F.I.G.C. - L.N.D.

 

Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta

 

Via A. Volta, 3 - 10121 TORINO - C.P. 1317

Tel. 011/5654611 (r.a.) - Fax 011/5654674

                   E.mail: - Internet: www.figc-crto.org

 

Orari apertura sportello al pubblico: lunedì giovedì venerdì 10-13  16-18 martedì mercoledì sabato 10-13

Orari ricezione telefonica: Segreteria (011/5654670) lun. 10-13  16-18 mart. merc. Giov. ven. 10-13 sab. 10-12

Società ed Associazioni  (011/5654671) lun. mar. mer. ven. 10-13 giov. 15-18 sab. 10-12

Contabilità (011/5654672) lun. mar. mer. giov. 10-13 ven. 15-18 sab. 10-12

Tesseramento (011/5654673) lun. 15-18 mar. mer. giov. ven. 10-13 sab. 10-12

 

Stagione Sportiva 2001/2002

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 7

 del 6 Settembre 2001

 

 

(inviato a tutte le Società dipendenti)

 

1.      Comunicazioni della F.I.G.C.

1.1.      Delibera del Commissario Straordinario (dal comunicato ufficiale n. 24 della F.I.G.C.)

Il Commissario Straordinario,

 

·       viste le delibere della Giunta Esecutiva del C.O.N.I. n. 674 del 31 luglio 2001, del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1190 dell’1 agosto 2001 e della Giunta Esecutiva del C.O.N.I. n. 699 dell’1 agosto 2001 con le quali si è provveduto alla proroga del commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, confermando la nomina del dott. Giovanni Petrucci quale Commissario Straordinario;

 

·       ritenuto che, in relazione alle rilevanti incombenze connesse all’incarico di Commissario Straordinario, è indispensabile delegare i compiti di natura giuridico - amministrativa;

 

delibera

 

·       di nominare il dott. Bartolomeo Manna quale delegato ai compiti di natura giuridico - amministrativa. In caso di assenza o di impedimento il dott. Manna sarà sostituito dal dott. Artidoro D’Auria.

 

1.2.      Nomina di competenza (dal comunicato ufficiale n. 26 della F.I.G.C.)

Il Commissario Straordinario,

 

·       visto l’art. 30 comma 6 dello Statuto Federale;

 

ha provveduto alla seguente nomina

 

UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE

 

Procuratore Federale                                    Emidio FRASCIONE

 

Vice Procuratore Federale                            Edilberto RICCIARDI

1.3.      Nuovo Codice di Giustizia Sportiva (dal comunicato ufficiale n. 28 della F.I.G.C.)

Si trasmette - in allegato - il testo del nuovo Codice di Giustizia Sportiva pubblicato sul comunicato ufficiale n. 28 della Federazione Italiana Giuoco Calcio e pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 13 della L.N.D.

 

1.4.      Nomina di competenza (dal comunicato ufficiale n. 30 della F.I.G.C.)

Il Commissario Straordinario,

 

·       visto l’art. 12 comma 3 dello Statuto federale, ha provveduto alla seguente nomina;

 

Settore per l’attività Giovanile e Scolastica

 

Presidente                  Innocenzo Mazzini

 

1.5.      Delibera del Commissario Straordinario (dal comunicato ufficiale n. 31 della F.I.G.C.)

Il Commissario Straordinario

 

·       viste le proprie precedenti delibere con cui si è provveduto alla nomina o alla riconferma dei responsabili di alcuni Organi federali;

 

·       considerato che è imminente la ripresa dell’attività agonistica ufficiale;

 

·       che per la ristrettezza dei tempi, non è risultato possibile provvedere in ordine alla composizione di tutti gli Organi federali di nomina, centrali e periferici;

 

·       che è peraltro necessario garantire il regolare svolgimento della predetta attività agonistica

 

delibera

 

che, ferme le nuove nomine e la conferma di cui ai provvedimenti già adottati, tutti gli Organi federali di nomina, centrali e periferici continueranno ad operare nella precedente composizione fino al 10 settembre 2001, salva l’adozione al riguardo di ulteriore provvedimenti entro il predetto termine.

 

1.6.      Tornei Ratificati dalla Presidenza Federale

La Presidenza Federale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati Tornei, approvando i  relativi regolamenti:

 

Trofeo Memorial Quirino                                                            Indetto ed organizzato dalla Società

                                                                                                   ATLETICO PONTESTURA 1999

 

Torneo “Coppa del Ceppo”                                                        Indetto ed organizzato dalla Società

                                                                                                   A.S. OCCHIEPPESE

 

2.      Comunicazioni del Comitato Regionale

2.1.      Consiglio Direttivo

2.1.1.      Campionato di Eccellenza, Promozione e Prima categoria - Meccanismi di Promozione e Retrocessione al termine della Stagione Sportiva 2001/2002 - Play-Off e Play-Out

 

Si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale nella riunione del 4 Settembre 2001,

 

-          preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti ha assunto specifiche decisioni in merito alle modalità di ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti 2002/2003, lasciando facoltà a ciascun Comitato Regionale di individuare ulteriori ed idonei meccanismi di promozione e retrocessione dalle varie categorie regionali e provinciali:

 

-          appurato che il programma di politica sportiva tiene conto della volontà manifestata dai Sodalizi dipendenti di attuare, laddove possibile, meccanismi di "play-off" e "play-out";

 

-          considerato che il numero di squadre che al termine della stagione sportiva 2001/2002 verranno promosse o retrocesse dalle varie categorie deve tenere conto in maniera imprescindibile del numero di squadre che retrocederanno dal Campionato Nazionale Dilettanti 2001/2002,

 

ha deliberato

 

che, per osservanza di quanto sopra specificato, al termine delle gare di andata e ritorno dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima categoria 2001/2002, vengano adottati i seguenti meccanismi di promozione e retrocessione dalle su indicate categorie, ed organizzate apposite gare di play-off e play-out secondo le ipotesi di seguito illustrate:

 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

 

Ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti 2002/2003

 

Come da comunicato ufficiale n.1 della L.N.D.: la 1^ classificata di ogni girone viene ammessa al Campionato Nazionale Dilettanti 2002/2003 (2 promozioni), fermo restando l'effettuazione di gare di spareggio/promozione tra le seconde classificate a cura della Lega Nazionale Dilettanti.

 

Retrocessioni al Campionato di Promozione 2002/2003

 

UNICA IPOTESI – da 0 a 4 retrocessioni dal C.N.D.

 

v     La 16^ classificata di ogni girone retrocede al Campionato di Promozione 2002/2003

      (2 retrocessioni)

 

v     La 15^, 14^ ,13^ e 12^ classificata di ogni girone (8 squadre) si incontreranno con gare di andata e ritorno come di seguito specificato:

 

1^ giornata - andata

 

15^ girone A = 12^ girone A     Campo prima nominata

      14^ girone A = 13^ girone A     Campo prima nominata

 

15^ girone B = 12^ girone B     Campo prima nominata

      14^ girone B = 13^ girone B     Campo prima nominata

 

      2^ giornata - ritorno

 

      12^ girone A = 15^ girone A     Campo prima nominata

      13^ girone A = 14^ girone A     Campo prima nominata

 

      12^ girone B = 15^ girone B     Campo prima nominata

      13^ girone B = 14^ girone B     Campo prima nominata

 

Al termine delle gare di andata e ritorno retrocederanno al Campionato di Promozione 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il minor numero di reti segnate nei due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari; in caso di persistente parità retrocederanno le compagini che risulteranno peggio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Eccellenza 2001/2002. (totale 2+4= 6 retrocessioni)

 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

 

Ammissione al Campionato di Eccellenza 2002/2003

 

1^ IPOTESI - 0 retrocessioni dal C.N.D.

 

v     La 1^ classificata di ogni girone viene ammessa al Campionato di Eccellenza 2002/2003. (4 promozioni)

 

v     La 2^ e 3^ classificata di ogni girone (8 squadre) vanno a comporre quattro accoppiamenti incontrandosi con gare di andata e ritorno, come di seguito specificato:

 

1^ giornata - andata

 

3^ girone A = 2^ girone A                     Campo prima nominata

3^ girone B = 2^ girone B                     Campo prima nominata

3^ girone C = 2^ girone C                    Campo prima nominata

3^ girone D = 2^ girone D                    Campo prima nominata

 

      2^ giornata - ritorno

 

2^ girone A = 3^ girone A                     Campo prima nominata

2^ girone B = 3^ girone B                     Campo prima nominata

2^ girone C = 3^ girone C                    Campo prima nominata

2^ girone D = 3^ girone D                    Campo prima nominata

 

Al termine delle gare in calendario verranno promosse al Campionato di Eccellenza 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nei due incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio a quelle segnate in trasferte; in caso di ulteriore parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di persistente parità verranno promosse le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Promozione 2001/2002. (totale 4+4=8 promozioni)

 

2^ IPOTESI - 1 retrocessione dal C.N.D.

 

v     La 1^ classificata di ogni girone viene ammessa al Campionato di Eccellenza 2002/2003 (4 squadre)

 

v     La 2^ e 3^ classificata di ogni girone (8 squadre) vanno a comporre quattro accoppiamenti incontrandosi con gare di sola andata in campo neutro come di seguito specificato:

 

1^ fase

 

A) 2^ girone A = 3^ girone A                Campo neutro

B) 2^ girone B = 3^ girone B                Campo neutro

C) 2^ girone C = 3^ girone C               Campo neutro

D) 2^ girone D = 3^ girone D               Campo neutro

 

Le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro accederanno alla fase successiva; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla fase successiva le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Promozione 2001/2002.

 

      2^ fase

 

      1) vincente A) = vincente B)                 Campo neutro

      2) vincente C) = vincente D)                 Campo neutro

 

Al termine delle gare in calendario della 2^ fase verranno promosse al Campionato di Eccellenza 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno promosse le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Promozione 2001/2002; in caso di persistente parità verranno fatti eseguire i calci di rigore. Le formazioni che invece risulteranno perdenti i rispettivi incontri della 2^ fase accederanno alla fase successiva.

 

3^ fase

 

perdente 1) = perdente 2)                    Campo neutro

 

Al termine del suddetto incontro relativo alla  3^ fase verrà promossa al Campionato di Eccellenza 2002/2003 la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti segnate; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verrà promossa la compagine che risulterà meglio classificata nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Promozione 2001/2002; in caso di persistente parità verranno fatti eseguire i calci di rigore. (totale 4+2+1=7 promozioni)

 

3^ IPOTESI - 2 retrocessioni dal C.N.D.

 

v     La 1^ classificata di ogni girone viene ammessa al Campionato di Eccellenza 2002/2003 (4 squadre)

 

v     La 2^ e 3^ classificata di ogni girone (8 squadre) vanno a comporre quattro accoppiamenti incontrandosi con gare di sola andata in campo neutro come di seguito specificato:

 

1^ fase

 

A) 2^ girone A = 3^ girone A                Campo neutro

B) 2^ girone B = 3^ girone B                Campo neutro

C) 2^ girone C = 3^ girone C               Campo neutro

D) 2^ girone D = 3^ girone D               Campo neutro

 

Le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro accederanno alla fase successiva; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla fase successiva le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Promozione 2001/2002.

 

      2^ fase

 

      1) vincente A) = vincente B)                 Campo neutro

      2) vincente C) = vincente D)                 Campo neutro

 

Al termine delle gare in calendario della 2^ fase verranno promosse al Campionato di Eccellenza 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno promosse le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Promozione 2001/2002; in caso di persistente parità verranno fatti eseguire i calci di rigore. (totale 4+2=6 promozioni)

 

4^ IPOTESI - 3 retrocessioni dal C.N.D.

 

v     La 1^ classificata di ogni girone viene ammessa al Campionato di Eccellenza 2002/2003 (4 squadre)

 

v     La 2^ e 3^ classificata di ogni girone (8 squadre) vanno a comporre quattro accoppiamenti incontrandosi con gare di sola andata in campo neutro come di seguito specificato:

 

1^ fase

 

A) 2^ girone A = 3^ girone A                Campo neutro

B) 2^ girone B = 3^ girone B                Campo neutro

C) 2^ girone C = 3^ girone C               Campo neutro

D) 2^ girone D = 3^ girone D               Campo neutro

 

Le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro accederanno alla fase successiva; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla fase successiva le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Promozione 2001/2002.

 

      2^ fase

 

      1) vincente A) = vincente B)                 Campo neutro

      2) vincente C) = vincente D)                 Campo neutro

 

Al termine delle gare in calendario della 2^ fase accederanno alla fase successiva le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla 3^ fase le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Promozione 2001/2002; in caso di persistente parità verranno fatti eseguire i calci di rigore.

 

3^ fase

 

vincente 1) = vincente 2)                       Campo neutro

 

Al termine del suddetto incontro relativo alla  3^ fase verrà promossa al Campionato di Eccellenza 2002/2003 la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti segnate; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno promosse le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Promozione 2001/2002; in caso di persistente parità verranno fatti eseguire i calci di rigore. (totale 4+1=5 promozioni)

 

 

5^ IPOTESI - 4 retrocessioni dal C.N.D.

 

v     La 1^ classificata di ogni girone viene ammessa al Campionato di Eccellenza 2002/2003. (totale 4 promozioni)

 

Retrocessioni al Campionato di Prima categoria 2002/2003

 

UNICA IPOTESI - da 4 a  0 retrocessioni dal C.N.D.

 

v     La 16^ classificata di ogni girone retrocede al Campionato di Prima categoria 2002/2003 (4 squadre)

 

v     La 15^, 14^ ,13^ e 12^ classificata di ogni girone (16 squadre) si incontreranno con gare di andata e ritorno come di seguito specificato:

 

1^ giornata - andata

 

15^ girone A = 12^ girone A     Campo prima nominata

      14^ girone A = 13^ girone A     Campo prima nominata

 

15^ girone B = 12^ girone B     Campo prima nominata

      14^ girone B = 13^ girone B     Campo prima nominata

 

      15^ girone C = 12^ girone C    Campo prima nominata

      14^ girone C = 13^ girone C    Campo prima nominata

 

      15^ girone D = 12^ girone D    Campo prima nominata

      14^ girone D = 13^ girone D    Campo prima nominata

 

      2^ giornata - ritorno

 

      12^ girone A = 15^ girone A     Campo prima nominata

      13^ girone A = 14^ girone A     Campo prima nominata

 

      12^ girone B = 15^ girone B     Campo prima nominata

      13^ girone B = 14^ girone B     Campo prima nominata

 

      12^ girone C = 15^ girone C    Campo prima nominata

      13^ girone C = 14^ girone C    Campo prima nominata

 

      12^ girone D = 15^ girone D    Campo prima nominata

      13^ girone D = 14^ girone D    Campo prima nominata

 

Al termine delle gare di andata e ritorno retrocederanno al Campionato di Prima categoria 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il minor numero di reti segnate nei due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di persistente parità retrocederanno le compagini che risulteranno peggio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Promozione 2001/2002. (totale 4+8= 12 retrocessioni)

 

 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

 

Ammissione al Campionato di Promozione 2002/2003

 

1^ IPOTESI - 0 retrocessioni dal C.N.D.

 

v     La 1^ classificata di ogni girone è promossa al Campionato di Promozione 2002/2003 (8 squadre).

 

v     La 2^ e 3^ classificata di ogni girone (16 squadre) vanno a comporre otto accoppiamenti incontrandosi con gare di sola andata in campo neutro come di seguito specificato:

 

1^ fase

 

A) 2^ girone A     = 3^ girone A            Campo neutro

B) 2^ girone B     = 3^ girone B            Campo neutro

C) 2^ girone C    = 3^ girone C                        Campo neutro

D) 2^ girone D    = 3^ girone D                        Campo neutro

E) 2^ girone E     = 3^ girone E            Campo neutro

F) 2^ girone F     = 3^ girone F                        Campo neutro

G) 2^ girone G    = 3^ girone G                        Campo neutro

H) 2^ girone H     = 3^ girone H            Campo neutro

 

Le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro parteciperanno alla fase successiva; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla 2^ fase le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002.

 

      2^ fase

 

      1) vincente A) = vincente B)                  Campo neutro

      2) vincente C) = vincente D)                 Campo neutro

      3) vincente E) = vincente F)                  Campo neutro

      4) vincente G) = vincente H)                 Campo neutro

 

 

Al termine delle gare in calendario inerenti la 2^ fase verranno promosse al Campionato di Promozione 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate  nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno promosse al Campionato di Promozione 2002/2003 le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità verranno fatti eseguire i calci di rigore. Le squadre perdenti gli incontri della seconda fase accederanno alla fase successiva.

 

 

3^ fase

 

perdente incontro 1) = perdente incontro 2)              Campo neutro

perdente incontro 3) = perdente incontro 4)              Campo neutro

 

Al termine delle gare in calendario relative alla 3^ fase verranno promosse al Campionato di Promozione 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate  nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno promosse al Campionato di Promozione 2002/2003 le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore. (totale 8+4+2=14 promozioni)

 

2^ IPOTESI - 1 retrocessione dal C.N.D.

 

v     La 1^ classificata di ogni girone è promossa al Campionato di Promozione 2002/2003 (8 squadre).

 

v     La 2^ e 3^ classificata di ogni girone (16 squadre) vanno a comporre otto accoppiamenti incontrandosi con gare di sola andata in campo neutro come di seguito specificato:

 

1^ fase

 

A) 2^ girone A     = 3^ girone A            Campo neutro

B) 2^ girone B     = 3^ girone B            Campo neutro

C) 2^ girone C    = 3^ girone C                        Campo neutro

D) 2^ girone D    = 3^ girone D                        Campo neutro

E) 2^ girone E     = 3^ girone E            Campo neutro

F) 2^ girone F     = 3^ girone F                        Campo neutro

G) 2^ girone G    = 3^ girone G                        Campo neutro

H) 2^ girone H     = 3^ girone H            Campo neutro

 

Le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate  nel rispettivo incontro accederanno alla fase successiva; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla 2^ fase le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002.

 

      2^ fase

 

      1) vincente A) = vincente B)                 Campo neutro

      2) vincente C) = vincente D)                 Campo neutro

      3) vincente E) = vincente F)                  Campo neutro

      4) vincente G) = vincente H)                 Campo neutro

 

 

Al termine delle gare in calendario inerenti la 2^ fase verranno promosse al Campionato di Promozione 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate  nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno promosse al Campionato di Promozione 2002/2003 le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore. Le squadre perdenti gli incontri della seconda fase accederanno alla fase successiva.

 

3^ fase

 

A’) perdente incontro 1) = perdente incontro 2)                    Campo neutro

B’) perdente incontro 3) = perdente incontro 4)                    Campo neutro

 

Al termine delle gare in calendario relative alla 3^ fase accederanno alla fase successiva le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla 4^ fase le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore.

 

4^ fase

 

vincente A’) = vincente B’)                    Campo neutro

 

Al termine della gara in calendario relativa alla 4^ fase verrà promossa al Campionato di Promozione 2002/2003 la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti segnate; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verrà promossa al Campionato di Promozione 2002/2003 la compagine che risulterà meglio classificata nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità si  procederà all’esecuzione dei calci di rigore. (totale 8+4+1=13 promozioni)

 

3^ IPOTESI - 2 retrocessioni dal C.N.D.

 

v     La 1^ classificata di ogni girone è promossa al Campionato di Promozione 2002/2003 (8 squadre).

 

v     La 2^ e 3^ classificata di ogni girone (16 squadre) vanno a comporre otto accoppiamenti incontrandosi con gare di sola andata in campo neutro come di seguito specificato:

 

1^ fase

 

A) 2^ girone A     = 3^ girone A            Campo neutro

B) 2^ girone B     = 3^ girone B            Campo neutro

C) 2^ girone C    = 3^ girone C                        Campo neutro

D) 2^ girone D    = 3^ girone D                        Campo neutro

E) 2^ girone E     = 3^ girone E            Campo neutro

F) 2^ girone F     = 3^ girone F                        Campo neutro

G) 2^ girone G    = 3^ girone G                        Campo neutro

H) 2^ girone H     = 3^ girone H            Campo neutro

 

Le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro accederanno alla fase successiva; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla 2^ fase le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002.

 

      2^ fase

 

      1) vincente A) = vincente B)                 Campo neutro

      2) vincente C) = vincente D)                 Campo neutro

      3) vincente E) = vincente F)                  Campo neutro

      4) vincente G) = vincente H)                 Campo neutro

 

Al termine delle gare in calendario inerenti la 2^ fase verranno promosse al Campionato di Promozione 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate  nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno promosse al Campionato di Promozione 2002/2003 le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore. (totale 8+4= 12 promozioni)

 

 

 

4^ IPOTESI - 3 retrocessioni dal C.N.D.

 

v     La 1^ classificata di ogni girone è promossa al Campionato di Promozione 2002/2003 (8 squadre).

 

v     La 2^ e 3^ classificata di ogni girone (16 squadre) vanno a comporre otto accoppiamenti incontrandosi con gare di sola andata in campo neutro come di seguito specificato:

 

1^ fase

 

A) 2^ girone A     = 3^ girone A            Campo neutro

B) 2^ girone B     = 3^ girone B            Campo neutro

C) 2^ girone C    = 3^ girone C                        Campo neutro

D) 2^ girone D    = 3^ girone D                        Campo neutro

E) 2^ girone E     = 3^ girone E            Campo neutro

F) 2^ girone F     = 3^ girone F                        Campo neutro

G) 2^ girone G    = 3^ girone G                        Campo neutro

H) 2^ girone H     = 3^ girone H            Campo neutro

 

Le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro accederanno alla fase successiva; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla 2^ fase le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002.

 

      2^ fase

 

      1) vincente A) = vincente B)                 Campo neutro

      2) vincente C) = vincente D)                 Campo neutro

      3) vincente E) = vincente F)                  Campo neutro

      4) vincente G) = vincente H)                 Campo neutro

 

 

Al termine delle gare in calendario inerenti la 2^ fase accederanno alla 3^ fase le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla fase successiva le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore.

 

3^ fase

 

A’) vincente incontro 1) = vincente incontro 2)                       Campo neutro

B’) vincente incontro 3) = vincente incontro 4)                       Campo neutro

 

Al termine delle gare in calendario relative alla 3^ fase verranno promosse al Campionato di Promozione 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate  nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno promosse le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore. Le squadre perdenti accederanno invece alla 4^ fase.

 

4^ fase

 

perdente A’) = perdente B’)                 Campo neutro

 

Al termine della gara in calendario relativa alla 4^ fase verrà promossa al Campionato di Promozione 2002/2003 la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti segnate; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verrà promossa al Campionato di Promozione 2002/2003 la compagine che risulterà meglio classificata nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità si  procederà all’esecuzione dei calci di rigore. (totale 8+2+1=11 promozioni)

 

5^ IPOTESI - 4 retrocessioni dal C.N.D.

 

v     La 1^ classificata di ogni girone è promossa al Campionato di Promozione 2002/2003 (8 squadre).

 

v     La 2^ e 3^ classificata di ogni girone (16 squadre) vanno a comporre otto  accoppiamenti incontrandosi con gare di sola andata in campo neutro come di seguito specificato:

 

1^ fase

 

A) 2^ girone A     = 3^ girone A            Campo neutro

B) 2^ girone B     = 3^ girone B            Campo neutro

C) 2^ girone C    = 3^ girone C                        Campo neutro

D) 2^ girone D    = 3^ girone D                        Campo neutro

E) 2^ girone E     = 3^ girone E            Campo neutro

F) 2^ girone F     = 3^ girone F                        Campo neutro

G) 2^ girone G    = 3^ girone G                        Campo neutro

H) 2^ girone H     = 3^ girone H            Campo neutro

 

Le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro accederanno alla fase successiva; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla 2^ fase le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002.

 

      2^ fase

 

      1) vincente A) = vincente B)                 Campo neutro

      2) vincente C) = vincente D)                 Campo neutro

      3) vincente E) = vincente F)                  Campo neutro

      4) vincente G) = vincente H)                 Campo neutro

 

 

Al termine delle gare in calendario inerenti la 2^ fase accederanno alla 3^ fase le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità accederanno alla fase successiva le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore.

 

3^ fase

 

A’) vincente incontro 1) = vincente incontro 2)                       Campo neutro

B’) vincente incontro 3) = vincente incontro 4)                       Campo neutro

 

Al termine delle gare in calendario relative alla 3^ fase verranno promosse al Campionato di Promozione 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti segnate nel rispettivo incontro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno promosse le compagini che risulteranno meglio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002; in caso di persistente parità si procederà all’esecuzione dei calci di rigore. (totale 8+2= 10 promozioni)

 

Retrocessioni al Campionato di Seconda categoria 2002/2003

 

UNICA IPOTESI - da 0 a 4 retrocessioni dal C.N.D.

 

v     La 16^ classificata di ogni girone retrocede al Campionato di Seconda categoria 2002/2003 (8 squadre)

 

La 15^, 14^ ,13^ e 12^ classificata di ogni girone (32 squadre) vanno a formare sedici accoppiamenti con gare di andata e ritorno.

 

 

1^ giornata - andata

 

15^ girone A = 12^ girone A           Campo prima nominata

14^ girone A = 13^ girone A           Campo prima nominata

15^ girone B = 12^ girone B           Campo prima nominata

14^ girone B = 13^ girone B           Campo prima nominata

15^ girone C = 12^ girone C          Campo prima nominata

14^ girone C = 13^ girone C          Campo prima nominata

15^ girone D = 12^ girone D          Campo prima nominata

14^ girone D = 13^ girone D          Campo prima nominata

15^ girone E = 12^ girone E           Campo prima nominata

14^ girone E = 13^ girone E           Campo prima nominata

15^ girone F = 12^ girone F           Campo prima nominata

14^ girone F = 13^ girone F           Campo prima nominata

15^ girone G = 12^ girone G          Campo prima nominata

14^ girone G = 13^ girone G          Campo prima nominata

15^ girone H = 12^ girone H           Campo prima nominata

14^ girone H = 13^ girone H           Campo prima nominata

 

2^ giornata – ritorno

 

12^ girone A = 15^ girone A           Campo prima nominata

13^ girone A  = 14^ girone A          Campo prima nominata

12^ girone B = 15^ girone B           Campo prima nominata

13^ girone B  = 14^ girone B          Campo prima nominata

12^ girone C = 15^ girone C          Campo prima nominata

13^ girone C = 14^ girone C          Campo prima nominata

12^ girone D = 15^ girone D          Campo prima nominata

13^ girone D = 14^ girone D          Campo prima nominata

12^ girone E = 15^ girone E           Campo prima nominata

13^ girone E  = 14^ girone E          Campo prima nominata

12^ girone F = 15^ girone F           Campo prima nominata

13^ girone F  = 14^ girone F          Campo prima nominata

12^ girone G = 15^ girone G          Campo prima nominata

13^ girone G = 14^ girone G          Campo prima nominata

12^ girone H = 15^ girone H           Campo prima nominata

13^ girone H  = 14^ girone H          Campo prima nominata

 

Al termine delle gare di andata e ritorno retrocederanno al Campionato di Seconda categoria 2002/2003 le squadre che avranno totalizzato il minor numero di reti segnate nei due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari; in caso di persistente parità retrocederanno le compagini che risulteranno peggio classificate nella classifica ufficiale al termine del Campionato di Prima categoria 2001/2002. (totale 8+16= 24 retrocessioni)

 

2.1.2.      Campionato Regionale Serie C Calcio Femminile 2001/2002

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale nella riunione del 31 Agosto 2001:

 

- preso atto che le Società PIOSSASCO e ROMAGNANO sono state ammesse al Campionato Nazionale Serie B di Calcio Femminile, pur non avendone titolo;

 

- considerato che la Società VOLUNTAS NOVARA ha inteso rinunciare al Campionato di Serie C di Calcio Femminile per poter partecipare alla Serie D;

 

ha deliberato

 

di autorizzare l’ammissione della Società FEMMINILE CASALE al Campionato Regionale Serie C, la cui composizione del girone risulta così determinata:

 

ALESSANDRIA - BORGHETTO BORBERA - CASTELLO HESPERIA - CHIERISPORT 97- CUNEO - FEMMINILE CASALE - FEMMINILE TRECATE - GRIGNASCO - NEW ATHLETIC - QUART - SANMARZANESE CALCIO - TORNADO SETTIMO - USAF FAVARI - VIRTUS TRINITESE FOSSANO

 

2.1.3.      Formazione Gironi Campionato Regionale Serie D Calcio Femminile 2001/2002

Si rende noto che il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 4 Settembre  2001, ha deliberato la composizione dei seguenti gironi relativi al Campionato in epigrafe evidenziato:

 

GIRONE A:  AZZURRA V.C.O. - BELLAVISTA CALCIO - BORGO S. MARTINO - GALLIATE - NOAGO MAGGIORA - OLYMPIQUE ISSOGNE - PARLAMENTO - PEDANEA 2001 - SAN DONATO RONDISSONE - SPORT VALENZA - VOLUNTAS NOVARA

 

GIRONE B: BORGATA LESNA - GIVOLETTESE CALCIO - JUNIOR M. GIRAUDI - LIBERTAS BORGARETTESE - MUSIELLO A.C. SALUZZO - NEIVE - REAL GARINO 2000 - RIVESE - SANGANO - SAVIGLIANO 81 - VALSUSA V.S. CALCIO - VILLAR PEROSA

 

Si precisa che l’inizio del Campionato Regionale Serie D Calcio Femminile è stato posticipato a Domenica 16 Settembre.

 

2.2.      Segreteria

2.2.1.      Campionato di Eccellenza - Girone B - 12^ giornata

Si provvede a trascrivere la correzione relativa alla 12^ giornata del Campionato di Eccellenza, Girone B, che riporta un mero errore tipografico sul comunicato ufficiale n. 6 del 31 Agosto 2001:

 

... omissis ...

 

SALUZZO - PINEROLO

SOMMARIVA PERNO - CENTALLO PAVEN

 

2.2.2.      Calendari ufficiali - Campionati Regionali Calcio Femminile e Calcio a Cinque

Si riportano in allegato i calendari gare relativi ai Campionati Regionali Serie C e D Calcio Femminile e Serie C1 e C2 Calcio a Cinque - stagione sportiva 2001/2002.

 

2.2.3.      Societa’ che disputano gare sui propri campi sportivi in giornate e/o orari diversi da quelli ufficiali

Le Società appresso indicate hanno avanzato istanza di giocare le gare interne nelle sottonotate giornate ed orari diversi da quelli ufficiali; qualora i Sodalizi avversari non volessero aderire a tale richiesta, sono tenuti ad avvisare per iscritto questo Comitato Regionale, e contestualmente la consorella interessata, entro il termine perentorio di Mercoledì 12  Settembre 2001.

Quanto sopra affinchè non venga sottratta all’utenza la possibilità di utilizzare al meglio le strutture sportive:

 

·       CHIERISPORT 97                        Camp. Reg.le Serie C Calcio Femminile      Domenica ore 10.30

·       USAF FAVARI                               Camp. Reg.le Serie C Calcio Femminile      Domenica ore 14.30

·       FUTSAL AOSTA                           Camp. Reg.le Serie C2 Calcio a 5 Gir. C     Sabato ore 16.45

 

Le segnalazioni effettuate in violazione delle suddette disposizioni non verranno prese in considerazione.

 

2.2.4.      Dichiarazioni di inattivita’

Le sottonotate Società hanno formalmente comunicato la volontà di non partecipare al Campionato di competenza e, implicitamente, di rinunciare all’attività agonistica della stagione sportiva 2001/2002:

 

A.C.F. PECETTO                              matr. 500188

A.G.A.P.E.                                          matr. 710297

BADIA                                                matr. 710639 

BALANGERESE                                matr. 710664

CIRCOLO IPPICO S.CARLO           matr. 710383

F.MARINO FCA UNIC.STYLE           matr. 82380

JOLLY CLUB LANZO                        matr. 710665

LINEARREDA CELLE                       matr. 710660

PIRELLI V.I. SETTTIMO                    matr. 710571

POLIZIA PENITENZIARIA CN            matr. 710579

PUNTO MATTO CALCIO A 5            matr. 710345

RIVIERA DELLE ALPI                        matr. 710143

SPORTIVA AMICI OZEGNA              matr. 710589

 

In base all’art. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., i calciatori e le calciatrici appartenenti alla Società sopra indicate sono automaticamente sciolti da vincolo e possono tesserarsi, a partire dalla data del presente comunicato ufficiale, per un qualsiasi Sodalizio di loro gradimento.

2.2.5.      Coppa Italia Calcio a Cinque - Stagione Sportiva 2001/2002

Provvediamo a rendere noti la formazione dei gironi ed il relativo calendario di impegni afferenti la manifestazione indicata in epigrafe, il cui inizio è stato posticipato a Lunedì 17 Settembre:

 

GIRONE  1:    REAL PUNTO MATTO – GIOVANILE TRANESE

 

GIRONE  2:    PINASCA - POMARETTO 80 – OLIMPIQUE S. GIACOMO

 

GIRONE  3:    S.GIACOMO CHIERI - BARAONDA

 

GIRONE  4:    ASA – PRONTO ASSISTANCE - FOTOINDUSTRIAL

 

GIRONE  5:    LES CLOCHARDES – REAL CIACCI

 

GIRONE  6:    FUTSAL AOSTA - COURMAYEUR

 

GIRONE  7:    ROS.MA – F.C. VAL NOCE

 

GIRONE  8:    CRAL TELECOM - EUROKLAN

 

GIRONE  9:    KARMALAND – SIRAGUSA CANELLI – A.C. CANELLI

 

GIRONE  10:  POLIZIA DI STATO – ATLETICO GRUGLIASCO

 

GIRONE  11:  FULTOS C5 - COLLIA

 

GIRONE  12:  HG TORINO – EUROPA 91

 

GIRONE  13:  LIVERPO N.M.- AUTOTORINO – A.C. CHISOLA

 

GIRONE  14:  ASCC BIELLA – AMICI DI CADILUNGHE

 

GIRONE  15:  GIVOLETTO C5 – ROSTA 2000

 

GIRONE  16:  USQUE TANDEM – PEVERAGNO - PASSATORE

 

GIRONE  17:  EUROSPORTING - VILLARBASSE

 

GIRONE  18:  FALCHERA - ARTICA 98

 

GIRONE  19:  ROSSELLI 2000 A.BRA – CENTALLO – VIRTUS TRINITESE

 

GIRONE  20:  MASTER CLUB RIVAROSSA – MARCELLO DORIGO

 

GIRONE  21:  KUBO - FAPA

 

GIRONE  22:  MONTALTESE – INFO SERVICE

 

GIRONE  23:  C.G.F. RICAMBI AUTO - BAGARRE - DAYCO

 

GIRONE  24:  DREAM SPORT - TIME OUT- F.C.SPORTING RIVOLI

 

GIRONE  25:  PASTA - PINEROLO C5

 

GIRONE  26:  NESSUNO - S.MARGHERITA – LIBERTAS ANTIGNANO

 

GIRONE  27:  F.LLI LENTINI – SPORTING ALPIGNANO - KICKERS

 

GIRONE  28:  I BASSOTTI - SOCIETA' EDOARDO AGNELLI

 

GIRONE  29:  DEMONTE – STELLA NERA

 

GIRONE  30:  OLIMPIC – GARESSIO – VIRTUS CARASSONE

 

GIRONE  31:  MONDINO -  BRA - FOSSANO

 

GIRONE  32:  GRUGLIASCO T. - IDROCENTRO

 

1^ giornata -  Lunedì 17 Settembre 2001

 

GIRONE  1

REAL PUNTO MATTO – GIOVANILE TRANESE Campo RICLA via Gorizia 43 - RIVALTA          ore 20.30

 

GIRONE  2    

PINASCA - POMARETTO 80  Palaz. dello sport  via Nazionale 60 -DUBBIONE DI PINASCA  ore 21.00

Riposa: OLIMPIQUE S. GIACOMO

 

GIRONE  3    

S.GIACOMO CHIERI - BARAONDA Campo CALCIO A 5 via Santena 10 - CHIERI         ore 21.00

 

GIRONE  4    

ASA – PRONTO ASSISTANCE    Campo T.C. MONVISO c.so Allamano 25- GRUGLIASCO     ore 21.30

Riposa:           FOTOINDUSTRIAL

 

GIRONE  5    

LES CLOCHARDES – REAL CIACCI          Campo FILADELFIA via Filadelfia 78/a- TORINO ore 21.00

 

GIRONE  6    

FUTSAL AOSTA - COURMAYEUR Centro sport. MONTFLEURI via P.S.Bernardo 73-AOSTA ore 21.15

 

GIRONE  7    

VAL NOCE - ROS.MA                                   Campo Jolly - CANTALUPA                                      ore 20.30

 

GIRONE  8    

CRAL TELECOM - EUROKLAN       Campo FILADELFIA via Filadelfia 78/a - TORINO               ore 20.00

 

GIRONE  9    

KARMALAND – SIRAGUSA CANELLI Campo Sportivo  c.so Roma 18 - CARMAGNOLA            ore 21.00

Riposa: CANELLI

 

GIRONE  10  

POLIZIA DI STATO-ATLET. GRUGLIASCO             Campo c.so Allamano 25 - Grugliasco         ore 20.15

 

GIRONE  11  

FULTOS C5 - COLLIA                       Campo TOP 5 via D. Savio 2 - SETTIMO T.SE                   ore 21.00

 

GIRONE  12

EUROPA 91- HG TORINO                Campo FILADELFIA via Filadelfia 78/a - TORINO               ore 21.00

 

GIRONE  13

LIVERPO N.M.- CHISOLA   Campo BORGO VITTORIA via del Ballo 17 - MONCALIERI             ore 21.00

Riposa: AUTOTORINO

           

GIRONE  14

ASCC BIELLA – AMICI DI CADILUNGHE     Palazzetto dello sport via Paletta - BIELLA              ore 21.15

 

GIRONE  15

ROSTA 2000 - GIVOLETTO C5                   Campo sportivo via Ponata 65 - ROSTA                  ore 21.00

 

 

GIRONE  16

PEVERAGNO – PASSATORE                     Campo sportivo Regione Miclet - PEVERAGNO      ore 21.00

Riposa:           USQUE TANDEM

 

GIRONE  17

VILLARBASSE - EUROSPORTING Campo  via S.Martino 1- VILLARBASSE                  ore 21.00

 

GIRONE  18  

ARTICA 98 -  FALCHERA                 Campo TOP 5 via D. Savio 2 - SETTIMO T.SE                   ore 21.00

 

GIRONE  19

CENTALLO – ROSSELLI 2000 A.BRA         Campo piazza Don Gerbaudo 2 - CENTALLO        ore 20.45

Riposa:           VIRTUS TRINITESE

 

GIRONE  20

M. C. RIVAROSSA – MARCELLO DORIGO Campo v. S. Francesco al Campo 34 - Rivarossa ore 21.00

 

GIRONE  21

FAPA - KUBO                                    Campo via S.Felice 1 - Fraz. Fornaci - BEINASCO            ore 21.00

 

GIRONE  22

MONTALTESE – INFO SERVICE     Campo sportivo GAGLIONE  - BOLLENGO                        ore 21.30

 

GIRONE  23

C.G.F. - BAGARRE                           Campo PALAVELA via Ventimiglia - TORINO                      ore 21.00

Riposa:           DAYCO

 

GIRONE  24

DREAM SPORT - F.C.SPORTING RIVOLI Campo p.za S.Maria 7b Fraz.Tetti Neirotti-RIVOLI ore 21.30

Riposa:           TIME OUT

 

GIRONE  25

PASTA - PINEROLO C5       Campo PASTA via dei Campi 8 - Fraz. Pasta - RIVALTA               ore 20.30

 

GIRONE  26

S.MARGHERITA – LIBERTAS ANTIGNANO Campo CALCIO A 5 p.za Cristo Re - ALBA            ore 20.45

Riposa:           NESSUNO

 

GIRONE  27

SPORTING ALPIGNANO - F.LLI LENTINI Campo SPORT. RIVOLI via Genova 60 - RIVOLI        ore 21.00

Riposa:           KICKERS

 

GIRONE  28

I BASSOTTI - SOCIETA' EDOARDO AGNELLI       Campo sportivo via degli Ulivi 11- TORINO ore 21.00

 

GIRONE  29

DEMONTE – STELLA NERA                        Campo sportivo Reg. Paschero - DEMONTE          ore 20.30

 

GIRONE  30

GARESSIO – OLIMPIC                     Campo sportivo via della Stazione 11 - PRIOCCA              ore 21.00

Riposa:           VIRTUS CARASSONE

 

 

 

GIRONE  31

MONDINO C. -  BRA             Campo sportivo Piazza Don Gerbaudo 2 - CENTALLO      ore 22.00

Riposa:           FOSSANO

 

GIRONE  32

GRUGLIASCO T. - IDROCENTRO   Campo Via L. da Vinci 24 - GRUGLIASCO              ore 21.00

 

2^ giornata -  Mercoledì 19 Settembre 2001

 

GIRONE  1

GIOVANILE TRANESE - REAL PUNTO MATTO Campo via S. Martino 1 - VILLARBASSE          ore 21.00

 

GIRONE  2

POMARETTO 80  - OLIMPIQUE S. GIACOMO Campo v. Nazionale 60-Dubbione di Pinasca ore 21.00

Riposa:           PINASCA

 

GIRONE  3

BARAONDA -  S.GIACOMO CHIERI  Campo S.SILVESTRO via S.Silvestro 29 - CHIERI           ore 21.00

 

GIRONE  4

PRONTO ASS. - FOTOINDUSTRIAL Campo SPORT. RIVOLI via Genova 60 -  RIVOLI             ore 21.00

Riposa:           ASA

 

GIRONE  5

REAL CIACCI - LES CLOCHARDES           Campo via Filadelfia 78/a - TORINO            ore 21.00

 

GIRONE  6

COURMAYEUR - FUTSAL AOSTA              Palazzo del Ghiaccio - COURMAYEUR                   ore 21.00

 

GIRONE  7

ROS.MA – F.C. VAL NOCE                          Campo RICLA via Gorizia 43 - RIVALTA                  ore 21.45

 

GIRONE  9    

SIRAGUSA CANELLI – CANELLI                  Palazzetto dello sport via Riccadonna -CANELLI    ore 21.00

Riposa:           KARMALAND

 

GIRONE  10

ATLETICO GRUGLIASCO -POLIZIA DI STATO      Campo via L. da Vinci 24 GRUGLIASCO     ore 21.00

 

GIRONE  11

COLLIA - FULTOS C5                       Campo TOP 5 via D. Savio 2 - SETTIMO T.SE                   ore 21.00

 

GIRONE  12

HG TORINO - EUROPA 91               Campo PALAVELA via Ventimiglia - TORINO                      ore 21.00

 

GIRONE  13

CHISOLA – AUTOTORINO                           Campo  Via del Castello 3 - VINOVO                       ore 21.00

Riposa:           LIVERPO N.M.

 

GIRONE  14

AMICI DI CADILUNGHE - ASCC BIELLA  Palestra com. via Rimembranze 1 - ZUMAGLIA          ore 20.15

 

GIRONE  15

GIVOLETTO C5 – ROSTA 2000       Campo Parrocchia via S. Secondo 1 - GIVOLETTO           ore 21.00

 

GIRONE  16

PASSATORE - USQUE TANDEM    Campo comunale via della Battaglia - PASSATORE          ore 21.00

Riposa:           PEVERAGNO

 

GIRONE  17

EUROSPORTING - VILLARBASSE  Campo SPORT. RIVOLI via Genova 60 - RIVOLI                ore 21.00

 

GIRONE  18

FALCHERA - ARTICA 98                  Campo sportivo via degli Ulivi 11 - TORINO                        ore 21.00

 

GIRONE  19

ROSSELLI 2000 A.BRA –VIRTUS TRINITESE                    Campo via Rosselli - BRA                 ore 20.45

Riposa: CENTALLO

 

GIRONE  20

MARCELLO DORIGO - MASTER CLUB RIVAROSSA Campo com. via Ponata 65 - ROSTA     ore 21.00

 

GIRONE  21

KUBO – FAPA                       Campo CERRINA strada Rivalta Piossasco 9 - BRUINO               ore 21.00

 

GIRONE  22

INFO SERVICE -  MONTALTESE Campo ANSPI S.APOSTOLI via Guarini 63 - VENARIA          ore 21.00

 

GIRONE  23

BAGARRE- DAYCO                          Campo FILADELFIA via Filadelfia 78/a - TORINO               ore 20.00

Riposa: CGF RICAMBI AUTO

 

GIRONE  24

SPORTING RIVOLI - TIME OUT       Campo SPORT. RIVOLI via Genova 60 - RIVOLI                ore 20.00

Riposa:           DREAM SPORT

 

GIRONE  25

PINEROLO C5 -  PASTA      Palazzetto dello sport via dei Rochis - PINEROLO                         ore 21.00

 

GIRONE  26

LIBERTAS ANTIGNANO – NESSUNO         Palestra com. via Garibaldi 13 - ANTIGNANO          ore 21.00

Riposa:           S.MARGHERITA

 

GIRONE  27

KICKERS - SPORTING ALPIGNANO           Campo SPORT. RIVOLI via Genova 60 - RIVOLI    ore 21.00

Riposa:           F.LLI LENTINI

 

GIRONE  28

SOCIETA' EDOARDO AGNELLI -  I BASSOTTI      Campo via Filadelfia 78/a - TORINO            ore 20.00

 

GIRONE  29

STELLA NERA - DEMONTE             Campo sportivo Reg. Paschero - DEMONTE                     ore 20.30

 

GIRONE  30

OLIMPIC  – VIRTUS CARASSONE   Campo  via al Santuario 7 - VICOFORTE                           ore 21.00

Riposa:           GARESSIO

 

 

GIRONE  31

FOSSANO - MONDINO C.                Campo sportivo via Germanetto 3 - FOSSANO                  ore 21.00

Riposa:           BRA

 

GIRONE  32

IDROCENTRO - GRUGLIASCO T.   Campo via L. da Vinci 24 - GRUGLIASCO                           ore 21.00

 

3^  giornata   - Mercoledì 26 Settembre 2001

GIRONE  2

OLIMPIQUE S. GIACOMO  - PINASCA Campo via S.Felice 1 -Fraz. Fornaci - BEINASCO         ore 21.00

Riposa:           POMARETTO 80

 

GIRONE 4

FOTOINDUSTRIAL - ASA                 Campo Via Cesana 12 - TORINO                                        ore 21.00

Riposa:           PRONTO ASSISTANCE

 

GIRONE  8

EUROKLAN - CRAL TELECOM                   Campo RICLA via Gorizia 43 - RIVALTA                  ore 21.45

 

GIRONE  9

CANELLI  - KARMALAND                              Palazzetto dello sport via Riccadonna - CANELLI ore 21.00

Riposa: SIRAGUSA CANELLI

 

GIRONE  13

AUTOTORINO - LIVERPO N.M                    Campo via del Ballo 17 - MONCALIERI                    ore 21.00

Riposa:           CHISOLA

 

GIRONE  16

USQUE TANDEM – PEVERAGNO               Campo comunale via Porta Mondovi’ - CUNEO       ore 21.00

Riposa:           PASSATORE

 

GIRONE  19

VIRTUS TRINITESE F. – CENTALLO          Campo sportivo via Germanetto 3 - FOSSANO       ore 21.00

Riposa: ROSSELLI 2000 A.BRA

 

GIRONE 23

DAYCO - CGF RICAMBI AUTO                    Campo Palavela Via Ventimiglia - TORINO              ore 21.00

Riposa:           BAGARRE

 

GIRONE  24

TIME OUT- DREAM SPORT             Campo p.za S.Maria 7b - Fraz.Tetti Neirotti - RIVOLI          ore 20.00

Riposa:           F.C.SPORTING RIVOLI

 

GIRONE  26

NESSUNO - S.MARGHERITA           Campo Sportivo  c.so Roma 18 - CARMAGNOLA              ore 21.00

Riposa:           LIBERTAS ANTIGNANO

 

GIRONE  27

F.LLI LENTINI - KICKERS                 Campo via Gottardo 10 - TORINO                                       ore 20.00

Riposa:           SPORTING ALPIGNANO

 

GIRONE  30

VIRTUS CARASSONE – GARESSIO Centro sportivo PALAMANERA via Cuneo - MONDOVI’ ore 21.30

Riposa:           OLIMPIC

 

GIRONE  31

BRA – FOSSANO                              Campo ROSSELLI via Rosselli - BRA                                 ore 20.45

Riposa:           MONDINO C.

 

Al termine delle gare di andata e ritorno degli accoppiamenti accederà alla fase successiva la compagine che al termine dei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità verrà attribuito valore doppio a quelle segnate in trasferta; qualora persistesse parità verranno fatti disputare due tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore.

 

Le compagini che nei triangolari, al termine delle gare di sola andata, si classificheranno al primo posto nel rispettivo girone accederanno alla fase successiva.

Per determinare la squadra vincente o quando occorra stabilire una graduatoria di merito ,si terra' conto, nell'ordine :

*  dei punti ottenuti negli incontri disputati ;

*  dell’esito dello scontro diretto (solo in caso di parità tra due squadre)

*  della differenza fra le reti segnate e subite negli stessi incontri;

*  del maggior numero di reti segnate negli stessi incontri;

*  del sorteggio.

 

2.2.6.      Tornei Ratificati dal Comitato Regionale Piemonte Valle D’aosta

Questo Comitato Regionale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati Tornei, approvando i  relativi regolamenti:

 

Quadrangolare Memorial M. Rizzo                                            Indetto ed organizzato dalla Società

                                                                                                   U.S. PIATTO

 

Trofeo Valsusa 2001                                                                  Indetto ed organizzato dalla Società

                                                                                                   U.S. VALSUSA V.S. CALCIO

 

Torneo “Luigi Castelli”                                                                Indetto ed organizzato dalla Società

                                                                                                   U.S. PRO PALAZZOLO

 

XI Memorial Gianfranco Teglia                                                   Indetto ed organizzato dalla Società

                                                                                                   U.S. E. CASTIGLIANO

 

20° Trofeo Umberto Grupallo                                                     Indetto ed organizzato dalla Società

                                                                                                   U.S. BIOGLIESE

 

12° Memorial Gianni Rigazio - alla memoria                             Indetto ed organizzato dalla Società

                                                                                                   U.S. CIGLIANO SEZIONE CALCIO

 

XXII Torneo Claudio Prandina - alla memoria                            Indetto ed organizzato dalla Società

                                                                                                   S.C. BRIONA

 

3° Memorial Luigi Arseniato                                                       Indetto ed organizzato dalla Società

                                                                                                   U.S. RONZONESE CASALE 90

 

1° Trofeo Augusto Tedesco                                                       Indetto ed organizzato dalla Società

                                                                                                   CEDAS LANCIA VERRONE

 

III Torneo Memorial “Deabrosis Nivio”                                        Indetto ed organizzato dalla Società

                                                                                                   G.S. MIRABELLO

 

8° Memorial Mario Angelicchio                                                   Indetto ed organizzato dalla Società

                                                                                                   U.S. SAN SEBASTIANO DA PO

 

3° Memorial De Giuli - Manzini - Mercalli                                   Indetto ed organizzato dalla Società

                                                                                                   U.S. VINZAGLIO   

 

25° Torneo Gargano                                                                  Indetto ed organizzato dalla Società

                                                                                                   S.C. MADONNA DI CAMPAGNA

 

Torneo del 75° anno                                                                   Indetto ed organizzato dalla Società

                                                                                                   U.S. LIVORNO FERRARIS

 

Triangolare Amichevole di Calcio                                              Indetto ed organizzato dalla Società

                                                                                                   U.S. SAN ROCCO

 

2.2.7.      Partecipazione di giovani Calciatrici all’attività agonistica

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminate le documentazioni prodotte, ha autorizzato - ai sensi dell’art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. - le sottonotate atlete a partecipare all’attività agonistica:

 

Calciatrici

Società

Data  di nascita

Termine autorizzazione

BERGESE Francesca

V.TRINITESE FOSSANO

14 Agosto 1986

10 Luglio 2002

BRUSTOLON Ilaria

CUNEO A.C.F.

3 Novembre 1986

26 Luglio 2002

DESSI Marzia

CUNEO A.C.F.

2 Giugno 1985

26 Luglio 2002

SECHI Valentina

CUNEO A.C.F.

12 Settembre 1985

26 Luglio 2002

TURCO Chiara

V.TRINITESE FOSSANO

4 Dicembre 1986

7 Agosto 2002

 

                                                                                                  

2.3.      Modifiche al programma gare

2.3.1.      Variazione disputa gare

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che la sottonotata Società, contrariamente a quanto già dalla stessa reso noto, disputerà le rispettive gare interne sul campo sportivo di seguito indicato:

 

·       D’ACAJA                (Camp. di Prima categoria - girone F)         Campo P.zza Robilant 16 - TORINO

2.3.2.      Variazioni gare

Informiamo le Società direttamente interessate che sono state autorizzate le seguenti variazioni al calendario gare:

 

Sabato 8 Settembre 2001

 

Campionato di Eccellenza - Girone A

 

D. VARALLO - VARALPOMBIESE                           Campo Via Marconi - BORGOSESIA           ore 20.30

 

Torneo Pre-Campionato Juniores Regionale - Triangolare 13

 

SANREMO 72 - RIVALTA VALSANGONE                Campo Str. Campagnola - GRUGLIASCO   ore 20.30

 

Torneo Pre-Campionato Juniores Regionale - Triangolare 23

 

RAPID  TORINO - VIANNEY                                     Campo Via Osoppo 3 - TORINO                  ore 19.30

 

Domenica 9 Settembre 2001

 

Campionato di Prima categoria - Girone A

 

S. MAURO - SCIOLZE                                  Campo P.co Einaudi 3/A - S. MAURO T.SE ore 20.00

 

Campionato di Prima categoria - Girone G

 

SAVIGLIANO 81 - S. SECONDO                              Campo Via S. Sebastiano - GENOLA           ore 16.00

 

Sabato 15 Settembre 2001

 

Campionato di Eccellenza - Girone A

 

COSSATESE - D. VARALLO                                   Campo Via Amendola - COSSATO B.SE    ore 16.00

 

Domenica 16 Settembre 2001

 

Campionato di Eccellenza - Girone B

 

NIZZA MILLEFONTI 2001-GIAVENOCOAZ. Campo Robaldo- Str. Cast. Mirafiori 285 - Torino ore 16.30

 

Campionato di Prima categoria - Girone F

 

D’ACAJA - POIRINESE                                             Campo P.zza Robilant 16 - TORINO           ore 16.00

 

Mercoledì  19 Settembre 2001

 

Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Prima categoria

 

QUARGNENTO MILAN CLUB - FELIZZANO            Campo Via Gerbi - ASTI                                ore 20.45

3.      Risultati Gare

3.1.      Coppa Italia Dilettanti 2001/2002

Si trascrivono - qui di seguito - i risultati ufficiali relativi alla prima giornata del primo turno della Coppa Italia Dilettanti - 2001/2002:

 

Domenica 2 Settembre 2001

 

TRIANGOLARE 1

 

VARZESE - VIRTUS VILLADOSSOLA                                 0-2

Riposava:       VOGOGNA

TRIANGOLARE 2

 

CANNOBIESE - FONDOTOCE RAMATE                           3-0

Riposava:       VALDOSSOLA

 

TRIANGOLARE 3

 

D. VARALLO - GRAVELLONA                                             3-2

Riposava:       GOZZANO

 

TRIANGOLARE 4

 

SUNESE - VARALPOMBIESE                                             1-1

Riposava:       HM ARONA

 

TRIANGOLARE 5

 

MOMO - OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO                          0-0

Riposava:       BARENGO

 

TRIANGOLARE 6

 

ROMENTINESE - GALLIATE                                    1-0

Riposava:       CALTIGNAGA

 

TRIANGOLARE 7

 

TRECATE - CERANO                                                          0-8

Riposava:       BORGOVERCELLI

 

TRIANGOLARE 8

 

BIELLA V. LAMARMORA - COSSATESE                            2-2

Rriposava:      FULGOR VALDENGO TOLLEGNO

 

TRIANGOLARE 9

 

SANTHIA’ - CRESCENTINESE                                            0-1

Riposava:       CAVAGLIA’

 

TRIANGOLARE 10

 

TONENGHESE - ISSOGNE                                                 0-1

Riposava:       QUINCINETTO TAVAGNASCO

 

TRIANGOLARE 11

 

AOSTA SARRE - CHARVENSOD S. ORSO VALLEE        0-1

Riposava:       ST. CHRISTOPHE

 

TRIANGOLARE 12

 

RIVAROLESE 1906 - 2000CASTELLAMONTE VALLORCO 3-2

Riposava:       VICTOR FAVRIA SALASSA

TRIANGOLARE 13

 

POOL CIRIEVAUDA - MATHI                                               1-0

Riposava:       SPORTIVANOLESE VALLILANZO

 

TRIANGOLARE 14

 

BORGARO 1965 - LA CHIVASSO                                       N.P.

Riposava:       OLTREPO S. MAURO

 

TRIANGOLARE 15

 

EUREKA SETTIMO - PRO SETTIMO                                  1-1

Riposava:       SETTIMO

 

TRIANGOLARE 16

 

CASELETTE - ALPIGNANO                                                 1-2

Riposava:       LASCARIS

 

TRIANGOLARE 17

 

GIAVENOCOAZZEASTR. - DUEBIVALSUSA SUSA            3-0

Riposava:       CUMIANA

 

TRIANGOLARE 18

 

RIVOLI - PIOSSASCO                                                          1-1

Riposava:       ORBASSANO VENARIA

 

TRIANGOLARE 19

 

PINEROLO - AIRASCHESE                                                 2-1

Riposava:       LUSERNA

 

TRIANGOLARE 20

 

FILADELFIA - NIZZA MILLEFONTI 2001                               2-2

Riposava:       LUCENTO

 

TRIANGOLARE 21

 

CHISOLA - DON BOSCO NICHELINO                                N.P.

Riposava:       POZZOMAINA

 

TRIANGOLARE 22

 

CARMAGNOLA - CHIERI                                                      0-1

Riposava:       GLEISCAR TROFARELLO

 

TRIANGOLARE 23

 

CENTALLO PAV. - SALUZZO                                              2-2

Riposava:       PRO DRONERO

 

TRIANGOLARE 24

 

VILLAFRANCA - SOMMARIVESE                                        4-2

Riposava:       SAVIGLIANESE

 

TRIANGOLARE 25

 

AUGUSTA BENESE- VALLI MONREGALESI                      2-3

Riposava:       FOSSANESE

 

TRIANGOLARE 26

 

ALBESE - CORNELIANO                                                     2-1

Riposava:       SOMMARIVA PERNO

 

TRIANGOLARE 27

 

CHERASCHESE FAMILA - NARZOLESE                            1-2

Riposava:       BRA

 

TRIANGOLARE 28

 

SANDAMIANFERRERE - CANELLI                                      0-1

Riposava:       JUNIOR M. GIRAUDI

 

TRIANGOLARE 29

 

MONCALVESE - NOVA ASTI DON BOSCO                       4-1

Riposava:       ASTI

 

TRIANGOLARE 30

 

CASTELLAZZO - ACQUI                                                      0-3

Riposava:       OVADA

 

TRIANGOLARE 31

 

PIOVERA - SALE                                                                  2-3

Riposava:       S. CARLO

 

TRIANGOLARE 32

 

GAVIESE - LIBARNA                                                            1-3

Riposava:       NOVESE

 

In virtù dei suddetti risultati si rende nota la programmazione delle gare relative alla seconda e terza giornata del primo turno:

2^ giornata - Mercoledì 19 Settembre 2001 - ore 20.30

 

TRIANGOLARE 1

 

CALCIO VOGOGNA - VARZESE                             Campo da destinarsi

Riposa:           VIRTUS VILLADOSSOLA

 

TRIANGOLARE 2

 

FONDOTOCE RAMATE - VALDOSSOLA               Campo Via Canale - VERBANIA

Riposa:           CANNOBIESE

 

TRIANGOLARE 3

 

GRAVELLONA - GOZZANO                                     Campo da destinarsi

Riposa:           D. VARALLO

 

TRIANGOLARE 4

 

VARALPOMBIESE - HM ARONA                              Campo Via L. Da Vinci - VARALLO POMBIA

Riposa:           SUNESE

 

TRIANGOLARE 5

 

OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - BARENGO       Campo Via Campo Sportivo - OLEGGIO

Riposa:           MOMO

 

TRIANGOLARE 6

 

GALLIATE - CALTIGNAGA                                        Campo Via Adamello - GALLIATE

Riposa:           ROMENTINESE

 

TRIANGOLARE 7

 

BORGOVERCELLI - TRECATE                              Campo Via Repubblica - BORGOVERCELLI

Riposa:           CERANO

 

TRIANGOLARE 8

 

COSSATESE - FULGOR VALDENGO TOLLEGNO           Campo Via Amendola - COSSATO B.SE

Riposa:           BIELLA V. LAMARMORA

 

TRIANGOLARE 9

 

CAVAGLIA’ - SANTHIA’                                             Campo Via Moriondo - CAVAGLIA’

Riposa:           CRESCENTINESE

 

TRIANGOLARE 10

 

QUINCINETTO TAVAGNASCO - TONENGHESE   Campo Via Ger - Loc. Ghiaro - QUINCINETTO

Riposa:           ISSOGNE

 

TRIANGOLARE 11

 

ST. CHRISTOPHE - AOSTA SARRE                      Campo Loc. Prevot - ST. CHRISTOPHE

Riposa:           CHARVENSOD S. ORSO VALLEE

 

TRIANGOLARE 12

2000CASTELLAMONTEVAL. - VICTOR F. SALASSA         Campo Via Braggio - CUORGNE’

Riposa:           RIVAROLESE 1906

TRIANGOLARE 13

 

MATHI - SPORTIVANOLESE VALLILANZO             Campo Via G. Selva 25 - MATHI

Riposa:           POOL CIRIEVAUDA

 

TRIANGOLARE 15

 

PRO SETTIMO - SETTIMO                                      Campo Via Cascina Nuova - SETTIMO

Riposa:           EUREKA SETTIMO

 

TRIANGOLARE 16

 

LASCARIS - CASELETTE                                        Campo Via Claviere 16 - PIANEZZA

Riposa:           ALPIGNANO

 

TRIANGOLARE 17

 

DUEBIVALSUSA SUSA - CUMIANA              Campo Via dei Gravè - BORGO DI SUSA

Riposa:           GIAVENOCOAZZEASTRAPLASTIC

 

TRIANGOLARE 18

 

PIOSSASCO - ORBASSANO VENARIA                  Campo Fr. Tetti Francesi - RIVALTA T.SE

Riposa:           RIVOLI

 

TRIANGOLARE 19

 

AIRASCHESE - LUSERNA                                       Campo Via Stazione 69 - AIRASCA

Riposa:           PINEROLO

 

TRIANGOLARE 20

 

NIZZA MILLEFONTI 2001 - LUCENTO                     Campo da destinarsi

Riposa:           FILADELFIA

 

TRIANGOLARE 22

 

GLEISCAR TROFARELLO - CARMAGNOLA          Campo Via Torricelli - TROFARELLO

Riposa:           CHIERI

 

TRIANGOLARE 23

 

SALUZZO - PRO DRONERO                                  Campo Via della Croce - SALUZZO

Riposa:           CENTALLO PAVEN

 

TRIANGOLARE 24

 

SOMMARIVESE - SAVIGLIANESE                           Campo Via Due Acque 5 - SOMMARIVA BOSCO

Riposa:           VILLAFRANCA

 

TRIANGOLARE 25

 

FOSSANESE - AUGUSTA BENESE                        Campo C.so Trento 45 - FOSSANO

Riposa:           VALLI MONREGALESI

 

TRIANGOLARE 26

 

CORNELIANO - SOMMARIVA PERNO                    Campo da destinarsi

Riposa:           ALBESE

 

TRIANGOLARE 27

 

BRA - CHERASCHESE FAMILA                              Campo V.le Madonna dei fiori 91 - BRA

Riposa:           NARZOLESE

 

TRIANGOLARE 28

 

JUNIOR M. GIRAUDI - SANDAMIANFERRERE       Campo da destinarsi

Riposa:           CANELLI

 

TRIANGOLARE 29

 

NOVA ASTI DON BOSCO - ASTI                             Campo Via U. Foscolo - ASTI

Riposa:           MONCALVESE

 

TRIANGOLARE 30

 

OVADA CALCIO - CASTELLAZZO                           Campo da destinarsi

Riposa:           ACQUI

 

TRIANGOLARE 31

 

S. CARLO - PIOVERA                                              Campo Via Roma 1 - BORGO S. MARTINO

Riposa:           SALE

 

TRIANGOLARE 32

 

NOVESE - GAVIESE                                                Campo Via Crispi 27 - NOVI L.

Riposa:           LIBARNA

 

3^ giornata - Mercoledì 3 Ottobre 2001 - ore 20.30

 

TRIANGOLARE 1

 

VIRTUS VILLADOSSOLA - CALCIO VOGOGNA                            Campo da destinarsi

Riposa:           VARZESE

 

TRIANGOLARE 2

 

VALDOSSOLA - CANNOBIESE                                           Campo P.le Curotti - DOMODOSSOLA

Riposa:           FONDOTOCE RAMATE

 

TRIANGOLARE 3

 

GOZZANO - D. VARALLO                             Campo Via Mad. Luzzara - Reg. Monterosso - GOZZANO

Riposa:           GRAVELLONA CALCIO

 

 

TRIANGOLARE 4

 

HM ARONA - SUNESE                                                         Campo da destinarsi

Riposa:           VARALPOMBIESE

 

TRIANGOLARE 5

 

BARENGO - MOMO                                      Campo Strada per Fara - CARPIGNANO

Riposa:           OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO

 

TRIANGOLARE 6

 

CALTIGNAGA - ROMENTINESE                              Campo Via dello Sport 1 - CALTIGNAGA

Riposa:           GALLIATE

 

TRIANGOLARE 7

 

CERANO - BORGOVERCELLI                                Campo Via Bellotti 10 - CERANO

Riposa:           TRECATE

 

TRIANGOLARE 8

 

FULGOR V. TOLLEGNO - BIELLA V. LAMARMORA          Campo da destinarsi

Riposa:           COSSATESE

 

TRIANGOLARE 9

 

CRESCENTINESE - CAVAGLIA’                  Campo Via Raffaello ang. Strada Torino - CRESCENTINO

Riposa:           SANTHIA’

 

TRIANGOLARE 10

 

ISSOGNE - QUINCINETTO TAVAGNASCO                        Campo Fr. Les Garinnes - ISSOGNE

Riposa:           TONENGHESE

 

TRIANGOLARE 11

 

CHARVENSOD S. ORSO V. - ST. CHRISTOPHE             Campo Plan Felinaz 109 - CHARVENSOD

Riposa:           AOSTA SARRE

 

TRIANGOLARE 12

 

VICTOR F. SALASSA - RIVAROLESE 1906                       Campo Via Busano 71 - FAVRIA

Riposa:           2000CASTELLAMONTEVALLORCO

 

TRIANGOLARE 13

 

SPORTIVANOLESE VALLIL - POOL CIRIEVAUDA        Campo Via Volontari del Sangue - NOLE C.SE

Riposa:           MATHI

 

TRIANGOLARE 15

 

SETTIMO - EUREKA SETTIMO                                           Campo Via Primo Levi 6 - SETTIMO T.SE

Riposa:           PRO SETTIMO

 

TRIANGOLARE 16

 

ALPIGNANO - LASCARIS                                                     Campo Via Migliarone 12 - ALPIGNANO

Riposa:           CASELETTE

 

TRIANGOLARE 17

 

CUMIANA - GIAVENOCOAZZEASTRAPLASTIC                  Campo da destinarsi

Riposa:           DUEBIVALSUSA SUSA

 

TRIANGOLARE 18

 

ORBASSANO VENARIA - RIVOLI                                        Campo Via Marconi 15 - ORBASSANO

Riposa:           PIOSSASCO

 

TRIANGOLARE 19

 

LUSERNA - PINEROLO                                                       Campo V. Airali 13 - LUSERNA S. GIOVANNI

Riposa:           AIRASCHESE

 

TRIANGOLARE 20

 

LUCENTO - FILADELFIA                                                      Campo C.so Lombardia 107 - TORINO

Riposa:           NIZZA MILLEFONTI 2001

 

TRIANGOLARE 22

 

CHIERI - GLEISCAR TROFARELLO                                   Campo C.so B. Buozzi 1 - CHIERI

Riposa:           CARMAGNOLA

 

TRIANGOLARE 23

 

PRO DRONERO - CENTALLO PAV.                                  Campo Via Pasubio 34 - DRONERO

Riposa:           SALUZZO

 

TRIANGOLARE 24

 

SAVIGLIANESE - VILLAFRANCA                                         Campo V.le IV Novembre 4 - SAVIGLIANO

Riposa:           SOMMARIVESE

 

TRIANGOLARE 25

 

VALLI MONREGALESI - FOSSANESE                                Campo Com. Branzola - Villanova Mondovi’

Riposa:           AUGUSTA BENESE

 

TRIANGOLARE 26

 

SOMMARIVA PERNO - ALBESE                                         Campo da destinarsi

Riposa:           CORNELIANO

 

TRIANGOLARE 27

NARZOLESE - BRA                                                             Campo da destinarsi

Riposa:           CHERASCHESE FAMILA

 

TRIANGOLARE 28

 

CANELLI - JUNIOR M. GIRAUDI                                           Campo Via Riccadonna 107 - CANELLI

Riposa:           SANDAMIANFERRERE

 

TRIANGOLARE 29

 

ASTI - MONCALVESE                                                          Campo Via U. Foscolo - ASTI

Riposa:           NOVA ASTI DON BOSCO

 

TRIANGOLARE 30

 

ACQUI - OVADA CALCIO                                                     Campo Via Trieste 33 - ACQUI TERME

Riposa:           CASTELLAZZO B.DA

 

TRIANGOLARE 31

 

SALE - S. CARLO                                                                Campo da destinarsi

Riposa:           PIOVERA

 

TRIANGOLARE 32

 

LIBARNA - NOVESE                         Campo V.le Rimembranza 15 - SERRAVALLE SCRIVIA

Riposa:           GAVIESE

 

Accederanno alla seconda fase le squadre che si classificheranno al primo posto nel rispettivo triangolare.

 

Per determinare la vincente del triangolare si terrà conto nell’ordine di:

 

·       dei punti ottenuti negli incontri disputati;

·       dell’esito dello scontro diretto (solo in caso di parità fra due squadre);

·       della differenza fra le reti segnate e subite negli stessi incontri;

·       del maggior numero di reti segnate negli stessi incontri;

·       del sorteggio.

 

3.2.      Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Prima categoria

Si trascrivono - qui di seguito - i risultati ufficiali relativi alla prima fase della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Prima categoria:

 

Domenica 2 Settembre 2001 - gare di andata

 

CARESANESE - BORGOLAVEZZARO                               1-2

ESPERANZA - LEINI’                                                1-2

CASCINE VICA - SAN REMO 72                                          N.P.

CAVOUR - AURORARINASCITA PIOSSASCO                  N.P.

FELIZZANO - QUARGNENTO                                              1-0

PECETTO - ROCCHETTA TANARO                                  1-3

S. MAURO - SCIOLZE                                                          4-2

ROSTA 2000 - GASSINO                                                     1-1

 

4.      Giustizia Sportiva

4.1.      Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Pauletto Pierino, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Viterbo Felice, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

 

4.1.1.      Coppa Italia Dilettanti

--- GARE DEL 2/ 9/2001 ---

Provvedimenti disciplinari

 In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A carico di allenatori

 

Squalifica fino al 18/ 9/2001

BONAN Alberto (VARALPOMBIESE) allontanato dal campo per proteste

A carico di calciatori

Espulsi dal campo

Squalifica per due gare effettive

ferina massimiliano                                             (Cossatese)

LAMBERTI MASSIMO                                                  (Piovera)

MEZZANOTTE STEFANO                                           (Sale)

PROCACCI FRANCESCO                                         (Duebivalsusa Susa)

Squalifica per una gara effettiva

bertolini alessandro                                       (Filadelfia)

lionti tommaso                                                       (Alpignano)

meloni stefano                                                      (Carmagnola Calcio)

goria roberto                                                       (Sandamianferrere)

parisi pasquale                                                     (Cheraschese Famila)

manzo adriano                                                        (Cheraschese Famila)

panero fabio                                                           (Narzolese)

bochicchio alessandro                                  (Nova Asti Don Bosco)

curti paolo                                                             (Valli Monregalesi)

 

4.1.2.      Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Prima categoria

--- GARE DEL 2/ 9/2001 ---

Provvedimenti disciplinari

 In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

 

A carico di allenatori

 

Squalifica fino al 18/ 9/2001

BACCICHETTO ANTONIO (ROCCHETTA TANARO) allontanato dal campo per proteste

 

A carico di calciatori

Espulsi dal campo

Squalifica per una gara effettiva

razetto matteo                                                     (Pecetto)

soardo fabrizio                                                    (Rocchetta Tanaro)

 

4.1.3.      Tornei ricreativi e Gare amichevoli

 

·       Gara amichevole BRA - COSSATESE del 26/08/2001

 

A carico di calciatori

Espulsi dal campo

Squalifica fino al 11/09/2001

 

BALLARIO ALESSIO                                                   (Bra)

 

espulso per offese all’arbitro

 

 

 

 

 

 

Il Giudice Sportivo

(Pauletto Pierino)

 

 

5.      Errata Corrige

·       Sul comunicato ufficiale n. 5 del 2 Agosto 2001 al punto 3.2.5 appare erroneamente indicata la Società ASTI quale organizzatrice del Torneo “Memorial Sardi”.  Il suddetto Torneo è stato invece  indetto ed organizzato dalla Società CANELLI.

 

 

 

Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 6 Settembre 2001

 

Il Segretario

(Roberto Scrofani)

Il Presidente

(Giovanni Inversi)

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

 

__________

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 28

 

 

 

 

 

 

 

Si pubblica, in allegato, il testo del nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 AGOSTO 2001

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Guglielmo Petrosino

dott. Giovanni Petrucci

 


Parte I

 

NORME

DI COMPORTAMENTO

E SANZIONI


TITOLO I.

 

Norme di Comportamento

 

Art.1

 

Doveri ed obblighi generali

 

1.Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

2.Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso.

3.I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.

4.Ai soci di associazione sono equiparati, ai fini del presente Codice, i soci delle società sportive cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse.

 

Art.2

 

Responsabilità delle persone fisiche e delle società

 

1 I soggetti dell’ordinamento federale sono responsabili delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società sono ritenuti anch’essi responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni addebitate alle società medesime.

2.II calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile, ai sensi del presente Codice, degli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuti da calciatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.

3.Le società possono essere ritenute responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva o di responsabilità presunta, nei casi previsti dal presente Codice.

4.Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali e sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati

5.L'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata a nessun effetto.

6.I comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.

 

Art 3

Dichiarazioni lesive

 

1.Ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale.

2.Le società sono oggettivamente responsabili delle dichiarazioni rese dai loro dirigenti, soci di associazione e tesserati.

3.L’autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell’attribuzione di fatto determinato.

4.La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

 

Art.4

 

Sanzioni

 

1.Ferma l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 41 per i non appartenenti alla sfera professionistica, se l’autore delle dichiarazioni di cui all’art. 3 appartiene alla sfera professionistica e le dichiarazioni sono idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o in una specifica struttura, si applicano l’ammenda da lire 5 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, le sanzioni di cui alle lettere e), g), h) dell’art. 14. Nella determinazione dell’entità della sanzione il giudice valuta la gravità delle dichiarazioni e l’idoneità delle stesse ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale, anche in relazione al soggetto da cui provengono.

2.La sanzione è aumentata fino alla metà se la dichiarazione è rilasciata da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza della società.

3.Se la dichiarazione consiste nell’attribuzione di un fatto determinato o sia comunque volta a negare la regolarità delle gare, l’imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara o la correttezza dello svolgimento dei campionati, la sanzione è aumentata dalla metà ai due terzi.

4.L’entità della sanzione è raddoppiata in caso di recidiva nel corso della stessa stagione sportiva.

5.Le società sono punite, a titolo di responsabilità oggettiva, con un’ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni.

 

 

Art.5

Divieto di scommesse

 

1.Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati delle società sportive è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della F.I.G.C..

 

 

Art.6

Illecito sportivo e obbligo di denunzia

 

1.Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, costituisce illecito sportivo.

2.Le società, i loro dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.

3.Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 2, comma 4, il fatto è punito con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere g) o h), salva la maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena.

4.Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere f), g), h) e i).

5.I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni.

 

 

6.In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.

7.I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti, ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Lega od il Comitato competente ovvero direttamente l'Ufficio indagini della F.I.G.C..

 

Art. 7

Violazioni in materia gestionale ed economica

 

1.La mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito.

2.La società che commette i fatti di cui al comma 1 è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida, salva la più grave sanzione che possa essere irrogata per i fatti previsti dal presente articolo.

3.La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione ad un campionato a cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni federali vigenti al momento del fatto, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 13, lettere f), g), h) e i).

4.La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

5.La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti o alla Lega Professionisti Serie C che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili od amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

6.La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle N.O.I.F., comporta le seguenti sanzioni:

a) la revoca del tesseramento;

b) a carico della società, l'ammenda in misura non inferiore a lire 10 milioni e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;

c) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;

d) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.

7. I dirigenti, i soci di associazione e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore ad un anno.

8 I tesserati che pattuiscono con la società, o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.


Art.8

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti  e cessioni

 

1. Ai dirigenti federali, ai dirigenti di società, ai soci di associazione ed ai tesserati è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. E’ fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di mediatori e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In tal caso la trattativa, anche se conclusa, è priva di effetti.

2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.

3. Alle società responsabili della violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore alla ammenda.

4.Ai dirigenti, soci di associazione e tesserati che contravvengono ai divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea.

5.Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle N.O.I.F., si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e soci di associazione, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.

6.Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti si applicano le sanzioni della inibizione o della squalifica.

 

 

Art.9

Ulteriori ipotesi di responsabilità delle società

 

1.Le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, che su quello delle società avversarie.

2.Le società rispondono inoltre del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, l’aggravamento delle sanzioni.

3.Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee. La presunzione di responsabilità si ha per superata se dalle prove fornite dalla società, dall'istruttoria svolta dall'Ufficio indagini o dal dibattimento risulti, anche in via di fondato e serio dubbio, che la società medesima non ha partecipato all'illecito e lo ha ignorato.


Art.10

Prevenzione di fatti violenti

 

1.Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori.

2.Le società sono responsabili della esposizione, in qualsiasi forma effettuata all'interno dell'impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili che siano espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale. La responsabilità è esclusa se altri sostenitori hanno annullato nell’immediatezza, con condotte che siano espressione di correttezza sportiva, l’offensività dei cori e delle altre manifestazioni. La responsabilità è attenuata se la società faccia quanto in sua possibilità per rimuovere scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione razziale o territoriale, ovvero altri sostenitori manifestino comunque, nel corso della stessa gara, la propria dissociazione da tali condotte illecite.

3.Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell’art.13, comma 1, lettera b).

4.Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei dirigenti, soci di associazione e tesserati che in qualunque modo possano contribuire a deter­minare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio di associazione e tesserato.

5.Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni; nei casi di recidiva specifica è imposto inoltre l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.

Per le violazioni di cui al comma 2, si applica la sanzione dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni; nei casi più gravi o di recidiva specifica è inflitta inoltre la sanzione della squalifica del campo.

Per le violazioni di cui al comma 4, si applica la sanzione dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni con diffida; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all’ammenda si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 14, lettere e), g), h).

Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, soci di associazione e tesserati si applicano le sanzioni previste dall’art. 14, comma 1. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica si applica la sanzione dell’ammenda da lire 2 milioni a lire 30 milioni.

6.I dirigenti, soci di associazione e tesserati che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui all’art. 14, comma 1, lettere c) e h), anche cumulativamente applicate.


Art.11

Responsabilità delle società per fatti violenti

 

1.Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri

sostenitori se dal fatto derivi comunque un pericolo per l'incolumità pubblica od un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone e, per fatti commessi all’esterno dell’impianto sportivo, laddove risulti violato il divieto di cui al dell'art. 10, comma 1. La responsabilità è esclusa quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara.

2.Le disposizioni d1 cui al comma 1 si applicano anche se i fatti so­no commessi in luoghi o tempi diversi da quelli di svolgimento della gara ed anche se questa ha carattere amichevole.

3.Per i fatti previsti dai commi 1 e 2 si applica la sanzione dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 100 milioni, con diffida. Qualora la società sia stata già diffidata, è inflitta inoltre la squalifica del campo. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all’ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica si applica la sanzione dell’ammenda da lire 2 milioni a lire 30 milioni.

4.Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.

5.Nel caso in cui ricorrono motivi di ordine pubblico può essere disposto che le gare da disputare in campo neutro si svolgano a porte chiuse.

6.La effettiva collaborazione prestata dalla società nell’identificazione dei responsabili di fatti violenti, sempre che questa avvenga prima della decisione conclusiva nel merito, può costituire elemento valutativo per l’Organo di giustizia sportiva al fine della non applicazione o dell’attenuazione delle sanzioni. Eguale effetto riveste la concreta cooperazione prestata dalla società alle forze dell’ordine competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti.

 

TITOLO II.

 

SANZIONI

 

Art.12

 

Sanzioni inerenti alla disputa delle gare

 

1.La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o si­tuazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione mini­ma della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere b), c), d), e). Se il fatto o la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, lettere d) ed e).

2.La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.

 

 

3.La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squa­dre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione sportiva di cui al comma 1 e la penalizzazione di un punto in classifica.

4.Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro na­tura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto in­fluenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono:

a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;

b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;

c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.

Al di fuori dei casi indicati, gli Organi di giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l'effettuazione.

5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che:

a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;

b) utilizza quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;

c) viola le disposizioni di cui agli artt. 34 e 34 bis  delle N.O.I.F. .

La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino in­seriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di calcio a cinque.

6. Non comportano la punizione sportiva della perdita della gara, fatta sal­va l'ipotesi prevista dall'art. 34, comma 3,  delle N.O.I.F., ma le sanzioni dell'am­monizione o dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori:

a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata e di prendere parte a gare di competizioni prima dell'e­tà prevista per le competizioni stesse;

b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell’arbitro, salvo quanto previsto dal comma 5 e purché si tratti di calciatori o sog­getti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società uti­lizzante;

c) le infrazioni e gli obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.

7. Non si applica la punizione sportiva dalla perdita della gara nel caso in cui l'identità del calcia­tore, in relazione all'art. 71 delle N.O.I.F., sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società.

8. Alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di evidente irregolarità, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori.


 

 

Art.13

 

Sanzioni a carico delle società

 

 

1.Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono puni­bili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

a) ammonizione;

b) ammenda;

c) ammenda con diffida;

d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;

e) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determi­nato, fino a due anni;

f) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul pun­teggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;

g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;

h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competi­zione agonistica obbligatoria, con assegnazione ad uno dei campionati di categoria inferiore;

i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di com­petizione ufficiale;

non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate mani­festazioni.

2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste dall'art. 12 del presente Codice.

 

Art.14

 

Sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazione e tesserati

 

 

1. I dirigenti, i soci di associazione e i tesserati che si rendono responsabili del­la violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

a) ammonizione;

b) ammonizione con diffida;

c) ammenda;

d) ammenda con diffida;

e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro;

f) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;

g) squalifica a tempo determinato;

h) divieto di accedere agli stadi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla F.I.G.C. per il periodo corrispondente alla durata della inibizione e della squalifica ove i fatti commessi siano ritenuti di eccezionale gravità.

 

 

 

 

2. Le sanzioni previste alle lettere e) ed h) non possono superare la durata di cinque anni. Qualora l'Organo di giustizia sportiva valuti di particolare gravità l'infrazione, per la quale irroga una di tali sanzioni nella durata massima, può formulare, con la stessa delibera, motivata proposta al Presidente federale perché venga dichiarata, nei confronti del dirigente, socio di associazione o tesserato, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..

3. Ai dirigenti ed ai soci di associazione si applicano le sanzioni previste dal comma 1, lettere a), b) ed e).

4. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, soci di associazione e tesserati della sfera. professionistica

5. In caso di illecito sportivo o di violazione in materia gestionale ed economica, la sanzione è diminuita qualora il dirigente, il socio di associazione o il tesserato abbiano fornito, ammettendo la propria responsabilità, un contributo decisivo per impedire o attenuare le conseguenze del fatto, oppure per portare alla scoperta ed alla ricostruzione del fatto stesso e alla identificazione dei responsabili.

6. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tes­serati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 25, comma 7, e 47, comma 4, del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.

7.I soggetti colpiti dalla sanzione di cui al comma 1, lettera e), posso­no svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.

8.I tesserati cui gli Organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizio­ni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squa­lifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;

- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;

- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;

- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giu­dice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente sal­vo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

9.Al tesserato espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

10.1) Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), g), inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

 

 

 

 

 

 

 

10.2) Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di giustizia sportiva.

10.3) Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

10.4) La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell’art. 17, comma 13.

11.Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Professionisti Serie C:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;

b) le squalifiche non conseguenti a cumulo o a recidiva in ammonizioni riportate nel corso del campionato si scontano nelle gare di play-off e play-out;

c) nelle gare di play-off e play-out, la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6.

 

Art.15

Sospensione cautelare

 

 

1.Gli Organi di giustizia sportiva possono disporre, in via cau­telare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.

2.Detti Organi possono disporre la sospensione, in via cautelare, del campo delle società nei confronti delle quali è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.

3.I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono reclamabili in unica istanza dinanzi allo stesso giudice e divengono inefficaci dopo due mesi dalla loro pronuncia, salvo motivata rinnovazione per un periodo non superiore a due mesi. La proposizione del reclamo non ha effetti sulla sospensione.

4.La rinnovazione di cui al comma 3 non può essere disposta per più di una volta e va adottata prima della scadenza del periodo di sospensione inflitto.

 

Art.16

Recidiva

 

 

1.Salvo che la materia non sia diversamente regolata, ai dirigenti, ai soci di associazione ed ai tesserati che abbiano subito una sanzione per fatti costituenti violazioni previste dal presente Codice e che ne commettano un’altra nella stessa o nelle due stagioni sportive successive, è applicato un aumento della sanzione non inferiore a un terzo.

2.Qualora la violazione sia della stessa indole, l’aumento sarà compreso tra un minimo della metà e un massimo del doppio, tenuto conto della gravità del fatto e della personalità del soggetto sanzionato.

3.Le violazioni dell'art. 1, comma 3, del presente Codice da parte dei dirigenti, soci di associazione, e tesserati, quando di esse la società o l’associazione di appartenenza debba rispondere oggettivamente, sono valutate ai fini della recidiva qualora la società sia successivamente incolpata,

 

 

 

 

 

 

ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2 e 3, per il comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, nonché per il mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo.

4.Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.

 

 

Art.17

Esecuzione delle sanzioni

 

 

1.Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano di­sputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'Organo di giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata sol­tanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

2.Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scon­tate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazio­ne del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 41, comma 2, del presente Codice.

3.II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quan­do è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6.

4.Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si con­siderano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del prov­vedimento definitivo.

5.Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio cal­ciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifi­ca, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita ed il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

6.Le sanzioni della squalifica o della inibizione, che non pos­sono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore o il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, le sanzioni della squalifica o della inibizione, in deroga al comma 3, sono scontate per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 14, comma 10, n. 1 e 3. La distinzione prevista dall’art.14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.

7.I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.

8.I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spo­gliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione.

9.Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa.

10.La proposta al Presidente federale di dichiarazione della preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della F.I.G.C., formulata da un Organo di giustizia sportiva ai sensi dell’art. 14, comma 2, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice. La trasmissione al Presidente federale della proposta, non appena la stessa sia divenuta inappellabile, deve avvenire su iniziativa dell'Organo di giustizia sportiva che l'ha formulata.

11.Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

12.Le sanzioni irrogate dagli Organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.

13.La squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica, intendendosi per tale, nelle squalifiche per una o più giornate di gara, le giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3.

 

Art.18

 Prescrizione

 

 

1.Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i dirigenti, i soci di associazione e i tesserati si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in esse­re l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.

2.Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere, a qualsiasi titolo, le società si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è stato posto in essere  l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.

3.L'apertura di una inchiesta, registrata con data certa da parte dell'Ufficio indagini o di altro organismo federale, interrompe della prescrizio­ne. La prescrizione decorrere nuovamente dal momento della interruzione, ma i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà.

4.I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione spor­tiva successiva a quella in cui sono maturati. In eguale termine si prescrivo­no, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche.

5.Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere illeciti sportivi o violazioni in materia gestionale ed economica, di cui agli artt. 6 e 7, senza rivestire la qualifica di dirigente, socio di associazione o tesserato, assuma successivamente una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il solo procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio di associazione o tesserato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.19

Amnistia, riabilitazione, commutazione di sanzioni

 

 

1.Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale e previo parere favorevole della Corte federale, può concedere amnistia o riabilitazione e può commutare le sanzioni sportive inflitte in altre di specie diversa e meno grave.

2.La proposta del Consiglio federale per la concessione di amnistia è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L’amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l’esecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori.

3.Le persone nei cui confronti, a seguito di proposta degli Organi di giustizia sportiva, il Presidente federale abbia dichiarato la preclusione alla per­manenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. possono, dopo sei anni dalla proposta, essere riabilitate dal Presidente federale, a seguito di loro istanza, quando concorrano le seguenti condizioni:

a)che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di preclusione l'interes­sato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio eco­nomico;

b)che l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;

c)che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sia più ripetuta.

4.La falsità o comunque la non piena veridicità della dichiarazione di cui al comma 3, lettera b), comporta il rigetto della istanza ovvero, se successivamente accertata, la caducazione dell'atto di riabilitazione, senza la possibilità di concedere nuovamente la riabilitazione.

5.La commutazione della pena può essere disposta limitatamente alle sanzioni aventi una durata non superiore a un anno e a quelle previste dall’art. 14, comma 1, lettere b), c), d), f).

6.La riabilitazione e la commutazione della sanzione mantengono comunque ferma l’ineleggibilità del soggetto interessato nei limiti previsti dall’art. 26 dello Statuto.

7.Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.

 

Art.20

Grazia

 

 

1.Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale e previo parere favorevole della Corte federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena.


 

 

Parte II

                                                                                                                                                                                                                                           ORGANI STATUTARI

DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA


 

TITOLO III.

LA CORTE FEDERALE

 

Art.21

Composizione e funzionamento

 

 

1.La Corte federale è composta dal Presidente e da otto membri e dura in carica un quadriennio.

2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea con le procedure stabilite per il Presidente federale.

3. I membri sono nominati, su proposta del Presidente federale, dal Consiglio federale a maggioranza qualificata. Al membro più anziano nella carica o, in subordine, più anziano di età è attribuita la qualifica di Vice-presidente.

4. I componenti della Corte federale debbono essere magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, professori universitari in materie giuridiche od avvocati con almeno venti anni di esercizio.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza con la partecipazione di almeno cinque componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6.La Corte federale ha sede in Roma.

 

 

Art.22

Competenze e procedure

 

 

1.La Corte federale:

a) interpreta le norme statutarie e regolamentari.

Il procedimento è instaurato su richiesta del Presidente federale o dal Presidente della Corte federale d’ufficio, quando sia ravvisata la necessità di un’interpretazione univoca di una norma statutaria o regolamentare, ovvero su segnalazione di qualsiasi Organo di giustizia sportiva in relazione a decisioni discordi e inconciliabili emesse da singoli Organi in base a diverse interpretazioni di norme. In quest’ultimo caso l’Organo di giustizia sportiva richiedente sospende il procedimento in corso fino alla pronuncia della Corte.

b) giudica i dirigenti federali in materia di incompatibilità.

Il procedimento è instaurato su iniziativa della Procura federale, quando siano ravvisate situazioni di incompatibilità relative a dirigenti federali, dandone notizia agli organi federali di appartenenza.

La Corte federale è competente, in tale materia, anche per gli eventuali giudizi di revocazione, ai sensi dell’art. 35 del presente Codice.

c) giudica sulla legittimità delle norme federali in rapporto allo Statuto.

Il procedimento è instaurato dal Presidente federale o dal Presidente della Corte federale d’ufficio, nonché dagli altri soggetti nei casi indicati dall’art. 32, commi 6 e 8, dello Statuto.

d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra Organi federali.

Il procedimento è instaurato dal Presidente federale, dall’organo interessato o dal Presidente della Corte federale d’ufficio, qualora vi sia stata pronuncia di più organi su di una medesima questione, o ciascuno degli organi abbia dichiarato la propria competenza senza che nessuno abbia sollevato conflitto, ovvero un organo abbia lamentato una lesione delle sue attribuzioni o competenze da parte di un altro Organo federale.

e) delibera sulle eccezioni attinenti alla regolarità del funzionamento di Organi federali.

 

 

 

Il procedimento è instaurato su richiesta dell’Organo federale nei confronti del quale siano stati adottati provvedimenti motivati con l’irregolarità del suo funzionamento.

f) decide sui gravami avverso la validità delle assemblee o delle relative delibere.

Il procedimento è instaurato:

f1)su ricorso del Presidente federale o dal Presidente della Corte federale d’ufficio, entro il quinto giorno successi­vo a quello in cui sono stati depositati i verbali. Copia del ricorso deve essere contestualmente rimessa al Presidente dell'organo che ha convocato l'assemblea;

f2)su reclamo, soggetto al versamento della tassa di cui all’art. 29, comma 8, di delegati presenti all'assemblea, purché gli stessi abbiano avanzato specifica riserva scritta, succintamente motivata, prima della chiusura dei lavori. II reclamo deve essere inoltrato entro il quinto giorno successivo a quello in cui l'assemblea è stata dichiarata chiusa. Copia del reclamo deve essere contestualmente rimessa al Presidente dell'organo che ha convocato l'assemblea ed al Presidente federale.

f3)su reclamo, soggetto al versamento della tassa di cui all’art. 29, comma 8, di delegati che dimostrino di non aver potuto partecipa­re all'assemblea per non essere stati regolarmente convocati. II reclamo deve essere inoltrato entro il quinto giorno successivo a quello in cui sono state ufficialmente rese note le deliberazioni dell’assemblea. Copia del reclamo deve essere contestualmente rimessa al Presidente dell'organo che ha convocato l'assemblea ed al Presidente federale.

2.Nei procedimenti di cui al comma 1 la Corte federale provvede in camera di consiglio. Le parti possono essere ascoltate, farsi assistere da persona di loro fiducia, nonché consultare gli atti del procedimento ed estrarne copia.

3.La Corte federale può essere investita da ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. in ordine a questioni attinenti alla tutela dei diritti fondamentali, personali o associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nell’Ordinamento federale.

4.Tutti i ricorsi instaurati su richiesta degli organi federali o di ufficio non sono soggetti a tassa.

 

 

TITOLO IV.

 ORGANI Dl GIUSTIZIA SPORTIVA

 

Art.23

 

Organi di giustizia sportiva

 

 

1.Tutti gli Organi di giustizia sportiva agiscono in piena indipendenza, autonomia e terzietà.

2.La competenza per la nomina delle persone preposte agli Organi di giustizia sportiva spetta, in base allo Statuto, alla F.I.G.C., che assicura altresì i supporti tecnici e materiali per il funzionamento degli Organi medesimi.

3. I Giudici sportivi o i membri di Organi di giustizia sportiva che non esercitano le funzioni loro assegnate, senza giustificato motivo, per più di tre sedute decadono dall’incarico con le stesse modalità previste per la nomina.

4.Gli Organi ordinari di giustizia sportiva sono i seguenti:

a) I Giudici sportivi, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni organizzate nell’ambito:

- della Lega Nazionale Professionisti;

- della Lega Professionisti Serie C;

 

 

 

 

- del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale nonché delle manifestazioni nazionali e internazionali della L.N.D.;

- della Divisione Calcio a Cinque;

- della Divisione Calcio Femminile;

- di ciascun Comitato Regionale, Provinciale e Locale;

b) le Commissioni disciplinari, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni organizzate nell’ambito:

- della Lega Nazionale Professionisti;

- della Lega Professionisti Serie C;

- della Lega Nazionale Dilettanti, limitatamente alle manifestazioni nazionali ed internazionali;

- del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale;

- della Divisione Calcio a Cinque e della Divisione Calcio Femminile;

di ciascun Comitato Regionale.

Le Commissioni disciplinari fungono da Organi di seconda istanza sui gravami avverso le decisioni dei Giudici sportivi presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali.

c) la Commissione d’Appello Federale;

d) l’Ufficio indagini;

e) la Procura federale.

5.Per le competizioni organizzate nell’ambito del Settore per l’attività giovanile e scolastica si applicano le disposizioni contenute nel Titolo VIII del presente Codice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.24

 Giudici sportivi

 

 

1.I Giudici sportivi sono nominati per due stagioni sportive dal Presidente federale, di intesa con i Vice presidenti eletti, sentito il Consiglio federale.

2.I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 31.

3.I Giudici sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco.

4.Per il Settore per l'attività giovanile e scolastica i Giudici sportivi di 2° grado istituiti presso i Comitati regionali di tale Settore giudicano in seconda istanza.

5.Il procedimento di cui ai commi 2 e 3 è instaurato:

a) d’ufficio, e si svolge sulla base dei documenti ufficiali;

b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara.

 

 

 

 

 

 

6.I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco (porte, misure del terreno di giuoco, ecc.).

7.Il procedimento di cui al comma 6 è instaurato:

a) d’ufficio, e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;

b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima dell’inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara.

8.I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte a gare, ai sensi dell’art. 12, comma 5, salvo quanto previsto dall’art. 42, comma 3.

9.Il procedimento di cui al comma 8 è instaurato:

a) d’ufficio, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;

b) su reclamo, che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara stessa.

10.Il Giudice sportivo giudica con l’assistenza di un rappresentante dell’Associazione Italiana Arbitri in materia tecnico-agonistica e, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Giudice sportivo sostituto, che è nominato, per due stagioni sportive, con lo stesso procedimento con il quale viene nominato il titolare. Al Giudice sportivo sostituto può essere delegata, dal Giudice sportivo titolare, la competenza su particolari campionati, nell’ambito della rispettiva Lega, Comitato o Divisione.

 

 

Art.25

 

Commissioni disciplinari

 

 

1.Le Commissioni disciplinari sono nominate per due stagioni sportive dal Presidente federale, di intesa con i Vice presidenti eletti, sentito il Consiglio federale.

2.La Commissione disciplinare giudica in seconda istanza sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi, salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 1.

3.Le Commissioni disciplinari che giudicano in secondo grado per i campionati e le competizioni organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono costituite presso le rispettive articolazioni organizzative.

4.Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza sui fatti denunciati da Organi federali. Gli Organi federali, compresi gli Organi di cui alla parte III del presente Codice, deferiscono alle Commissioni disciplinari le società, i dirigenti, i soci di associazione, i tesserati e chiunque risulti responsabile di infrazioni alle norme regolamentari. Analogo obbligo vige per gli Organi direttivi delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni.

5.Il deferimento per la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa, e comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui la gara si riferisce.

6.Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza nei casi di illecito sportivo e di violazioni in materia gestionale ed economica, nonché sulle violazioni dell’art. 27 dello Statuto, dell’art. 1 del presente Codice e su ogni altra violazione per la quale è previsto deferimento della Procura federale.

7.Le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza in ordine alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti. II procedimento instaurato su reclamo del tesserato deve essere proposto entro il settimo giorno successivo alla data in cui è perve­nuta al tesserato la comunicazione del provvedimento. II reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa.

8.Le Commissioni disciplinari giudicano con la partecipazione del Presidente e di due componenti.

9.Alle riunioni delle Commissioni disciplinari partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico‑agonistica, un rappresentante dell'A.I.A. designato dalla stessa.

 

 

Art.26

 

 Commissione d’Appello Federale

 

 

1.La Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) è competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari, nonché della Commissione tesseramenti e della Commissione vertenze economiche nei casi indicati nella parte III del presente Codice.

2.La C.A.F., nominata dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale, per la durata di un quadriennio, è composta da due Presidenti di sezione, uno dei quali è designato quale Primo Presidente, e da almeno quattordici componenti. Con le stesse modalità possono essere nominati due Vice-presidenti.

3.La C.A.F. è articolata in due sezioni, con competenza prevalente, rispettivamente, per le competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e per quelle organizzate dalle Leghe professionistiche, le quali si riuniscono nella sede o nelle sedi designate all’inizio di ogni stagione sportiva dal Consiglio federale, su proposta del Primo Presidente della C.A.F.. La C.A.F. può articolarsi in ulteriori sezioni o sottosezioni, i cui Presidenti sono nominati al proprio interno dalla stessa C.A.F..

4.La C.A.F. giudica con la presenza del Presidente o del Vice-presidente e di quattro componenti.

5.Alle riunioni della C.A.F. partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, un rappresentante dell’A.I.A. designato dalla stessa.

6.Il Primo Presidente può disporre che la C.A.F. si pronunci a Sezioni Unite, nella sede indicata dallo stesso Presidente, sugli appelli che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni, ovvero su quelli che presentano una rilevante questione di principio, nonché in merito ai giudizi disciplinari a carico dei dirigenti federali.In tal caso la C.A.F. giudica con la presenza di un Presidente e di almeno sei componenti.


 

Art.27

 

Ufficio indagini

 

 

1.L’Ufficio indagini ha il compito di svolgere d’ufficio, su denuncia o su richiesta, indagini nelle materie di cui agli artt. 1, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 del presente Codice, fatte salve le indagini riguardanti i casi di tesseramento nell’ambito regionale, che sono demandate ai competenti Comitati regionali, i cui organi possono, in casi particolari, richiedere l’intervento dell’Ufficio.

2.L’Ufficio indagini svolge, altresì, ogni altra indagine richiestagli espressamente dagli Organi federali.

3.L’Ufficio indagini si compone di un Capo Ufficio, di Vice-Capi Ufficio fino al numero di sei e di collaboratori, nominati per due stagioni sportive dal Presidente federale, di intesa con i Vice-presidenti eletti e sentito il Consiglio Federale.

4.L’Ufficio indagini può avvalersi della collaborazione delle Leghe, dei Settori, delle Divisioni e dei Comitati, che sono tenuti ad accordarla.

5.L’Ufficio indagini promuove, nell’ambito della sua competenza, tutti gli accertamenti che reputa necessari.

6.Il Capo dell’Ufficio indagini, a conclusione dell’istruttoria, rimette gli atti agli organi competenti.

7.Il Capo dell’Ufficio indagini d’ufficio, su denuncia o su richiesta, può riaprire con provvedimento motivato, in presenza di nuovi elementi di prova, l’inchiesta su fatti relativamente ai quali sia già intervenuto provvedimento di archiviazione da parte del Procuratore federale, fermi restando i termini di cui all’articolo 18 del presente Codice.

8.Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale.

 

 

Art.28

 

 Procura federale

 

1.Il Procuratore federale è nominato per due stagioni sportive dal Presidente federale, di intesa con i Vice-presidenti eletti e sentito il Consiglio federale. 

2.Il Procuratore federale esercita le funzioni requirenti davanti agli Organi di giustizia sportiva. Unitamente al Procuratore federale vengono nominati fino a quattro Vice-Procuratori federali, che coadiuvano il Procuratore federale e su delega dello stesso possono svolgerne le relative funzioni.

3.La Procura federale deferisce al giudizio della competente Commissione disciplinare le società, i dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati incolpati di illecito sportivo e di violazioni in materia gestionale ed economica, o per avere tenuto una condotta comunque non aderente ai principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1, o per avere reso le dichiarazioni lesive, di cui all’art. 3.

4.La Procura federale, ricevuti gli atti di un procedimento dall’Ufficio indagini, può:

a) adottare un provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti;

b) disporre il deferimento alla competente Commissione disciplinare o al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l’attività giovanile e scolastica, con trasmissione di tutti gli atti dell’istruttoria e con la formulazione di specifici addebiti. Dell’avvenuto deferimento deve essere data immediata notizia al Presidente federale, nonché, in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione ed al Settore di appartenenza;

c) richiedere all’Ufficio indagini il compimento di ulteriori atti istruttori;

5.La Procura federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.

6.La Commissione Disciplinare della Lega, del Comitato o della Divisione di appartenenza dell’incolpato al momento della violazione, o il Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l’attività giovanile e scolastica, sono competenti a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale.

7.Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all’art. 37, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa, o il Giudice sportivo di 2° Grado per il Settore per l’attività giovanile e scolastica.

 

 

 

 

 

 

TITOLO V.

 

 NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

Art.29

 

Reclami di parte e ricorsi di Organi federali

 

1.Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso.

2.Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato.

3.Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.

4.Sono legittimati a proporre ricorso d'ufficio:

a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;

b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti.

5.Tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 34. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte.

6.I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

7.La controparte ha diritto, ad eccezione dei casi in cui il reclamo sia stato proposto al Giudice sportivo nelle materie di cui all’art. 24, commi 3, 6 e 8, di inviare proprie controdeduzioni trasmettendone contestualmente copia al reclamante.

8.I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla pre­scritta tassa. Nel caso di mancato invio della tassa, l'Organo di giustizia sportiva cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento e, nel caso in cui la reclamante sia una società, anche mediante addebito sul relativo conto.

9.La inosservanza delle formalità di cui ai commi 5, 6 e 8 costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame. Le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.

10.I reclami per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescri­zione di cui all'art. 18.

 

 

 

 

11.II Presidente federale ha facoltà di stabilire modalità procedurali particolari e abbreviazione dei termini previsti dal presente Codice, dandone pre­ventiva comunicazione agli Organi di giustizia sportiva ed alle parti, nei casi particolari in cui esigenze sportive ed organizzative delle competizioni impongono una più sollecita conclusione dei procedimenti.

12.Le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito. La rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdot­ti per iniziativa di Organi federali ed operanti nell'ambito federale.

13.Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite; sono incamerate in ogni altro caso.

14.L'Organo decidente può liquidare le spese del procedimento e gli accessori, ponendoli a carico della parte soccombente.

 

 

Art.30

 

Svolgimento dei procedimenti

 

1.Le decisioni degli Organi collegiali di giustizia sportiva devono essere prese a maggioranza. II Presidente dirige la riunione e regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-presidente, ovvero, in mancanza, dal componente più anziano nella carica e, nel caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.

2.Le decisioni degli Organi di giustizia sportiva devono essere motivate. Esse sono depositate entro quindici giorni dalla loro adozione e pubblicate, nella loro integrità, a mezzo di comunicato ufficiale.

3.Fermo restando quanto previsto dall’ art. 31, agli Organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento. Essi possono, altresì, incaricare l’Ufficio indagini di effettuare specifici accertamenti.

4.Gli Organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate.

5.È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, ad eccezione di quelli presso il Giudice sportivo.

6.In tutti i casi in cui sono presenti le parti, esse possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Non è ammessa la presenza di più di un assistente per ogni parte, salvo diversa autorizzazione dell’Organo di giustizia sportiva, in casi di particolare complessità e per giustificati motivi.

7.Le persone che ricoprono cariche od incarichi federali e gli arbitri in at­tività non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.

8.Nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di giustizia sportiva gli assistenti delle parti devono essere muniti di delega.

9.Nell'aula in cui si svolgono i procedimenti dinanzi agli Organi di giustizia sportiva possono essere presenti soltanto le parti e coloro che le assistono. Nei procedimenti riguardanti la materia dell'illecito sportivo e le violazioni in materia gestionale ed economica la stampa ed il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento dei procedimenti in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano atti coperti da segreto istruttorio penale.

 

 

 

 

 

Art.31

 

Mezzi di prova e formalità procedurali

 

A) Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.

a1)I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

a2) Gli Organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.

a3) Limitatamente ai fatti di condotta violenta avvenuti a giuoco fermo o estranei all’azione di giuoco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara, il Giudice sportivo può adottare provvedimenti sanzionatori a seguito di riservata segnalazione da parte della Procura federale,  del Commissario speciale, se designato per le gare della Serie C, del Commissario di campo, se designato per le gare della Lega Nazionale Dilettanti, che deve pervenire entro le ore 22.00 del giorno successivo a quello della gara. In tal caso il Giudice sportivo può ai fini della prova, avvalersi anche di immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale.

A4) Avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta, le parti possono produrre immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale, tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione.

a5) La disciplina di cui ai commi a2) e a3) si applica anche ai tesserati all’interno del recinto del giuoco.

B) Procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori.

b1) I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi, nonché delle relazioni del rappresentante dell’Ufficio indagini e dei Commissari speciali o di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 22.00 del giorno successivo alla gara.

b2)In caso di condotta violenta di straordinaria gravità, non rilevata dagli ufficiali di gara o dai soggetti di cui al comma b1), gli Organi di giustizia sportiva possono utilizzare, ai fini della decisione, immagini televisive, secondo quanto previsto dal comma a3).

C) Procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo di giuoco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara.

c1)I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della F.I.G.C., dalle Leghe, Divisioni e Comitati.

c2) Quando il procedimento sia stato attivato d’iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti.

D) Procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte di Organi federali.

d1) I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nella denuncia o nel deferimento, e nelle deduzioni difensive.

 

 

 

 

 

 

E) Procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei tesserati.

e1) I procedimenti si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell’istanza della parte, nelle controdeduzioni, nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi probatori esperiti dagli Organi di giustizia sportiva.

 

Art.32

 

Procedimenti di seconda istanza

 

1.Avverso le decisioni di prima istanza dei Giudici sportivi, relative alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, le società ed i loro tesserati possono presentare reclamo alle Commissioni disciplinari aventi competenza per i rispettivi campionati. Per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, la competenza è dei Giudici sportivi di 2° grado istituiti presso i Comitati regionali di tale Settore.

2.Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo che si intende impugnare.

3. L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito.

4. L'Organo di seconda istanza, se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l'Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione, riforma la decisione impugnata e decide nel merito.

5. L’Organo di seconda istanza, se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'Organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’Organo stesso.

6.Nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione o estrarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali, ivi compresi i supplementi di rapporto eventualmente richiesti dagli Organi di giustizia sportiva ai fini istruttori. Per avvalersi del  diritto di essere sentito il ricorrente deve fare richiesta di audizione all’atto dell’invio dei motivi del reclamo, la controparte entro tre giorni dal ricevimento dei motivi.Per prendere visione od estrarre copia dei documenti ufficiali, la parte deve formulare espressa richiesta al momento del gravame, versando comunque contestualmente la tassa.

7. Con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti al Giudice di primo grado.

8.Per i procedimenti che si svolgono innanzi alle Commissioni disciplinari presso la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Professionisti Serie C e la Lega Nazionale Dilettanti, esclusi quelli relativi ai tornei minori e ai campionati regionali organizzati dalle Leghe stesse, può essere richiesto il procedimento d'urgenza. In tal caso, il reclamo deve essere proposto alla competente Commissione disciplinare entro le ore 12.00 del giorno seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione; contestualmente deve essere avvisata la eventuale controparte, la quale può formulare le pro­prie osservazioni. I motivi scritti del reclamo devono essere depositati presso la Commissione disciplinare prima del dibattimento. Le parti, ove lo richiedano alla Commissione disciplinare, possono prendere visione dei documenti ufficiali immediatamente dopo

 

 

 

 

che il reclamo sia pervenuto alla Commissione medesima; esse possono altresì essere ascoltate dalla Commissione purché ne facciano richiesta prima della trattazione.

9. Il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso di sanzioni che comportino la squalifica per una gara, o sanzioni minori, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova.

 

Art.33

 

Procedimenti innanzi alla Commissione d’Appello Federale

 

 

1.Le decisioni delle Commissioni disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F.:

a) per motivi attinenti alla competenza, salvo i conflitti di competenza rimessi alla Corte federale ai sensi dell’art. 32 dello Statuto;

b) per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di giustizia sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio federale;

c) per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio;

d) per questioni attinenti al merito della controversia quando la C.A.F. viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate;

e) dal Presidente federale.

2.Il procedimento è instaurato:

a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso  di decisione per la quale è prescritto l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare.Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l’appellante deve inviare all’organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell’appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l’appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi.

b) su ricorso della Procura federale, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti. Il ricorso deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati alla lettera a). La tassa non è dovuta.

c) su ricorso del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dai Giudici sportivi o dalle Commissioni disciplinari quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. Il Presidente federale può proporre ricorso alla C.A.F. entro sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la motivazione. La tassa non è dovuta.

3.Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta. Tale richiesta deve essere avanzata dall'istante nel reclamo; dalle controparti entro tre giorni dalla ricezione della copia

 

 

 

 

del reclamo o, nel caso abbiano richiesto copia dei documenti ufficiali, nelle controdeduzioni, da inviare entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione delle copie.

4. La C.A.F. ha cognizione del procedimento di prima o seconda istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte.

5. La C.A.F., se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima o seconda istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima o seconda istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’Organo di prima o seconda istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione riforma la pronunzia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di prima o di seconda istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito.

6. Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità pro­cedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.

7. La C.A.F., se rileva che la decisione impugnata concerna materia sottratta agli Organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’Organo federale competente.

 

Art.34

 

Termini dei procedimenti e modalità di trasmissione degli atti

 

 

1.La dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo deve essere inviata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

2.Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare.

3.La controparte deve inviare le proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data del ricevimento dei motivi di reclamo.

4.La parte non può essere rimessa in termini dal reclamo o dal ricorso ritualmente proposto da altre parti.

5.I termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

6.Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori.

7. Tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere trasmessi a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo di telefax o di posta elettronica, alle condizioni indicate nella prima parte del presente comma. Ove sia prescritto, ai sensi del Codice, l’uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica, con le medesime garanzie di ricezione di cui alla prima parte del presente comma.


 

Art.35

 

Revocazione

 

1.Tutte le decisioni adottate dagli Organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione dinanzi alla C.A.F., entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:

a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;

b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;

c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;

d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia.

e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.

2. Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le nor­me procedurali dei procedimenti di ultima istanza.

3. L'organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.

4. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.

 

TITOLO VI

 

PROCEDIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO

 

E PER VIOLAZIONI IN MATERIA GESTIONALE ED ECONOMICA

 

Art.36

Istruzione

 

1. L'Ufficio indagini, per le istruttorie relative a fatti di illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica, si avvale di tutti i mezzi di accertamento legale che ritiene opportuni.

2. Le indagini devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale.

3. Al termine degli accertamenti l’Ufficio indagini trasmette, con motivata relazione, gli atti alla Procura federale, che adotta i provvedimenti di cui all’art. 28, comma 4, comunicando le conclusioni agli interessati.

 

Art.37

Giudizio

 

1.II giudizio per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica è di competenza delle Commissioni disciplinari in prima istanza e della C.A.F. in seconda ed ultima istanza. Nel caso di più incolpati, appartenenti a Comitati diversi, la compe­tenza territoriale è determinata dal luogo ove è stato commesso l'illecito. La competenza della Commissione disciplinare della Lega superiore prevale su quella della Lega inferiore; per le Divisioni e per i Comitati regionali, nei casi dubbi, la

competenza è determinata dal Presidente federale, salvo il potere di risoluzione dei conflitti da parte della Corte federale.

2.Pervenuti gli atti alla Commissione disciplinare, il Presidente, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell’atto di contestazione degli addebiti, da eseguire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzo equipollente ai sensi dell’ art. 34, comma 7, dispone la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quant’altro ritengano utile ai fini della difesa.

3. II termine per comparire dinanzi all'Organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell' avviso di convocazione.

4. Le notificazioni, quando richieste, vanno fatte agli Organi federali ed ai dirigenti presso la sede sociale, agli altri soggetti nel domicilio risultante dagli atti sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto.

5. Le istanze di ammissione di testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi, nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza. Il Presidente ha facoltà di ridurre le liste testimoniali.

6. Il dibattimento si svolge in contraddittorio tra la Procura federale e le parti, che possono stare in giudizio con il ministero e l’assistenza di un difensore. Al termine del dibattimento il rappresentante della Procura federale formula le proprie richieste. La difesa  ed i soggetti deferiti hanno il diritto di intervenire per ultimi.

7. I terzi portatori di interessi indiretti di cui all'art. 29, comma 3, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza alla Commissione disciplinare per essere ammessi a partecipare al dibattimento. La Commissione disciplinare decide sull'istanza subito dopo l'apertura del dibattimento stesso. La reiezione dell'istanza per carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell'appello e la partecipazione al giudizio di seconda istanza.

8.Del dibattimento va redatto succinto verbale.

9. La Commissione disciplinare è investita dei più ampi poteri di indagine in ordine alla assunzione delle prove ed alla rinnovazione degli atti compiuti nella fase istruttoria, avvalendosi, se necessario, dell’Ufficio indagini.

10. Se emergono altre responsabilità o fatti nuovi, o se risulta che il fatto è diverso, la Commissione disciplinare rimette senza indugio gli atti all'Ufficio indagini sospendendo, se necessario, il giudizio in corso.

11. Le decisioni vanno trasmesse, appena depositate, in copia integrale al Presidente federale e alla Procura federale.

 

Art.38

 

Gravami

 

1. L'appello è proponibile dalle parti interessate, dalla Procura federale, dai terzi che abbiano un interesse, anche indiretto. Si applicano in quanto compatibili, le norme stabilite per il procedimento di prima istanza.

2. Legittimati a proporre istanza di revocazione, prevista nei casi di cui all’art. 35, sono unicamente le parti del giudizio, definito, in prima od in seconda istanza, con la decisione gravata.

 

 

 

 

 

TITOLO VII.

DISCIPLINA ANTIDOPING

 

Art.39

 

Disciplina antidoping

 

1.La disciplina antidoping è regolata, in ogni sua parte, in base ad apposito regolamento cui si fa espresso richiamo.

 

 

TITOLO VIII.

 

LA DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO

REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

E DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA

 

Art.40

Gradi di giudizio

 

1.Per le infrazioni che riguardano l'attività agonistica sono previsti i seguenti due gradi di giudizio:

1° grado: Giudice sportivo presso i Comitati Regionali, Provinciali e Locali, il quale adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, sulle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli ufficiali di gara e dell'eventuale Commissario di campo; supplemento di rapporto; nei casi previsti, motivi di reclamo avanzato nei termini fissati in via generale dal presente Codice);

2° grado: Commissione disciplinare, nonché Giudici sportivi di 2° grado presso i Comitati regionali del Settore per l'attività giovanile e scolastica, che giudicano avverso le decisioni di primo grado del Giudice sportivo. In sede di opposizione i reclamanti hanno diritto di essere sentiti e, fermo restando il termine stabilito dall’art. 42, comma 4, di prendere visione dei documenti ufficiali estraendone copia a loro spese, ove lo richiedano espressamente. Per essere sentiti i ricorrenti devono farne richiesta nell'atto di impugnazione; la controparte, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto di impugnazione.

2. La Commissione disciplinare del Comitato Regionale Trentino-Alto Adige è articolata su due Sezioni, a ciascuna delle quali è preposto un Vice presidente .

3. La Commissione disciplinare di cui al comma 2 ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato Regionale.

4. Le Sezioni di cui al comma 2 hanno competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate da ciascun Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano.

5. Le violazioni al presente Codice considerate illeciti sportivi e, come tali, conseguenti a deferimenti della Procura federale, sono giudicate:

in 1° grado dalla Commissione disciplinare, che giudica secondo le norme e le procedure previste dal presente Codice;

in 2° grado dalla Commissione d'Appello Federale, che giudica in ultima e definitiva istanza.

6. Le infrazioni che comportano un deferimento da parte degli Organi federali di cui all'art. 25, commi 4 e 5, del presente Codice, sono giudicate dalla Commissione disciplinare o dal Giudice sportivo di 2° grado del Settore per l'attività giovanile e scolastica, salvo il ricorso alla C.A.F. nei limiti di cui al comma 7.

 

 

 

7. È ammesso reclamo alla C.A.F., con le modalità previste dal presente Codice, nei seguenti casi:

a)            per i giudizi di revocazione, nei limiti previsti dal presente Codice;

b)            per i giudizi di ultima istanza nei procedimenti di illecito sportivo;

c)            per i giudizi sulle decisioni di 1° e 2° grado impugnate da parte del Presidente federale, nei casi di cui all'art. 33;

d)            per i giudizi avverso le decisioni adottate dalle Commissioni disciplinari o dai Giudici sportivi di 2° grado del Settore per l’attività giovanile e scolastica, quando riguardano:

d1)squalifiche per i tesserati od inibizioni per i dirigenti superiori ai dodici mesi;

d2)squalifiche di campo superiori ai quattro mesi;

d3)penalizzazione in classifica;

d4)decisioni di carattere tecnico-disciplinare in ordine alla regolarità od allo svolgimento delle gare;

d5)le sanzioni di cui alle lettere d1), d2), inferiori rispettivamente a dodici mesi ed a quattro mesi inflitte a seguito di giudizio di prima istanza.

8. Non è ammesso reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni di carattere tecnico-disciplinare in ordine alla regolarità e allo svolgimento delle gare per l’attività ricreativa ed amatoriale di cui all’art. 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

9. I Presidenti dei Comitati Regionali possono richiamare gli atti dei procedimenti di primo grado svolti innanzi ai Giudici sportivi dei Comitati Provinciali o Locali quando ritengono che i provvedimenti adottati siano incongrui, illegittimi o comunque irregolari. I Presidenti possono accertare la nullità dei procedimenti di primo grado e di conseguenza investirne, con l’osservanza delle norme di procedura previste dal presente Codice, la Commissione Disciplinare o il Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l’attività giovanile e scolastica per un nuovo giudizio di primo grado, avverso il quale le parti possono ricorrere in seconda ed ultima istanza alla C.A.F.. Tale facoltà si esercita entro il trentesimo giorno dalla data in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale con il quale è stato reso noto il provvedimento impugnato. La tassa non è dovuta.

 

Art.41

 

Sanzioni

 

 

1.II tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scon­tare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalle Leghe di competenza, per la squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha de­terminato il provvedimento. Il calciatore non può partecipare, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifi­ca, ma può essere impiegato nelle gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi.

2.Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declara­toria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice sportivo.

3.Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termi­ne fino a quindici giorni;

 

 

 

 

b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese;

c) squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara;

d) provvedimenti pecuniari non superiori a:

- lire 100.000 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria o del Settore per l'attività giovanile e scolastica;

- lire 300.000 per le società partecipanti all’attività delle Divisioni della L.N.D., di promozione, di prima categoria.

 

Art.42

 

Norme procedurali

 

 

1. I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 24, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all’art. 34, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 34, comma 7. L’attestazione della ricezione deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice sportivo.

2. I risultati ufficiali delle gare sono quelli conseguiti sul campo e, come tali, indicati dall'arbitro nel suo referto, salvo il caso che gli stessi siano modificati:

a) da parte del Giudice sportivo, d'ufficio o su impugnativa di chi vi sia legittimato;

b) dalla Commissione disciplinare o dal Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, su impugnativa da parte di chi vi sia legittimato;

c) dalla Commissione disciplinare a seguito di deferimento degli Organi federali;

d) dalla Commissione d'Appello Federale.

3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione disciplinare od al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l'attività giovanile e scolastica, nel termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui i reclami si riferiscono.

4.Il deferimento, da parte degli Organi direttivi delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni avverso la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara, deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui la gara si riferisce.

5.I ricorsi di 2° grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare od al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l’attività giovanile e scolastica, entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.

6.Ai reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art.34, comma 7. L’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo.

 

 

 

 

 

 

7.Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui all'art. 18 del Codice.

8.Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni generali di cui al Titolo V.


PARTE III

 

GLI ORGANI SPECIALIZZATI

DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA


TITOLO IX.

COMMISSIONE TESSERAMENTI

 

Art.43

 

Composizione e competenza

 

1. La Commissione tesseramenti è composta dal Presidente, tre Vice-presidenti e quattro o più componenti, nominati dal Presidente federale per due stagioni sportive.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, di un Vice-presidente e di quattro componenti.

3. La Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie inerenti ai tesseramenti, ai trasferimenti ed agli svincoli dei calciatori.

4.             Il procedimento è instaurato:

a) su reclamo di chi è parte interessata riguardo al tesseramento, trasferimento o svincolo;

b) su iniziativa degli Organi di giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo.

b) su iniziativa delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l’attività giovanile scolastica, che possono richiedere i relativi giudizi.

 

 

Art.44

 

Procedura e gravami

 

 

1. I procedimenti innanzi alla Commissione tesseramenti si svolgono sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 29 in quanto applicabili. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale e acquisite dalla Commissione ovvero, se del caso, da uno o più componenti di volta in volta designati dal Presidente o da chi ne fa le veci.

2.La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello  di ricezione del reclamo, spedendone copia anche alla reclamante con le modalità di cui all’art. 34.

3. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia ed hanno diritto di essere sentite, ove ne facciano esplicita richiesta, la parte procedente nel reclamo, la controparte nelle controdeduzioni.

4. La Commissione, qualora dall’esame dei documenti rilevi irregolarità commesse in violazione di qualsiasi disposizione federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, deferisce alla competente Commissione disciplinare o al Giudice sportivo di 2° grado del Settore per l’attività giovanile e scolastica, le società od i tesserati che risultino responsabili di infrazioni disciplinari.

5. Le decisioni della Commissione sono comunicate, nel loro integrale contenuto, direttamente alle parti a cura della segreteria della Commissione.

6. Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive solo agli effetti del tesseramento. Avverso tali decisioni è ammesso il ricorso alla C.A.F. nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.29, in quanto applicabili. I termini per la impugnazione decorrono dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione di cui al comma 5.

 

 

 

 

 

TITOLO X.

COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

Art.45

Composizione e competenza

 

1. La Commissione vertenze economiche tra le società è composta dal Presidente, un Vice-presidente e un numero di componenti non inferiore a quattro, né superiore a otto, nominati dal Presidente federale per due stagioni sportive.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice-presidente e di due componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice-presidente.

3. La Commissione ha competenza a giudicare, in prima istanza:

a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art.10;

b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’art. 99 delle N.O.I.F..

4. La Commissione ha altresì competenza a giudicare, in seconda e ultima istanza:

a) in merito alle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all’art. 96, comma 3, delle N.O.I.F.;

b) in merito alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, di cui all’art. 94 ter delle N.O.I.F.

 

 

Art. 46

 

Procedura e gravami

 

 

1. La Commissione vertenze economiche tra le società giudica secondo le norme federali vigenti.

2. Il procedimento in prima istanza è instaurato su reclamo della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 29 in quanto applicabili.

3.             Il reclamo concernente le controversie di cui all’art. 45, comma 3, lettera b), deve essere proposto, entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dell’Ufficio del lavoro, ed in tal caso si considera  parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore.

4.             Il procedimento in seconda istanza è instaurato su ricorso che deve essere proposto, con le modalità di cui all’art. 34, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata, e deve essere altresì notificato alle controparti con le medesime modalità. Esso deve contenere la specifica enunciazione dei motivi di doglianza.

5.I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali. I documenti in atti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti  da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante  apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. Per la liberatoria del premio di preparazione si osservano le disposizioni dell’art. 96 delle N.O.I.F. .

6. La controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il reclamo spedendone copia anche alla reclamante o alla ricorrente con le modalità di cui all’art. 34.

7. Le parti hanno diritto di farsi assistere da persona di loro fiducia e di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta, la parte procedente nel reclamo o nel ricorso, la controparte nelle controdeduzioni.

8. La Commissione, qualora dall’esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie  regolarizzazioni documentali, deferisce alla competente Commissione disciplinare o al Giudice sportivo di 2° grado per il Settore per l’attività giovanile e scolastica, le società ed i tesserati che risultino responsabili di infrazioni disciplinari.

9. Le decisioni della Commissione sono comunicate direttamente alle parti a cura della segreteria della Commissione stessa e divengono esecutive, ove pronunciate in prima istanza, soltanto dopo la decisione in ultima istanza o dopo che siano decorsi i termini utili per l’impugnazione. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso alla C.A.F. nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 33 in quanto applicabili. I termini per l’impugnazione decorrono dalla data in cui la parte ha ricevuto la comunicazione di cui sopra.

 

NORMA FINALE

 

Art.47

 

Altre istanze di giustizia

 

 

1. Oltre a quanto previsto dal presente Codice, nell’ambito della F.I.G.C. operano i seguenti altri  Organi di giustizia  in materia disciplinare:

a) il Presidente federale per le infrazioni di cui all’art. 36, commi 4 e 5, delle N.O.I.F.;

b) gli Organi disciplinari dell’Associazione Italiana Arbitri per le infrazioni commesse dagli appartenenti all'associazione stessa, secondo le norme del relativo Regolamento;

c) il Comitato esecutivo del Settore tecnico per le infrazioni commesse dai tecnici, secondo le norme del relativo Regolamento.

2. Qualora un tesserato sottoposto alle procedure di cui al comma 1 ricopra anche la qualifica di dirigente federale, si applica, in materia di incompatibilità, l’art. 22, comma 1, lettera b), del presente Codice.

3. Qualora nel corso di procedimenti disciplinari emergano elementi di responsabilità a carico di tesserati sottoposti a giudizio degli organi di cui al comma 1, gli Organi di giustizia sportiva, compresi l’Ufficio indagini e la Procura federale, trasmettono copia degli atti ai competenti organi di cui al comma 1, procedendo eventualmente nel giudizio a carico degli altri incolpati, che possono comunque essere ascoltati in qualità di testimoni.

4. La F.I.G.C. riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali, costituiti sulla base degli accordi collettivi con le Associazioni rappresentative degli sportivi professionisti, per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza e può altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività alle stesse anche in caso di retrocessione e  di conseguente iscrizione ai campionati della Lega Nazionale Dilettanti delle società interessate.

5. Ai Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie tra società e tesserati professionisti non soggetti ad accordi collettivi, che in tal caso scelgono l’Arbitro di parte negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalle associazioni di categoria abilitate.

6. Agli stessi  Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati professionisti nei confronti di  società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE SERIE C CALCIO FEMMINILE

 

 

1^ giornata - 09/09/2001                                    5^ giornata - 07/10/2001

 

ALESSANDRIA

-

BORGHETTO BORB

 

CASTEL. HESPERIA

-

SANMARZANESE C.

CHIERISPORT 97

-

NEW ATHLETIC

 

CHIERISPORT 987

-

CUNEO

CUNEO

-

V. TRINITESE FOSSAN

 

FEMM. CASALE

-

BORGHETTO BORBERA

FEMM. CASALE

-

QUART

 

FEMM. TRECATE

-

ALESSANDRIA

FEMM. TRECATE

-

SANMARZANESE C.

 

GRIGNASCO

-

V. TRINITESE FOSSANO

GRIGNASCO

-

CASTELLO HESPERIA

 

QUART

-

USAF FAVARI

TORNADO SETTIMO

-

USAF FAVARI

 

TORNADO SETTIMO

-

NEW ATHLETIC

 

 

2^ giornata - 16/09/2001                                    6^ giornata - 14/10/2001

 

BORGHETTO BORBERA

-

CUNEO

 

ALESSANDRIA

-

TORNADO SETTIM0

CASTELLO HESPERIA

-

CHIERISPORT 97

 

BORGHETTO BOR.

-

GRIGNASCO

NEW ATHLETIC

-

ALESSANDRIA

 

CUNEO

-

FEMM. TRECATE

QUART

-

GRIGNASCO

 

NEW ATHLETIC

-

FEMM. CASALE

SANMARZANESE CALCIO

-

TORNADO SETTIMO

 

SANMARZANESE C.

-

QUART

USAF FAVARI

-

FEMM. CASALE

 

USAF FAVARI

-

CHIERISPORT 97

V. TRINITESE FOSSANO

-

FEMM. TRECATE

 

V. TRINITESE FOSSA

-

CASTELLO HESPERIA

 

 

3^ giornata - 23/09/2001                                      7^ giornata - 21/10/2001

 

CASTELLO HESPERIA

-

QUART

 

CASTELLO HESPER

-

BORGHETTO BORBERA

CHIERISPORT 97

-

ALESSANDRIA

 

CHIERISPORT 97

-

FEMMINILE TRECATE

CUNEO

-

NEW ATHLETIC

 

FEMM. CASALE

-

ALESSANDRIA

FEMM. CASALE

-

SANMARZANESE C.

 

GRIGNASCO

-

NEW ATHLETIC

FEMM. TRECATE

-

BORGHETTO BORB.

 

QUART

-

VIRTUS TRINITESE FOSS

GRIGNASCO

-

USAF FAVARI

 

TORNADO SETTIMO

-

CUNEO

TORNADO SETTIMO

-

V. TRINITESE FOSSA

 

USAF FAVARI

-

SANMARZANESE CALCIO

 

 

4^ giornata - 30/09/2001                                    8^ giornata - 28/10/2001

 

ALESSANDRIA

-

CUNEO

 

ALESSANDRIA

-

GRIGNASCO

BORGHETTO BORBERA

-

TORNADO SETTIMO

 

BORGHETTO B.

-

QUART

NEW ATHLETIC

-

FEMM. TRECATE

 

CUNEO

-

FEMMINILE CASALE

QUART

-

CHIERISPORT 97

 

FEMMINILE TRECAT

-

TORNADO SETTIMO

SANMARZANESE C.

-

GRIGNASCO

 

NEW ATHLETIC

-

CASTELLO HESPERIA

USAF FAVARI

-

CASTELLO HESPERIA

 

SANMARZANESE

-

CHIERISPORT 97

V. TRINITESE FOSSANO

-

FEMM. CASALE

 

VIRTUS TRINITESE

-

USAF FAVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9^ giornata - 04/11/2001                                    13^ giornata - 02/12/2001

 

CASTELLO HESPERIA

-

ALESSANDRIA

 

BORGHETTO BORBE

-

NEW ATHLETIC

CHIERISPORT97

-

TORNADO SETTIMO

 

CASTELLO HESPERI

-

FEMMINILE CASALE

FEMMINILE CASALE

-

FEMMINILE TRECATE

 

CHIERISPORT97

-

GRIGNASCO

GRIGNASCO

-

CUNEO

 

QUART

-

TORNADO SETTIMO

QUART

-

NEW ATHLETIC

 

SANMARZANESE C

-

CUNEO

SANMARZANESE CALCIO

-

VIRTUS TRINITESE F

 

USAF FAVARI

-

FEMMINILE TRECATE

USAF FAVARI

-

BORGHETTO BORBER

 

VIRT. TRINITESE F.

-

ALESSANDRIA

 

 

10^ giornata - 11/11/2001                                             

 

ALESSANDRIA

-

QUART

 

BORGHETTO BORBERA

-

SANMARZANESE C

 

CUNEO

-

CASTELLO HESPERIA

 

FEMMINILE  TRECATE

-

GRIGNASCO

 

NEW ATHLETIC

-

USAF FAVARI

 

TORNADO SETTIMO

-

FEMMINILE CASALE

 

VIRTUS TRINITESE F

-

CHIERISPORT 97

 

 

 

11^ giornata - 18/11/2001                                             

 

CASTELLO HESPERIA

-

FEMMINILE TRECATE

 

CHIERISPORT97

-

FEMMINILE CASALE

 

GRIGNASCO

-

TORNADO SETTIMO

 

QUART

-

CUNEO

 

SANMARZANESE CALCIO

-

NEW ATHLETIC

 

USAF FAVARI

-

ALESSANDRIA

 

VIRTUS TRINITESE F

-

BORGHETTO BORB

 

 

 

12^ giornata - 25/11/2001

 

ALESSANDRIA

-

SANMARZANESE  C.

BORGHETTO BORBERA

-

CHIERISPORT97

CUNEO

-

USAF FAVARI

FEMMINILE CASALE

-

GRIGNASCO

FEMMINILE TRECATE

-

QUART

NEW ATHLETIC

-

VIRTUS TRINITESE F

TORNADO SETTIMO

-

CASTELLO HESPERIA

 

ALESSANDRIA

gioca campo sportivo

Via Quartieruzzi 81 - Spinetta Marengo

BORGHETTO BORBERA

gioca campo sportivo

Figini - Loc. Mulino - Vignole Borbera

CASTELLO HESPERIA

gioca campo sportivo

Via Berlinguer - Nichelino

CHIERISPORT 97

gioca campo sportivo

Via S. Silvestro, 29-Chieri   Dom. ore 10.30

CUNEO

gioca campo sportivo

Via S. Maurizio - S. Rocco Castagn. - Cuneo

FEMM. CASALE

gioca campo sportivo

comunale Stroppiana

FEMM. TRECATE

gioca campo sportivo

Via Mezzano 32 - Trecte

GRIGNASCO

gioca campo sportivo

Viale Varallo - Borgosesia

NEW ATHLETIC

gioca campo sportivo

Via Mercandante 133 - Torino

QUART

gioca campo sportivo

Fraz. La Remise - Sarre

SANMARZANESE CALCIO

gioca campo sportivo

Reg. Giardino - S. Marzano Oliveto

TORNADO SETTIMO

gioca campo sportivo

Via Cascina Nuova 59 - Settimo

USAF FAVARI

gioca campo sportivo

Via delle Querce - Fraz. Favari - Poirino

                                              Dom ore 14.30

VIRTUS TRINITESE FOSSANO

gioca campo sportivo

Via della Cavallina - Trinità

 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE SERIE D CALCIO FEMMINILE

 

 

 

GIRONE A

 

 

 

 

1^ giornata - 16/09/2001                                    5^ giornata - 14/10/2001

 

AZZURRA VCO

-

PEDANEA 2001

 

AZZURRA VCO

-

S. DONATO RONDISSONE

BORGO S. MARTINO

-

NOAGO MAGGIORA

 

GALLIATE

-

BELLAVISTA CALCIO

GALLIATE

-

SPORT VALENZA

 

OLYMP.  ISSOGNE

-

BORGO S. MARTINO

OLYMPIQUE ISSOGNE

-

PARLAMENTO

 

PARLAMENTO

-

SPORT VALENZA

VOLUNTAS NOVARA

-

S.DONATO RONDISS.

 

PEDANEA 2001

-

NOAGO MAGGIORA

Riposa:

-

BELLAVISTA CALCIO

 

Riposa:

-

VOLUNTAS NOVARA

 

 

2^ giornata - 23/09/2001                                    6^ giornata - 21/10/2001

 

BORGO S. MARTINO

-

BELLAVISTA CALCIO

 

BELLAVISTA CALCIO

-

OLYMPIQUE ISSOGNE

NOAGO MAGGIORA

-

VOLUNTAS NOVARA

 

BORGO S. MARTINO

-

PEDANEA 2001

PARLAMENTO

-

AZZURRA VCO

 

NOAGO MAGGIORA

-

SPORT VALENZA

S.DONATO RONDISSONE

-

PEDANEA 2001

 

S.DONATO RONDISS

-

PARLAMENTO

SPORT VALENZA

-

OLYMPIQUE ISSOGNE

 

VOLUNTAS NOVARA

-

GALLIATE

Riposa:

-

GALLIATE

 

Riposa:

-

AZZURRA VCO

 

 

3^ giornata - 30/09/2001                                      7^ giornata - 28/10/2001

 

AZZURRA VCO

-

SPORT VALENZA

 

AZZURRA VCO

-

BELLAVISTA CALCIO

BELLAVISTA CALCIO

-

NOAGO MAGGIORA

 

GALLIATE

-

NOAGO MAGGIORA

GALLIATE

-

S.DONATO RONDIS

 

OLYMP ISSOGNE

-

VOLUNTAS NOVARA

PEDANEA 2001

-

PARLAMENTO

 

PARLAMENTO

-

BORGO S. MARTINO

VOLUNTAS NOVARA

-

BORGO S. MARTINO

 

SPORT VALENZA

-

S. DONATO RONDISSONE

Riposa:

-

OLYMPIQUE ISSOGNE

 

Riposa:

-

PEDANEA 2001

 

 

4^ giornata - 07/10/2001                                    8^ giornata - 04/11/2001

 

BELLAVISTA CALCIO

-

VOLUNTAS NOVARA

 

BELLAVISTA CALCIO

-

PEDANEA 2001

BORGO S. MARTINO

-

GALLIATE

 

BORGO S. MARTINO

-

SPORT VALENZA

NOAGO MAGGIORA

-

AZZURRA VCO

 

GALLIATE

-

OLYMPIQUE ISSOGNE

S. DONATO RONDISSONE

-

OLYMPIQUE ISSOGNE

 

NOAGO MAGGIORA

-

PARLAMENTO

SPORT VALENZA

-

PEDANEA 2001

 

VOLUNTAS NOVARA

-

AZZURRA VCO

Riposa:

-

PARLAMENTO

 

Riposa:

-

S. DONATO RONDISSONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9^ giornata - 11/11/2001                                   

 

AZZURRA VCO

-

GALLIATE

OLYMPIQUE ISSOGNE

-

NOAGO MAGGIORA

PARLAMENTO

-

BELLAVISTA CALCIO

PEDANEA 2001

-

VOLUNTAS NOVARA

S. DONATO RONDISSONE

-

BORGO S. MARTINO

Riposa:

-

SPORT VALENZA

 

 

 

10^ giornata - 18/11/2001                                             

 

BELLAVISTA CALCIO

-

SPORT VALENZA

 

GALLIATE

-

PEDANEA 2001

 

NOAGO MAGGIORA

-

S.DONATO RONDISS

 

OLYMPIQUE ISSOGNE

-

AZZURRA VCO

 

VOLUNTAS NOVARA

-

PARLAMENTO

 

Riposa:

-

BORGO S. MARTINO

 

 

 

 

11^ giornata - 25/11/2001                                             

 

AZZURRA VCO

-

BORGO S. MARTINO

 

PARLAMENTO

-

GALLIATE

 

PEDANEA 2001

-

OLYMPIQUE ISSOGNE

 

S. DONATO RONDISSONE

-

BELLAVISTA CALCIO

 

SPORT VALENZA

-

VOLUNTAS NOVARA

 

Riposa:

-

NOAGO MAGGIORA

 

 

 

 

AZZURRA VCO

gioca campo sportivo

Loc. Moiachina - Piedimulera

BELLAVISTA CALCIO

gioca campo sportivo

V.le Papa Giovanni - Bellavista - Ivrea

BORGO S. MARTINO

gioca campo sportivo

Cant.  Chiesa-S. Maria del Tempio-Casale M.

GALLIATE

gioca campo sportivo

Varzi - Via Adamello 38 - Galliate

NOAGO MAGGIORA

gioca campo sportivo

Via Dosi - Meina

OLYMPIQUE ISSOGNE

gioca campo sportivo

Via Garinne - Issogne

PARLAMENTO

gioca campo sportivo

Gelondo - Via Parlamento - Cossato B.se

PEDANEA 2001

gioca campo sportivo

Via Brun - Loranzè

SAN DONATO RONDISSONE

gioca campo sportivo

C.so A. Claudio 106 - Torino

SPORT VALENZA

gioca campo sportivo

Via Pio La Torre - Valenza

VOLUNTAS NOVARA

gioca campo sportivo

Via S. Bernardino da Siena - Novara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE B

 

 

1^ giornata - 16/09/2001                                    5^ giornata - 14/10/2001

 

BORGATA LESNA

-

NEIVE

 

JUNIOR M. GIRAUDI

-

SANGANO

GIVOLETTESE CALCIO

-

RIVESE

 

L. BORGARETTESE

-

BORGATA LESNA

JUNIOR M. GIRAUDI

-

REAL GARINO 2000

 

MUS. AC SALUZZO

-

GIVOLETTESE CALCIO

LIB. BORGARETTESE

-

SAVIGLIANO 81

 

REAL GARINO 2000

-

RIVESE

MUSIELLO A.C. SALUZZO

-

VALSUSA V.S. CALCIO

 

VALSUSA V.S. C.

-

SAVIGLIANO 81

VILLAR PEROSA

-

SANGANO

 

VILLAR PEROSA

-

NEIVE

 

 

 

2^ giornata - 23/09/2001                                    6^ giornata - 21/10/2001

 

GIVOLETTESE CALCIO

-

BORGATA LESNA

 

BORGATA LESNA

-

MUSIELLO AC SALUZZO

NEIVE

-

LIB. BORGARETTESE

 

GIVOLETTESE C.

-

REAL GARINO 2000

RIVESE

-

VILLAR PEROSA

 

NEIVE

-

JUNIOR M. GIRAUDI

SANGANO

-

REAL GARINO 2000

 

RIVESE

-

SAVIGLIANO 81

SAVIGLIANO 81

-

MUSIEL AC SALUZZO

 

SANGANO

-

VALSUSA VS CALCIO

VALSUSA V.S. CALCIO

-

JUNIOR M. GIRAUDI

 

VILLAR PEROSA

-

LIB. BORGARETTESE

 

 

 

3^ giornata - 30/09/2001                                      7^ giornata - 28/10/2001

 

BORGATA LESNA

-

RIVESE

 

JUNIOR M. GIRAUDI

-

BORGATA LESNA

JUNIOR M. GIRAUDI

-

SAVIGLIANO 81

 

L. BORGARETTESE

-

RIVESE

LIB. BORGARETTESE

-

SANGANO

 

MUS AC SALUZZO

-

VILLAR PEROSA

MUSIELLO A.C. SALUZZO

-

NEIVE

 

REAL GARINO 2000

-

NEIVE

REAL GARINO 2000

-

VALSUSA VS CALCIO

 

SAVIGLIANO 81

-

SANGANO

VILLAR PEROSA

-

GIVOLETTESE C.

 

VALSUSA VS C.

-

GIVOLETTESE CALCIO

 

 

 

4^ giornata - 07/10/2001                                    8^ giornata - 04/11/2001

 

BORGATA LESNA

-

VILLAR PEROSA

 

BORGATA LESNA

-

REAL GARINO 2000

GIVOLETTESE CALCIO

-

LIB. BORGARETTESE

 

GIVOLETTESE C.

-

SAVIGLIANO 81

NEIVE

-

VALSUSA VS CALCIO

 

L. BORGARETTESE

-

MUSIELLO AC SALUZZO

RIVESE

-

JUNIOR M. GIRAUDI

 

NEIVE

-

SANGANO

SANGANO

-

MUSIEL A.C. SALUZZO

 

RIVESE

-

VALSUSA VS CALCIO

SAVIGLIANO 81

-

REAL GARINO 2000

 

VILLAR PEROSA

-

JUNIOR M. GIRAUDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9^ giornata - 11/11/2001                                   

 

JUNIOR M. GIRAUDI

-

LIB. BORGARETTESE

MUSIELLO AC SALUZZO

-

RIVESE

REAL GARINO 2000

-

VILLAR PEROSA

SANGANO

-

GIVOLETTESE C.

SAVIGLIANO 81

-

NEIVE

VALSUSA VS CALCIO

-

BORGATA LESNA

 

10^ giornata - 18/11/2001                                             

 

BORGATA LESNA

-

SAVIGLIANO 81

 

GIVOLETTESE CALCIO

-

NEIVE

 

LIB. BORGARETTESE

-

REAL GARINO 2000

 

MUSIELLO AC SALUZZO

-

JUNIOR M. GIRAUDI

 

RIVESE

-

SANGANO

 

VILLAR PEROSA

-

VALSUSA VS CALCIO

 

 

11^ giornata - 25/11/2001                                             

 

JUNIOR M. GIRAUDI

-

GIVOLETTESE C.

 

NEIVE

-

RIVESE

 

REAL GARINO 2000

-

MUS. AC SALUZZO

 

SANGANO

-

BORGATA LESNA

 

SAVIGLIANO 81

-

VILLAR PEROSA

 

VALSUSA VS CACLIO

-

LIB. BORGARETTESE

 

 

 

BORGATA LESNA

gioca campo sportivo

Via Brissogne 41 - Torino

GIVOLETTESE CALCIO

gioca campo sportivo

Via Torino - Givoletto

JUNIOR M. GIRAUDI

gioca campo sportivo

Corso Alba - Asti

LIBERTAS BORGARETTESE

gioca campo sportivo

Via F.lli Cervi 8 - Borgaretto- Beinasco

MUSIELLO A.C. SALUZZO

gioca campo sportivo

Via Grangia Vecchia 3 - Saluzzo

NEIVE

gioca campo sportivo

Piazza della Nuova Chiesa 8 - Neive

REAL GARINO 2000

gioca campo sportivo

Via Europa 25 - Fraz. Garino - Vinovo

RIVESE

gioca campo sportivo

Via Faustina Mazzetti - Riva presso Chieri

SANGANO

gioca campo sportivo

Via Giovanni Gino 10 - Sangano

SAVIGLIANO 81

gioca campo sportivo

com. adiacente piscina com.le - Savigliano

VALSUSA V.S. CALCIO

gioca campo sportivo

Strada Antica di Francia 19 - Villarfocchiardo

VILLAR PEROSA

gioca campo sportivo

Via Galileo Ferraris 12 - Villar Perosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO CAMPIONATO CALCIO A CINQUE

 

SERIE C 1

 

 

 

1^ giornata - 24/09/2001         04/02/2002                 5^ giornata - 22/10/2001         04/03/2002     

 

C.G.F. RICAMBI AUTO

-

DREAM SPORT MSP

 

C.G.F. RICAMBI AUTO

-

GRUGLIASCO TAUR.

COUMBA FREIDE

-

GRUGLIASCO TAUR.

 

HG TORINO

-

TORINO AVIS

HG TORINO

-

ROSTA 2000

 

I BASSOTTI S.C.

-

EUROSPORTING

LIVERPO N. MILLENNIO

-

REAL PUNTO MATTO

 

LIVERPO N.M.

-

USQUE TANDEM

MASTER CLUB RIVAROS.

-

USQUE TANDEM

 

PASTA

-

REAL PUNTO MATTO

PASTA

-

I BASSOTTI  S.C.

 

POLIZIA DI STATO

-

COUMBA FREIDE

POLIZIA DI STATO

-

TORINO AVIS

 

ROS.MA SAS

-

MASTER CLUB RIVAR.

ROS.MA SAS

-

EUROSPORTING

 

ROSTA 2000

-

DREAM SPORT MSP

 

2^ giornata - 01/10/2001         11/02/2002                 6^ giornata - 29/10/2001         11/03/2002     

 

DREAM SPORT MSP

-

PASTA

 

COUMBA FREIDE

-

ROS.MA SAS

EUROSPORTING

-

ROSTA 2000

 

DREAM SPORT MSP

-

EUROSPORTING

GRUGLIASCO TAUR.

-