertita, se necessario, dal Rappresentante Antidoping federale.
16. Terminate le operazioni sopra descritte, tutte le buste sopraindicate vengono tenute in custodia dal Rappresentante Antidoping federale.
17. Nel caso di assenza del Rappresentante Antidoping federale, l’Ispettore Medico, dopo aver informato le Società e l’Arbitro, ha pieno titolo ad effettuare tutte le operazioni intestate al Rappresentante Antidoping federale nel presente Regolamento.
18. Se durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo il Rappresentante Ufficiale di una squadra non si presenta per l’effettuazione delle operazioni di sorteggio, il Rappresentante Antidoping federale, dopo il rientro delle squadre in campo, procede autonomamente a tali operazioni, alla presenza se possibile dell’Ispettore Medico. Il Rappresentante Antidoping federale deve segnalare nella sua relazione alla Commissione Federale Antidoping tale evenienza.
ART. 4
Comunicazione
dei giocatori sorteggiati per il controllo antidoping
1. Al 30’ del secondo tempo, il Rappresentante Antidoping federale, dopo aver fatto constatare ai Rappresentanti Ufficiali delle squadre, se presenti, l’integrità delle buste contenenti i numeri dei calciatori sorteggiati e delle riserve delle due squadre, le apre.
2. Il Rappresentante Antidoping federale procede a quanto previsto alle lettere seguenti, per come applicabili, indipendentemente dalla presenza dei Rappresentanti Ufficiali delle due squadre, che in ogni caso é consentita.
3. Il Rappresentante Antidoping federale rilevati i numeri di maglia dei giocatori sorteggiati e dei numeri di riserva, compila le notifiche di convocazione al controllo antidoping (Allegato 4).
4. Il Rappresentante Antidoping federale si porta, intorno al 40’ del secondo tempo di gara, presso le panchine delle squadre e consegna ai Dirigenti Accompagnatori o ai Medici delle squadre la pertinente notifica di convocazione, facendo sottoscrivere da questi ultimi l’avvenuta ricezione della stessa.
ART. 5
Sostituzione dei giocatori sorteggiati
1. Se durante il secondo tempo di gara uno dei calciatori sorteggiati ha subito un infortunio serio, che abbia reso necessario una sua immediata ospedalizzazione, il giocatore viene sostituito con il primo dei giocatori di riserva (R1).
2. Se durante il secondo tempo di gara entrambi i giocatori sorteggiati hanno subito un infortunio serio, che abbia reso necessario una loro immediata ospedalizzazione, vengono sostituiti da entrambi i giocatori di riserva (R 1 ed R2).
3. Se le circostanze della gara portano ad una situazione di fatto per la quale non è possibile raggiungere per una squadra, utilizzando i 4 giocatori sorteggiati, il numero minimo previsto di 2 giocatori da sottoporre a controllo, al termine della gara viene effettuato un ulteriore sorteggio utilizzando i numeri residui contenuti nella pertinente busta.
ART. 6
Atti preliminari alle operazioni di prelievo
1. Nel locale antidoping possono accedere soltanto le persone di seguito indicate:
- gli Ispettori Medici designati dalla F.M.S.I.;
- il Rappresentante Antidoping federale;
- il Procuratore eventualmente incaricato ai sensi dell’art. 4,comma 5 del regolamento Antidoping
- in caso di controlli a sorpresa, l’incaricato della Commissione Antidoping del CONI
- un Medico tesserato per ciascuna delle due Società;
- i Rappresentanti Ufficiali delle due Società;
- i giocatori che si devono sottoporre al controllo antidoping.
2. Prima di iniziare le operazioni di prelievo antidoping:
a) il Rappresentante Ufficiale della squadra comunica per iscritto al Rappresentante Antidoping federale il nominativo di qualsiasi giocatore abbia subito, durante il secondo tempo della gara, un infortunio tale da determinare la sua immediata ospedalizzazione;
b) il Rappresentante Ufficiale della squadra ospitata constata l’integrità della busta contenente i numeri dei calciatori della propria squadra non sorteggiati per il controllo antidoping;
c) il Rappresentante Antidoping federale apre la busta contenente i numeri dei calciatori della squadra ospitata non sorteggiati per il controllo antidoping e fa constatare al Rappresentante Ufficiale della squadra che i numeri contenuti in tale busta consentono di dimostrare che i nominativi dei giocatori della squadra che devono sottoporsi al prelievo antidoping e delle loro riserve R1 e R2, comunicati con il modulo di notifica, sono quelli effettivamente sorteggiati durante l’intervallo, senza possibilità di contestazione alcuna;
d) se ricorre il caso previsto al punto 3 del precedente articolo, il Rappresentante Antidoping federale procede con un nuovo sorteggio alla sostituzione dei giocatori legittimamente impossibilitati a sottoporsi al controllo antidoping, ma prima di eseguire tale sorteggio integrativo, il Rappresentante Antidoping federale elimina tra i numeri residui con i quali fare il sorteggio tutti quelli relativi ai giocatori che, comunque, abbiano subito un infortunio serio durante il secondo tempo di gara, tale da rendere necessario una loro immediata ospedalizzazione;
e) al termine delle operazioni di cui alle lettere precedenti, il Rappresentante Ufficiale della squadra ospitata appone sulla pertinente copia del modulo di notifica di convocazione al controllo antidoping in possesso del Rappresentante Antidoping federale la propria firma, con la quale attesta che l’intera procedura di sorteggio si è svolta in conformità con quanto riportato nella presente Appendice.
3. Le operazioni indicate alle lettere precedenti vengono di seguito ripetute per la squadra ospitante, ma tale sequenza può essere invertita, se necessario, dal Rappresentante Antidoping federale.
4. Il Medico tesserato della Società ha piena facoltà di consegnare all’Ispettore Medico, ai sensi dell’Articolo 8 comma 12 lettera b) del Regolamento Antidoping, le dichiarazioni o le notifiche, per come applicabile, dei farmaci prescritti e/o somministrati ai calciatori della propria squadra che devono essere sottoposti al controllo antidoping come ad esempio dichiarazioni relative:
- all’avvenuta somministrazione di farmaci appartenenti alle Classi di sostanze vietate in determinate condizioni, di cui all’Elenco in vigore delle Classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti;
- ad atti medici effettuati durante la gara;
- all’intervenuto rispetto degli obblighi di comunicazioni e/o trasmissione di documentazione medica al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. esplicitamente previsti nel richiamato Elenco delle Classi di sostanze vietate e pratiche doping in vigore.
Eseguita tale formalità, il Medico della Società può lasciare il locale antidoping se non riveste anche la qualifica di Rappresentante Ufficiale della squadra ai sensi del precedente Articolo 1.
ART. 7
Accesso dei giocatori alla sala antidoping
in occasione dei controlli antidoping ordinari
1. Per le gare nelle quali vengono effettuati i controlli antidoping ordinari, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1 della presenta Appendice, i giocatori inseriti nella distinta di gara non possono allontanarsi per alcun motivo dagli spogliatoi, salvo i casi di ricovero urgente per infortunio, sino a quando i giocatori della squadra che devono sottoporsi al controllo antidoping non siano tutti confluiti nella sala antidoping.
2. Con la sottoscrizione da parte del Dirigente Accompagnatore o del Medico di squadra della parte del modulo di notifica di convocazione per il controllo antidoping, che rimane in possesso del Rappresentante Antidoping federale, gli stessi assumono la responsabilità di far accedere senza ritardo alcuno i giocatori sorteggiati direttamente nella sala antidoping subito dopo il termine della gara in tenuta di gioco, salvo i casi di seguito descritti:
a) se prima della notifica dei giocatori sorteggiati per il controllo antidoping uno di questi ultimi ha subito una espulsione ovvero è stato sostituito, alla notifica dell’avvenuto sorteggio del giocatore espulso o sostituito, il Dirigente Accompagnatore della squadra deve attivarsi per rintracciare il giocatore stesso e farlo accedere immediatamente presso la sala antidoping;
b) se dopo la notifica dei giocatori sorteggiati per il controllo antidoping, uno di questi ultimi subisce un’espulsione ovvero viene sostituito, il Dirigente Accompagnatore della squadra deve far accedere il giocatore immediatamente presso la sala antidoping.
3. Nel caso in cui deve darsi luogo ad un sorteggio suppletivo, il Rappresentante Ufficiale della squadra deve porre in essere ogni azione per determinare la presentazione senza ritardo presso la sala antidoping del giocatore scelto.
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Alla Commissione Federale Antidoping
Relazione del Rappresentante Antidoping federale, Sig. …………………………………………………….
sulle operazioni antidoping effettuate in riferimento alla gara: ..………………………………………………
disputata a : ……………………………………………………………. il …………………………………..
Ispettore Medico: ______________________________________________ TESS. N° _________________
Rappresentante Ufficiale delle Società per le operazioni antidoping:
Squadra : __________________________________ Sig. : _______________________________________
Squadra : __________________________________ Sig. : _______________________________________
Medico delle Società, se diverso dal Rappresentante Ufficiale:
Squadra : __________________________________ Sig. : _______________________________________
Squadra : __________________________________ Sig. : _______________________________________
Numeri di maglia dei giocatori sorteggiati per essere sottoposti al controllo antidoping :
Squadra : _________________________________ N° ____ / ____ / R1: ____ / R2: ____ Altri: ____/____
Squadra : _________________________________ N° ____ / ____ / R1: ____ / R2: ____ Altri: ____/____
Presentazione dei calciatori nella sala antidoping :
Squadra : _______________________________________________ Regolare / Non Regolare (vedi Note)
Squadra : _______________________________________________ Regolare / Non Regolare (vedi Note)
Attività di prelievo : ora di inizio _______________ ora di termine ______________
Note: _______________________________________________________________________
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Data : _______________ Firma : __________________________________________
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Squadra ospitante Numero di maglia
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Allegato 3 all’Appendice “A” del Regolamento Antidoping della F.I.G.C.
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Allegato 4 all’Appendice “A” del Regolamento Antidoping della F.I.G.C.
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
NOTIFICA DI CONVOCAZIONE AL CONTROLLO ANTIDOPING |
Al Medico sociale o Dirigente accompagnatore della Società: ……………………………………
Gara : ………………………………………….………….……… del ……………………………...
1 Nome del Giocatore : …………..……..…..…………………………. Nr. di maglia ……...
2 Nome del Giocatore : ………………....…..…………………………. Nr. di maglia ……...
R1 Nome del Giocatore : ………………....…………………………..…. Nr. di maglia ……...
R2 Nome del Giocatore : ……………..……………..………………..…. Nr. di maglia ……...
Medico sociale o Dirigente accompagnatore : ……………………………………………………...
(nome)
I giocatori indicati con i numeri 1 e 2 sono stati sorteggiati per essere sottoposti al controllo antidoping.
I giocatori indicati con R1 ed R2 sono stati sorteggiati come riserve per i casi previsti dal Regolamento Antidoping della F.I.G.C..
La S.V. è richiesto di far accedere i giocatori sopraindicati secondo le norme previste dal Regolamento Antidoping della F.I.G.C..
In ogni caso il rifiuto da parte dei giocatori a presentarsi al controllo antidoping sarà punito conformemente alle norme previste dal Regolamento Antidoping della F.I.G.C..
Il Rappresentante Antidoping federale
………………………………………………..
Per ricevuta della Notifica di convocazione al controllo antidoping:
Il Medico sociale o Il Dirigente Accompagnatore
……………………………………………….. ……….………..…………………………………
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Note________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Il Rappresentante Ufficiale della Società
Codice Antidoping del Movimento Olimpico
Appendice a
Lista delle classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti
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I. CLASSI Dl SOSTANZE VIETATE
A. Stimolanti
Le sostanze vietate della classe (A) includono i seguenti esempi:
amineptina, amifenazolo, amfetamina, bromantan, caffeina*, carfedon, cocaina, efedrina**, formoterolo *** , fencamfamina, mesocarbo, pentetrazolo, pipradolo, salbutamolo***, salmeterolo***, terbutalina, …. e sostanze affini
* Per quanto attiene alla caffeina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell’urina risulta superiore ai 12 microgrammi per millilitro.
** Per quanto riguarda la catina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell’urina risulta superiore a 5 microgrammi per millilitro. Per l’efedrina e la metilefedrina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell’urina risulta superiore a 10 microgrammi per millilitro. Per quanto riguarda fenilpropanolamina e pseudoefedrina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell’urina risulta superiore a 25 microgrammi per millilitro.
*** Consentiti soltanto se somministrati per inalazione allo scopo di prevenire e/o curare l’asma e l’asma indotta da esercizio. Il Medico di squadra o uno specialista in malattie respiratorie dovranno comunicare per iscritto, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. la presenza di asma e/o di asma indotta da esercizio, corredando tale comunicazione con la documentazione atta a dimostrare la patologia.
NOTA : Tutti i preparati a base di imidazolo sono consentiti per uso topico. I vasocostrittori possono essere somministrati assieme ad anestetici locali. I preparati per uso topico (ad es. per via nasale, oftalmologica e rettale) contenenti adrenalina e fenilefrina sono consentiti.
B. Narcotici
Le sostanze vietate della classe (B) includono i seguenti esempi:
buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), metadone, morfina, pentazocina, petidina ….. e sostanze affini
NOTA: E’ consentito l’impiego di codeina, destrometorfano, destropropossifene, diidrocodeina, difenossilato, etilmorfina, folcodina, propossifene e tramadolo.
C. Agenti anabolizzanti
Le sostanze vietate della classe (C) includono i seguenti esempi:
1. Steroidi anabolizzanti androgeni
a) clostebol, fluossimesterone, metandienone, metenolone, nandrolone, 19-norandrostenediolo, 19-noradrostenedione, ossandrolone, stanozololo …. e sostanze affini
b) androstenediolo, androstenedione, deidroepiandrosterone (DHEA), diidrotestosterone, testosterone* …. e sostanze affini
LE INFORMAZIONI RISULTANTI DALL’ESECUZIONE DI PROFILI METABOLICI E/O LE MISURAZIONI DEI RAPPORTI ISOTOPICI POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER PERVENIRE A CONCLUSIONI DEFINITIVE.
La presenza di un rapporto Testosterone (T)/Epitestosterone (E) superiore a sei (6) a uno (1), nel campione di urina di un atleta costituisce violazione, salvo nel caso in cui esistano le prove che tale rapporto sia dovuto a condizioni fisiologiche o patologiche, quali la bassa escrezione di epitestosterone, la presenza di tumori producenti androgeni, deficit enzimatici. In tal caso la relativa documentazione medica deve essere inviata al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..
Qualora il rapporto T/E risulti superiore a 6, le autorità competenti hanno l’obbligo di condurre degli accertamenti prima che il campione venga dichiarato positivo. A tale proposito verrà redatta una relazione scritta completa che comprenda un’analisi dei tests precedenti, di quelli successivi ed eventuali risultati di indagini endocrine. Nel caso in cui non siano disponibili i risultati dei tests precedenti, l’atleta interessato sarà sottoposto ad un esame senza preavviso almeno una volta al mese per un periodo di tre mesi. I risultati di questi esami svolti dovranno essere inseriti nella relazione. In assenza di collaborazione all’esecuzione di tali accertamenti, il risultato verrà considerato positivo.
2. Beta-2 agonisti
Bambuterolo, clenbuterolo, fenoterolo, formoterolo * , reproterolo, salbutamolo*, salmeterolo*, terbutalina ……. e sostanze affini
* Uso consentito per via inalatoria, come descritto al punto (1.A)
Per quanto riguarda il salbutamolo, considerato nella categoria degli agenti anabolizzanti, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell’urina risulta superiore a 1000 nanogrammi per millilitro
D. Diuretici
Le sostanze vietate della classe (D) includono i seguenti esempi:
acetazolamide, acido etacrinico, bumetanide, clortalidone, furosemide, idroclorotiazide, mannitolo*, mersalil, spironolattone , triamterene ……. e sostanze affini
* Uso vietato per iniezione endovenosa
E. Ormoni peptidici , sostanze ad azione mimetica e analoghi
LE SOSTANZE VIETATE DELLA CLASSE (E) INCLUDONO GLI ESEMPI SEGUENTI ED I RELATIVI ANALOGHI, NONCHÉ LE SOSTANZE AD AZIONE MIMETICA:
1. Gonadotropina corionica (h C G) esclusivamente per gli uomini ;
2. Gonadotropine ipofisarie e di sintesi esclusivamente per gli uomini ;
3. Corticotropine (ACTH, tetracosactide )
4. Ormone della crescita (h G H)
5. Fattore di crescita insulino-simile (IGF-1)
e tutti i rispettivi "fattori di rilascio" e loro analoghi
6. Eritropoietina (EPO)
7. Insulina :
uso consentito soltanto per il trattamento di atleti affetti da forme, dichiarate, di diabete insulino dipendente. E’ necessaria la comunicazione scritta rilasciata da un endocrinologo o da un medico di squadra attestante la condizione di diabete insulino-dipendente. Tale comunicazione deve essere inviata nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. corredata della documentazione atta a dimostrare la patologia.
La presenza di una concentrazione anomala di ormone endogeno appartenente alla classe (E) o dei suoi marcatori diagnostici nelle urine di un atleta costituisce un’infrazione, a meno che non sia stato comprovato in via definitiva che il fenomeno è dovuto esclusivamente ad una condizione fisiologica o patologica.
II. PRATICHE VIETATE
I seguenti metodi sono proibiti:
1. Doping ematico: consiste nella somministrazione di sangue, globuli rossi e/o emoderivati all’atleta, procedura che può essere preceduta da un prelievo di sangue sull’atleta che continua l’allenamento in uno stato di insufficienza ematica.
2. Somministrazione di trasportatori artificiali di ossigeno o di sostituti del plasma.
3. Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche
III. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE IN DETERMINATE CONDIZIONI
A. Alcool
I CONTROLLI PER IL RILEVAMENTO DELL’ETANOLO NEI CAMPIONI DI URINA NON SARANNO EFFETTUATI.
B. Cannabinoidi
SARANNO CONDOTTE ANALISI PER L’INDIVIDUAZIONE DI CANNABINOIDI ( AD ES. MARIJUANA, HASHISH). LA CONCENTRAZIONE NELLE URINE DI 11-NOR-DELTA-9-TETRAIDROCANNABINOLO-9-ACIDO CARBOSSILICO (CARBOSSI-THC), IN MISURA MAGGIORE DI 15 NANOGRAMMI PER MILLILITRO, CONFIGURA UN CASO DI DOPING.
C. Anestetici locali
L’uso di anestetici locali tramite iniezione è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) possibilità di somministrare bupivacaina, lidocaina, mepivacaina, procaina, e sostanze affini ma non cocaina. Gli agenti vasocostrittori (ad es. adrenalina) potranno essere utilizzati unitamente ad anestetici locali;
b) possibilità di effettuare soltanto iniezioni locali od intra-articolari;
c) soltanto quando esista una giustificazione medica.
PRIMA DELL’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI PRELIEVO, IL MEDICO DI SQUADRA DEVE CONSEGNARE, IN TRIPLICE COPIA, ALL’ISPETTORE MEDICO LA GIUSTIFICAZIONE MEDICA DELL’AVVENUTA SOMMINISTRAZIONE DI ANESTETICI LOCALI NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI SOPRA INDICATE, AFFINCHÉ TALI COPIE VENGANO INSERITE NELLA PERTINENTE BUSTA DEI VERBALI DI PRELIEVO, AI SENSI DELL’ART.8 PUNTO 12 LETTERE B), C) E D) DEL REGOLAMENTO DELLA ATTIVITÀ ANTIDOPING. IN MANCANZA, GLI ACCERTAMENTI DEL CASO SARANNO SVOLTI DALL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL CONI.
D. Glicocorticoidi
L’USO SISTEMICO DI GLICOCORTICOIDI È VIETATO NEI CASI IN CUI QUESTI ULTIMI VENGANO SOMMINISTRATI PER VIA ORALE, RETTALE O ATTRAVERSO INIEZIONE ENDOVENOSA O INTRAMUSCOLARE.
IN CASO DI NECESSITÀ MEDICA,SONO CONSENTITE INIEZIONI LOCALI ED INTRA-ARTICOLARI DI GLICOCORTICOIDI.
PRIMA DELL’INIZIO DELLE OPERAZIONI DI PRELIEVO, IL MEDICO DI SQUADRA DEVE CONSEGNARE, IN TRIPLICE COPIA, ALL’ISPETTORE MEDICO LA GIUSTIFICAZIONE MEDICA DELL’AVVENUTA SOMMINISTRAZIONE DI ANESTETICI LOCALI NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI SOPRA INDICATE, AFFINCHÉ TALI COPIE VENGANO INSERITE NELLA PERTINENTE BUSTA DEI VERBALI DI PRELIEVO, AI SENSI DELL’ART.8 PUNTO 12 LETTERE B), C) E D) DEL REGOLAMENTO DELLA ATTIVITÀ ANTIDOPING. IN MANCANZA, GLI ACCERTAMENTI DEL CASO SARANNO SVOLTI DALL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL CONI.
E. Beta-bloccanti
LE SOSTANZE VIETATE NELLA CLASSE (E) INCLUDONO I SEGUENTI ESEMPI :
acebutololo, alprenololo, atenololo, labetalolo, metoprololo, nadololo, oxprenololo, propanololo , sotalolo …….e sostanze affini
L’uso dei Beta-bloccanti è soggetto alla preventiva autorizzazione scritta da parte del Responsabile della Sezione Medica del Settore Tecnico della F.I.G.C., al quale deve essere inoltrata specifica richiesta, corredata delle giustificazioni mediche che rendono necessario il loro uso.
CONCENTRAZIONI URINARIE AL DI SOPRA DELLE QUALI I LABORATORI ACCREDITATI DAL CIO SONO TENUTI A COMUNICARE I RISCONTRI RELATIVI A SPECIFICHE SOSTANZE
CAFFEINA > 12 microgrammi/millilitro
CARBOSSI-THC > 15 nanogrammi/millilitro
CATINA > 5 microgrammi/millilitro
EFEDRINA > 10 microgrammi/millilitro
EPITESTOSTERONE > 200 nanogrammi/millilitro
METILEFEDRINA > 10 microgrammi/millilitro
MORFINA > 1 microgrammo/millilitro
19-NORANDROSTERONE > 2 nanogrammi/millilitro, per gli uomini
19-NORANDROSTERONE > 5 nanogrammi/millilitro, per le donne
FENILPROPANOLAMINA > 25 microgrammi/millilitro
PSEUDOEFEDRINA > 25 microgrammi/millilitro
SALBUTAMOLO
(come stimolante) > 100 nanogrammi/millilitro
(come agente anabolizzante) > 1000 nanogrammi/millilitro
RAPPORTO T/E > 6
IV. CONTROLLI AL DI FUORI DELLE COMPETIZIONI
I controlli effettuati al di fuori delle competizioni hanno come unico obiettivo quello di svelare le sostanze proibite appartenenti alla classe I.C (agenti anabolizzanti), I.D (diuretici), I.E (ormoni peptidici, sostanze ad azione mimetica ed analoghi) ed alla classe II (metodi proibiti).
ELENCO DEGLI ESEMPI DI SOSTANZE VIETATE
ATTENZIONE
Quanto segue non costituisce un elenco esaustivo delle sostanze proibite. Molte sostanze che non risultano incluse nell’elenco sono da considerarsi comunque vietate, in quanto rientranti nella definizione “…. e sostanze affini”.
Gli atleti sono tenuti ad accertarsi che tutti i farmaci, i prodotti di supplementazione e le preparazioni vendute liberamente, nonché tutte le altre sostanze utilizzate non contengano alcuna sostanza compresa fra quelle vietate.
STIMOLANTI
amfepramone, amfetamina, amifenazolo, amineptina, bambuterolo, bromantan, bupropione, caffeina, carfedon, catina, cocaina, cropropamide, crotetamide, efedrina, eptaminolo, etamivan, etilamfetamina, etilefrina, fencamfamina, fenetillina, fenfluramina, fendimetrazina, fentermina, fenilefrina, fenilpropanolamina, foledrina, formoterolo, mefenorex, mefentermina, mesocarbo, metamfetamina, metilenediossiamfetamina, metilefedrina, metilfenidato, metossifenamina, niketamide, norfenfluramina, paraidrossiamfetamina, pemolina, pentetrazolo, pipradolo, prolintano, propilesedrina, pseudoefedrina, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, selegilina, stricnina, terbutalina.
NARCOTICI
Buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), idrocodone, metadone, morfina, pentazocina, petidina.
AGENTI ANABOLIZZANTI
Androstenediolo, androstenedione, bambuterolo, boldenone, clenbuterolo, clostebol, danazolo, deidroclormetiltestosterone, deidroepiandrosterone (DHEA), diidrotestosterone, drostanolone, fenoterolo, fluossimesterone, formebolone, formoterolo, gestrinone, mesterolone, metandienone, metenolone, metandriolo, metiltestosterone, mibolerone, nandrolone, 19-norandrostenediolo, 19-norandrostenedione, noretandrolone, ossandrolone, ossimetolone, ossimesterone, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, stanozololo, terbutalina, testosterone, trenbolone.
DIURETICl
acetazolamide, acido etacrinico, bendroflumetiazide, bumetamide, canrenone, clortalidone, furosemide, idroclorotiazide, indapamide, mannitolo (per iniezione endovenosa), mersalile, spironolattone, triamterene.
AGENTI MASCHERANTI
Bromantan, diuretici (vedi sopra), epitestosterone, probenecid.
ORMONI PEPTIDICI, SOSTANZE AD AZIONE MIMETICA E ANALOGHI
Eritropoietina (EPO), ACTH, Hcg*, Hgh, insulina, LH*, clomifene*,ciclofenil*, tamoxifene*, inibitori dell’aromatasi *.
* sostanze vietate esclusivamente negli uomini
BETA-BLOCCANTI
acebutololo, alprenololo, atenololo, betassololo, bisoprololo, bunololo, carteololo, celiprololo, esmololo, labetalolo, levobunololo, metipranololo, metoprololo, nadololo, oxprenololo, pindololo, propranololo, sotalolo, timololo.
PUBBLICATO IN ROMA IL 21 FEBBRAIO 2001
IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Guglielmo Petrosino dott. Giovanni Petrucci
C.O.N.I.
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
Federazione delle Federazioni Sportive
Segreteria Generale - Ufficio Candidature
Prot. 0001 Roma, 13 Marzo 2001
Alle Federazioni Sportive Nazionali
Ai Comitati Regionali C.O.N.I.
Ai Comitati Provinciali C.O.N.I.
Loro Sedi
Oggetto: Candidature alla carica di Presidente o di Componente della Giunta
Nazionale del C.O.N.I.
_______________________________________________________________________
Con deliberazione del 23 Febbraio 2001 n. 1166, il Consiglio Nazionale del CONI ha approvato le procedure elettorali per l’elezione del Presidente e della Giunta Nazionale.
In particolare per quanto riguarda la presentazione delle candidature si è stabilito che le stesse devono essere sottoscritte dall’interessato con firma autografa e pervenire via fax, o con raccomandata a.r. o a mano entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 29 Marzo 2001 alla Segreteria Generale del CONI - Ufficio Candidature (n. di fax 06/63857493 - tel. 06/36857422/7431/7382).
Non saranno ammesse candidature oltre il termine indicato.
La presentazione della candidatura dovrà altresì contenere un’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti specifici richiesti (art. 5, commi 2 e 3 e art. 34, commi 2 e 3).
Si prega di dare la più ampia pubblicità alla presente comunicazione.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)
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2) RISULTATO GARA DI DOMENICA 18 MARZO 2001
CAMPIONATO 3° CATEGORIA - 2° Ritorno
( Precedentemente omesso per mancato arrivo del rapporto arbitrale )
GRAND PARADIS |
- |
CHATILLON |
0 - 3 |
3) RISULTATO GARA DI MARTEDI’ 20 MARZO 2001
CAMPIONATO 3° CATEGORIA - 5° Andata ( Recupero )
GRAND PARADIS |
- |
COURMAYEUR |
1 - 1 |
4) RISULTATO GARA DI MERCOLEDI’ 21 MARZO 2001
CAMPIONATO 2° CATEGORIA GIRONE “ F “ 2° Ritorno ( Recupero)
RIVIERA DELLE ALPI |
- |
VALLE DEL LYS |
1 - 3 |
5) RISULTATI GARE DI SABATO 24 MARZO 2001
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE - 2° Ritorno
LA VISCHESE |
- |
CALUSO |
2 - 4 |
QUART |
- |
AYMAVILLES/GRESSAN |
0 - 2 |
STRAMBINESE |
- |
COUMBA FREIDE |
( ** ) |
COGNE A. G. ELTER |
- |
SAMONE |
0 - 5 |
( ** ) Rinviata al 28/03/2001
6) RISULTAT1 GARA DI DOMENICA 25 MARZO 2001
AGLIE’ |
- |
BUROLO IVREA 89 |
1 - 1 |
QUART |
- |
CHAMBAVE |
1 - 0 |
LESSOLORANZESE |
- |
COGNE AO. G. ELTEDR |
2 - 0 |
FOGLIZZESE |
- |
PONT DONNAZ |
0 - 0 |
MONTASLTO/BOLLENGO |
- |
RIVIERA DELLE ALPI |
0 - 3 |
SETTIMO VITTONE |
- |
SAN GRATO EPOREDIA |
2 - 0 |
VERRES |
- |
VALLE DEL LYS |
0 - 0 |
CAMPIONATO 3° CATEGORIA - 3° Ritorno
ROTTARESE |
- |
COURMAYEUR |
7 - 4 |
BORGOFRANCO |
- |
CENTRO G. SANSON |
6 - 2 |
AOSTA CALCIO 2000 |
- |
GRAND PARADIS |
1 - 2 |
CHATILLON |
- |
VILLENEUVE |
0 - 1 |
COUMBA FREIDE |
- |
ROISAN |
0 - 3 |
HONE/ARNAD |
- |
ASS. BUROLO |
5 - 1 |
7) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Signor Luigi CERISE, assistito dal rappresentante dell’AIA Sig. Antonio BIANCHI ha assunto le seguenti delibere:
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CON RIFERIMENTO ALLA GARE DEL 18 E 20 MARZO 2001
CAMPIONATO 3° CATEGORIA
A) GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per UNA gara per recidività in ammonizione
CAIRO Denis ( Grand Paradis )
VIGANI Sergio ( Courmayeur )
B) GIOCATORI AMMONITI IN CAMPO PER LA TERZA VOLTA
CALVI Ivan ( Chatillon )
CAFFARO RORE Massimo ( Chatillon )
GUARDABENE Luigi ( Chatillon )
CAIRO Denis ( Grand Paradis )
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CON RIFERIMENTO ALLA GARA DEL 21 MARZO 2001
CAMPIONATO DI 2° CATEGORIA
C) GIOCATORI AMMONITI IN CAMPO PER LA TERZA VOLTA
AVATI Domenico ( Riviera delle Alpi )
LINTY Claudio ( Valle del Lys )
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CON RIFERIMENTO ALLA GARE DEL 24 MARZO 2001
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
D) GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per DUE gare
VILLA VERCELLA Francesco ( Caluso )
E) GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per UNA gara per recidività in ammonizione
GRAZIANO Alessandro ( Caluso )
F) GIOCATORI AMMONITI IN CAMPO PER LA TERZA VOLTA
BARBIERI Alberto ( Caluso )
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CON RIFERIMENTO ALLA GARE DEL 25 MARZO 2001
CAMPIONATO 2° CATEGORIA GIRONE “ F “
G) GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per UNA gara
GODARDI Pier Luigi ( Settimo Vittone )
DI TRIA Marco ( Montalto/Bollengo )
H) GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per UNA gara per recidività in ammonizione
GUGLIELMINO Daniele ( Pont Donnaz )
ZOLA Domenico ( Pont Donnaz )
MORANO Sandro ( Montalto/Bollengo )
ATTARDI Silvio ( Agliè )
CAVALLARI Davide ( Montalto/Bollengo )
GIANOTTI Riccardo ( Lessoloranzese )
I) GIOCATORI AMMONITI IN CAMPO PER LA TERZA VOLTA
SILVI Roberto ( Moltalto/Bollengo )
CESARO Stefano ( Riviera delle Alpi )
BERLIER Alessandro ( Cogne Aosta Giorgio Elter )
L) GIOCATORI AMMONITI IN CAMPO PER LA SETTIMA VOLTA
LEXERT Renè ( Chambave )
TORGNEUR Adriano ( Quart )
LESTO Gabriele ( Verrés )
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CON RIFERIMENTO ALLA GARE DEL 25 MARZO 2001
CAMPIONATO 3° CATEGORIA
M) GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per UNA gara
ZILIO Sergio ( Rottarese )
PISON Alessandro ( Ass. Burolo )
N) GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per DUE gare
DI GIORGIO Francesco ( Aosta Calcio 2000 )
MANCUSO Franco ( Borgofranco )
DO NASCIMENTO Lincoln ( Villeneuve )
LALEMURIX Diego ( Roisan )
O) GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per UNA gara per recidività in ammonizione
CANNOLICCHIO Gianluca ( Courmayeur )
AIBINO Alessandro ( Rottarese )
ROCCI Matteo ( Ass. Burolo )
ROLFO Massimiliano ( Rottarese )
GIANOTTI Luca ( Rottarese )
FRANCESCATO Saverio ( Borgofranco )
SCALI Christian ( Villeneuve )
DE MARIA Michele ( Roisan )
Squalifica per DUE gare
CALVI Ivan ( Chatillon ) per gravi insulti all’ Arbitro a fine gara.
P) GIOCATORI AMMONITI IN CAMPO PER LA TERZA VOLTA
SORRENTI Michele ( Grand Paradis )
MANGIARDI F. Antonio ( Grand Paradis )
GRENIER Dominique ( Chatillon )
Q) GIOCATORI AMMONITI IN CAMPO PER LA SETTIMA VOLTA
ARGENTINI Luca ( Chatillon )
MARCONI Andrea ( Coumba Freide )
R) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
TORNEO ESORDIENTI – GARA DEL 17 MARZO 2001
AOSTA CALCIO 2000 = SARRE VALLEE D’AOSTE
- Considerato che la Società SARRE VALLE D’AOSTEE non si è presentata in campo si
delibera:
a) di dare gara persa alla Società SARRE VALLE d’AOSTE con il risultato di 0 – 2
b) di togliere 1 ( Uno ) punto in classifica alla Società SARRE VALLEE D’AOSTE
c) di infliggere un’ ammenda di lire 20.000=== quale prima rinuncia
Il Giudice Sportivo
Luigi CERISE
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Il Segretario Il Presidente
Carla Mansoldo Dr. Francesco Ciancamerla
Pubblicato ad Aosta 29/03/2001
S) DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Presenti:Tommaso Servetto ( Presidente ), Claudio Strata ( Vice Presidente ), Paolo Bianco,
Giuseppe Cotroneo, Paolo Pavarini, Alfredo Repetti, Ezio Scaramozzino, Loris Villani ( Compo-
nenti )
…. OMISSIS ….
Ricorsi delle Società AGLIE’ e FOGLIZZESE avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Aosta n. 26 del 7.3.2001, in relazione ai fatti avvenuti in occasione della gara AGLIE’ - FOGLIZZESE del 26.2.2001(Campionato di Seconda categoria Girone F)
Le Società indicate in epigrafe hanno inoltrato tempestivo ricorso a codesta Commissione Disciplinare, richiedendo la revisione del provvedimento con il quale è stata ad entrambe comminata la sanzione della perdita della gara e la ripetizione della stessa; la Società FOGLIZZESE ha inoltre richiesto una revisione della sanzione pecuniaria comminata dal Giudice Sportivo.
A sostegno delle domande, le ricorrenti affermano entrambe che la situazione venutasi a creare a seguito dell’espulsione dei giocatori GIVOGRE Roberto e FERRERO Maurizio non era tale da legittimare la sospensione dell’incontro. A loro dire, pur essendo in effetti avvenuto l’episodio della testata con la quale il sig. FERRERO aveva colpito il sig. GIVOGRE, entrambe le squadre si erano adoperate per riportare la calma in campo e la baruffa di cui si legge nel referto arbitrale era dovuta unicamente al tentativo di separare i due giocatori. Al momento della decisione dell’arbitro di non proseguire l’incontro la tensione in campo era ormai svanita e l’incolumità dello stesso non era mai stata messa in pericolo da nessuno.
La Commissione Disciplinare, letti i ricorsi e stabilito per ragioni di economia di giudizio di disporne la riunione, sentite entrambe le Società che ne hanno fatto richiesta, esaminata la documentazione ufficiale dell’incontro e sentito ad ulteriori chiarimenti il direttore di gara, esprime le seguenti considerazioni.
Secondo l’uniforme insegnamento della C.A.F., perché le gare possano subire una interruzione anticipata, durante il loro svolgimento devono essersi verificati fatti di gravità tali da determinare l’impossibilità assoluta di giungere alla conclusione fisiologica della partita, e la decisione può essere assunta dall’arbitro dopo che questi abbia fatto ricorso senza esito a tutti i mezzi in suo potere per far cessare gli incidenti e per ricondurre la gara nell’alveo della regolarità.
Nel caso in esame non pare che le circostanze risultanti dalla documentazione ufficiale dell’incontro integrino tali elementi. Infatti l’incolumità dell’arbitro non sembra mai essere stata posta in pericolo, non risultano comminati dal medesimo provvedimenti disciplinari nei confronti di altri giocatori, i capitani delle squadre non sono stati invitati dall’arbitro a richiamare all’ordine i propri giocatori, né sono stati preventivamente informati (come normalmente accade in casi analoghi) della gravità della decisione che stava per essere intrapresa. Peraltro a seguito del gesto violento addebitato al giocatore FERRERO Maurizio e correttamente sanzionato dal Giudice Sportivo, non risultano neppure essere stati compiuti ulteriori atti di violenza tra i giocatori delle due squadre, dal momento che il rapporto dell’arbitro riferisce di “baruffa tra i giocatori di entrambe le squadre .... senza scaturire in atti violenti”.
In tale situazione, se appare corretta ai sensi dell’art.6 C.G.S. sanzionare con l’ammenda di Lire 200.000 entrambe le Società a titolo di responsabilità oggettiva per i disordini avvenuti in conseguenza del comportamento dei giocatori delle due squadre, per le considerazioni sopra esposte non si ritiene legittimo il provvedimento di assegnazione di gara persa ad entrambe le Società ed ai sensi dell’art. 7 comma IV sub. c) C.G.S. la gara dovrà essere ripetuta.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
REVOCA
la sanzione con la quale è stata assegnata gara persa alle Società AGLIE’ e FOGLIZZESE, ordinando la ripetizione della gara svoltasi tra le due Società in data 26.02.2001;
CONFERMA
per il resto i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo.
Nulla si dispone per quanto riguarda le tasse di reclamo, che non risultano versate.
|
- CLASSIFICA UFFICIALE AL TERMINE DEL GIRONE DI ANDATA - |
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STAGIONE SPORTIVA 2000/2001 - CAMPIONATO 2° CATEGORIA GIRONE " F " |
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Si rende noto qui di seguito la classifica ufficiale del campionato 2° Categoria |
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|
girone " F " di questo Comitato di AOSTA redatta in ossequio alle delibere |
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|
assunte dagli Organi Disciplinari ed in conformità ai risultati ufficiali delle ga- |
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re aggiornate al termine del girone di andata.- |
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|
G A R E |
|
R E T I |
|
||
|
SOCIETA’ |
|
PUNTI |
____________________________________________ |
|||||
|
|
|
|
G. V. N. P. |
F. S. |
|
|||
_________________________________________________________________________________ |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LESSOLORANZESE |
|
30 |
13 10 |
0 3 |
|
26 17 |
|
||
VERRES |
|
|
28 |
13 8 |
4 1 |
|
20 10 |
|
|
COGNE AOSTA GIORGIO ELTER |
23 |
13 6 |
5 2 |
|
17 12 |
|
|||
PONT DONNAZ |
|
23 |
13 6 |
5 2 |
|
17 16 |
|
||
SAN GRATO EPOREDIA |
22 |
13 6 |
4 3 |
|
25 19 |
|
|||
SETTIMO VITTONE |
|
20 |
13 4 |
8 1 |
|
14 10 |
|
||
VALLE DEL LYS |
|
17 |
13 5 |
2 6 |
|
17 19 |
|
||
AGLIE' |
|
|
16 |
13 4 |
4 5 |
|
18 18 |
|
|
CHAMBAVE |
|
15 |
13 4 |
3 6 |
|
19 22 |
|
||
BUOROLO IVREA 89 |
|
13 |
13 4 |
1 8 |
|
19 23 |
|
||
MONTALTO BOLLENGO |
11 |
13 3 |
2 8 |
|
22 32 |
|
|||
RIVIERA DELLE ALPI |
10 |
13 2 |
4 7 |
|
17 22 |
|
|||
QUART |
|
|
9 |
13 1 |
6 6 |
|
14 20 |
|
|
FOGLIZZESE |
|
8 |
13 0 |
8 5 |
|
15 20 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________________________________________________________________________________ |
|||||||||
|
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - COMITATO PROVINCIALE DI AOSTA
TORNEO ESORDIENTI - FAR PLAY
1) Le gare della 1° giornata 3 Marzo 2001 non sono state disputate per impraticabilità
dei campi di gioco, verranno disputate alla fine del Torneo.
2) RISULTATI GARE DI SABATO 10 MARZO 2001
2° Giornata - Classe 1988
COGNE AO. G. ELTER |
- |
SAINT CHRISTOPHE B) |
m. r. |
AYMAVILLES/GRESSAN B) |
- |
VALLE D’ AOSTA B) |
m. r. |
SARRE VDA |
- |
PONT DONNAZ B) |
m.r. |
AOSTA CALCIO 2000 |
- |
C.M. GRAND PARADIS |
2 - 0 |
2° Giornata - Classe 1989
CHAMP./MONTJOVET |
- |
SAINT CHRISTOPHE A) |
1 - 1 |
AYMAVILLES/GRESSAN A) |
- |
VALLE D’AOSTA A) |
m. r. |
COUMBA FREIDE |
- |
PONT DONNAZ A) |
1 - 1 |
VERRES |
- |
CHARVENSOD S. ORSO |
0 - 4 |
3) RISULTATI GARE DI SABATO 17 MARZO 2001
3° Giornata - Classe 1988
PONT DONNAZ B) |
- |
COGNE AO. G. ELTER |
7 - 0 |
AOSTA CALCIO 2000 |
- |
SARRE VDA |
Vedi G.S. |
VALLE D’AOSTA B) |
- |
C.M. GRAND PARADIS |
7 - 1 |
SAINT CHRISTOPHE B) |
- |
AYMAVILLES/GRESSAN B) |
m. r. |
3° Giornata - Classe 1989
PONT DONNAZ A) |
- |
CHAMP./MONTJOVET |
2 - 3 |
VERRES |
- |
COUMBA FREIDE |
3 - 1 |
VALLE D’AOSTA A) |
- |
CHARVENSOD S. ORSO |
m. r. |
SAINT CHRISTOPHE A) |
- |
AYMAVILLES/GRESSAN A) |
1 - 1 |
4) RISULTATI GARE DI SABATO 24 MARZO 2001
4° Giornata - Classe 1988
COGNE AO. G. ELTER |
- |
AOSTA CALCIO 2000 |
m. r. |
SARRE VDA |
- |
SAINT CHRISTOPHE B) |
1 - 9 |
C.M. GRAND PARADIS |
- |
AYMAVILLES/GRESSAB B) |
2 - 0 |
VALLE D’AOSTA B) |
- |
PONT DONNAZ B) |
3 - 2 |
4° Giornata - Classe 1989
CHAMP./MONTJOVET |
- |
VERRES |
2 - 0 |
COUMBA FREIDE |
- |
SAINT CHRISTOPHE A) |
2 - 9 |
CHARVENSOD S. ORSO |
- |
AYMAVILLES/GRESSAN A) |
6 - 1 |
VALLE D’AOSTA A) |
- |
PONT DONNAZ A) |
3 - 0 |
5) RISULTATI GARE - TORNEO PULCINI A 9 GIOCATORI
1° Giornata - 07/03/2001
AYMAVILLES/GRESSAN A) |
- |
CHAMP./MONTJOVET |
Disputata |
CHARVENDOD S.ORSO A) |
- |
COGNE AO G. ELTER |
m. r. |
SARRE VDA A) |
- |
SAINT CHRISTOPHE A) |
Disputata |
Riposava : SAINT CHRISTOPHE B)
2° Giornata - 14/03/2001
CHAMP./MONTJOVET |
- |
SAINT CHRISTOPHE A) |
Disputata |
AYMAVILLES/GRESSAN A) |
- |
SAINT CHRISTOPHE B) |
Disputata |
COGNE AO G. ELTER |
- |
SARRE VDA A) |
Disputata |
Riposava : CHARVENSOD S. ORSO A)
3° Giornata - 21/03/2001
SARRE VDA A) |
- |
CHAMP./MONTJOVET |
Disputata |
SAINT CHRISTOPHE B) |
- |
CHARVENSOD S. ORSO A) |
m. r. |
SAINT CHRISTOPHE A) |
- |
AYMAVILLES/GRESSAN A) |
Disputata |
Riposava : COGNE AOSTA GIORGIO ELTER
6) RISULTATI GARE - TORNEO PULCINI A 7 GIOCATORI - 1990/91
1° Giornata - 07/03/2001
AOSTA CALCIO 2000 |
- |
C.M. GRAND PARADIS |
m. r. |
SARRE VDA B) |
- |
SAINT CHRISTOPHE C) |
m. r. |
VALLE D’AOSTA A) |
- |
VALLE D’AOSTA B) |
Disputata |
VERRES |
- |
HONE/ARNAD |
Disputata |
2° Giornata - 14/03/2001
C.M. GRAND PARADIS A) |
- |
VALLE D’ AOSTA B) |
Disputata |
AOSTA CALCIO 2000 |
- |
VERRES |
Disputata |
SAINT CHRISTOPHE C) |
- |
VALLE D’AOSTA A) |
Disputata |
HONE/ARNAD |
- |
SARRE VDA B) |
Disputata |
3° Giornata - 21/03/2001
VALLE D’AOSTA A) |
- |
C.M. GRAND PARADIS A) |
Disputata |
HONE/ARNAD |
- |
SAINT CHRISTOPHE C) |
Disputata |
VERRES |
- |
SARRE VDA B) |
Disputata |
VALLE D’AOSTA B) |
- |
AOSTA CALCIO 2000 |
Disputata |
7) RISULTATI GARE - TORNEO PULCINI A 7 GIOCATORI - 1991/92
1° Giornata - 07/03/2001
AYMAVILLES/GRESSAN B) |
- |
C.M. GRAND PARADIS B) |
n.d. |
CHARVENSOD S. ORSO B) |
- |
COURMAYEUR |
n.d. |
PONT DONNAZ |
- |
COUMBA FREIDE |
n.d. |
VALLE D’AOSTA C) |
- |
SAINT CHRISTOPHE D) |
n.d. |
( n.d. ) gare non disputate
2° Giornata - 14/03/2001
C.M. GRAND PARADIS B) |
- |
PONT DONNAZ |
Disputata |
AYMAVILLES/GRESSAN B) |
- |
VALLE D’AOSTA C) |
Disputata |
COUMBA FREIDE |
- |
COURMAYEUR |
Disputata |
SAINT CHRISTOPHE D) |
- |
CHARVENSOD S. ORSO B) |
Disputata |
3° Giornata - 21/03/2001
COUMBA FREIDE |
- |
C.M. GRAND PARADIS |
m. r. |
COURMAYEUR |
- |
SAINT CHRISTOPHE D) |
Disputata |
VALLE D’AOSTA C) |
- |
CHARVENSOD S. ORSO B) |
Disputata |
PONT DONNAZ |
- |
AYMAVILLES/GRESSAN B) |
Disputata |
8) RISULTATI GARE DI SABATO 24 MARZO 2001
CAMPIONATO GIOVANISSIMI - 10° Andata
AYMAVILLES/GRESSAN B) |
- |
PONT DONNAZ |
2 - 5 |
AOSTA CALCIO 2000 |
- |
AYMAVILLES/GRESSAN A) |
1 - 3 |
VERRES |
|
COURMAYEUR |
1 - 1 |
SARRE VDA |
- |
HONE/ARNAD |
10 - 1 |
COGNE AO.G. ELTER |
- |
SAINT CHRISTOPHE |
0 - 3 |
Riposava: SAINT PIERRE
ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 28 MARZO 2001
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
GARE IN CALENDARIO PER MERCOLEDI’ 4 APRILE 2001
CAMPIONATO GIOVANISSIMI – Recupero 7° di Andata
SAINT PIERRE |
= |
PONT DONNAZ |
a |
Saint Pierre |
ore |
16.30 |
AOSTA CALCIO 2000 |
= |
AYMAVILLES/GRESSAN B) |
a |
Aosta – Ghignone |
ore |
16.30 |
SARRE VDA |
= |
VERRES |
a |
Sarre |
ore |
17.30 |
SAINT CHRISTOPHE |
= |
AYMAVILLES/GRESSAN A) |
a |
Saint Christophe |
ore |
17.30 |
COGNE AO. G. ELTER |
|
HONE/ARNAD |
a |
Aosta – Tesolin |
ore |
17.00 |
Riposa: COURMAYEUR
VARAZIONE GARA TORNEO PULCINI CLASSE 1990/91 – 5° Giornata
La gara VALLE D’AOSTA B) = HONE/ARNAD di mercoledì 4 Aprile 2001 si gioca a Saint Marcel ore 18,00.
TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY - CLASSE 1988
7° GIORNATA
COGNE AO. G. ELTER |
= |
SARRE VDA |
a |
Aosta – Tesolin |
ore |
15.00 |
C.M. GRAND PARADIS |
= |
PONT DONNAZ B) |
a |
Villeneuve |
ore |
16.00 |
AOSTA CALCIO 2000 |
= |
AYMAVILLES/GRESSAN B) |
a |
Aosta – Ghignone |
ore |
15.00 |
VALLE D’AOSTA B) |
= |
SAINT CHRISTOPHE B) |
a |
Saint Marcel |
ore |
14.30 |
TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY - CLASSE 1989
7° GIORNATA
CHAMP./MONTJOVET |
= |
COUMBA FREIDE |
a |
Champdepraz |
ore |
16.00 |
CHARVENSOD S.ORSO |
= |
PONT DONNAZ A) |
a |
Charvensod |
ore |
15.30 |
VERRES |
= |
AYMAVILLçES/GRESSAN A) |
a |
Verrés |
ore |
17.00 |
VALLE D’AOSTA A) |
= |
SAINT CHTRISTOPHE A) |
a |
Saint Marcel |
ore |
16.30 |
GARE IN CALENDARIO PER SABATO 7 APRILE 2001
CAMPIONATO GIOVANISSIMI - 1° Ritorno
SARRE VDA |
= |
AOSTA CALCIO 2000 |
a |
Sarre |
ore |
16.00 |
SAINT CHRISTOPHE |
= |
COURMAYEUR |
a |
Saint Christophe |
ore |
17.45 |
HONE/ARNAD |
= |
PONT DONNAZ |
a |
Arnad |
ore |
16.30 |
RIPOSA : VERRES
TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY - CLASSE 1988
Recupero 1° Giornata
COGNE AO. G. ELTER |
= |
AYMAVILLES/GRESSAN B) |
a |
Aosta – Tesolin |
ore |
16.00 |
C.M. GRAND PARADIS |
= |
SARRE VDA |
a |
Villeneuve |
ore |
16.00 |
SAINT CHRISTOPHE B) |
= |
PONT DONNAZ B) |
a |
Saint Christophe |
ore |
( ** ) |
VALLE D’AOSTA B) |
= |
AOSTA CALCIO 2000 |
a |
Saint Marcel |
ore |
15.00 |
( ** ) Rinviata a data da destinarsi
TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY - CLASSE 1989
Recupero 1° Giornata
AYMAVILLES/GRESSAN A) |
= |
CHAMP./MONTJOVET |
a |
Gressan |
ore |
17.30 |
CHARVENSOD S. ORSO |
= |
COUMBA FREIDE |
a |
Charvensod |
ore |
17.30 |
SAINT CHRISTOPHE A) |
= |
PONT DONNAZ A) |
a |
Saint Christophe |
ore |
( ** ) |
VALLE D’AOSTA A) |
= |
VERRES |
a |
Saint Marcel |
ore |
17.00 |
( ** ) Rinviata a data da destinarsi
GARE IN CALENDARIO PER DOMENICA 8 APRILE 2001
CAMPIONATO GIOVANISSIMI - 1° Ritorno
AYMAVILLES/GRESSAN B) |
= |
COGNE AO. G. ELTER |
a |
Gressan |
ore |
09.30 |
AYMAVILLES/GRESSAN A) |
= |
SAIN PIERRE |
a |
Gressan |
ore |
11.00 |
GARE IN CALENDARIO PER MERCOLEDI’ 11 APRILE 2001
PULCINI A 9 GIOCATORI
6° GIORNATA
CHAMP./MONTJOVET |
= |
SAINT CHRISTOPHE B) |
a |
Champdepraz |
ore |
15.30 |
COGNE AO. G. ELTER |
= |
AYMAVILLES/GRESSAN A) |
a |
Aosta – Tesolin |
ore |
15.00 |
SAINT CHRISTOPHE A) |
= |
CHARVENSOD S. ORSO |
a |
Saint Christophe |
ore |
15.00 |
RIPOSA: SARRE VDA
PULCINI CLASSE 1990/1991
6° GIORNATA
C.M. GRAND PARADIS A) |
= |
VERRES |
a |
Saint Pierre |
ore |
16.15 |
SAINT CHRISTOPHE C) |
= |
AOSTA CALCIO 2000 |
a |
Saint Christophe |
ore |
16.30 |
VALLE AOSTA B) |
= |
SARRE VDA B) |
a |
Saint Marcel |
ore |
16.00 |
HONE/ARNAD |
= |
VALLE D’AOSTA A) |
a |
Arnad |
ore |
16.00 |
PULCINI CLASSE 1991/1992
6° GIORNATA
C.M. GRAND PARADIS B) |
= |
VALLE D’AOSTA C) |
a |
Saint Pierre |
ore |
15.00 |
AYMAVILLES/GRESSAN B) |
= |
COURMAYEUR |
a |
Gressan |
ore |
17.00 |
PONT DONNAZ |
= |
CHARVENSOD S.ORSO B) |
a |
Donnas – Oratorio |
ore |
16.30 |
COUMBA FREIDE |
= |
SAINT CHRISTOPHE D) |
a |
Aosta - Frand Genisot |
ore |
15.00 |