F.I.G.C. - L.N.D.
Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
Via A. Volta, 3 - 10121 TORINO - C.P. 1317
Tel. 011/5654611 (r.a.) - Fax 011/5654674
E.mail: - Internet: www.figc-crto.org
Orari apertura sportello al pubblico: lunedì giovedì venerdì 10-13 16-18 martedì mercoledì sabato 10-13 Orari ricezione telefonica: Segreteria (011/5654670) lun. 10-13 16-18 mart. merc. Giov. ven. 10-13 sab. 10-12 Società ed Associazioni (011/5654671) lun. mar. mer. ven. 10-13 giov. 15-18 sab. 10-12 Contabilità (011/5654672) lun. mar. mer. giov. 10-13 ven. 15-18 sab. 10-12 Tesseramento (011/5654673) lun. 15-18 mar. mer. giov. ven. 10-13 sab. 10-12 |
Stagione Sportiva 2001/2002 |
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COMUNICATO UFFICIALE N° 7 del 6 Settembre 2001 |
(inviato a tutte le Società dipendenti)
Il Commissario Straordinario,
· viste le delibere della Giunta Esecutiva del C.O.N.I. n. 674 del 31 luglio 2001, del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1190 dell1 agosto 2001 e della Giunta Esecutiva del C.O.N.I. n. 699 dell1 agosto 2001 con le quali si è provveduto alla proroga del commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, confermando la nomina del dott. Giovanni Petrucci quale Commissario Straordinario;
· ritenuto che, in relazione alle rilevanti incombenze connesse allincarico di Commissario Straordinario, è indispensabile delegare i compiti di natura giuridico - amministrativa;
delibera
· di nominare il dott. Bartolomeo Manna quale delegato ai compiti di natura giuridico - amministrativa. In caso di assenza o di impedimento il dott. Manna sarà sostituito dal dott. Artidoro DAuria.
Il Commissario Straordinario,
· visto lart. 30 comma 6 dello Statuto Federale;
ha provveduto alla seguente nomina
UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE
Procuratore Federale Emidio FRASCIONE
Vice Procuratore Federale Edilberto RICCIARDI
Si trasmette - in allegato - il testo del nuovo Codice di Giustizia Sportiva pubblicato sul comunicato ufficiale n. 28 della Federazione Italiana Giuoco Calcio e pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 13 della L.N.D.
Il Commissario Straordinario,
· visto lart. 12 comma 3 dello Statuto federale, ha provveduto alla seguente nomina;
Settore per lattività Giovanile e Scolastica
Presidente Innocenzo Mazzini
Il Commissario Straordinario
· viste le proprie precedenti delibere con cui si è provveduto alla nomina o alla riconferma dei responsabili di alcuni Organi federali;
· considerato che è imminente la ripresa dellattività agonistica ufficiale;
· che per la ristrettezza dei tempi, non è risultato possibile provvedere in ordine alla composizione di tutti gli Organi federali di nomina, centrali e periferici;
· che è peraltro necessario garantire il regolare svolgimento della predetta attività agonistica
delibera
che, ferme le nuove nomine e la conferma di cui ai provvedimenti già adottati, tutti gli Organi federali di nomina, centrali e periferici continueranno ad operare nella precedente composizione fino al 10 settembre 2001, salva ladozione al riguardo di ulteriore provvedimenti entro il predetto termine.
La Presidenza Federale ha autorizzato leffettuazione dei sottonotati Tornei, approvando i relativi regolamenti:
Trofeo Memorial Quirino Indetto ed organizzato dalla Società
ATLETICO PONTESTURA 1999
Torneo Coppa del Ceppo Indetto ed organizzato dalla Società
A.S. OCCHIEPPESE
Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale nella riunione del 4 Settembre 2001,
- preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti ha assunto specifiche decisioni in merito alle modalità di ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti 2002/2003, lasciando facoltà a ciascun Comitato Regionale di individuare ulteriori ed idonei meccanismi di promozione e retrocessione dalle varie categorie regionali e provinciali:
- appurato che il programma di politica sportiva tiene conto della volontà manifestata dai Sodalizi dipendenti di attuare, laddove possibile, meccanismi di "play-off" e "play-out";
- considerato che il numero di squadre che al termine della stagione sportiva 2001/2002 verranno promosse o retrocesse dalle varie categorie deve tenere conto in maniera imprescindibile del numero di squadre che retrocederanno dal Campionato Nazionale Dilettanti 2001/2002,
ha deliberato
che, per osservanza di quanto sopra specificato, al termine delle gare di andata e ritorno dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima categoria 2001/2002, vengano adottati i seguenti meccanismi di promozione e retrocessione dalle su indicate categorie, ed organizzate apposite gare di play-off e play-out secondo le ipotesi di seguito illustrate:
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti 2002/2003
Come da comunicato ufficiale n.1 della L.N.D.: la 1^ classificata di ogni girone viene ammessa al Campionato Nazionale Dilettanti 2002/2003 (2 promozioni), fermo restando l'effettuazione di gare di spareggio/promozione tra le seconde classificate a cura della Lega Nazionale Dilettanti.
Retrocessioni al Campionato di Promozione 2002/2003
UNICA IPOTESI da 0 a 4 retrocessioni dal C.N.D.
v La 16^ classificata di ogni girone retrocede al Campionato di Promozione 2002/2003
(2 retrocessioni)
v La 15^, 14^ ,13^ e 12^ classificata di ogni girone (8 squadre) si incontreranno con gare di andata e ritorno come di seguito specificato:
1^ giornata - andata
15^ girone A = 12^ girone A Campo prima nominata
14^ girone A = 13^ girone A Campo prima nominata
15^ girone B = 12^ girone B Campo prima nominata
14^ girone B = 13^ girone B Campo prima nominata
2^ giornata - ritorno
12^ girone A = 15^ girone A Campo prima nominata
13^ girone A = 14^ girone A Campo prima nominata
12^ girone B = 15^ girone B Campo prima nominata
13^ girone B = 14^ girone B Campo prima nominata
Al termine delle gare di andata e ritorno retrocederanno al Campionato di Promozione 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il minor numero di reti segnate nei due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari; in caso di persistente parità retrocederanno le compagini che risulteranno peggio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Eccellenza 2001/2002. (totale 2+4= 6 retrocessioni)
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Ammissione al Campionato di Eccellenza 2002/2003
1^ IPOTESI - 0 retrocessioni dal C.N.D.
v La 1^ classificata di ogni girone viene ammessa al Campionato di Eccellenza 2002/2003. (4 promozioni)
v La 2^ e 3^ classificata di ogni girone (8 squadre) vanno a comporre quattro accoppiamenti incontrandosi con gare di andata e ritorno, come di seguito specificato:
1^ giornata - andata
3^ girone A = 2^ girone A Campo prima nominata
3^ girone B = 2^ girone B Campo prima nominata
3^ girone C = 2^ girone C Campo prima nominata
3^ girone D = 2^ girone D Campo prima nominata
2^ giornata - ritorno
2^ girone A = 3^ girone A Campo prima nominata
2^ girone B = 3^ girone B Campo prima nominata
2^ girone C = 3^ girone C Campo prima nominata
2^ girone D = 3^ girone D Campo prima nominata
Al termine delle gare in calendario verranno promosse al Campionato di Eccellenza 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nei due incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio a quelle segnate in trasferte; in caso di ulteriore parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di persistente parità verranno promosse le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Promozione 2001/2002. (totale 4+4=8 promozioni)
2^ IPOTESI - 1 retrocessione dal C.N.D.
v La 1^ classificata di ogni girone viene ammessa al Campionato di Eccellenza 2002/2003 (4 squadre)
v La 2^ e 3^ classificata di ogni girone (8 squadre) vanno a comporre quattro accoppiamenti incontrandosi con gare di sola andata in campo neutro come di seguito specificato:
1^ fase
A) 2^ girone A = 3^ girone A Campo neutro
B) 2^ girone B = 3^ girone B Campo neutro
C) 2^ girone C = 3^ girone C Campo neutro
D) 2^ girone D = 3^ girone D Campo neutro
Le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro accederanno alla fase successiva; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla fase successiva le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Promozione 2001/2002.
2^ fase
1) vincente A) = vincente B) Campo neutro
2) vincente C) = vincente D) Campo neutro
Al termine delle gare in calendario della 2^ fase verranno promosse al Campionato di Eccellenza 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno promosse le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Promozione 2001/2002; in caso di persistente parità verranno fatti eseguire i calci di rigore. Le formazioni che invece risulteranno perdenti i rispettivi incontri della 2^ fase accederanno alla fase successiva.
3^ fase
perdente 1) = perdente 2) Campo neutro
Al termine del suddetto incontro relativo alla 3^ fase verrà promossa al Campionato di Eccellenza 2002/2003 la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti segnate; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verrà promossa la compagine che risulterà meglio classificata nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Promozione 2001/2002; in caso di persistente parità verranno fatti eseguire i calci di rigore. (totale 4+2+1=7 promozioni)
3^ IPOTESI - 2 retrocessioni dal C.N.D.
v La 1^ classificata di ogni girone viene ammessa al Campionato di Eccellenza 2002/2003 (4 squadre)
v La 2^ e 3^ classificata di ogni girone (8 squadre) vanno a comporre quattro accoppiamenti incontrandosi con gare di sola andata in campo neutro come di seguito specificato:
1^ fase
A) 2^ girone A = 3^ girone A Campo neutro
B) 2^ girone B = 3^ girone B Campo neutro
C) 2^ girone C = 3^ girone C Campo neutro
D) 2^ girone D = 3^ girone D Campo neutro
Le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro accederanno alla fase successiva; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla fase successiva le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Promozione 2001/2002.
2^ fase
1) vincente A) = vincente B) Campo neutro
2) vincente C) = vincente D) Campo neutro
Al termine delle gare in calendario della 2^ fase verranno promosse al Campionato di Eccellenza 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno promosse le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Promozione 2001/2002; in caso di persistente parità verranno fatti eseguire i calci di rigore. (totale 4+2=6 promozioni)
4^ IPOTESI - 3 retrocessioni dal C.N.D.
v La 1^ classificata di ogni girone viene ammessa al Campionato di Eccellenza 2002/2003 (4 squadre)
v La 2^ e 3^ classificata di ogni girone (8 squadre) vanno a comporre quattro accoppiamenti incontrandosi con gare di sola andata in campo neutro come di seguito specificato:
1^ fase
A) 2^ girone A = 3^ girone A Campo neutro
B) 2^ girone B = 3^ girone B Campo neutro
C) 2^ girone C = 3^ girone C Campo neutro
D) 2^ girone D = 3^ girone D Campo neutro
Le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro accederanno alla fase successiva; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla fase successiva le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Promozione 2001/2002.
2^ fase
1) vincente A) = vincente B) Campo neutro
2) vincente C) = vincente D) Campo neutro
Al termine delle gare in calendario della 2^ fase accederanno alla fase successiva le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla 3^ fase le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Promozione 2001/2002; in caso di persistente parità verranno fatti eseguire i calci di rigore.
3^ fase
vincente 1) = vincente 2) Campo neutro
Al termine del suddetto incontro relativo alla 3^ fase verrà promossa al Campionato di Eccellenza 2002/2003 la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti segnate; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno promosse le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Promozione 2001/2002; in caso di persistente parità verranno fatti eseguire i calci di rigore. (totale 4+1=5 promozioni)
5^ IPOTESI - 4 retrocessioni dal C.N.D.
v La 1^ classificata di ogni girone viene ammessa al Campionato di Eccellenza 2002/2003. (totale 4 promozioni)
Retrocessioni al Campionato di Prima categoria 2002/2003
UNICA IPOTESI - da 4 a 0 retrocessioni dal C.N.D.
v La 16^ classificata di ogni girone retrocede al Campionato di Prima categoria 2002/2003 (4 squadre)
v La 15^, 14^ ,13^ e 12^ classificata di ogni girone (16 squadre) si incontreranno con gare di andata e ritorno come di seguito specificato:
1^ giornata - andata
15^ girone A = 12^ girone A Campo prima nominata
14^ girone A = 13^ girone A Campo prima nominata
15^ girone B = 12^ girone B Campo prima nominata
14^ girone B = 13^ girone B Campo prima nominata
15^ girone C = 12^ girone C Campo prima nominata
14^ girone C = 13^ girone C Campo prima nominata
15^ girone D = 12^ girone D Campo prima nominata
14^ girone D = 13^ girone D Campo prima nominata
2^ giornata - ritorno
12^ girone A = 15^ girone A Campo prima nominata
13^ girone A = 14^ girone A Campo prima nominata
12^ girone B = 15^ girone B Campo prima nominata
13^ girone B = 14^ girone B Campo prima nominata
12^ girone C = 15^ girone C Campo prima nominata
13^ girone C = 14^ girone C Campo prima nominata
12^ girone D = 15^ girone D Campo prima nominata
13^ girone D = 14^ girone D Campo prima nominata
Al termine delle gare di andata e ritorno retrocederanno al Campionato di Prima categoria 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il minor numero di reti segnate nei due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di persistente parità retrocederanno le compagini che risulteranno peggio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Promozione 2001/2002. (totale 4+8= 12 retrocessioni)
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Ammissione al Campionato di Promozione 2002/2003
1^ IPOTESI - 0 retrocessioni dal C.N.D.
v La 1^ classificata di ogni girone è promossa al Campionato di Promozione 2002/2003 (8 squadre).
v La 2^ e 3^ classificata di ogni girone (16 squadre) vanno a comporre otto accoppiamenti incontrandosi con gare di sola andata in campo neutro come di seguito specificato:
1^ fase
A) 2^ girone A = 3^ girone A Campo neutro
B) 2^ girone B = 3^ girone B Campo neutro
C) 2^ girone C = 3^ girone C Campo neutro
D) 2^ girone D = 3^ girone D Campo neutro
E) 2^ girone E = 3^ girone E Campo neutro
F) 2^ girone F = 3^ girone F Campo neutro
G) 2^ girone G = 3^ girone G Campo neutro
H) 2^ girone H = 3^ girone H Campo neutro
Le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro parteciperanno alla fase successiva; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla 2^ fase le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002.
2^ fase
1) vincente A) = vincente B) Campo neutro
2) vincente C) = vincente D) Campo neutro
3) vincente E) = vincente F) Campo neutro
4) vincente G) = vincente H) Campo neutro
Al termine delle gare in calendario inerenti la 2^ fase verranno promosse al Campionato di Promozione 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno promosse al Campionato di Promozione 2002/2003 le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità verranno fatti eseguire i calci di rigore. Le squadre perdenti gli incontri della seconda fase accederanno alla fase successiva.
3^ fase
perdente incontro 1) = perdente incontro 2) Campo neutro
perdente incontro 3) = perdente incontro 4) Campo neutro
Al termine delle gare in calendario relative alla 3^ fase verranno promosse al Campionato di Promozione 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno promosse al Campionato di Promozione 2002/2003 le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità si procederà allesecuzione dei calci di rigore. (totale 8+4+2=14 promozioni)
2^ IPOTESI - 1 retrocessione dal C.N.D.
v La 1^ classificata di ogni girone è promossa al Campionato di Promozione 2002/2003 (8 squadre).
v La 2^ e 3^ classificata di ogni girone (16 squadre) vanno a comporre otto accoppiamenti incontrandosi con gare di sola andata in campo neutro come di seguito specificato:
1^ fase
A) 2^ girone A = 3^ girone A Campo neutro
B) 2^ girone B = 3^ girone B Campo neutro
C) 2^ girone C = 3^ girone C Campo neutro
D) 2^ girone D = 3^ girone D Campo neutro
E) 2^ girone E = 3^ girone E Campo neutro
F) 2^ girone F = 3^ girone F Campo neutro
G) 2^ girone G = 3^ girone G Campo neutro
H) 2^ girone H = 3^ girone H Campo neutro
Le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro accederanno alla fase successiva; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla 2^ fase le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002.
2^ fase
1) vincente A) = vincente B) Campo neutro
2) vincente C) = vincente D) Campo neutro
3) vincente E) = vincente F) Campo neutro
4) vincente G) = vincente H) Campo neutro
Al termine delle gare in calendario inerenti la 2^ fase verranno promosse al Campionato di Promozione 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno promosse al Campionato di Promozione 2002/2003 le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità si procederà allesecuzione dei calci di rigore. Le squadre perdenti gli incontri della seconda fase accederanno alla fase successiva.
3^ fase
A) perdente incontro 1) = perdente incontro 2) Campo neutro
B) perdente incontro 3) = perdente incontro 4) Campo neutro
Al termine delle gare in calendario relative alla 3^ fase accederanno alla fase successiva le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla 4^ fase le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità si procederà allesecuzione dei calci di rigore.
4^ fase
vincente A) = vincente B) Campo neutro
Al termine della gara in calendario relativa alla 4^ fase verrà promossa al Campionato di Promozione 2002/2003 la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti segnate; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verrà promossa al Campionato di Promozione 2002/2003 la compagine che risulterà meglio classificata nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità si procederà allesecuzione dei calci di rigore. (totale 8+4+1=13 promozioni)
3^ IPOTESI - 2 retrocessioni dal C.N.D.
v La 1^ classificata di ogni girone è promossa al Campionato di Promozione 2002/2003 (8 squadre).
v La 2^ e 3^ classificata di ogni girone (16 squadre) vanno a comporre otto accoppiamenti incontrandosi con gare di sola andata in campo neutro come di seguito specificato:
1^ fase
A) 2^ girone A = 3^ girone A Campo neutro
B) 2^ girone B = 3^ girone B Campo neutro
C) 2^ girone C = 3^ girone C Campo neutro
D) 2^ girone D = 3^ girone D Campo neutro
E) 2^ girone E = 3^ girone E Campo neutro
F) 2^ girone F = 3^ girone F Campo neutro
G) 2^ girone G = 3^ girone G Campo neutro
H) 2^ girone H = 3^ girone H Campo neutro
Le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro accederanno alla fase successiva; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla 2^ fase le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002.
2^ fase
1) vincente A) = vincente B) Campo neutro
2) vincente C) = vincente D) Campo neutro
3) vincente E) = vincente F) Campo neutro
4) vincente G) = vincente H) Campo neutro
Al termine delle gare in calendario inerenti la 2^ fase verranno promosse al Campionato di Promozione 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno promosse al Campionato di Promozione 2002/2003 le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità si procederà allesecuzione dei calci di rigore. (totale 8+4= 12 promozioni)
4^ IPOTESI - 3 retrocessioni dal C.N.D.
v La 1^ classificata di ogni girone è promossa al Campionato di Promozione 2002/2003 (8 squadre).
v La 2^ e 3^ classificata di ogni girone (16 squadre) vanno a comporre otto accoppiamenti incontrandosi con gare di sola andata in campo neutro come di seguito specificato:
1^ fase
A) 2^ girone A = 3^ girone A Campo neutro
B) 2^ girone B = 3^ girone B Campo neutro
C) 2^ girone C = 3^ girone C Campo neutro
D) 2^ girone D = 3^ girone D Campo neutro
E) 2^ girone E = 3^ girone E Campo neutro
F) 2^ girone F = 3^ girone F Campo neutro
G) 2^ girone G = 3^ girone G Campo neutro
H) 2^ girone H = 3^ girone H Campo neutro
Le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro accederanno alla fase successiva; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla 2^ fase le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002.
2^ fase
1) vincente A) = vincente B) Campo neutro
2) vincente C) = vincente D) Campo neutro
3) vincente E) = vincente F) Campo neutro
4) vincente G) = vincente H) Campo neutro
Al termine delle gare in calendario inerenti la 2^ fase accederanno alla 3^ fase le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla fase successiva le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità si procederà allesecuzione dei calci di rigore.
3^ fase
A) vincente incontro 1) = vincente incontro 2) Campo neutro
B) vincente incontro 3) = vincente incontro 4) Campo neutro
Al termine delle gare in calendario relative alla 3^ fase verranno promosse al Campionato di Promozione 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno promosse le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità si procederà allesecuzione dei calci di rigore. Le squadre perdenti accederanno invece alla 4^ fase.
4^ fase
perdente A) = perdente B) Campo neutro
Al termine della gara in calendario relativa alla 4^ fase verrà promossa al Campionato di Promozione 2002/2003 la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti segnate; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verrà promossa al Campionato di Promozione 2002/2003 la compagine che risulterà meglio classificata nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità si procederà allesecuzione dei calci di rigore. (totale 8+2+1=11 promozioni)
5^ IPOTESI - 4 retrocessioni dal C.N.D.
v La 1^ classificata di ogni girone è promossa al Campionato di Promozione 2002/2003 (8 squadre).
v La 2^ e 3^ classificata di ogni girone (16 squadre) vanno a comporre otto accoppiamenti incontrandosi con gare di sola andata in campo neutro come di seguito specificato:
1^ fase
A) 2^ girone A = 3^ girone A Campo neutro
B) 2^ girone B = 3^ girone B Campo neutro
C) 2^ girone C = 3^ girone C Campo neutro
D) 2^ girone D = 3^ girone D Campo neutro
E) 2^ girone E = 3^ girone E Campo neutro
F) 2^ girone F = 3^ girone F Campo neutro
G) 2^ girone G = 3^ girone G Campo neutro
H) 2^ girone H = 3^ girone H Campo neutro
Le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro accederanno alla fase successiva; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla 2^ fase le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002.
2^ fase
1) vincente A) = vincente B) Campo neutro
2) vincente C) = vincente D) Campo neutro
3) vincente E) = vincente F) Campo neutro
4) vincente G) = vincente H) Campo neutro
Al termine delle gare in calendario inerenti la 2^ fase accederanno alla 3^ fase le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla fase successiva le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità si procederà allesecuzione dei calci di rigore.
3^ fase
A) vincente incontro 1) = vincente incontro 2) Campo neutro
B) vincente incontro 3) = vincente incontro 4) Campo neutro
Al termine delle gare in calendario relative alla 3^ fase verranno promosse al Campionato di Promozione 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno promosse le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità si procederà allesecuzione dei calci di rigore. (totale 8+2= 10 promozioni)
Retrocessioni al Campionato di Seconda categoria 2002/2003
UNICA IPOTESI - da 0 a 4 retrocessioni dal C.N.D.
v La 16^ classificata di ogni girone retrocede al Campionato di Seconda categoria 2002/2003 (8 squadre)
La 15^, 14^ ,13^ e 12^ classificata di ogni girone (32 squadre) vanno a formare sedici accoppiamenti con gare di andata e ritorno.
1^ giornata - andata
15^ girone A = 12^ girone A Campo prima nominata
14^ girone A = 13^ girone A Campo prima nominata
15^ girone B = 12^ girone B Campo prima nominata
14^ girone B = 13^ girone B Campo prima nominata
15^ girone C = 12^ girone C Campo prima nominata
14^ girone C = 13^ girone C Campo prima nominata
15^ girone D = 12^ girone D Campo prima nominata
14^ girone D = 13^ girone D Campo prima nominata
15^ girone E = 12^ girone E Campo prima nominata
14^ girone E = 13^ girone E Campo prima nominata
15^ girone F = 12^ girone F Campo prima nominata
14^ girone F = 13^ girone F Campo prima nominata
15^ girone G = 12^ girone G Campo prima nominata
14^ girone G = 13^ girone G Campo prima nominata
15^ girone H = 12^ girone H Campo prima nominata
14^ girone H = 13^ girone H Campo prima nominata
2^ giornata ritorno
12^ girone A = 15^ girone A Campo prima nominata
13^ girone A = 14^ girone A Campo prima nominata
12^ girone B = 15^ girone B Campo prima nominata
13^ girone B = 14^ girone B Campo prima nominata
12^ girone C = 15^ girone C Campo prima nominata
13^ girone C = 14^ girone C Campo prima nominata
12^ girone D = 15^ girone D Campo prima nominata
13^ girone D = 14^ girone D Campo prima nominata
12^ girone E = 15^ girone E Campo prima nominata
13^ girone E = 14^ girone E Campo prima nominata
12^ girone F = 15^ girone F Campo prima nominata
13^ girone F = 14^ girone F Campo prima nominata
12^ girone G = 15^ girone G Campo prima nominata
13^ girone G = 14^ girone G Campo prima nominata
12^ girone H = 15^ girone H Campo prima nominata
13^ girone H = 14^ girone H Campo prima nominata
Al termine delle gare di andata e ritorno retrocederanno al Campionato di Seconda categoria 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il minor numero di reti segnate nei due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari; in caso di persistente parità retrocederanno le compagini che risulteranno peggio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002. (totale 8+16= 24 retrocessioni)
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale nella riunione del 31 Agosto 2001:
- preso atto che le Società PIOSSASCO e ROMAGNANO sono state ammesse al Campionato Nazionale Serie B di Calcio Femminile, pur non avendone titolo;
- considerato che la Società VOLUNTAS NOVARA ha inteso rinunciare al Campionato di Serie C di Calcio Femminile per poter partecipare alla Serie D;
ha deliberato
di autorizzare lammissione della Società FEMMINILE CASALE al Campionato Regionale Serie C, la cui composizione del girone risulta così determinata:
ALESSANDRIA - BORGHETTO BORBERA - CASTELLO HESPERIA - CHIERISPORT 97- CUNEO - FEMMINILE CASALE - FEMMINILE TRECATE - GRIGNASCO - NEW ATHLETIC - QUART - SANMARZANESE CALCIO - TORNADO SETTIMO - USAF FAVARI - VIRTUS TRINITESE FOSSANO
Si rende noto che il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 4 Settembre 2001, ha deliberato la composizione dei seguenti gironi relativi al Campionato in epigrafe evidenziato:
GIRONE A: AZZURRA V.C.O. - BELLAVISTA CALCIO - BORGO S. MARTINO - GALLIATE - NOAGO MAGGIORA - OLYMPIQUE ISSOGNE - PARLAMENTO - PEDANEA 2001 - SAN DONATO RONDISSONE - SPORT VALENZA - VOLUNTAS NOVARA
GIRONE B: BORGATA LESNA - GIVOLETTESE CALCIO - JUNIOR M. GIRAUDI - LIBERTAS BORGARETTESE - MUSIELLO A.C. SALUZZO - NEIVE - REAL GARINO 2000 - RIVESE - SANGANO - SAVIGLIANO 81 - VALSUSA V.S. CALCIO - VILLAR PEROSA
Si precisa che linizio del Campionato Regionale Serie D Calcio Femminile è stato posticipato a Domenica 16 Settembre.
Si provvede a trascrivere la correzione relativa alla 12^ giornata del Campionato di Eccellenza, Girone B, che riporta un mero errore tipografico sul comunicato ufficiale n. 6 del 31 Agosto 2001:
... omissis ...
SALUZZO - PINEROLO
SOMMARIVA PERNO - CENTALLO PAVEN
Si riportano in allegato i calendari gare relativi ai Campionati Regionali Serie C e D Calcio Femminile e Serie C1 e C2 Calcio a Cinque - stagione sportiva 2001/2002.
Le Società appresso indicate hanno avanzato istanza di giocare le gare interne nelle sottonotate giornate ed orari diversi da quelli ufficiali; qualora i Sodalizi avversari non volessero aderire a tale richiesta, sono tenuti ad avvisare per iscritto questo Comitato Regionale, e contestualmente la consorella interessata, entro il termine perentorio di Mercoledì 12 Settembre 2001.
Quanto sopra affinchè non venga sottratta allutenza la possibilità di utilizzare al meglio le strutture sportive:
· CHIERISPORT 97 Camp. Reg.le Serie C Calcio Femminile Domenica ore 10.30
· USAF FAVARI Camp. Reg.le Serie C Calcio Femminile Domenica ore 14.30
· FUTSAL AOSTA Camp. Reg.le Serie C2 Calcio a 5 Gir. C Sabato ore 16.45
Le segnalazioni effettuate in violazione delle suddette disposizioni non verranno prese in considerazione.
Le sottonotate Società hanno formalmente comunicato la volontà di non partecipare al Campionato di competenza e, implicitamente, di rinunciare allattività agonistica della stagione sportiva 2001/2002:
A.C.F. PECETTO matr. 500188
A.G.A.P.E. matr. 710297
BADIA matr. 710639
BALANGERESE matr. 710664
CIRCOLO IPPICO S.CARLO matr. 710383
F.MARINO FCA UNIC.STYLE matr. 82380
JOLLY CLUB LANZO matr. 710665
LINEARREDA CELLE matr. 710660
PIRELLI V.I. SETTTIMO matr. 710571
POLIZIA PENITENZIARIA CN matr. 710579
PUNTO MATTO CALCIO A 5 matr. 710345
RIVIERA DELLE ALPI matr. 710143
SPORTIVA AMICI OZEGNA matr. 710589
In base allart. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., i calciatori e le calciatrici appartenenti alla Società sopra indicate sono automaticamente sciolti da vincolo e possono tesserarsi, a partire dalla data del presente comunicato ufficiale, per un qualsiasi Sodalizio di loro gradimento.
Provvediamo a rendere noti la formazione dei gironi ed il relativo calendario di impegni afferenti la manifestazione indicata in epigrafe, il cui inizio è stato posticipato a Lunedì 17 Settembre:
GIRONE 1: REAL PUNTO MATTO GIOVANILE TRANESE
GIRONE 2: PINASCA - POMARETTO 80 OLIMPIQUE S. GIACOMO
GIRONE 3: S.GIACOMO CHIERI - BARAONDA
GIRONE 4: ASA PRONTO ASSISTANCE - FOTOINDUSTRIAL
GIRONE 5: LES CLOCHARDES REAL CIACCI
GIRONE 6: FUTSAL AOSTA - COURMAYEUR
GIRONE 7: ROS.MA F.C. VAL NOCE
GIRONE 8: CRAL TELECOM - EUROKLAN
GIRONE 9: KARMALAND SIRAGUSA CANELLI A.C. CANELLI
GIRONE 10: POLIZIA DI STATO ATLETICO GRUGLIASCO
GIRONE 11: FULTOS C5 - COLLIA
GIRONE 12: HG TORINO EUROPA 91
GIRONE 13: LIVERPO N.M.- AUTOTORINO A.C. CHISOLA
GIRONE 14: ASCC BIELLA AMICI DI CADILUNGHE
GIRONE 15: GIVOLETTO C5 ROSTA 2000
GIRONE 16: USQUE TANDEM PEVERAGNO - PASSATORE
GIRONE 17: EUROSPORTING - VILLARBASSE
GIRONE 18: FALCHERA - ARTICA 98
GIRONE 19: ROSSELLI 2000 A.BRA CENTALLO VIRTUS TRINITESE
GIRONE 20: MASTER CLUB RIVAROSSA MARCELLO DORIGO
GIRONE 21: KUBO - FAPA
GIRONE 22: MONTALTESE INFO SERVICE
GIRONE 23: C.G.F. RICAMBI AUTO - BAGARRE - DAYCO
GIRONE 24: DREAM SPORT - TIME OUT- F.C.SPORTING RIVOLI
GIRONE 25: PASTA - PINEROLO C5
GIRONE 26: NESSUNO - S.MARGHERITA LIBERTAS ANTIGNANO
GIRONE 27: F.LLI LENTINI SPORTING ALPIGNANO - KICKERS
GIRONE 28: I BASSOTTI - SOCIETA' EDOARDO AGNELLI
GIRONE 29: DEMONTE STELLA NERA
GIRONE 30: OLIMPIC GARESSIO VIRTUS CARASSONE
GIRONE 31: MONDINO - BRA - FOSSANO
GIRONE 32: GRUGLIASCO T. - IDROCENTRO
1^ giornata - Lunedì 17 Settembre 2001
GIRONE 1
REAL PUNTO MATTO GIOVANILE TRANESE Campo RICLA via Gorizia 43 - RIVALTA ore 20.30
GIRONE 2
PINASCA - POMARETTO 80 Palaz. dello sport via Nazionale 60 -DUBBIONE DI PINASCA ore 21.00
Riposa: OLIMPIQUE S. GIACOMO
GIRONE 3
S.GIACOMO CHIERI - BARAONDA Campo CALCIO A 5 via Santena 10 - CHIERI ore 21.00
GIRONE 4
ASA PRONTO ASSISTANCE Campo T.C. MONVISO c.so Allamano 25- GRUGLIASCO ore 21.30
Riposa: FOTOINDUSTRIAL
GIRONE 5
LES CLOCHARDES REAL CIACCI Campo FILADELFIA via Filadelfia 78/a- TORINO ore 21.00
GIRONE 6
FUTSAL AOSTA - COURMAYEUR Centro sport. MONTFLEURI via P.S.Bernardo 73-AOSTA ore 21.15
GIRONE 7
VAL NOCE - ROS.MA Campo Jolly - CANTALUPA ore 20.30
GIRONE 8
CRAL TELECOM - EUROKLAN Campo FILADELFIA via Filadelfia 78/a - TORINO ore 20.00
GIRONE 9
KARMALAND SIRAGUSA CANELLI Campo Sportivo c.so Roma 18 - CARMAGNOLA ore 21.00
Riposa: CANELLI
GIRONE 10
POLIZIA DI STATO-ATLET. GRUGLIASCO Campo c.so Allamano 25 - Grugliasco ore 20.15
GIRONE 11
FULTOS C5 - COLLIA Campo TOP 5 via D. Savio 2 - SETTIMO T.SE ore 21.00
GIRONE 12
EUROPA 91- HG TORINO Campo FILADELFIA via Filadelfia 78/a - TORINO ore 21.00
GIRONE 13
LIVERPO N.M.- CHISOLA Campo BORGO VITTORIA via del Ballo 17 - MONCALIERI ore 21.00
Riposa: AUTOTORINO
GIRONE 14
ASCC BIELLA AMICI DI CADILUNGHE Palazzetto dello sport via Paletta - BIELLA ore 21.15
GIRONE 15
ROSTA 2000 - GIVOLETTO C5 Campo sportivo via Ponata 65 - ROSTA ore 21.00
GIRONE 16
PEVERAGNO PASSATORE Campo sportivo Regione Miclet - PEVERAGNO ore 21.00
Riposa: USQUE TANDEM
GIRONE 17
VILLARBASSE - EUROSPORTING Campo via S.Martino 1- VILLARBASSE ore 21.00
GIRONE 18
ARTICA 98 - FALCHERA Campo TOP 5 via D. Savio 2 - SETTIMO T.SE ore 21.00
GIRONE 19
CENTALLO ROSSELLI 2000 A.BRA Campo piazza Don Gerbaudo 2 - CENTALLO ore 20.45
Riposa: VIRTUS TRINITESE
GIRONE 20
M. C. RIVAROSSA MARCELLO DORIGO Campo v. S. Francesco al Campo 34 - Rivarossa ore 21.00
GIRONE 21
FAPA - KUBO Campo via S.Felice 1 - Fraz. Fornaci - BEINASCO ore 21.00
GIRONE 22
MONTALTESE INFO SERVICE Campo sportivo GAGLIONE - BOLLENGO ore 21.30
GIRONE 23
C.G.F. - BAGARRE Campo PALAVELA via Ventimiglia - TORINO ore 21.00
Riposa: DAYCO
GIRONE 24
DREAM SPORT - F.C.SPORTING RIVOLI Campo p.za S.Maria 7b Fraz.Tetti Neirotti-RIVOLI ore 21.30
Riposa: TIME OUT
GIRONE 25
PASTA - PINEROLO C5 Campo PASTA via dei Campi 8 - Fraz. Pasta - RIVALTA ore 20.30
GIRONE 26
S.MARGHERITA LIBERTAS ANTIGNANO Campo CALCIO A 5 p.za Cristo Re - ALBA ore 20.45
Riposa: NESSUNO
GIRONE 27
SPORTING ALPIGNANO - F.LLI LENTINI Campo SPORT. RIVOLI via Genova 60 - RIVOLI ore 21.00
Riposa: KICKERS
GIRONE 28
I BASSOTTI - SOCIETA' EDOARDO AGNELLI Campo sportivo via degli Ulivi 11- TORINO ore 21.00
GIRONE 29
DEMONTE STELLA NERA Campo sportivo Reg. Paschero - DEMONTE ore 20.30
GIRONE 30
GARESSIO OLIMPIC Campo sportivo via della Stazione 11 - PRIOCCA ore 21.00
Riposa: VIRTUS CARASSONE
GIRONE 31
MONDINO C. - BRA Campo sportivo Piazza Don Gerbaudo 2 - CENTALLO ore 22.00
Riposa: FOSSANO
GIRONE 32
GRUGLIASCO T. - IDROCENTRO Campo Via L. da Vinci 24 - GRUGLIASCO ore 21.00
2^ giornata - Mercoledì 19 Settembre 2001
GIRONE 1
GIOVANILE TRANESE - REAL PUNTO MATTO Campo via S. Martino 1 - VILLARBASSE ore 21.00
GIRONE 2
POMARETTO 80 - OLIMPIQUE S. GIACOMO Campo v. Nazionale 60-Dubbione di Pinasca ore 21.00
Riposa: PINASCA
GIRONE 3
BARAONDA - S.GIACOMO CHIERI Campo S.SILVESTRO via S.Silvestro 29 - CHIERI ore 21.00
GIRONE 4
PRONTO ASS. - FOTOINDUSTRIAL Campo SPORT. RIVOLI via Genova 60 - RIVOLI ore 21.00
Riposa: ASA
GIRONE 5
REAL CIACCI - LES CLOCHARDES Campo via Filadelfia 78/a - TORINO ore 21.00
GIRONE 6
COURMAYEUR - FUTSAL AOSTA Palazzo del Ghiaccio - COURMAYEUR ore 21.00
GIRONE 7
ROS.MA F.C. VAL NOCE Campo RICLA via Gorizia 43 - RIVALTA ore 21.45
GIRONE 9
SIRAGUSA CANELLI CANELLI Palazzetto dello sport via Riccadonna -CANELLI ore 21.00
Riposa: KARMALAND
GIRONE 10
ATLETICO GRUGLIASCO -POLIZIA DI STATO Campo via L. da Vinci 24 GRUGLIASCO ore 21.00
GIRONE 11
COLLIA - FULTOS C5 Campo TOP 5 via D. Savio 2 - SETTIMO T.SE ore 21.00
GIRONE 12
HG TORINO - EUROPA 91 Campo PALAVELA via Ventimiglia - TORINO ore 21.00
GIRONE 13
CHISOLA AUTOTORINO Campo Via del Castello 3 - VINOVO ore 21.00
Riposa: LIVERPO N.M.
GIRONE 14
AMICI DI CADILUNGHE - ASCC BIELLA Palestra com. via Rimembranze 1 - ZUMAGLIA ore 20.15
GIRONE 15
GIVOLETTO C5 ROSTA 2000 Campo Parrocchia via S. Secondo 1 - GIVOLETTO ore 21.00
GIRONE 16
PASSATORE - USQUE TANDEM Campo comunale via della Battaglia - PASSATORE ore 21.00
Riposa: PEVERAGNO
GIRONE 17
EUROSPORTING - VILLARBASSE Campo SPORT. RIVOLI via Genova 60 - RIVOLI ore 21.00
GIRONE 18
FALCHERA - ARTICA 98 Campo sportivo via degli Ulivi 11 - TORINO ore 21.00
GIRONE 19
ROSSELLI 2000 A.BRA VIRTUS TRINITESE Campo via Rosselli - BRA ore 20.45
Riposa: CENTALLO
GIRONE 20
MARCELLO DORIGO - MASTER CLUB RIVAROSSA Campo com. via Ponata 65 - ROSTA ore 21.00
GIRONE 21
KUBO FAPA Campo CERRINA strada Rivalta Piossasco 9 - BRUINO ore 21.00
GIRONE 22
INFO SERVICE - MONTALTESE Campo ANSPI S.APOSTOLI via Guarini 63 - VENARIA ore 21.00
GIRONE 23
BAGARRE- DAYCO Campo FILADELFIA via Filadelfia 78/a - TORINO ore 20.00
Riposa: CGF RICAMBI AUTO
GIRONE 24
SPORTING RIVOLI - TIME OUT Campo SPORT. RIVOLI via Genova 60 - RIVOLI ore 20.00
Riposa: DREAM SPORT
GIRONE 25
PINEROLO C5 - PASTA Palazzetto dello sport via dei Rochis - PINEROLO ore 21.00
GIRONE 26
LIBERTAS ANTIGNANO NESSUNO Palestra com. via Garibaldi 13 - ANTIGNANO ore 21.00
Riposa: S.MARGHERITA
GIRONE 27
KICKERS - SPORTING ALPIGNANO Campo SPORT. RIVOLI via Genova 60 - RIVOLI ore 21.00
Riposa: F.LLI LENTINI
GIRONE 28
SOCIETA' EDOARDO AGNELLI - I BASSOTTI Campo via Filadelfia 78/a - TORINO ore 20.00
GIRONE 29
STELLA NERA - DEMONTE Campo sportivo Reg. Paschero - DEMONTE ore 20.30
GIRONE 30
OLIMPIC VIRTUS CARASSONE Campo via al Santuario 7 - VICOFORTE ore 21.00
Riposa: GARESSIO
GIRONE 31
FOSSANO - MONDINO C. Campo sportivo via Germanetto 3 - FOSSANO ore 21.00
Riposa: BRA
GIRONE 32
IDROCENTRO - GRUGLIASCO T. Campo via L. da Vinci 24 - GRUGLIASCO ore 21.00
3^ giornata - Mercoledì 26 Settembre 2001
GIRONE 2
OLIMPIQUE S. GIACOMO - PINASCA Campo via S.Felice 1 -Fraz. Fornaci - BEINASCO ore 21.00
Riposa: POMARETTO 80
GIRONE 4
FOTOINDUSTRIAL - ASA Campo Via Cesana 12 - TORINO ore 21.00
Riposa: PRONTO ASSISTANCE
GIRONE 8
EUROKLAN - CRAL TELECOM Campo RICLA via Gorizia 43 - RIVALTA ore 21.45
GIRONE 9
CANELLI - KARMALAND Palazzetto dello sport via Riccadonna - CANELLI ore 21.00
Riposa: SIRAGUSA CANELLI
GIRONE 13
AUTOTORINO - LIVERPO N.M Campo via del Ballo 17 - MONCALIERI ore 21.00
Riposa: CHISOLA
GIRONE 16
USQUE TANDEM PEVERAGNO Campo comunale via Porta Mondovi - CUNEO ore 21.00
Riposa: PASSATORE
GIRONE 19
VIRTUS TRINITESE F. CENTALLO Campo sportivo via Germanetto 3 - FOSSANO ore 21.00
Riposa: ROSSELLI 2000 A.BRA
GIRONE 23
DAYCO - CGF RICAMBI AUTO Campo Palavela Via Ventimiglia - TORINO ore 21.00
Riposa: BAGARRE
GIRONE 24
TIME OUT- DREAM SPORT Campo p.za S.Maria 7b - Fraz.Tetti Neirotti - RIVOLI ore 20.00
Riposa: F.C.SPORTING RIVOLI
GIRONE 26
NESSUNO - S.MARGHERITA Campo Sportivo c.so Roma 18 - CARMAGNOLA ore 21.00
Riposa: LIBERTAS ANTIGNANO
GIRONE 27
F.LLI LENTINI - KICKERS Campo via Gottardo 10 - TORINO ore 20.00
Riposa: SPORTING ALPIGNANO
GIRONE 30
VIRTUS CARASSONE GARESSIO Centro sportivo PALAMANERA via Cuneo - MONDOVI ore 21.30
Riposa: OLIMPIC
GIRONE 31
BRA FOSSANO Campo ROSSELLI via Rosselli - BRA ore 20.45
Riposa: MONDINO C.
Al termine delle gare di andata e ritorno degli accoppiamenti accederà alla fase successiva la compagine che al termine dei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità verrà attribuito valore doppio a quelle segnate in trasferta; qualora persistesse parità verranno fatti disputare due tempi supplementari, seguiti - se il caso dallesecuzione dei calci di rigore.
Le compagini che nei triangolari, al termine delle gare di sola andata, si classificheranno al primo posto nel rispettivo girone accederanno alla fase successiva.
Per determinare la squadra vincente o quando occorra stabilire una graduatoria di merito ,si terra' conto, nell'ordine :
* dei punti ottenuti negli incontri disputati ;
* dellesito dello scontro diretto (solo in caso di parità tra due squadre)
* della differenza fra le reti segnate e subite negli stessi incontri;
* del maggior numero di reti segnate negli stessi incontri;
* del sorteggio.
Questo Comitato Regionale ha autorizzato leffettuazione dei sottonotati Tornei, approvando i relativi regolamenti:
Quadrangolare Memorial M. Rizzo Indetto ed organizzato dalla Società
U.S. PIATTO
Trofeo Valsusa 2001 Indetto ed organizzato dalla Società
U.S. VALSUSA V.S. CALCIO
Torneo Luigi Castelli Indetto ed organizzato dalla Società
U.S. PRO PALAZZOLO
XI Memorial Gianfranco Teglia Indetto ed organizzato dalla Società
U.S. E. CASTIGLIANO
20° Trofeo Umberto Grupallo Indetto ed organizzato dalla Società
U.S. BIOGLIESE
12° Memorial Gianni Rigazio - alla memoria Indetto ed organizzato dalla Società
U.S. CIGLIANO SEZIONE CALCIO
XXII Torneo Claudio Prandina - alla memoria Indetto ed organizzato dalla Società
S.C. BRIONA
3° Memorial Luigi Arseniato Indetto ed organizzato dalla Società
U.S. RONZONESE CASALE 90
1° Trofeo Augusto Tedesco Indetto ed organizzato dalla Società
CEDAS LANCIA VERRONE
III Torneo Memorial Deabrosis Nivio Indetto ed organizzato dalla Società
G.S. MIRABELLO
8° Memorial Mario Angelicchio Indetto ed organizzato dalla Società
U.S. SAN SEBASTIANO DA PO
3° Memorial De Giuli - Manzini - Mercalli Indetto ed organizzato dalla Società
U.S. VINZAGLIO
25° Torneo Gargano Indetto ed organizzato dalla Società
S.C. MADONNA DI CAMPAGNA
Torneo del 75° anno Indetto ed organizzato dalla Società
U.S. LIVORNO FERRARIS
Triangolare Amichevole di Calcio Indetto ed organizzato dalla Società
U.S. SAN ROCCO
Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminate le documentazioni prodotte, ha autorizzato - ai sensi dellart. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. - le sottonotate atlete a partecipare allattività agonistica:
Calciatrici |
Società |
Data di nascita |
Termine autorizzazione |
BERGESE Francesca |
V.TRINITESE FOSSANO |
14 Agosto 1986 |
10 Luglio 2002 |
BRUSTOLON Ilaria |
CUNEO A.C.F. |
3 Novembre 1986 |
26 Luglio 2002 |
DESSI Marzia |
CUNEO A.C.F. |
2 Giugno 1985 |
26 Luglio 2002 |
SECHI Valentina |
CUNEO A.C.F. |
12 Settembre 1985 |
26 Luglio 2002 |
TURCO Chiara |
V.TRINITESE FOSSANO |
4 Dicembre 1986 |
7 Agosto 2002 |
Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che la sottonotata Società, contrariamente a quanto già dalla stessa reso noto, disputerà le rispettive gare interne sul campo sportivo di seguito indicato:
· DACAJA (Camp. di Prima categoria - girone F) Campo P.zza Robilant 16 - TORINO
Informiamo le Società direttamente interessate che sono state autorizzate le seguenti variazioni al calendario gare:
Sabato 8 Settembre 2001
Campionato di Eccellenza - Girone A
D. VARALLO - VARALPOMBIESE Campo Via Marconi - BORGOSESIA ore 20.30
Torneo Pre-Campionato Juniores Regionale - Triangolare 13
SANREMO 72 - RIVALTA VALSANGONE Campo Str. Campagnola - GRUGLIASCO ore 20.30
Torneo Pre-Campionato Juniores Regionale - Triangolare 23
RAPID TORINO - VIANNEY Campo Via Osoppo 3 - TORINO ore 19.30
Domenica 9 Settembre 2001
Campionato di Prima categoria - Girone A
S. MAURO - SCIOLZE Campo P.co Einaudi 3/A - S. MAURO T.SE ore 20.00
Campionato di Prima categoria - Girone G
SAVIGLIANO 81 - S. SECONDO Campo Via S. Sebastiano - GENOLA ore 16.00
Sabato 15 Settembre 2001
Campionato di Eccellenza - Girone A
COSSATESE - D. VARALLO Campo Via Amendola - COSSATO B.SE ore 16.00
Domenica 16 Settembre 2001
Campionato di Eccellenza - Girone B
NIZZA MILLEFONTI 2001-GIAVENOCOAZ. Campo Robaldo- Str. Cast. Mirafiori 285 - Torino ore 16.30
Campionato di Prima categoria - Girone F
DACAJA - POIRINESE Campo P.zza Robilant 16 - TORINO ore 16.00
Mercoledì 19 Settembre 2001
Coppa Piemonte Valle dAosta di Prima categoria
QUARGNENTO MILAN CLUB - FELIZZANO Campo Via Gerbi - ASTI ore 20.45
Si trascrivono - qui di seguito - i risultati ufficiali relativi alla prima giornata del primo turno della Coppa Italia Dilettanti - 2001/2002:
Domenica 2 Settembre 2001
TRIANGOLARE 1
VARZESE - VIRTUS VILLADOSSOLA 0-2
Riposava: VOGOGNA
TRIANGOLARE 2
CANNOBIESE - FONDOTOCE RAMATE 3-0
Riposava: VALDOSSOLA
TRIANGOLARE 3
D. VARALLO - GRAVELLONA 3-2
Riposava: GOZZANO
TRIANGOLARE 4
SUNESE - VARALPOMBIESE 1-1
Riposava: HM ARONA
TRIANGOLARE 5
MOMO - OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO 0-0
Riposava: BARENGO
TRIANGOLARE 6
ROMENTINESE - GALLIATE 1-0
Riposava: CALTIGNAGA
TRIANGOLARE 7
TRECATE - CERANO 0-8
Riposava: BORGOVERCELLI
TRIANGOLARE 8
BIELLA V. LAMARMORA - COSSATESE 2-2
Rriposava: FULGOR VALDENGO TOLLEGNO
TRIANGOLARE 9
SANTHIA - CRESCENTINESE 0-1
Riposava: CAVAGLIA
TRIANGOLARE 10
TONENGHESE - ISSOGNE 0-1
Riposava: QUINCINETTO TAVAGNASCO
TRIANGOLARE 11
AOSTA SARRE - CHARVENSOD S. ORSO VALLEE 0-1
Riposava: ST. CHRISTOPHE
TRIANGOLARE 12
RIVAROLESE 1906 - 2000CASTELLAMONTE VALLORCO 3-2
Riposava: VICTOR FAVRIA SALASSA
TRIANGOLARE 13
POOL CIRIEVAUDA - MATHI 1-0
Riposava: SPORTIVANOLESE VALLILANZO
TRIANGOLARE 14
BORGARO 1965 - LA CHIVASSO N.P.
Riposava: OLTREPO S. MAURO
TRIANGOLARE 15
EUREKA SETTIMO - PRO SETTIMO 1-1
Riposava: SETTIMO
TRIANGOLARE 16
CASELETTE - ALPIGNANO 1-2
Riposava: LASCARIS
TRIANGOLARE 17
GIAVENOCOAZZEASTR. - DUEBIVALSUSA SUSA 3-0
Riposava: CUMIANA
TRIANGOLARE 18
RIVOLI - PIOSSASCO 1-1
Riposava: ORBASSANO VENARIA
TRIANGOLARE 19
PINEROLO - AIRASCHESE 2-1
Riposava: LUSERNA
TRIANGOLARE 20
FILADELFIA - NIZZA MILLEFONTI 2001 2-2
Riposava: LUCENTO
TRIANGOLARE 21
CHISOLA - DON BOSCO NICHELINO N.P.
Riposava: POZZOMAINA
TRIANGOLARE 22
CARMAGNOLA - CHIERI 0-1
Riposava: GLEISCAR TROFARELLO
TRIANGOLARE 23
CENTALLO PAV. - SALUZZO 2-2
Riposava: PRO DRONERO
TRIANGOLARE 24
VILLAFRANCA - SOMMARIVESE 4-2
Riposava: SAVIGLIANESE
TRIANGOLARE 25
AUGUSTA BENESE- VALLI MONREGALESI 2-3
Riposava: FOSSANESE
TRIANGOLARE 26
ALBESE - CORNELIANO 2-1
Riposava: SOMMARIVA PERNO
TRIANGOLARE 27
CHERASCHESE FAMILA - NARZOLESE 1-2
Riposava: BRA
TRIANGOLARE 28
SANDAMIANFERRERE - CANELLI 0-1
Riposava: JUNIOR M. GIRAUDI
TRIANGOLARE 29
MONCALVESE - NOVA ASTI DON BOSCO 4-1
Riposava: ASTI
TRIANGOLARE 30
CASTELLAZZO - ACQUI 0-3
Riposava: OVADA
TRIANGOLARE 31
PIOVERA - SALE 2-3
Riposava: S. CARLO
TRIANGOLARE 32
GAVIESE - LIBARNA 1-3
Riposava: NOVESE
In virtù dei suddetti risultati si rende nota la programmazione delle gare relative alla seconda e terza giornata del primo turno:
2^ giornata - Mercoledì 19 Settembre 2001 - ore 20.30
TRIANGOLARE 1
CALCIO VOGOGNA - VARZESE Campo da destinarsi
Riposa: VIRTUS VILLADOSSOLA
TRIANGOLARE 2
FONDOTOCE RAMATE - VALDOSSOLA Campo Via Canale - VERBANIA
Riposa: CANNOBIESE
TRIANGOLARE 3
GRAVELLONA - GOZZANO Campo da destinarsi
Riposa: D. VARALLO
TRIANGOLARE 4
VARALPOMBIESE - HM ARONA Campo Via L. Da Vinci - VARALLO POMBIA
Riposa: SUNESE
TRIANGOLARE 5
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - BARENGO Campo Via Campo Sportivo - OLEGGIO
Riposa: MOMO
TRIANGOLARE 6
GALLIATE - CALTIGNAGA Campo Via Adamello - GALLIATE
Riposa: ROMENTINESE
TRIANGOLARE 7
BORGOVERCELLI - TRECATE Campo Via Repubblica - BORGOVERCELLI
Riposa: CERANO
TRIANGOLARE 8
COSSATESE - FULGOR VALDENGO TOLLEGNO Campo Via Amendola - COSSATO B.SE
Riposa: BIELLA V. LAMARMORA
TRIANGOLARE 9
CAVAGLIA - SANTHIA Campo Via Moriondo - CAVAGLIA
Riposa: CRESCENTINESE
TRIANGOLARE 10
QUINCINETTO TAVAGNASCO - TONENGHESE Campo Via Ger - Loc. Ghiaro - QUINCINETTO
Riposa: ISSOGNE
TRIANGOLARE 11
ST. CHRISTOPHE - AOSTA SARRE Campo Loc. Prevot - ST. CHRISTOPHE
Riposa: CHARVENSOD S. ORSO VALLEE
TRIANGOLARE 12
2000CASTELLAMONTEVAL. - VICTOR F. SALASSA Campo Via Braggio - CUORGNE
Riposa: RIVAROLESE 1906
TRIANGOLARE 13
MATHI - SPORTIVANOLESE VALLILANZO Campo Via G. Selva 25 - MATHI
Riposa: POOL CIRIEVAUDA
TRIANGOLARE 15
PRO SETTIMO - SETTIMO Campo Via Cascina Nuova - SETTIMO
Riposa: EUREKA SETTIMO
TRIANGOLARE 16
LASCARIS - CASELETTE Campo Via Claviere 16 - PIANEZZA
Riposa: ALPIGNANO
TRIANGOLARE 17
DUEBIVALSUSA SUSA - CUMIANA Campo Via dei Gravè - BORGO DI SUSA
Riposa: GIAVENOCOAZZEASTRAPLASTIC
TRIANGOLARE 18
PIOSSASCO - ORBASSANO VENARIA Campo Fr. Tetti Francesi - RIVALTA T.SE
Riposa: RIVOLI
TRIANGOLARE 19
AIRASCHESE - LUSERNA Campo Via Stazione 69 - AIRASCA
Riposa: PINEROLO
TRIANGOLARE 20
NIZZA MILLEFONTI 2001 - LUCENTO Campo da destinarsi
Riposa: FILADELFIA
TRIANGOLARE 22
GLEISCAR TROFARELLO - CARMAGNOLA Campo Via Torricelli - TROFARELLO
Riposa: CHIERI
TRIANGOLARE 23
SALUZZO - PRO DRONERO Campo Via della Croce - SALUZZO
Riposa: CENTALLO PAVEN
TRIANGOLARE 24
SOMMARIVESE - SAVIGLIANESE Campo Via Due Acque 5 - SOMMARIVA BOSCO
Riposa: VILLAFRANCA
TRIANGOLARE 25
FOSSANESE - AUGUSTA BENESE Campo C.so Trento 45 - FOSSANO
Riposa: VALLI MONREGALESI
TRIANGOLARE 26
CORNELIANO - SOMMARIVA PERNO Campo da destinarsi
Riposa: ALBESE
TRIANGOLARE 27
BRA - CHERASCHESE FAMILA Campo V.le Madonna dei fiori 91 - BRA
Riposa: NARZOLESE
TRIANGOLARE 28
JUNIOR M. GIRAUDI - SANDAMIANFERRERE Campo da destinarsi
Riposa: CANELLI
TRIANGOLARE 29
NOVA ASTI DON BOSCO - ASTI Campo Via U. Foscolo - ASTI
Riposa: MONCALVESE
TRIANGOLARE 30
OVADA CALCIO - CASTELLAZZO Campo da destinarsi
Riposa: ACQUI
TRIANGOLARE 31
S. CARLO - PIOVERA Campo Via Roma 1 - BORGO S. MARTINO
Riposa: SALE
TRIANGOLARE 32
NOVESE - GAVIESE Campo Via Crispi 27 - NOVI L.
Riposa: LIBARNA
3^ giornata - Mercoledì 3 Ottobre 2001 - ore 20.30
TRIANGOLARE 1
VIRTUS VILLADOSSOLA - CALCIO VOGOGNA Campo da destinarsi
Riposa: VARZESE
TRIANGOLARE 2
VALDOSSOLA - CANNOBIESE Campo P.le Curotti - DOMODOSSOLA
Riposa: FONDOTOCE RAMATE
TRIANGOLARE 3
GOZZANO - D. VARALLO Campo Via Mad. Luzzara - Reg. Monterosso - GOZZANO
Riposa: GRAVELLONA CALCIO
TRIANGOLARE 4
HM ARONA - SUNESE Campo da destinarsi
Riposa: VARALPOMBIESE
TRIANGOLARE 5
BARENGO - MOMO Campo Strada per Fara - CARPIGNANO
Riposa: OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO
TRIANGOLARE 6
CALTIGNAGA - ROMENTINESE Campo Via dello Sport 1 - CALTIGNAGA
Riposa: GALLIATE
TRIANGOLARE 7
CERANO - BORGOVERCELLI Campo Via Bellotti 10 - CERANO
Riposa: TRECATE
TRIANGOLARE 8
FULGOR V. TOLLEGNO - BIELLA V. LAMARMORA Campo da destinarsi
Riposa: COSSATESE
TRIANGOLARE 9
CRESCENTINESE - CAVAGLIA Campo Via Raffaello ang. Strada Torino - CRESCENTINO
Riposa: SANTHIA
TRIANGOLARE 10
ISSOGNE - QUINCINETTO TAVAGNASCO Campo Fr. Les Garinnes - ISSOGNE
Riposa: TONENGHESE
TRIANGOLARE 11
CHARVENSOD S. ORSO V. - ST. CHRISTOPHE Campo Plan Felinaz 109 - CHARVENSOD
Riposa: AOSTA SARRE
TRIANGOLARE 12
VICTOR F. SALASSA - RIVAROLESE 1906 Campo Via Busano 71 - FAVRIA
Riposa: 2000CASTELLAMONTEVALLORCO
TRIANGOLARE 13
SPORTIVANOLESE VALLIL - POOL CIRIEVAUDA Campo Via Volontari del Sangue - NOLE C.SE
Riposa: MATHI
TRIANGOLARE 15
SETTIMO - EUREKA SETTIMO Campo Via Primo Levi 6 - SETTIMO T.SE
Riposa: PRO SETTIMO
TRIANGOLARE 16
ALPIGNANO - LASCARIS Campo Via Migliarone 12 - ALPIGNANO
Riposa: CASELETTE
TRIANGOLARE 17
CUMIANA - GIAVENOCOAZZEASTRAPLASTIC Campo da destinarsi
Riposa: DUEBIVALSUSA SUSA
TRIANGOLARE 18
ORBASSANO VENARIA - RIVOLI Campo Via Marconi 15 - ORBASSANO
Riposa: PIOSSASCO
TRIANGOLARE 19
LUSERNA - PINEROLO Campo V. Airali 13 - LUSERNA S. GIOVANNI
Riposa: AIRASCHESE
TRIANGOLARE 20
LUCENTO - FILADELFIA Campo C.so Lombardia 107 - TORINO
Riposa: NIZZA MILLEFONTI 2001
TRIANGOLARE 22
CHIERI - GLEISCAR TROFARELLO Campo C.so B. Buozzi 1 - CHIERI
Riposa: CARMAGNOLA
TRIANGOLARE 23
PRO DRONERO - CENTALLO PAV. Campo Via Pasubio 34 - DRONERO
Riposa: SALUZZO
TRIANGOLARE 24
SAVIGLIANESE - VILLAFRANCA Campo V.le IV Novembre 4 - SAVIGLIANO
Riposa: SOMMARIVESE
TRIANGOLARE 25
VALLI MONREGALESI - FOSSANESE Campo Com. Branzola - Villanova Mondovi
Riposa: AUGUSTA BENESE
TRIANGOLARE 26
SOMMARIVA PERNO - ALBESE Campo da destinarsi
Riposa: CORNELIANO
TRIANGOLARE 27
NARZOLESE - BRA Campo da destinarsi
Riposa: CHERASCHESE FAMILA
TRIANGOLARE 28
CANELLI - JUNIOR M. GIRAUDI Campo Via Riccadonna 107 - CANELLI
Riposa: SANDAMIANFERRERE
TRIANGOLARE 29
ASTI - MONCALVESE Campo Via U. Foscolo - ASTI
Riposa: NOVA ASTI DON BOSCO
TRIANGOLARE 30
ACQUI - OVADA CALCIO Campo Via Trieste 33 - ACQUI TERME
Riposa: CASTELLAZZO B.DA
TRIANGOLARE 31
SALE - S. CARLO Campo da destinarsi
Riposa: PIOVERA
TRIANGOLARE 32
LIBARNA - NOVESE Campo V.le Rimembranza 15 - SERRAVALLE SCRIVIA
Riposa: GAVIESE
Accederanno alla seconda fase le squadre che si classificheranno al primo posto nel rispettivo triangolare.
Per determinare la vincente del triangolare si terrà conto nellordine di:
· dei punti ottenuti negli incontri disputati;
· dellesito dello scontro diretto (solo in caso di parità fra due squadre);
· della differenza fra le reti segnate e subite negli stessi incontri;
· del maggior numero di reti segnate negli stessi incontri;
· del sorteggio.
Si trascrivono - qui di seguito - i risultati ufficiali relativi alla prima fase della Coppa Piemonte Valle dAosta di Prima categoria:
Domenica 2 Settembre 2001 - gare di andata
CARESANESE - BORGOLAVEZZARO 1-2
ESPERANZA - LEINI 1-2
CASCINE VICA - SAN REMO 72 N.P.
CAVOUR - AURORARINASCITA PIOSSASCO N.P.
FELIZZANO - QUARGNENTO 1-0
PECETTO - ROCCHETTA TANARO 1-3
S. MAURO - SCIOLZE 4-2
ROSTA 2000 - GASSINO 1-1
Il Giudice Sportivo, Pauletto Pierino, assistito dal rappresentante dellA.I.A., Viterbo Felice, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.
--- GARE DEL 2/ 9/2001 ---
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A carico di allenatori
Squalifica fino al 18/ 9/2001
BONAN Alberto (VARALPOMBIESE) allontanato dal campo per proteste
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
Squalifica per due gare effettive
ferina massimiliano (Cossatese)
LAMBERTI MASSIMO (Piovera)
MEZZANOTTE STEFANO (Sale)
PROCACCI FRANCESCO (Duebivalsusa Susa)
Squalifica per una gara effettiva
bertolini alessandro (Filadelfia)
lionti tommaso (Alpignano)
meloni stefano (Carmagnola Calcio)
goria roberto (Sandamianferrere)
parisi pasquale (Cheraschese Famila)
manzo adriano (Cheraschese Famila)
panero fabio (Narzolese)
bochicchio alessandro (Nova Asti Don Bosco)
curti paolo (Valli Monregalesi)
--- GARE DEL 2/ 9/2001 ---
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A carico di allenatori
Squalifica fino al 18/ 9/2001
BACCICHETTO ANTONIO (ROCCHETTA TANARO) allontanato dal campo per proteste
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
Squalifica per una gara effettiva
razetto matteo (Pecetto)
soardo fabrizio (Rocchetta Tanaro)
· Gara amichevole BRA - COSSATESE del 26/08/2001
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
Squalifica fino al 11/09/2001
BALLARIO ALESSIO (Bra)
espulso per offese allarbitro
|
Il Giudice Sportivo (Pauletto Pierino) |
· Sul comunicato ufficiale n. 5 del 2 Agosto 2001 al punto 3.2.5 appare erroneamente indicata la Società ASTI quale organizzatrice del Torneo Memorial Sardi. Il suddetto Torneo è stato invece indetto ed organizzato dalla Società CANELLI.
Pubblicato in Torino ed affisso allalbo del C.R. Piemonte Valle dAosta il 6 Settembre 2001
Il Segretario (Roberto Scrofani) |
Il Presidente (Giovanni Inversi) |
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
__________
COMUNICATO UFFICIALE N. 28
Si pubblica, in allegato, il testo del nuovo Codice di Giustizia Sportiva.
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 AGOSTO 2001
IL SEGRETARIO GENERALE |
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO |
dott. Guglielmo Petrosino |
dott. Giovanni Petrucci |
Parte I
NORME
DI COMPORTAMENTO
E SANZIONI
TITOLO I.
Norme di Comportamento
Art.1
Doveri ed obblighi generali
1.Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile allattività sportiva.
2.Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.
3.I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.
4.Ai soci di associazione sono equiparati, ai fini del presente Codice, i soci delle società sportive cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse.
Art.2
Responsabilità delle persone fisiche e delle società
1 I soggetti dellordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società sono ritenuti anchessi responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alle società medesime.
2.II calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile, ai sensi del presente Codice, degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuti da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.
3.Le società possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta, nei casi previsti dal presente Codice.
4.Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari delloperato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati
5.L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata a nessun effetto.
6.I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.
Art 3
Dichiarazioni lesive
1.Ai soggetti dellordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nellambito federale.
2.Le società sono oggettivamente responsabili delle dichiarazioni rese dai loro dirigenti, soci di associazione e tesserati.
3.Lautore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dellattribuzione di fatto determinato.
4.La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
Art.4
Sanzioni
1.Ferma lapplicazione delle sanzioni previste dallart. 41 per i non appartenenti alla sfera professionistica, se lautore delle dichiarazioni di cui allart. 3 appartiene alla sfera professionistica e le dichiarazioni sono idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dellistituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, si applicano lammenda da lire 5 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, le sanzioni di cui alle lettere e), g), h) dellart. 14. Nella determinazione dellentità della sanzione il giudice valuta la gravità delle dichiarazioni e lidoneità delle stesse ad arrecare pregiudizio allistituzione federale, anche in relazione al soggetto da cui provengono.
2.La sanzione è aumentata fino alla metà se la dichiarazione è rilasciata da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza della società.
3.Se la dichiarazione consiste nellattribuzione di un fatto determinato o sia comunque volta a negare la regolarità delle gare, limparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara o la correttezza dello svolgimento dei campionati, la sanzione è aumentata dalla metà ai due terzi.
4.Lentità della sanzione è raddoppiata in caso di recidiva nel corso della stessa stagione sportiva.
5.Le società sono punite, a titolo di responsabilità oggettiva, con unammenda pari a quella applicata allautore delle dichiarazioni.
Art.5
Divieto di scommesse
1.Ai soggetti dellordinamento federale, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati delle società sportive è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nellambito della F.I.G.C..
Art.6
Illecito sportivo e obbligo di denunzia
1.Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.
2.Le società, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3.Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena.
4.Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere f), g), h) e i).
5.I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni.
6.In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7.I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Lega od il Comitato competente ovvero direttamente l'Ufficio indagini della F.I.G.C..
Art. 7
Violazioni in materia gestionale ed economica
1.La mancata produzione, lalterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito.
2.La società che commette i fatti di cui al comma 1 è punibile con la sanzione dellammenda con diffida, salva la più grave sanzione che possa essere irrogata per i fatti previsti dal presente articolo.
3.La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione ad un campionato a cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni federali vigenti al momento del fatto, è punita con una delle sanzioni previste dallart. 13, lettere f), g), h) e i).
4.La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con lammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
5.La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti o alla Lega Professionisti Serie C che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili od amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
6.La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle N.O.I.F., comporta le seguenti sanzioni:
a) la revoca del tesseramento;
b) a carico della società, l'ammenda in misura non inferiore a lire 10 milioni e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
c) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
d) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.
7. I dirigenti, i soci di associazione e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore ad un anno.
8 I tesserati che pattuiscono con la società, o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.
Art.8
Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni
1. Ai dirigenti federali, ai dirigenti di società, ai soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nellinteresse della propria società. E fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di mediatori e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In tal caso la trattativa, anche se conclusa, è priva di effetti.
2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.
3. Alle società responsabili della violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore alla ammenda.
4.Ai dirigenti, soci di associazione e tesserati che contravvengono ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea.
5.Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle N.O.I.F., si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e soci di associazione, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.
6.Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti si applicano le sanzioni della inibizione o della squalifica.
Art.9
Ulteriori ipotesi di responsabilità delle società
1.Le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, delloperato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche leventuale campo neutro, che su quello delle società avversarie.
2.Le società rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, laggravamento delle sanzioni.
3.Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla società, dall'istruttoria svolta dall'Ufficio indagini o dal dibattimento risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.
Art.10
Prevenzione di fatti violenti
1.Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.
2.Le società sono responsabili della esposizione, in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili che siano espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nellimmediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, loffensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale, ovvero altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della stessa gara, la propria dissociazione da tali condotte illecite.
3.Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. Linosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dellart.13, comma 1, lettera b).
4.Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione e tesserato.
5.Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni; nei casi di recidiva specifica è imposto inoltre lobbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
Per le violazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni; nei casi più gravi o di recidiva specifica è inflitta inoltre la sanzione della squalifica del campo.
Per le violazioni di cui al comma 4, si applica la sanzione dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni con diffida; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre allammenda si applicano anche le sanzioni di cui allart. 14, lettere e), g), h).
Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati si applicano le sanzioni previste dallart. 14, comma 1. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica si applica la sanzione dellammenda da lire 2 milioni a lire 30 milioni.
6.I dirigenti, soci di associazione e tesserati che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui allart. 14, comma 1, lettere c) e h), anche cumulativamente applicate.
Art.11
Responsabilità delle società per fatti violenti
1.Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri
sostenitori se dal fatto derivi comunque un pericolo per l'incolumità pubblica od un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone e, per fatti commessi allesterno dellimpianto sportivo, laddove risulti violato il divieto di cui al dell'art. 10, comma 1. La responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara.
2.Le disposizioni d1 cui al comma 1 si applicano anche se i fatti sono commessi in luoghi o tempi diversi da quelli di svolgimento della gara ed anche se questa ha carattere amichevole.
3.Per i fatti previsti dai commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni, con diffida. Qualora la società sia stata già diffidata, è inflitta inoltre la squalifica del campo. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta allammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica si applica la sanzione dellammenda da lire 2 milioni a lire 30 milioni.
4.Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.
5.Nel caso in cui ricorrono motivi di ordine pubblico può essere disposto che le gare da disputare in campo neutro si svolgano a porte chiuse.
6.La effettiva collaborazione prestata dalla società nellidentificazione dei responsabili di fatti violenti, sempre che questa avvenga prima della decisione conclusiva nel merito, può costituire elemento valutativo per lOrgano di giustizia sportiva al fine della non applicazione o dellattenuazione delle sanzioni. Eguale effetto riveste la concreta cooperazione prestata dalla società alle forze dellordine competenti per ladozione di misure atte a prevenire i fatti violenti.
TITOLO II.
SANZIONI
Art.12
Sanzioni inerenti alla disputa delle gare
1.La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui allart. 13, comma 1, lettere b), c), d), e). Se il fatto o la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui allart. 13, comma 1, lettere d) ed e).
2.La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.
3.La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione sportiva di cui al comma 1 e la penalizzazione di un punto in classifica.
4.Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono:
a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;
c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.
Al di fuori dei casi indicati, gli Organi di giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l'effettuazione.
5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che:
a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
b) utilizza quali assistenti dellarbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34 e 34 bis delle N.O.I.F. .
La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.
6. Non comportano la punizione sportiva della perdita della gara, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., ma le sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori:
a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata e di prendere parte a gare di competizioni prima dell'età prevista per le competizioni stesse;
b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dellarbitro, salvo quanto previsto dal comma 5 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;
c) le infrazioni e gli obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.
7. Non si applica la punizione sportiva dalla perdita della gara nel caso in cui l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle N.O.I.F., sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società.
8. Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di evidente irregolarità, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.
Art.13
Sanzioni a carico delle società
1.Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
e) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
f) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;
h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione ad uno dei campionati di categoria inferiore;
i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.
2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall'art. 12 del presente Codice.
Art.14
Sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazione e tesserati
1. I dirigenti, i soci di associazione e i tesserati che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro;
f) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
g) squalifica a tempo determinato;
h) divieto di accedere agli stadi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla F.I.G.C. per il periodo corrispondente alla durata della inibizione e della squalifica ove i fatti commessi siano ritenuti di eccezionale gravità.
2. Le sanzioni previste alle lettere e) ed h) non possono superare la durata di cinque anni. Qualora l'Organo di giustizia sportiva valuti di particolare gravità l'infrazione, per la quale irroga una di tali sanzioni nella durata massima, può formulare, con la stessa delibera, motivata proposta al Presidente federale perché venga dichiarata, nei confronti del dirigente, socio di associazione o tesserato, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..
3. Ai dirigenti ed ai soci di associazione si applicano le sanzioni previste dal comma 1, lettere a), b) ed e).
4. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, soci di associazione e tesserati della sfera. professionistica
5. In caso di illecito sportivo o di violazione in materia gestionale ed economica, la sanzione è diminuita qualora il dirigente, il socio di associazione o il tesserato abbiano fornito, ammettendo la propria responsabilità, un contributo decisivo per impedire o attenuare le conseguenze del fatto, oppure per portare alla scoperta ed alla ricostruzione del fatto stesso e alla identificazione dei responsabili.
6. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 25, comma 7, e 47, comma 4, del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.
7.I soggetti colpiti dalla sanzione di cui al comma 1, lettera e), possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.
8.I tesserati cui gli Organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.
Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.
Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.
9.Al tesserato espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.
10.1) Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), g), inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.
10.2) Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dallOrgano di giustizia sportiva.
10.3) Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dellattività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.
10.4) La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dellart. 17, comma 13.
11.Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Professionisti Serie C:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
b) le squalifiche non conseguenti a cumulo o a recidiva in ammonizioni riportate nel corso del campionato si scontano nelle gare di play-off e play-out;
c) nelle gare di play-off e play-out, la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo lapplicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6.
Art.15
Sospensione cautelare
1.Gli Organi di giustizia sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.
2.Detti Organi possono disporre la sospensione, in via cautelare, del campo delle società nei confronti delle quali è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.
3.I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono reclamabili in unica istanza dinanzi allo stesso giudice e divengono inefficaci dopo due mesi dalla loro pronuncia, salvo motivata rinnovazione per un periodo non superiore a due mesi. La proposizione del reclamo non ha effetti sulla sospensione.
4.La rinnovazione di cui al comma 3 non può essere disposta per più di una volta e va adottata prima della scadenza del periodo di sospensione inflitto.
Art.16
Recidiva
1.Salvo che la materia non sia diversamente regolata, ai dirigenti, ai soci di associazione ed ai tesserati che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazioni previste dal presente Codice e che ne commettano unaltra nella stessa o nelle due stagioni sportive successive, è applicato un aumento della sanzione non inferiore a un terzo.
2.Qualora la violazione sia della stessa indole, laumento sarà compreso tra un minimo della metà e un massimo del doppio, tenuto conto della gravità del fatto e della personalità del soggetto sanzionato.
3.Le violazioni dell'art. 1, comma 3, del presente Codice da parte dei dirigenti, soci di associazione, e tesserati, quando di esse la società o lassociazione di appartenenza debba rispondere oggettivamente, sono valutate ai fini della recidiva qualora la società sia successivamente incolpata,
ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2 e 3, per il comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, nonché per il mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo.
4.Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.
Art.17
Esecuzione delle sanzioni
1.Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'Organo di giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.
2.Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 41, comma 2, del presente Codice.
3.II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6.
4.Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.
5.Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.
6.Le sanzioni della squalifica o della inibizione, che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore o il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, le sanzioni della squalifica o della inibizione, in deroga al comma 3, sono scontate per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui allart. 14, comma 10, n. 1 e 3. La distinzione prevista dallart.14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.
7.I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.
8.I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta laggravamento della sanzione.
9.Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa.
10.La proposta al Presidente federale di dichiarazione della preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della F.I.G.C., formulata da un Organo di giustizia sportiva ai sensi dellart. 14, comma 2, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice. La trasmissione al Presidente federale della proposta, non appena la stessa sia divenuta inappellabile, deve avvenire su iniziativa dell'Organo di giustizia sportiva che l'ha formulata.
11.Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.
12.Le sanzioni irrogate dagli Organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.
13.La squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica, intendendosi per tale, nelle squalifiche per una o più giornate di gara, le giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3.
Art.18
Prescrizione
1.Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.
2.Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere, a qualsiasi titolo, le società si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere lultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.
3.L'apertura di una inchiesta, registrata con data certa da parte dell'Ufficio indagini o di altro organismo federale, interrompe della prescrizione. La prescrizione decorrere nuovamente dal momento della interruzione, ma i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà.
4.I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati. In eguale termine si prescrivono, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche.
5.Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere illeciti sportivi o violazioni in materia gestionale ed economica, di cui agli artt. 6 e 7, senza rivestire la qualifica di dirigente, socio di associazione o tesserato, assuma successivamente una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il solo procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio di associazione o tesserato.
Art.19
Amnistia, riabilitazione, commutazione di sanzioni
1.Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale e previo parere favorevole della Corte federale, può concedere amnistia o riabilitazione e può commutare le sanzioni sportive inflitte in altre di specie diversa e meno grave.
2.La proposta del Consiglio federale per la concessione di amnistia è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. Lamnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare lesecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori.
3.Le persone nei cui confronti, a seguito di proposta degli Organi di giustizia sportiva, il Presidente federale abbia dichiarato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. possono, dopo sei anni dalla proposta, essere riabilitate dal Presidente federale, a seguito di loro istanza, quando concorrano le seguenti condizioni:
a)che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di preclusione l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b)che l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c)che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sia più ripetuta.
4.La falsità o comunque la non piena veridicità della dichiarazione di cui al comma 3, lettera b), comporta il rigetto della istanza ovvero, se successivamente accertata, la caducazione dell'atto di riabilitazione, senza la possibilità di concedere nuovamente la riabilitazione.
5.La commutazione della pena può essere disposta limitatamente alle sanzioni aventi una durata non superiore a un anno e a quelle previste dallart. 14, comma 1, lettere b), c), d), f).
6.La riabilitazione e la commutazione della sanzione mantengono comunque ferma lineleggibilità del soggetto interessato nei limiti previsti dallart. 26 dello Statuto.
7.Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.
Art.20
Grazia
1.Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale e previo parere favorevole della Corte federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena.
Parte II
ORGANI STATUTARI
DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA
TITOLO III.
LA CORTE FEDERALE
Art.21
Composizione e funzionamento
1.La Corte federale è composta dal Presidente e da otto membri e dura in carica un quadriennio.
2. Il Presidente è eletto dallAssemblea con le procedure stabilite per il Presidente federale.
3. I membri sono nominati, su proposta del Presidente federale, dal Consiglio federale a maggioranza qualificata. Al membro più anziano nella carica o, in subordine, più anziano di età è attribuita la qualifica di Vice-presidente.
4. I componenti della Corte federale debbono essere magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, professori universitari in materie giuridiche od avvocati con almeno venti anni di esercizio.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza con la partecipazione di almeno cinque componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6.La Corte federale ha sede in Roma.
Art.22
Competenze e procedure
1.La Corte federale:
a) interpreta le norme statutarie e regolamentari.
Il procedimento è instaurato su richiesta del Presidente federale o dal Presidente della Corte federale dufficio, quando sia ravvisata la necessità di uninterpretazione univoca di una norma statutaria o regolamentare, ovvero su segnalazione di qualsiasi Organo di giustizia sportiva in relazione a decisioni discordi e inconciliabili emesse da singoli Organi in base a diverse interpretazioni di norme. In questultimo caso lOrgano di giustizia sportiva richiedente sospende il procedimento in corso fino alla pronuncia della Corte.
b) giudica i dirigenti federali in materia di incompatibilità.
Il procedimento è instaurato su iniziativa della Procura federale, quando siano ravvisate situazioni di incompatibilità relative a dirigenti federali, dandone notizia agli organi federali di appartenenza.
La Corte federale è competente, in tale materia, anche per gli eventuali giudizi di revocazione, ai sensi dellart. 35 del presente Codice.
c) giudica sulla legittimità delle norme federali in rapporto allo Statuto.
Il procedimento è instaurato dal Presidente federale o dal Presidente della Corte federale dufficio, nonché dagli altri soggetti nei casi indicati dallart. 32, commi 6 e 8, dello Statuto.
d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra Organi federali.
Il procedimento è instaurato dal Presidente federale, dallorgano interessato o dal Presidente della Corte federale dufficio, qualora vi sia stata pronuncia di più organi su di una medesima questione, o ciascuno degli organi abbia dichiarato la propria competenza senza che nessuno abbia sollevato conflitto, ovvero un organo abbia lamentato una lesione delle sue attribuzioni o competenze da parte di un altro Organo federale.
e) delibera sulle eccezioni attinenti alla regolarità del funzionamento di Organi federali.
Il procedimento è instaurato su richiesta dellOrgano federale nei confronti del quale siano stati adottati provvedimenti motivati con lirregolarità del suo funzionamento.
f) decide sui gravami avverso la validità delle assemblee o delle relative delibere.
Il procedimento è instaurato:
f1)su ricorso del Presidente federale o dal Presidente della Corte federale dufficio, entro il quinto giorno successivo a quello in cui sono stati depositati i verbali. Copia del ricorso deve essere contestualmente rimessa al Presidente dell'organo che ha convocato l'assemblea;
f2)su reclamo, soggetto al versamento della tassa di cui allart. 29, comma 8, di delegati presenti all'assemblea, purché gli stessi abbiano avanzato specifica riserva scritta, succintamente motivata, prima della chiusura dei lavori. II reclamo deve essere inoltrato entro il quinto giorno successivo a quello in cui l'assemblea è stata dichiarata chiusa. Copia del reclamo deve essere contestualmente rimessa al Presidente dell'organo che ha convocato l'assemblea ed al Presidente federale.
f3)su reclamo, soggetto al versamento della tassa di cui allart. 29, comma 8, di delegati che dimostrino di non aver potuto partecipare all'assemblea per non essere stati regolarmente convocati. II reclamo deve essere inoltrato entro il quinto giorno successivo a quello in cui sono state ufficialmente rese note le deliberazioni dellassemblea. Copia del reclamo deve essere contestualmente rimessa al Presidente dell'organo che ha convocato l'assemblea ed al Presidente federale.
2.Nei procedimenti di cui al comma 1 la Corte federale provvede in camera di consiglio. Le parti possono essere ascoltate, farsi assistere da persona di loro fiducia, nonché consultare gli atti del procedimento ed estrarne copia.
3.La Corte federale può essere investita da ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. in ordine a questioni attinenti alla tutela dei diritti fondamentali, personali o associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nellOrdinamento federale.
4.Tutti i ricorsi instaurati su richiesta degli organi federali o di ufficio non sono soggetti a tassa.
TITOLO IV.
ORGANI Dl GIUSTIZIA SPORTIVA
Art.23
Organi di giustizia sportiva
1.Tutti gli Organi di giustizia sportiva agiscono in piena indipendenza, autonomia e terzietà.
2.La competenza per la nomina delle persone preposte agli Organi di giustizia sportiva spetta, in base allo Statuto, alla F.I.G.C., che assicura altresì i supporti tecnici e materiali per il funzionamento degli Organi medesimi.
3. I Giudici sportivi o i membri di Organi di giustizia sportiva che non esercitano le funzioni loro assegnate, senza giustificato motivo, per più di tre sedute decadono dallincarico con le stesse modalità previste per la nomina.
4.Gli Organi ordinari di giustizia sportiva sono i seguenti:
a) I Giudici sportivi, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni organizzate nellambito:
- della Lega Nazionale Professionisti;
- della Lega Professionisti Serie C;
- del Comitato Nazionale per lAttività Interregionale nonché delle manifestazioni nazionali e internazionali della L.N.D.;
- della Divisione Calcio a Cinque;
- della Divisione Calcio Femminile;
- di ciascun Comitato Regionale, Provinciale e Locale;
b) le Commissioni disciplinari, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni organizzate nellambito:
- della Lega Nazionale Professionisti;
- della Lega Professionisti Serie C;
- della Lega Nazionale Dilettanti, limitatamente alle manifestazioni nazionali ed internazionali;
- del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale;
- della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione Calcio Femminile;
di ciascun Comitato Regionale.
Le Commissioni disciplinari fungono da Organi di seconda istanza sui gravami avverso le decisioni dei Giudici sportivi presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali.
c) la Commissione dAppello Federale;
d) lUfficio indagini;
e) la Procura federale.
5.Per le competizioni organizzate nellambito del Settore per lattività giovanile e scolastica si applicano le disposizioni contenute nel Titolo VIII del presente Codice.
Art.24
Giudici sportivi
1.I Giudici sportivi sono nominati per due stagioni sportive dal Presidente federale, di intesa con i Vice presidenti eletti, sentito il Consiglio federale.
2.I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui allart. 31.
3.I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dallarbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.
4.Per il Settore per l'attività giovanile e scolastica i Giudici sportivi di 2° grado istituiti presso i Comitati regionali di tale Settore giudicano in seconda istanza.
5.Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato:
a) dufficio, e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara.
6.I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.).
7.Il procedimento di cui al comma 6 è instaurato:
a) dufficio, e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata allarbitro dalla società prima dellinizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che larbitro deve ricevere alla presenza del capitano dellaltra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara.
8.I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a gare, ai sensi dellart. 12, comma 5, salvo quanto previsto dallart. 42, comma 3.
9.Il procedimento di cui al comma 8 è instaurato:
a) dufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;
b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa.
10.Il Giudice sportivo giudica con lassistenza di un rappresentante dellAssociazione Italiana Arbitri in materia tecnico-agonistica e, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Giudice sportivo sostituto, che è nominato, per due stagioni sportive, con lo stesso procedimento con il quale viene nominato il titolare. Al Giudice sportivo sostituto può essere delegata, dal Giudice sportivo titolare, la competenza su particolari campionati, nellambito della rispettiva Lega, Comitato o Divisione.
Art.25
Commissioni disciplinari
1.Le Commissioni disciplinari sono nominate per due stagioni sportive dal Presidente federale, di intesa con i Vice presidenti eletti, sentito il Consiglio federale.
2.La Commissione disciplinare giudica in seconda istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi, salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 1.
3.Le Commissioni disciplinari che giudicano in secondo grado per i campionati e le competizioni organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono costituite presso le rispettive articolazioni organizzative.
4.Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza sui fatti denunciati da Organi federali. Gli Organi federali, compresi gli Organi di cui alla parte III del presente Codice, deferiscono alle Commissioni disciplinari le società, i dirigenti, i soci di associazione, i tesserati e chiunque risulti responsabile di infrazioni alle norme regolamentari. Analogo obbligo vige per gli Organi direttivi delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni.
5.Il deferimento per la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa, e comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui la gara si riferisce.
6.Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza nei casi di illecito sportivo e di violazioni in materia gestionale ed economica, nonché sulle violazioni dellart. 27 dello Statuto, dellart. 1 del presente Codice e su ogni altra violazione per la quale è previsto deferimento della Procura federale.
7.Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. II procedimento instaurato su reclamo del tesserato deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta al tesserato la comunicazione del provvedimento. II reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa.
8.Le Commissioni disciplinari giudicano con la partecipazione del Presidente e di due componenti.
9.Alle riunioni delle Commissioni disciplinari partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico‑agonistica, un rappresentante dell'A.I.A. designato dalla stessa.
Art.26
Commissione dAppello Federale
1.La Commissione dAppello Federale (C.A.F.) è competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari, nonché della Commissione tesseramenti e della Commissione vertenze economiche nei casi indicati nella parte III del presente Codice.
2.La C.A.F., nominata dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale, per la durata di un quadriennio, è composta da due Presidenti di sezione, uno dei quali è designato quale Primo Presidente, e da almeno quattordici componenti. Con le stesse modalità possono essere nominati due Vice-presidenti.
3.La C.A.F. è articolata in due sezioni, con competenza prevalente, rispettivamente, per le competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e per quelle organizzate dalle Leghe professionistiche, le quali si riuniscono nella sede o nelle sedi designate allinizio di ogni stagione sportiva dal Consiglio federale, su proposta del Primo Presidente della C.A.F.. La C.A.F. può articolarsi in ulteriori sezioni o sottosezioni, i cui Presidenti sono nominati al proprio interno dalla stessa C.A.F..
4.La C.A.F. giudica con la presenza del Presidente o del Vice-presidente e di quattro componenti.
5.Alle riunioni della C.A.F. partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, un rappresentante dellA.I.A. designato dalla stessa.
6.Il Primo Presidente può disporre che la C.A.F. si pronunci a Sezioni Unite, nella sede indicata dallo stesso Presidente, sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni, ovvero su quelli che presentano una rilevante questione di principio, nonché in merito ai giudizi disciplinari a carico dei dirigenti federali.In tal caso la C.A.F. giudica con la presenza di un Presidente e di almeno sei componenti.
Art.27
Ufficio indagini
1.LUfficio indagini ha il compito di svolgere dufficio, su denuncia o su richiesta, indagini nelle materie di cui agli artt. 1, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 del presente Codice, fatte salve le indagini riguardanti i casi di tesseramento nellambito regionale, che sono demandate ai competenti Comitati regionali, i cui organi possono, in casi particolari, richiedere lintervento dellUfficio.
2.LUfficio indagini svolge, altresì, ogni altra indagine richiestagli espressamente dagli Organi federali.
3.LUfficio indagini si compone di un Capo Ufficio, di Vice-Capi Ufficio fino al numero di sei e di collaboratori, nominati per due stagioni sportive dal Presidente federale, di intesa con i Vice-presidenti eletti e sentito il Consiglio Federale.
4.LUfficio indagini può avvalersi della collaborazione delle Leghe, dei Settori, delle Divisioni e dei Comitati, che sono tenuti ad accordarla.
5.LUfficio indagini promuove, nellambito della sua competenza, tutti gli accertamenti che reputa necessari.
6.Il Capo dellUfficio indagini, a conclusione dellistruttoria, rimette gli atti agli organi competenti.
7.Il Capo dellUfficio indagini dufficio, su denuncia o su richiesta, può riaprire con provvedimento motivato, in presenza di nuovi elementi di prova, linchiesta su fatti relativamente ai quali sia già intervenuto provvedimento di archiviazione da parte del Procuratore federale, fermi restando i termini di cui allarticolo 18 del presente Codice.
8.Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dellinizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale.
Art.28
Procura federale
1.Il Procuratore federale è nominato per due stagioni sportive dal Presidente federale, di intesa con i Vice-presidenti eletti e sentito il Consiglio federale.
2.Il Procuratore federale esercita le funzioni requirenti davanti agli Organi di giustizia sportiva. Unitamente al Procuratore federale vengono nominati fino a quattro Vice-Procuratori federali, che coadiuvano il Procuratore federale e su delega dello stesso possono svolgerne le relative funzioni.
3.La Procura federale deferisce al giudizio della competente Commissione disciplinare le società, i dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati incolpati di illecito sportivo e di violazioni in materia gestionale ed economica, o per avere tenuto una condotta comunque non aderente ai principi di lealtà, correttezza e probità, di cui allart. 1, o per avere reso le dichiarazioni lesive, di cui allart. 3.
4.La Procura federale, ricevuti gli atti di un procedimento dallUfficio indagini, può:
a) adottare un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti;
b) disporre il deferimento alla competente Commissione disciplinare o al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per lattività giovanile e scolastica, con trasmissione di tutti gli atti dellistruttoria e con la formulazione di specifici addebiti. Dellavvenuto deferimento deve essere data immediata notizia al Presidente federale, nonché, in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione ed al Settore di appartenenza;
c) richiedere allUfficio indagini il compimento di ulteriori atti istruttori;
5.La Procura federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.
6.La Commissione Disciplinare della Lega, del Comitato o della Divisione di appartenenza dellincolpato al momento della violazione, o il Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per lattività giovanile e scolastica, sono competenti a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale.
7.Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui allart. 37, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa, o il Giudice sportivo di 2° Grado per il Settore per lattività giovanile e scolastica.
TITOLO V.
NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art.29
Reclami di parte e ricorsi di Organi federali
1.Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso.
2.Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato.
3.Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.
4.Sono legittimati a proporre ricorso d'ufficio:
a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti.
5.Tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dallart. 34. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, alleventuale controparte.
6.I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
7.La controparte ha diritto, ad eccezione dei casi in cui il reclamo sia stato proposto al Giudice sportivo nelle materie di cui allart. 24, commi 3, 6 e 8, di inviare proprie controdeduzioni trasmettendone contestualmente copia al reclamante.
8.I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa. Nel caso di mancato invio della tassa, l'Organo di giustizia sportiva cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento e, nel caso in cui la reclamante sia una società, anche mediante addebito sul relativo conto.
9.La inosservanza delle formalità di cui ai commi 5, 6 e 8 costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame. Le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.
10.I reclami per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 18.
11.II Presidente federale ha facoltà di stabilire modalità procedurali particolari e abbreviazione dei termini previsti dal presente Codice, dandone preventiva comunicazione agli Organi di giustizia sportiva ed alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive ed organizzative delle competizioni impongono una più sollecita conclusione dei procedimenti.
12.Le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito. La rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali ed operanti nell'ambito federale.
13.Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso.
14.L'Organo decidente può liquidare le spese del procedimento e gli accessori, ponendoli a carico della parte soccombente.
Art.30
Svolgimento dei procedimenti
1.Le decisioni degli Organi collegiali di giustizia sportiva devono essere prese a maggioranza. II Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-presidente, ovvero, in mancanza, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
2.Le decisioni degli Organi di giustizia sportiva devono essere motivate. Esse sono depositate entro quindici giorni dalla loro adozione e pubblicate, nella loro integrità, a mezzo di comunicato ufficiale.
3.Fermo restando quanto previsto dall art. 31, agli Organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento. Essi possono, altresì, incaricare lUfficio indagini di effettuare specifici accertamenti.
4.Gli Organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.
5.È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, ad eccezione di quelli presso il Giudice sportivo.
6.In tutti i casi in cui sono presenti le parti, esse possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Non è ammessa la presenza di più di un assistente per ogni parte, salvo diversa autorizzazione dellOrgano di giustizia sportiva, in casi di particolare complessità e per giustificati motivi.
7.Le persone che ricoprono cariche od incarichi federali e gli arbitri in attività non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.
8.Nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di giustizia sportiva gli assistenti delle parti devono essere muniti di delega.
9.Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti dinanzi agli Organi di giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Nei procedimenti riguardanti la materia dell'illecito sportivo e le violazioni in materia gestionale ed economica la stampa ed il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento dei procedimenti in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano atti coperti da segreto istruttorio penale.
Art.31
Mezzi di prova e formalità procedurali
A) Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.
a1)I rapporti dellarbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
a2) Gli Organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dellirrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dallautore dellinfrazione.
a3) Limitatamente ai fatti di condotta violenta avvenuti a giuoco fermo o estranei allazione di giuoco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara, il Giudice sportivo può adottare provvedimenti sanzionatori a seguito di riservata segnalazione da parte della Procura federale, del Commissario speciale, se designato per le gare della Serie C, del Commissario di campo, se designato per le gare della Lega Nazionale Dilettanti, che deve pervenire entro le ore 22.00 del giorno successivo a quello della gara. In tal caso il Giudice sportivo può ai fini della prova, avvalersi anche di immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
A4) Avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta, le parti possono produrre immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso linfrazione.
a5) La disciplina di cui ai commi a2) e a3) si applica anche ai tesserati allinterno del recinto del giuoco.
B) Procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori.
b1) I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi, nonché delle relazioni del rappresentante dellUfficio indagini e dei Commissari speciali o di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 22.00 del giorno successivo alla gara.
b2)In caso di condotta violenta di straordinaria gravità, non rilevata dagli ufficiali di gara o dai soggetti di cui al comma b1), gli Organi di giustizia sportiva possono utilizzare, ai fini della decisione, immagini televisive, secondo quanto previsto dal comma a3).
C) Procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo di giuoco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara.
c1)I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della F.I.G.C., dalle Leghe, Divisioni e Comitati.
c2) Quando il procedimento sia stato attivato diniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti.
D) Procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte di Organi federali.
d1) I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nella denuncia o nel deferimento, e nelle deduzioni difensive.
E) Procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei tesserati.
e1) I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nellistanza della parte, nelle controdeduzioni, nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi probatori esperiti dagli Organi di giustizia sportiva.
Art.32
Procedimenti di seconda istanza
1.Avverso le decisioni di prima istanza dei Giudici sportivi, relative alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, le società ed i loro tesserati possono presentare reclamo alle Commissioni disciplinari aventi competenza per i rispettivi campionati. Per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, la competenza è dei Giudici sportivi di 2° grado istituiti presso i Comitati regionali di tale Settore.
2.Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo che si intende impugnare.
3. L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito.
4. L'Organo di seconda istanza, se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l'Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione, riforma la decisione impugnata e decide nel merito.
5. LOrgano di seconda istanza, se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'Organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia per lesame del merito allOrgano stesso.
6.Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione o estrarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto eventualmente richiesti dagli Organi di giustizia sportiva ai fini istruttori. Per avvalersi del diritto di essere sentito il ricorrente deve fare richiesta di audizione allatto dellinvio dei motivi del reclamo, la controparte entro tre giorni dal ricevimento dei motivi.Per prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali, la parte deve formulare espressa richiesta al momento del gravame, versando comunque contestualmente la tassa.
7. Con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti al Giudice di primo grado.
8.Per i procedimenti che si svolgono innanzi alle Commissioni disciplinari presso la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Professionisti Serie C e la Lega Nazionale Dilettanti, esclusi quelli relativi ai tornei minori e ai campionati regionali organizzati dalle Leghe stesse, può essere richiesto il procedimento d'urgenza. In tal caso, il reclamo deve essere proposto alla competente Commissione disciplinare entro le ore 12.00 del giorno seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione; contestualmente deve essere avvisata la eventuale controparte, la quale può formulare le proprie osservazioni. I motivi scritti del reclamo devono essere depositati presso la Commissione disciplinare prima del dibattimento. Le parti, ove lo richiedano alla Commissione disciplinare, possono prendere visione dei documenti ufficiali immediatamente dopo
che il reclamo sia pervenuto alla Commissione medesima; esse possono altresì essere ascoltate dalla Commissione purché ne facciano richiesta prima della trattazione.
9. Il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso di sanzioni che comportino la squalifica per una gara, o sanzioni minori, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile luso di immagini televisive come fonte di prova.
Art.33
Procedimenti innanzi alla Commissione dAppello Federale
1.Le decisioni delle Commissioni disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F.:
a) per motivi attinenti alla competenza, salvo i conflitti di competenza rimessi alla Corte federale ai sensi dellart. 32 dello Statuto;
b) per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di giustizia sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio federale;
c) per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile dufficio;
d) per questioni attinenti al merito della controversia quando la C.A.F. viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate;
e) dal Presidente federale.
2.Il procedimento è instaurato:
a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di decisione per la quale è prescritto lobbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata allorgano competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare.Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, lappellante deve inviare allorgano competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dellappellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, lappellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi.
b) su ricorso della Procura federale, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti. Il ricorso deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati alla lettera a). La tassa non è dovuta.
c) su ricorso del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per lattività giovanile e scolastica. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dai Giudici sportivi o dalle Commissioni disciplinari quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. Il Presidente federale può proporre ricorso alla C.A.F. entro sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la motivazione. La tassa non è dovuta.
3.Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta. Tale richiesta deve essere avanzata dall'istante nel reclamo; dalle controparti entro tre giorni dalla ricezione della copia
del reclamo o, nel caso abbiano richiesto copia dei documenti ufficiali, nelle controdeduzioni, da inviare entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione delle copie.
4. La C.A.F. ha cognizione del procedimento di prima o seconda istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte.
5. La C.A.F., se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima o seconda istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima o seconda istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che lOrgano di prima o seconda istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione riforma la pronunzia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dallorgano di prima o di seconda istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia allOrgano che ha emesso la decisione, per lesame del merito.
6. Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.
7. La C.A.F., se rileva che la decisione impugnata concerna materia sottratta agli Organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per leventuale inoltro allOrgano federale competente.
Art.34
Termini dei procedimenti e modalità di trasmissione degli atti
1.La dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo deve essere inviata allorgano competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
2.Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dellOrgano che si intende impugnare.
3.La controparte deve inviare le proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data del ricevimento dei motivi di reclamo.
4.La parte non può essere rimessa in termini dal reclamo o dal ricorso ritualmente proposto da altre parti.
5.I termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
6.Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori.
7. Tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere trasmessi a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo di telefax o di posta elettronica, alle condizioni indicate nella prima parte del presente comma. Ove sia prescritto, ai sensi del Codice, luso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica, con le medesime garanzie di ricezione di cui alla prima parte del presente comma.
Art.35
Revocazione
1.Tutte le decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione dinanzi alla C.A.F., entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso lesame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia.
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dallorgano giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza.
3. L'organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
4. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
TITOLO VI
PROCEDIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO
E PER VIOLAZIONI IN MATERIA GESTIONALE ED ECONOMICA
Art.36
Istruzione
1. L'Ufficio indagini, per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica, si avvale di tutti i mezzi di accertamento legale che ritiene opportuni.
2. Le indagini devono concludersi prima dellinizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale.
3. Al termine degli accertamenti lUfficio indagini trasmette, con motivata relazione, gli atti alla Procura federale, che adotta i provvedimenti di cui allart. 28, comma 4, comunicando le conclusioni agli interessati.
Art.37
Giudizio
1.II giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica è di competenza delle Commissioni disciplinari in prima istanza e della C.A.F. in seconda ed ultima istanza. Nel caso di più incolpati, appartenenti a Comitati diversi, la competenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l'illecito. La competenza della Commissione disciplinare della Lega superiore prevale su quella della Lega inferiore; per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, la
competenza è determinata dal Presidente federale, salvo il potere di risoluzione dei conflitti da parte della Corte federale.
2.Pervenuti gli atti alla Commissione disciplinare, il Presidente, accertata lavvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dellatto di contestazione degli addebiti, da eseguire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzo equipollente ai sensi dell art. 34, comma 7, dispone la notificazione dellavviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con lavvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quantaltro ritengano utile ai fini della difesa.
3. II termine per comparire dinanzi all'Organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell' avviso di convocazione.
4. Le notificazioni, quando richieste, vanno fatte agli Organi federali ed ai dirigenti presso la sede sociale, agli altri soggetti nel domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto.
5. Le istanze di ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi, nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. Il Presidente ha facoltà di ridurre le liste testimoniali.
6. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura federale e le parti, che possono stare in giudizio con il ministero e lassistenza di un difensore. Al termine del dibattimento il rappresentante della Procura federale formula le proprie richieste. La difesa ed i soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi.
7. I terzi portatori di interessi indiretti di cui all'art. 29, comma 3, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza alla Commissione disciplinare per essere ammessi a partecipare al dibattimento. La Commissione disciplinare decide sull'istanza subito dopo l'apertura del dibattimento stesso. La reiezione dell'istanza per carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell'appello e la partecipazione al giudizio di seconda istanza.
8.Del dibattimento va redatto succinto verbale.
9. La Commissione disciplinare è investita dei più ampi poteri di indagine in ordine alla assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria, avvalendosi, se necessario, dellUfficio indagini.
10. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi, o se risulta che il fatto è diverso, la Commissione disciplinare rimette senza indugio gli atti all'Ufficio indagini sospendendo, se necessario, il giudizio in corso.
11. Le decisioni vanno trasmesse, appena depositate, in copia integrale al Presidente federale e alla Procura federale.
Art.38
Gravami
1. L'appello è proponibile dalle parti interessate, dalla Procura federale, dai terzi che abbiano un interesse, anche indiretto. Si applicano in quanto compatibili, le norme stabilite per il procedimento di prima istanza.
2. Legittimati a proporre istanza di revocazione, prevista nei casi di cui allart. 35, sono unicamente le parti del giudizio, definito, in prima od in seconda istanza, con la decisione gravata.
TITOLO VII.
DISCIPLINA ANTIDOPING
Art.39
Disciplina antidoping
1.La disciplina antidoping è regolata, in ogni sua parte, in base ad apposito regolamento cui si fa espresso richiamo.
TITOLO VIII.
LA DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO
REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
E DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA
Art.40
Gradi di giudizio
1.Per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica sono previsti i seguenti due gradi di giudizio:
1° grado: Giudice sportivo presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali, il quale adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli ufficiali di gara e dell'eventuale Commissario di campo; supplemento di rapporto; nei casi previsti, motivi di reclamo avanzato nei termini fissati in via generale dal presente Codice);
2° grado: Commissione disciplinare, nonché Giudici sportivi di 2° grado presso i Comitati regionali del Settore per l'attività giovanile e scolastica, che giudicano avverso le decisioni di primo grado del Giudice sportivo. In sede di opposizione i reclamanti hanno diritto di essere sentiti e, fermo restando il termine stabilito dallart. 42, comma 4, di prendere visione dei documenti ufficiali estraendone copia a loro spese, ove lo richiedano espressamente. Per essere sentiti i ricorrenti devono farne richiesta nell'atto di impugnazione; la controparte, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto di impugnazione.
2. La Commissione disciplinare del Comitato Regionale Trentino-Alto Adige è articolata su due Sezioni, a ciascuna delle quali è preposto un Vice presidente .
3. La Commissione disciplinare di cui al comma 2 ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato Regionale.
4. Le Sezioni di cui al comma 2 hanno competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate da ciascun Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano.
5. Le violazioni al presente Codice considerate illeciti sportivi e, come tali, conseguenti a deferimenti della Procura federale, sono giudicate:
in 1° grado dalla Commissione disciplinare, che giudica secondo le norme e le procedure previste dal presente Codice;
in 2° grado dalla Commissione d'Appello Federale, che giudica in ultima e definitiva istanza.
6. Le infrazioni che comportano un deferimento da parte degli Organi federali di cui all'art. 25, commi 4 e 5, del presente Codice, sono giudicate dalla Commissione disciplinare o dal Giudice sportivo di 2° grado del Settore per l'attività giovanile e scolastica, salvo il ricorso alla C.A.F. nei limiti di cui al comma 7.
7. È ammesso reclamo alla C.A.F., con le modalità previste dal presente Codice, nei seguenti casi:
a) per i giudizi di revocazione, nei limiti previsti dal presente Codice;
b) per i giudizi di ultima istanza nei procedimenti di illecito sportivo;
c) per i giudizi sulle decisioni di 1° e 2° grado impugnate da parte del Presidente federale, nei casi di cui all'art. 33;
d) per i giudizi avverso le decisioni adottate dalle Commissioni disciplinari o dai Giudici sportivi di 2° grado del Settore per lattività giovanile e scolastica, quando riguardano:
d1)squalifiche per i tesserati od inibizioni per i dirigenti superiori ai dodici mesi;
d2)squalifiche di campo superiori ai quattro mesi;
d3)penalizzazione in classifica;
d4)decisioni di carattere tecnico-disciplinare in ordine alla regolarità od allo svolgimento delle gare;
d5)le sanzioni di cui alle lettere d1), d2), inferiori rispettivamente a dodici mesi ed a quattro mesi inflitte a seguito di giudizio di prima istanza.
8. Non è ammesso reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni di carattere tecnico-disciplinare in ordine alla regolarità e allo svolgimento delle gare per lattività ricreativa ed amatoriale di cui allart. 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
9. I Presidenti dei Comitati Regionali possono richiamare gli atti dei procedimenti di primo grado svolti innanzi ai Giudici sportivi dei Comitati Provinciali o Locali quando ritengono che i provvedimenti adottati siano incongrui, illegittimi o comunque irregolari. I Presidenti possono accertare la nullità dei procedimenti di primo grado e di conseguenza investirne, con losservanza delle norme di procedura previste dal presente Codice, la Commissione Disciplinare o il Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per lattività giovanile e scolastica per un nuovo giudizio di primo grado, avverso il quale le parti possono ricorrere in seconda ed ultima istanza alla C.A.F.. Tale facoltà si esercita entro il trentesimo giorno dalla data in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale con il quale è stato reso noto il provvedimento impugnato. La tassa non è dovuta.
Art.41
Sanzioni
1.II tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalle Leghe di competenza, per la squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. Il calciatore non può partecipare, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, ma può essere impiegato nelle gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi.
2.Ad eccezione delle gare relative alle categorie Pulcini ed Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice sportivo.
3.Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;
b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese;
c) squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara;
d) provvedimenti pecuniari non superiori a:
- lire 100.000 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria o del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- lire 300.000 per le società partecipanti allattività delle Divisioni della L.N.D., di promozione, di prima categoria.
Art.42
Norme procedurali
1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 24, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui allart. 34, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dellart. 34, comma 7. Lattestazione della ricezione deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.
2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul campo e, come tali, indicati dall'arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli stessi siano modificati:
a) da parte del Giudice sportivo, d'ufficio o su impugnativa di chi vi sia legittimato;
b) dalla Commissione disciplinare o dal Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato;
c) dalla Commissione disciplinare a seguito di deferimento degli Organi federali;
d) dalla Commissione d'Appello Federale.
3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione disciplinare od al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, nel termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui i reclami si riferiscono.
4.Il deferimento, da parte degli Organi direttivi delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni avverso la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara, deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui la gara si riferisce.
5.I ricorsi di 2° grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare od al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per lattività giovanile e scolastica, entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.
6.Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dellart.34, comma 7. Lattestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo.
7.Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui all'art. 18 del Codice.
8.Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni generali di cui al Titolo V.
PARTE III
GLI ORGANI SPECIALIZZATI
DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA
TITOLO IX.
COMMISSIONE TESSERAMENTI
Art.43
Composizione e competenza
1. La Commissione tesseramenti è composta dal Presidente, tre Vice-presidenti e quattro o più componenti, nominati dal Presidente federale per due stagioni sportive.
2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, di un Vice-presidente e di quattro componenti.
3. La Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie inerenti ai tesseramenti, ai trasferimenti ed agli svincoli dei calciatori.
4. Il procedimento è instaurato:
a) su reclamo di chi è parte interessata riguardo al tesseramento, trasferimento o svincolo;
b) su iniziativa degli Organi di giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo.
b) su iniziativa delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per lattività giovanile scolastica, che possono richiedere i relativi giudizi.
Art.44
Procedura e gravami
1. I procedimenti innanzi alla Commissione tesseramenti si svolgono sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui allart. 29 in quanto applicabili. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale e acquisite dalla Commissione ovvero, se del caso, da uno o più componenti di volta in volta designati dal Presidente o da chi ne fa le veci.
2.La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello di ricezione del reclamo, spedendone copia anche alla reclamante con le modalità di cui allart. 34.
3. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia ed hanno diritto di essere sentite, ove ne facciano esplicita richiesta, la parte procedente nel reclamo, la controparte nelle controdeduzioni.
4. La Commissione, qualora dallesame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, deferisce alla competente Commissione disciplinare o al Giudice sportivo di 2° grado del Settore per lattività giovanile e scolastica, le società od i tesserati che risultino responsabili di infrazioni disciplinari.
5. Le decisioni della Commissione sono comunicate, nel loro integrale contenuto, direttamente alle parti a cura della segreteria della Commissione.
6. Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive solo agli effetti del tesseramento. Avverso tali decisioni è ammesso il ricorso alla C.A.F. nel rispetto delle prescrizioni di cui allart.29, in quanto applicabili. I termini per la impugnazione decorrono dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione di cui al comma 5.
TITOLO X.
COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE
Art.45
Composizione e competenza
1. La Commissione vertenze economiche tra le società è composta dal Presidente, un Vice-presidente e un numero di componenti non inferiore a quattro, né superiore a otto, nominati dal Presidente federale per due stagioni sportive.
2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice-presidente e di due componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice-presidente.
3. La Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza:
a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui allart.10;
b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui allart. 99 delle N.O.I.F..
4. La Commissione ha altresì competenza a giudicare, in seconda e ultima istanza:
a) in merito alle controversie concernenti il premio di preparazione di cui allart. 96, comma 3, delle N.O.I.F.;
b) in merito alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, di cui allart. 94 ter delle N.O.I.F.
Art. 46
Procedura e gravami
1. La Commissione vertenze economiche tra le società giudica secondo le norme federali vigenti.
2. Il procedimento in prima istanza è instaurato su reclamo della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui allart. 29 in quanto applicabili.
3. Il reclamo concernente le controversie di cui allart. 45, comma 3, lettera b), deve essere proposto, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dellUfficio del lavoro, ed in tal caso si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore.
4. Il procedimento in seconda istanza è instaurato su ricorso che deve essere proposto, con le modalità di cui allart. 34, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza.
5.I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. Per la liberatoria del premio di preparazione si osservano le disposizioni dellart. 96 delle N.O.I.F. .
6. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il reclamo spedendone copia anche alla reclamante o alla ricorrente con le modalità di cui allart. 34.
7. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, la parte procedente nel reclamo o nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni.
8. La Commissione, qualora dallesame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, deferisce alla competente Commissione disciplinare o al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per lattività giovanile e scolastica, le società ed i tesserati che risultino responsabili di infrazioni disciplinari.
9. Le decisioni della Commissione sono comunicate direttamente alle parti a cura della segreteria della Commissione stessa e divengono esecutive, ove pronunciate in prima istanza, soltanto dopo la decisione in ultima istanza o dopo che siano decorsi i termini utili per limpugnazione. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso alla C.A.F. nel rispetto delle prescrizioni di cui allart. 33 in quanto applicabili. I termini per limpugnazione decorrono dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione di cui sopra.
NORMA FINALE
Art.47
Altre istanze di giustizia
1. Oltre a quanto previsto dal presente Codice, nellambito della F.I.G.C. operano i seguenti altri Organi di giustizia in materia disciplinare:
a) il Presidente federale per le infrazioni di cui allart. 36, commi 4 e 5, delle N.O.I.F.;
b) gli Organi disciplinari dellAssociazione Italiana Arbitri per le infrazioni commesse dagli appartenenti all'associazione stessa, secondo le norme del relativo Regolamento;
c) il Comitato esecutivo del Settore tecnico per le infrazioni commesse dai tecnici, secondo le norme del relativo Regolamento.
2. Qualora un tesserato sottoposto alle procedure di cui al comma 1 ricopra anche la qualifica di dirigente federale, si applica, in materia di incompatibilità, lart. 22, comma 1, lettera b), del presente Codice.
3. Qualora nel corso di procedimenti disciplinari emergano elementi di responsabilità a carico di tesserati sottoposti a giudizio degli organi di cui al comma 1, gli Organi di giustizia sportiva, compresi lUfficio indagini e la Procura federale, trasmettono copia degli atti ai competenti organi di cui al comma 1, procedendo eventualmente nel giudizio a carico degli altri incolpati, che possono comunque essere ascoltati in qualità di testimoni.
4. La F.I.G.C. riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali, costituiti sulla base degli accordi collettivi con le Associazioni rappresentative degli sportivi professionisti, per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza e può altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività alle stesse anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione ai campionati della Lega Nazionale Dilettanti delle società interessate.
5. Ai Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie tra società e tesserati professionisti non soggetti ad accordi collettivi, che in tal caso scelgono lArbitro di parte negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalle associazioni di categoria abilitate.
6. Agli stessi Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati professionisti nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare.
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C CALCIO FEMMINILE
1^ giornata - 09/09/2001 5^ giornata - 07/10/2001
ALESSANDRIA |
- |
BORGHETTO BORB |
|
CASTEL. HESPERIA |
- |
SANMARZANESE C. |
CHIERISPORT 97 |
- |
NEW ATHLETIC |
|
CHIERISPORT 987 |
- |
CUNEO |
CUNEO |
- |
V. TRINITESE FOSSAN |
|
FEMM. CASALE |
- |
BORGHETTO BORBERA |
FEMM. CASALE |
- |
QUART |
|
FEMM. TRECATE |
- |
ALESSANDRIA |
FEMM. TRECATE |
- |
SANMARZANESE C. |
|
GRIGNASCO |
- |
V. TRINITESE FOSSANO |
GRIGNASCO |
- |
CASTELLO HESPERIA |
|
QUART |
- |
USAF FAVARI |
TORNADO SETTIMO |
- |
USAF FAVARI |
|
TORNADO SETTIMO |
- |
NEW ATHLETIC |
2^ giornata - 16/09/2001 6^ giornata - 14/10/2001
BORGHETTO BORBERA |
- |
CUNEO |
|
ALESSANDRIA |
- |
TORNADO SETTIM0 |
CASTELLO HESPERIA |
- |
CHIERISPORT 97 |
|
BORGHETTO BOR. |
- |
GRIGNASCO |
NEW ATHLETIC |
- |
ALESSANDRIA |
|
CUNEO |
- |
FEMM. TRECATE |
QUART |
- |
GRIGNASCO |
|
NEW ATHLETIC |
- |
FEMM. CASALE |
SANMARZANESE CALCIO |
- |
TORNADO SETTIMO |
|
SANMARZANESE C. |
- |
QUART |
USAF FAVARI |
- |
FEMM. CASALE |
|
USAF FAVARI |
- |
CHIERISPORT 97 |
V. TRINITESE FOSSANO |
- |
FEMM. TRECATE |
|
V. TRINITESE FOSSA |
- |
CASTELLO HESPERIA |
3^ giornata - 23/09/2001 7^ giornata - 21/10/2001
CASTELLO HESPERIA |
- |
QUART |
|
CASTELLO HESPER |
- |
BORGHETTO BORBERA |
CHIERISPORT 97 |
- |
ALESSANDRIA |
|
CHIERISPORT 97 |
- |
FEMMINILE TRECATE |
CUNEO |
- |
NEW ATHLETIC |
|
FEMM. CASALE |
- |
ALESSANDRIA |
FEMM. CASALE |
- |
SANMARZANESE C. |
|
GRIGNASCO |
- |
NEW ATHLETIC |
FEMM. TRECATE |
- |
BORGHETTO BORB. |
|
QUART |
- |
VIRTUS TRINITESE FOSS |
GRIGNASCO |
- |
USAF FAVARI |
|
TORNADO SETTIMO |
- |
CUNEO |
TORNADO SETTIMO |
- |
V. TRINITESE FOSSA |
|
USAF FAVARI |
- |
SANMARZANESE CALCIO |
4^ giornata - 30/09/2001 8^ giornata - 28/10/2001
ALESSANDRIA |
- |
CUNEO |
|
ALESSANDRIA |
- |
GRIGNASCO |
BORGHETTO BORBERA |
- |
TORNADO SETTIMO |
|
BORGHETTO B. |
- |
QUART |
NEW ATHLETIC |
- |
FEMM. TRECATE |
|
CUNEO |
- |
FEMMINILE CASALE |
QUART |
- |
CHIERISPORT 97 |
|
FEMMINILE TRECAT |
- |
TORNADO SETTIMO |
SANMARZANESE C. |
- |
GRIGNASCO |
|
NEW ATHLETIC |
- |
CASTELLO HESPERIA |
USAF FAVARI |
- |
CASTELLO HESPERIA |
|
SANMARZANESE |
- |
CHIERISPORT 97 |
V. TRINITESE FOSSANO |
- |
FEMM. CASALE |
|
VIRTUS TRINITESE |
- |
USAF FAVARI |
9^ giornata - 04/11/2001 13^ giornata - 02/12/2001
CASTELLO HESPERIA |
- |
ALESSANDRIA |
|
BORGHETTO BORBE |
- |
NEW ATHLETIC |
CHIERISPORT97 |
- |
TORNADO SETTIMO |
|
CASTELLO HESPERI |
- |
FEMMINILE CASALE |
FEMMINILE CASALE |
- |
FEMMINILE TRECATE |
|
CHIERISPORT97 |
- |
GRIGNASCO |
GRIGNASCO |
- |
CUNEO |
|
QUART |
- |
TORNADO SETTIMO |
QUART |
- |
NEW ATHLETIC |
|
SANMARZANESE C |
- |
CUNEO |
SANMARZANESE CALCIO |
- |
VIRTUS TRINITESE F |
|
USAF FAVARI |
- |
FEMMINILE TRECATE |
USAF FAVARI |
- |
BORGHETTO BORBER |
|
VIRT. TRINITESE F. |
- |
ALESSANDRIA |
10^ giornata - 11/11/2001
ALESSANDRIA |
- |
QUART |
|
BORGHETTO BORBERA |
- |
SANMARZANESE C |
|
CUNEO |
- |
CASTELLO HESPERIA |
|
FEMMINILE TRECATE |
- |
GRIGNASCO |
|
NEW ATHLETIC |
- |
USAF FAVARI |
|
TORNADO SETTIMO |
- |
FEMMINILE CASALE |
|
VIRTUS TRINITESE F |
- |
CHIERISPORT 97 |
|
11^ giornata - 18/11/2001
CASTELLO HESPERIA |
- |
FEMMINILE TRECATE |
|
CHIERISPORT97 |
- |
FEMMINILE CASALE |
|
GRIGNASCO |
- |
TORNADO SETTIMO |
|
QUART |
- |
CUNEO |
|
SANMARZANESE CALCIO |
- |
NEW ATHLETIC |
|
USAF FAVARI |
- |
ALESSANDRIA |
|
VIRTUS TRINITESE F |
- |
BORGHETTO BORB |
|
12^ giornata - 25/11/2001
ALESSANDRIA |
- |
SANMARZANESE C. |
BORGHETTO BORBERA |
- |
CHIERISPORT97 |
CUNEO |
- |
USAF FAVARI |
FEMMINILE CASALE |
- |
GRIGNASCO |
FEMMINILE TRECATE |
- |
QUART |
NEW ATHLETIC |
- |
VIRTUS TRINITESE F |
TORNADO SETTIMO |
- |
CASTELLO HESPERIA |
ALESSANDRIA |
gioca campo sportivo |
Via Quartieruzzi 81 - Spinetta Marengo |
BORGHETTO BORBERA |
gioca campo sportivo |
Figini - Loc. Mulino - Vignole Borbera |
CASTELLO HESPERIA |
gioca campo sportivo |
Via Berlinguer - Nichelino |
CHIERISPORT 97 |
gioca campo sportivo |
Via S. Silvestro, 29-Chieri Dom. ore 10.30 |
CUNEO |
gioca campo sportivo |
Via S. Maurizio - S. Rocco Castagn. - Cuneo |
FEMM. CASALE |
gioca campo sportivo |
comunale Stroppiana |
FEMM. TRECATE |
gioca campo sportivo |
Via Mezzano 32 - Trecte |
GRIGNASCO |
gioca campo sportivo |
Viale Varallo - Borgosesia |
NEW ATHLETIC |
gioca campo sportivo |
Via Mercandante 133 - Torino |
QUART |
gioca campo sportivo |
Fraz. La Remise - Sarre |
SANMARZANESE CALCIO |
gioca campo sportivo |
Reg. Giardino - S. Marzano Oliveto |
TORNADO SETTIMO |
gioca campo sportivo |
Via Cascina Nuova 59 - Settimo |
USAF FAVARI |
gioca campo sportivo |
Via delle Querce - Fraz. Favari - Poirino Dom ore 14.30 |
VIRTUS TRINITESE FOSSANO |
gioca campo sportivo |
Via della Cavallina - Trinità |
CAMPIONATO REGIONALE SERIE D CALCIO FEMMINILE
GIRONE A
1^ giornata - 16/09/2001 5^ giornata - 14/10/2001
AZZURRA VCO |
- |
PEDANEA 2001 |
|
AZZURRA VCO |
- |
S. DONATO RONDISSONE |
BORGO S. MARTINO |
- |
NOAGO MAGGIORA |
|
GALLIATE |
- |
BELLAVISTA CALCIO |
GALLIATE |
- |
SPORT VALENZA |
|
OLYMP. ISSOGNE |
- |
BORGO S. MARTINO |
OLYMPIQUE ISSOGNE |
- |
PARLAMENTO |
|
PARLAMENTO |
- |
SPORT VALENZA |
VOLUNTAS NOVARA |
- |
S.DONATO RONDISS. |
|
PEDANEA 2001 |
- |
NOAGO MAGGIORA |
Riposa: |
- |
BELLAVISTA CALCIO |
|
Riposa: |
- |
VOLUNTAS NOVARA |
2^ giornata - 23/09/2001 6^ giornata - 21/10/2001
BORGO S. MARTINO |
- |
BELLAVISTA CALCIO |
|
BELLAVISTA CALCIO |
- |
OLYMPIQUE ISSOGNE |
NOAGO MAGGIORA |
- |
VOLUNTAS NOVARA |
|
BORGO S. MARTINO |
- |
PEDANEA 2001 |
PARLAMENTO |
- |
AZZURRA VCO |
|
NOAGO MAGGIORA |
- |
SPORT VALENZA |
S.DONATO RONDISSONE |
- |
PEDANEA 2001 |
|
S.DONATO RONDISS |
- |
PARLAMENTO |
SPORT VALENZA |
- |
OLYMPIQUE ISSOGNE |
|
VOLUNTAS NOVARA |
- |
GALLIATE |
Riposa: |
- |
GALLIATE |
|
Riposa: |
- |
AZZURRA VCO |
3^ giornata - 30/09/2001 7^ giornata - 28/10/2001
AZZURRA VCO |
- |
SPORT VALENZA |
|
AZZURRA VCO |
- |
BELLAVISTA CALCIO |
BELLAVISTA CALCIO |
- |
NOAGO MAGGIORA |
|
GALLIATE |
- |
NOAGO MAGGIORA |
GALLIATE |
- |
S.DONATO RONDIS |
|
OLYMP ISSOGNE |
- |
VOLUNTAS NOVARA |
PEDANEA 2001 |
- |
PARLAMENTO |
|
PARLAMENTO |
- |
BORGO S. MARTINO |
VOLUNTAS NOVARA |
- |
BORGO S. MARTINO |
|
SPORT VALENZA |
- |
S. DONATO RONDISSONE |
Riposa: |
- |
OLYMPIQUE ISSOGNE |
|
Riposa: |
- |
PEDANEA 2001 |
4^ giornata - 07/10/2001 8^ giornata - 04/11/2001
BELLAVISTA CALCIO |
- |
VOLUNTAS NOVARA |
|
BELLAVISTA CALCIO |
- |
PEDANEA 2001 |
BORGO S. MARTINO |
- |
GALLIATE |
|
BORGO S. MARTINO |
- |
SPORT VALENZA |
NOAGO MAGGIORA |
- |
AZZURRA VCO |
|
GALLIATE |
- |
OLYMPIQUE ISSOGNE |
S. DONATO RONDISSONE |
- |
OLYMPIQUE ISSOGNE |
|
NOAGO MAGGIORA |
- |
PARLAMENTO |
SPORT VALENZA |
- |
PEDANEA 2001 |
|
VOLUNTAS NOVARA |
- |
AZZURRA VCO |
Riposa: |
- |
PARLAMENTO |
|
Riposa: |
- |
S. DONATO RONDISSONE |
9^ giornata - 11/11/2001
AZZURRA VCO |
- |
GALLIATE |
OLYMPIQUE ISSOGNE |
- |
NOAGO MAGGIORA |
PARLAMENTO |
- |
BELLAVISTA CALCIO |
PEDANEA 2001 |
- |
VOLUNTAS NOVARA |
S. DONATO RONDISSONE |
- |
BORGO S. MARTINO |
Riposa: |
- |
SPORT VALENZA |
10^ giornata - 18/11/2001
BELLAVISTA CALCIO |
- |
SPORT VALENZA |
|
GALLIATE |
- |
PEDANEA 2001 |
|
NOAGO MAGGIORA |
- |
S.DONATO RONDISS |
|
OLYMPIQUE ISSOGNE |
- |
AZZURRA VCO |
|
VOLUNTAS NOVARA |
- |
PARLAMENTO |
|
Riposa: |
- |
BORGO S. MARTINO |
|
11^ giornata - 25/11/2001
AZZURRA VCO |
- |
BORGO S. MARTINO |
|
PARLAMENTO |
- |
GALLIATE |
|
PEDANEA 2001 |
- |
OLYMPIQUE ISSOGNE |
|
S. DONATO RONDISSONE |
- |
BELLAVISTA CALCIO |
|
SPORT VALENZA |
- |
VOLUNTAS NOVARA |
|
Riposa: |
- |
NOAGO MAGGIORA |
|
AZZURRA VCO |
gioca campo sportivo |
Loc. Moiachina - Piedimulera |
BELLAVISTA CALCIO |
gioca campo sportivo |
V.le Papa Giovanni - Bellavista - Ivrea |
BORGO S. MARTINO |
gioca campo sportivo |
Cant. Chiesa-S. Maria del Tempio-Casale M. |
GALLIATE |
gioca campo sportivo |
Varzi - Via Adamello 38 - Galliate |
NOAGO MAGGIORA |
gioca campo sportivo |
Via Dosi - Meina |
OLYMPIQUE ISSOGNE |
gioca campo sportivo |
Via Garinne - Issogne |
PARLAMENTO |
gioca campo sportivo |
Gelondo - Via Parlamento - Cossato B.se |
PEDANEA 2001 |
gioca campo sportivo |
Via Brun - Loranzè |
SAN DONATO RONDISSONE |
gioca campo sportivo |
C.so A. Claudio 106 - Torino |
SPORT VALENZA |
gioca campo sportivo |
Via Pio La Torre - Valenza |
VOLUNTAS NOVARA |
gioca campo sportivo |
Via S. Bernardino da Siena - Novara |
GIRONE B
1^ giornata - 16/09/2001 5^ giornata - 14/10/2001
BORGATA LESNA |
- |
NEIVE |
|
JUNIOR M. GIRAUDI |
- |
SANGANO |
GIVOLETTESE CALCIO |
- |
RIVESE |
|
L. BORGARETTESE |
- |
BORGATA LESNA |
JUNIOR M. GIRAUDI |
- |
REAL GARINO 2000 |
|
MUS. AC SALUZZO |
- |
GIVOLETTESE CALCIO |
LIB. BORGARETTESE |
- |
SAVIGLIANO 81 |
|
REAL GARINO 2000 |
- |
RIVESE |
MUSIELLO A.C. SALUZZO |
- |
VALSUSA V.S. CALCIO |
|
VALSUSA V.S. C. |
- |
SAVIGLIANO 81 |
VILLAR PEROSA |
- |
SANGANO |
|
VILLAR PEROSA |
- |
NEIVE |
2^ giornata - 23/09/2001 6^ giornata - 21/10/2001
GIVOLETTESE CALCIO |
- |
BORGATA LESNA |
|
BORGATA LESNA |
- |
MUSIELLO AC SALUZZO |
NEIVE |
- |
LIB. BORGARETTESE |
|
GIVOLETTESE C. |
- |
REAL GARINO 2000 |
RIVESE |
- |
VILLAR PEROSA |
|
NEIVE |
- |
JUNIOR M. GIRAUDI |
SANGANO |
- |
REAL GARINO 2000 |
|
RIVESE |
- |
SAVIGLIANO 81 |
SAVIGLIANO 81 |
- |
MUSIEL AC SALUZZO |
|
SANGANO |
- |
VALSUSA VS CALCIO |
VALSUSA V.S. CALCIO |
- |
JUNIOR M. GIRAUDI |
|
VILLAR PEROSA |
- |
LIB. BORGARETTESE |
3^ giornata - 30/09/2001 7^ giornata - 28/10/2001
BORGATA LESNA |
- |
RIVESE |
|
JUNIOR M. GIRAUDI |
- |
BORGATA LESNA |
JUNIOR M. GIRAUDI |
- |
SAVIGLIANO 81 |
|
L. BORGARETTESE |
- |
RIVESE |
LIB. BORGARETTESE |
- |
SANGANO |
|
MUS AC SALUZZO |
- |
VILLAR PEROSA |
MUSIELLO A.C. SALUZZO |
- |
NEIVE |
|
REAL GARINO 2000 |
- |
NEIVE |
REAL GARINO 2000 |
- |
VALSUSA VS CALCIO |
|
SAVIGLIANO 81 |
- |
SANGANO |
VILLAR PEROSA |
- |
GIVOLETTESE C. |
|
VALSUSA VS C. |
- |
GIVOLETTESE CALCIO |
4^ giornata - 07/10/2001 8^ giornata - 04/11/2001
BORGATA LESNA |
- |
VILLAR PEROSA |
|
BORGATA LESNA |
- |
REAL GARINO 2000 |
GIVOLETTESE CALCIO |
- |
LIB. BORGARETTESE |
|
GIVOLETTESE C. |
- |
SAVIGLIANO 81 |
NEIVE |
- |
VALSUSA VS CALCIO |
|
L. BORGARETTESE |
- |
MUSIELLO AC SALUZZO |
RIVESE |
- |
JUNIOR M. GIRAUDI |
|
NEIVE |
- |
SANGANO |
SANGANO |
- |
MUSIEL A.C. SALUZZO |
|
RIVESE |
- |
VALSUSA VS CALCIO |
SAVIGLIANO 81 |
- |
REAL GARINO 2000 |
|
VILLAR PEROSA |
- |
JUNIOR M. GIRAUDI |
9^ giornata - 11/11/2001
JUNIOR M. GIRAUDI |
- |
LIB. BORGARETTESE |
MUSIELLO AC SALUZZO |
- |
RIVESE |
REAL GARINO 2000 |
- |
VILLAR PEROSA |
SANGANO |
- |
GIVOLETTESE C. |
SAVIGLIANO 81 |
- |
NEIVE |
VALSUSA VS CALCIO |
- |
BORGATA LESNA |
10^ giornata - 18/11/2001
BORGATA LESNA |
- |
SAVIGLIANO 81 |
|
GIVOLETTESE CALCIO |
- |
NEIVE |
|
LIB. BORGARETTESE |
- |
REAL GARINO 2000 |
|
MUSIELLO AC SALUZZO |
- |
JUNIOR M. GIRAUDI |
|
RIVESE |
- |
SANGANO |
|
VILLAR PEROSA |
- |
VALSUSA VS CALCIO |
|
11^ giornata - 25/11/2001
JUNIOR M. GIRAUDI |
- |
GIVOLETTESE C. |
|
NEIVE |
- |
RIVESE |
|
REAL GARINO 2000 |
- |
MUS. AC SALUZZO |
|
SANGANO |
- |
BORGATA LESNA |
|
SAVIGLIANO 81 |
- |
VILLAR PEROSA |
|
VALSUSA VS CACLIO |
- |
LIB. BORGARETTESE |
|
BORGATA LESNA |
gioca campo sportivo |
Via Brissogne 41 - Torino |
GIVOLETTESE CALCIO |
gioca campo sportivo |
Via Torino - Givoletto |
JUNIOR M. GIRAUDI |
gioca campo sportivo |
Corso Alba - Asti |
LIBERTAS BORGARETTESE |
gioca campo sportivo |
Via F.lli Cervi 8 - Borgaretto- Beinasco |
MUSIELLO A.C. SALUZZO |
gioca campo sportivo |
Via Grangia Vecchia 3 - Saluzzo |
NEIVE |
gioca campo sportivo |
Piazza della Nuova Chiesa 8 - Neive |
REAL GARINO 2000 |
gioca campo sportivo |
Via Europa 25 - Fraz. Garino - Vinovo |
RIVESE |
gioca campo sportivo |
Via Faustina Mazzetti - Riva presso Chieri |
SANGANO |
gioca campo sportivo |
Via Giovanni Gino 10 - Sangano |
SAVIGLIANO 81 |
gioca campo sportivo |
com. adiacente piscina com.le - Savigliano |
VALSUSA V.S. CALCIO |
gioca campo sportivo |
Strada Antica di Francia 19 - Villarfocchiardo |
VILLAR PEROSA |
gioca campo sportivo |
Via Galileo Ferraris 12 - Villar Perosa |
CALENDARIO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE
SERIE C 1
1^ giornata - 24/09/2001 04/02/2002 5^ giornata - 22/10/2001 04/03/2002
C.G.F. RICAMBI AUTO |
- |
DREAM SPORT MSP |
|
C.G.F. RICAMBI AUTO |
- |
GRUGLIASCO TAUR. |
COUMBA FREIDE |
- |
GRUGLIASCO TAUR. |
|
HG TORINO |
- |
TORINO AVIS |
HG TORINO |
- |
ROSTA 2000 |
|
I BASSOTTI S.C. |
- |
EUROSPORTING |
LIVERPO N. MILLENNIO |
- |
REAL PUNTO MATTO |
|
LIVERPO N.M. |
- |
USQUE TANDEM |
MASTER CLUB RIVAROS. |
- |
USQUE TANDEM |
|
PASTA |
- |
REAL PUNTO MATTO |
PASTA |
- |
I BASSOTTI S.C. |
|
POLIZIA DI STATO |
- |
COUMBA FREIDE |
POLIZIA DI STATO |
- |
TORINO AVIS |
|
ROS.MA SAS |
- |
MASTER CLUB RIVAR. |
ROS.MA SAS |
- |
EUROSPORTING |
|
ROSTA 2000 |
- |
DREAM SPORT MSP |
2^ giornata - 01/10/2001 11/02/2002 6^ giornata - 29/10/2001 11/03/2002
DREAM SPORT MSP |
- |
PASTA |
|
COUMBA FREIDE |
- |
ROS.MA SAS |
EUROSPORTING |
- |
ROSTA 2000 |
|
DREAM SPORT MSP |
- |
EUROSPORTING |
GRUGLIASCO TAUR. |
- |