F.I.G.C. - L.N.D. S.G.S.
Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
COMITATO PROVINCIALE DI VERCELLI
1. COMUNICATO UFFICIALE Nº 12 DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELLA F.I.G.C.(Torino 11/10/2001)
Dal Comunicato Ufficiale in oggetto si trascrive quanto segue:
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Assemblea Amministrativa della Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 22 della L.N.D.)
LAssemblea della Lega Nazionale Dilettanti è convocata per
SABATO 20 Ottobre 2001
presso lo Sheraton Roma Hotel - Viale del Pattinaggio 100 - Roma, alle ore 10.30 in prima convocazione, ed alle ore 11.30 in seconda convocazione, per lesame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Verifica dei poteri
2. Costituzione dellUfficio di Presidenza dellAssemblea
3. Approvazione del Rendiconto Consuntivo della L.N.D. relativo alla stagione sportiva 2000/2001 ed esame e discussione della relazione.
LAssemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.
Le operazioni di verifica dei poteri e scrutinio saranno svolte dalla Commissione Disciplinare della L.N.D.
La verifica poteri sarà effettuata presso la sede dellAssemblea a partire dalle ore 8.30 del 20 ottobre 2001.
Il presente Comunicato costituisce formale convocazione per gli aventi diritto ai sensi delle vigenti norme regolamentari.
Regolamento Camera di Conciliazione Arbitrato per lo Sport (dalla circolare n. 9 della L.N.D.)
Si trasmette - in allegato - la Circolare n. 9 della Lega Nazionale Dilettanti concernente largomento evidenziato in epigrafe.
Differimento del termine iniziale di installazione dei misuratori fiscali
Si trasmette - in allegato - la Circolare della Commissione Nazionale per le problematiche fiscali, tributarie e amministrative della Lega Nazionale Dilettanti pervenutaci dalla L.N.D. riguardante il differimento del termine di installazione dei misuratori fiscali.
Segreteria
Si rende noto a tutte le Società dipendenti che ogni comunicazione e.mail indirizzata a questo Comitato Regionale dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica:
2. COMUNICATO UFFICIALE Nº 10 DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DELLA F.I.G.C. (Torino 11/10//2001)
Dal Comunicato Ufficiale in oggetto si trascrive quanto segue:
1. ESTRATTO DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 7/E DELLA F.I.G.C. DEL 28/07/2001
(Decisioni della Commissione Premi di Preparazione )
La Commissione Premi di Preparazione ha esaminato le richieste di annullamento del tesseramento biennale 2000/2001 - 2001/2002, visto anche il parere favorevole delle Società di appartenenza, ha deliberato gli annullamenti di seguito riportati:
SOCIETA' RICHIEDENTE |
COGNOME E NOME DEL CALCIATORE |
N. CARTELLINO |
COMITATO PROV. O LOCALE |
----------omissis ----------
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA
U.S.C. MASSIMILIANO GIRAUDI |
BALDASSARRE Michele |
024005 |
ASTI |
U.S. SAVIGLIANESE |
MAZZOLA Alessandro |
024540 |
CUNEO |
U.S. SAVIGLIANESE |
MENSA Roberto |
024538 |
CUNEO |
U.S. BARCANOVA SALUS |
CINQUEPALMI Fabrizio |
024784 |
TORINO |
U.S. BARCANOVA SALUS |
MONTARULI Nicolo |
024776 |
TORINO |
U.S. BARCANOVA SALUS |
NOCARINO Paolo |
025560 |
TORINO |
U.S. BARCANOVA SALUS |
ORSITTO Andrea |
024791 |
TORINO |
A.C. LUCENTO |
GHILLERI Michele |
025427 |
TORINO |
G.S. CANADA |
TAURINO Vincenzo |
024380 |
VERCELLI |
I COMITATI PROVINCIALI E LOCALI SONO TENUTI A COMUNICARE QUANTO RIPORTATO NEL COMUNICATO.
Gli annullamenti dei tesseramenti biennali decorrono dalla data del presente Comunicato del 28/07/2001.
2. ESTRATTO DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 8/E DELLA F.I.G.C. DEL 5/10/2001
(Decisioni della Commissione Premi di Preparazione )
La Commissione Premi di Preparazione ha esaminato le richieste di annullamento del tesseramento biennale 2000/2001 - 2001/2002, visto anche il parere favorevole delle Società di appartenenza, ha deliberato gli annullamenti di seguito riportati:
SOCIETA' RICHIEDENTE |
COGNOME E NOME DEL CALCIATORE |
N. CARTELLINO |
COMITATO PROV. O LOCALE |
----------omissis ----------
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA
U.S. VIGUZZOLESE |
ARENZANI Riccardo |
023689 |
ALESSANDRIA |
U.S. CASCINE VICA |
BERARDI Antonio |
025027 |
TORINO |
U.S. CASCINE VICA |
SCIUTO Federico |
025026 |
TORINO |
CRAL TT ATM SATTI |
CONDOLEO Angelo |
025408 |
TORINO |
I COMITATI PROVINCIALI E LOCALI SONO TENUTI A COMUNICARE QUANTO RIPORTATO NEL COMUNICATO.
Gli annullamenti dei tesseramenti biennali decorrono dalla data del presente Comunicato d 5/10/2001.
3. CONTROLLI ANTIDOPING
Si rende noto che in allegato al presente C.U. viene trasmessa, la circolare a firma del Segretario Generale riguardante i controlli antidoping.
4. IN ALLEGATO, ESTRATTO DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DELLA F.I.G.C. DEL 12 SETTEMBRE 2001
Il Commissario Straordinario
§ ritenuta lopportunità di regolamentare compiutamente la disciplina antidoping nellambito della tutela della salute relativamente ai rapporti professionistici;
§ considerato che tutte le componenti hanno auspicato ladozione di un apposito codice di comportamento che specifichi obblighi e reciproci diritti nellambito della materia del doping
d e l i b e r a
di approvare lallegato codice di comportamento in materia di lotta al doping nellambito della tutela della salute, parte integrante del presente comunicato, e che entra immediatamente in vigore.
I Presidenti dei Comitati Provinciali e Locali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i comunicati ufficiali.
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE
Segreteria
ATTIVITA DI BASE
Ricordiamo a tutte le società che svolgono attività con squadre delle categorie Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti di voler ritirare presso questo Comitato Provinciale il poster relativo alla Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti, come già annunciato nella riunione del 24/9/01. Rammentiamo inoltre che tale poster deve essere esposto in luogo idoneo alla vista di tutti presso le sedi delle rispettive società.
TORNEI RATIFICATI DAL COMITATO PROVINCIALE DI VERCELLI
Questo Comitato Provinciale, sentito il parere del Responsabile dellAttività di base Prof. Paolo Biasotto, ha autorizzato leffettuazione del seguente torneo approvandone il relativo regolamento:
1° Trofeo del Piccolo Telefono Azzurro indetto ed organizzato dalla Società Pro Belvedere per la categoria Pulcini in programma Domenica 14 Ottobre 2001.
VARIAZIONE DISPUTA GARE.
Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che per espressa richiesta delle società interessate, le gare sottoindicate avranno luogo sul campo diverso da quello programmato, e precisamente:
Campionato ALLIEVI
Pro Belvedere-Virtus Vercelli campo via Baratto Vercelli ore 10.00
Villata Popolo - campo S. Nazzaro Sesia ore 10.00
Campionato di TERZA CATEGORIA
Pro Belvedere-Sillavengo - Campo via Baratto Vercelli ore 15.30
1. RISULTATO DELLE GARE DI SABATO 06 OTTOBRE 2001
a) Si trascrivono, qui di seguito, i risultati ufficiali delle gare :
2ª giornata [andata]
JUNIOR CALCIO |
SALUGGIA VIRTUS |
2 |
1 |
SERRAVALLESE |
BIANZE |
1 |
2 |
GATTINARA |
LIVORNO FERRARIS |
3 |
7 |
CIGLIANO CALCIO |
PIEMONTE SPORT |
1 |
4 |
SCUOLE CRISTIANE |
SOMS PALESTRO |
3 |
1 |
VIRTUS VERCELLI |
CARISIO |
2 |
1 |
Ha riposato : |
CANADA |
- |
- |
2ª giornata [andata]
GIRONE *A*
CARESANABLOT |
BLU TRICOTS |
1 |
0 |
TRICERRESE RONSECCO |
PEZZANA |
2 |
2 |
YDRA MARCO GOMME |
STROPPIANA |
1 |
0 |
GIRONE *B*
SPORTING 91 TIFFANY |
PALAZZOLESE |
1 |
1 |
OLCENENGO |
PRETI & DONA |
3 |
4 |
DESANA |
VIASANPAOLO ABBIGL. |
0 |
0 |
2. RISULTATO DELLE GARE DI DOMENICA 07 OTTOBRE 2001
a) Si trascrivono, qui di seguito, i risultati ufficiali delle gare :
2ª giornata [andata]
GIRONE *A*
SELECAO |
NUOVO MULINO |
4 |
2 |
GIRONE *B*
ERRANTI CALCIO 2000 |
RANGERS SME VER. C. |
1 |
1 |
2ª giornata [andata]
CANADÁ |
TRONZANO |
0 |
0 |
VIRTUS VERCELLI |
SOMS PALESTRO |
6 |
2 |
SANTHIÁ CALCIO |
PRO BELVEDERE |
3 |
1 |
CIGLIANO CALCIO |
VILLATA |
6 |
0 |
PIEMONTE SPORT |
CASTIGLIANO |
5 |
0 |
SCUOLE CRISTIANE |
JUNIOR CALCIO |
8 |
0 |
Ha riposato : |
POPOLO |
- |
- |
4ª giornata [andata]
GIRONE *E*
CRESCENTINO |
BIANZÉ |
2 |
5 |
PIEMONTE SPORT |
SCUOLE CRISTIANE |
1 |
2 |
FONTANETTESE |
ATL. PONTESTURA 1999 |
3 |
0 |
VEROLENGO |
CANADA |
1 |
2 |
CASABIANCAMONTECARLO |
AMICI DI MONTEGIOVE |
2 |
2 |
SAN SEBASTIANO DA PO |
VIRTUS VERCELLI |
1 |
2 |
LIVORNO FERRARIS |
PRO PALAZZOLO |
2 |
2 |
3ª giornata [andata]
CASTIGLIANO |
TRONZANO |
3 |
2 |
OZZANO |
FRASSINETO |
2 |
4 |
SALUGGIA VIRTUS |
CASALBELTRAME |
2 |
2 |
SAN NAZZARO SESIA |
LANDIONA |
2 |
0 |
VINZAGLIO |
PRO BELVEDERE |
1 |
4 |
SILLAVENGO |
SANGERMANESE |
3 |
0 |
b) La sottonotata gara non ha avuto svolgimento per il mancato arrivo del
Direttore di gara designato :
3ª giornata [andata]
PONTESTURA |
OR. SA. TRINO |
|
|
GIUSTIZIA SPORTIVA
DECISIONI del Giudice Sportivo Sig. Enrico SALICONE assunte con lassistenza del Presidente A.I.A. Sig. Pier Giuseppe BIAVA.
1. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CON RIFERIMENTO ALLE GARE
DEL 06/10/2001
1.1. CAMPIONATO JUNIORES
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A carico di società
Ammende
L. 80.000 U.S. CARISIO
per insulti e frasi scurrili nei confronti dellarbitro, da parte dei propri sostenitori, per tutta la durata delle gara e per aver causato il ritardato inizio della gara.
L. 50.000 U.S. VIRTUS VERCELLI
per insulti e frasi scurrili nei confronti dellarbitro, da parte dei propri sostenitori, per tutta la durata delle gara.
L. 30.000 U.S. GATTINARA
per mancata trascrizione, sulla distinta calciatori, i dati anagrafici dei giocatori.
A CARICO DI ALLENATORI
Inibizione ad assolvere incarichi o mansioni ufficiali inerenti a gare fino al 22/10/2001 al sig. POLETTO DAVIDE (Virtus Vercelli) allontanato dal campo per comportamento non regolamentare.
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
Squalifica per una gara effettiva
NEGRO ANDREA Cigliano Calcio
Squalifica per due gare effettive
DEMIN ELIA Livorno Ferraris
Non Espulsi dal campo
Squalifica per due gare effettive
BERTUCCI FABIO Serravallese
al termine della gara colpiva volontariamente un avversario con una pallonata
1.2. CAMPIONATO AMATORI
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
Squalifica per una gara effettiva
CREPALDI SAMUELE Viasanpaolo Abbigliamento
ROSSO STEFANO Palazzolese
Squalifica per due gare effettive
GAIETTA DAVIDE Stoppiana Calcio
Squalifica per tre gare effettive
VILLARBOITO MASSIMILIANO Ydra Marco Gomme
per aver colpito con un calcio e un pugno un avversario, in reazione allo spintone
ricevuto.
2. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CON RIFERIMENTO ALLE GARE
DEL 07/10/2001
2.1. CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A carico di società
Ammende
L. 50.000 U.S. CRESCENTINO
per aver permesso, al termine delle gara, laccesso nellarea degli spogliatoi a persona estranea che insultava larbitro.
L. 50.000 U.S. LIVORNO FERRARIS
per aver un proprio sostenitore minacciato e insultato larbitro mentre questo si accingeva a raggiungere la propria autovettura.
A CARICO DI ALLENATORI
Inibizione ad assolvere incarichi o mansioni ufficiali inerenti a gare fino al 21/10/2001 al sig. DI VITO GABRIELE (San Sebastiano Po) allontanato dal campo per aver pronunciato frasi offensive nei confronti dellarbitro.
Inibizione ad assolvere incarichi o mansioni ufficiali inerenti a gare fino al 04/11/2001 al sig. BLENGINO LORENZO (Crescentino) allontanato dal campo per insulti e frasi offensive nei confronti dellarbitro, ritardando oltremodo luscita dal terreno di gioco.
A CARICO DI DIRIGENTI
Inibizione ad assolvere incarichi o mansioni ufficiali inerenti a gare fino al 21/10/2001 al sig. GALLO WILMER (Scuole Cristiane) allontanato dal campo per reiterate proteste nei confronti dellarbitro.
A CARICO DI ASSISTENTI ARBITRALI DI PARTE
Inibizione ad assolvere incarichi o mansioni ufficiali inerenti a gare fino al 18/11/2001 al sig. BENA LIVIO (Verolengo) allontanato dal campo per aver contestato vivacemente una decisione dellarbitro . Alla notifica del provvedimento lanciava la bandierina verso larbitro senza colpirlo.
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
Squalifica per una gara effettiva
SOLEY MARIO San Sebastiano Po
Squalifica per due gare effettive
VIGNA EMANUELE San Sebastiano Po
Squalifica per tre gare effettive
CASTRONOVO THOMAS Virtus Vercelli
entrato sul terreno di gioco dalla panchina colpiva con un pugno un avversario
2.2. CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Provvedimenti disciplinari
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
Squalifica per due gare effettive
MASSOLA NICOLA Frassineto
Ammonizione con diffida (III infr)
BETTINI SALVATORE Vinzaglio
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire ai Comitati Regionali di competenza entro e non oltre il 26 Ottobre 2001
Pubblicato in Vercelli ed affisso allalbo del C.P. Vercelli in data 11 Ottobre 2001
Il Segretario Il Presidente
Claudio Baldin Piero Pulcina
4ª giornata (andata)
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Comune |
Ora |
SERRAVALLESE |
SALUGGIA VIRTUS |
Comunale |
Serravalle |
15.30 |
CANADÁ |
JUNIOR CALCIO |
Com.R. Maglione |
Vercelli |
15.00 |
GATTINARA |
BIANZÉ |
Comunale |
Gattinara |
15.30 |
SCUOLE CRISTIANE |
LIVORNO FERRARIS |
Com. Via Viviani |
Vercelli |
15.30 |
VIRTUS VERCELLI |
PIEMONTE SPORT |
Com. Via Baratto |
Vercelli |
15.00 |
CARISIO |
SOMS PALESTRO |
Comunale |
Carisio |
15.30 |
Riposa |
CIGLIANO CALCIO |
|
|
|
4ª giornata (andata)
Girone A
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Comune |
Ora |
BLU TRICOTS |
NUOVO MULINO |
Comunale |
Olcenengo |
15.00 |
STROPPIANA |
PEZZANA |
Comunale |
Stroppiana |
15.00 |
YDRA MARCO GOMME |
TRICERRESE RONSECCO |
Comunale |
Greggio |
15.00 |
Girone B
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Comune |
Ora |
PALAZZOLESE |
RANGERS SME VER. C. |
Comunale |
Palazzolo |
15.00 |
VIASANPAOLO ABBIGL |
PRETI & DON |
Comunale |
Salasco |
15.00 |
DESANA |
OLCENENGO |
Comunale |
Desana |
15.00 |
2ª giornata (andata)
Girone A
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Comune |
Ora |
PIEMONTE SPORT A |
CIGLIANO CALCIO |
Com. C.so Rigola |
Vercelli |
16.30 |
Or.Sa. TRINO |
CANADÁ |
P.za Don Bosco |
Trino |
16.00 |
PRO VERCELLI CALCIO |
LIVORNO FERR. |
Comunale |
Pezzana |
15.30 |
Riposa |
ALICESE |
|
|
|
Girone B
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Comune |
Ora |
PIEMONTE SPORT B |
POPOLO |
Com. C.so Rigola |
Vercelli |
15.15 |
LIBERTAS ROBBIO |
CARESANESE |
Oratorio S. Pio IX |
Robbio L. |
16.00 |
JUNIOR CALCIO |
RONZONESE |
Comunale Bianchi |
Casale |
15.30 |
2ª giornata (andata)
Girone A
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Comune |
Ora |
CANADA A |
SOMS PALESTRO |
Com. R Maglione |
Vercelli |
17.00 |
PRO BELVEDERE |
VIRTUS VERCELLI |
Com. ardissone |
Vercelli |
15.00 |
CASTIGLIANO |
BORGOVERCELLI |
Com. Via Oberdan |
Vercelli |
15.00 |
LIBERTAS ROBBIO |
CASALE CALCIO A |
Oratorio S. Pio IX |
Robbio Lom. |
17.15 |
Riposa : |
OR.SA. TRINO A |
|
|
|
Girone B
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Comune |
Ora |
CIGLIANO CALCIO |
LIVORNO FERRARIS |
Comunale |
Cigliano |
15.30 |
ALICESE |
PRO CAVAGNOLO |
Comunale |
Alice Castello |
15.30 |
SANTHIA CALCIO A |
OR.SA. TRINO B |
Comunale |
Santhià |
17.15 |
CRESCENTINESE B |
PRO VERCELLI |
Comunale |
Crescentino |
16.15 |
Riposa : |
CANADA B |
|
|
|
Girone C
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Comune |
Ora |
CRESCENTINESE A |
CASALE CALCIO B |
Comunale |
Crescentino |
15.00 |
FRASSINETO |
SCUOLE CRISTIANE |
Via Lamarmora |
Frassineto |
15.30 |
OR.SA. TRINO C |
PIEMONTE SPORT |
P.za Don Bosco |
Trino |
15.00 |
SANTHIA CALCIO B |
POPOLO |
Comunale |
Santhià |
16.00 |
Riposa : |
JUNIOR CALCIO |
|
|
|
1ª giornata (ritorno)
Girone A
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Ora |
Livorno Ferraris A |
Cigliano A |
Comunale - Livorno Ferraris |
15.00 |
Pro Cavagnolo |
Alicese |
Comunale - Cavagnolo |
15.30 |
Girone B
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Ora |
SOMS Palestro |
Pro Belvedere A |
Comunale - Palestro |
15.30 |
Libertas Robbio A |
Borgovercelli |
Oratorio S. Pio IX - Robbio |
15.00 |
Girone C
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Ora |
Pro Vercelli A |
Piemonte Sport A |
Bozino - Vercelli |
15.00 |
Santhià A |
Canadà A |
Comunale - Santhià |
15.00 |
Girone D
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Ora |
Junior A |
Casale A |
Bianchi - Casale |
16.00 |
Riposa: Popolo A |
|
|
Girone E
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Ora |
Virtus Vercelli |
Pro Belvedere B |
Baratto - Vercelli |
17.00 |
Castigliano |
Libertas Robbio B |
Via Oberdan - Vercelli |
16.30 |
Girone F
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Ora |
Scuole Cristiane A |
Crescentinese A |
Via Viviani - Vercelli |
16.00 |
Riposa: OR.SA Trino A |
|
|
Girone G
Società spitante |
Società ospite |
Campo |
Ora |
Pro Vercelli B |
Piemonte Sport B |
Bozino - Vercelli |
16.00 |
Pro Belvedere D |
Scuole Cristiane B |
Ardissone - Vercelli |
15.30 |
Girone H
Società spitante |
Società ospite |
Campo |
Ora |
Livorno Ferraris B |
Crescentinese B |
Comunale - Livorno Ferraris |
16.00 |
Santhià B |
Cigliano B |
Comunale - Santhià |
15.00 |
Girone I
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Ora |
Canadà B |
Cigliano C |
Maglione - Vercelli |
15.30 |
Pro vercelli C |
OR.SA Trino B |
Bozino - Vercelli |
17.00 |
Girone L
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Ora |
Frassineto A |
Junior B |
Via Lamarmora Frassineto |
15.00 |
Popolo B |
Casale B |
Comunale - Casale Popolo |
15.00 |
Girone M
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Ora |
Frasssineto B |
Casale C |
Via Lamarmora Frassineto |
16.30 |
Frass. Occimiano |
Scuole Cristiane C |
Comunale Occimiano |
15.30 |
4ª giornata (andata)
Girone A
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Comune |
Ora |
SELEÇAO |
CARESANABLOT |
e |
Salasco |
10.30 |
Girone B
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Comune |
Ora |
ERRANTI 2000 CALCIO |
SPORTING 91 TIFFANY |
Comunale |
Tronzano |
10.30 |
4ª giornata (andata)
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Comune |
Ora |
PIEMONTE SPORT |
VILLATA |
a |
Vercelli |
10.00 |
SCUOLE CRISTIANE |
CIGLIANO CALCIO |
Com. Via Viviani |
Vercelli |
10.00 |
SANTHIÁ CALCIO |
CASTIGLIANO |
Comunale |
Santhià |
10.00 |
VIRTUS VERCELLI |
JUNIOR CALCIO |
Com. Via Baratto |
Vercelli |
10.00 |
CANADÁ |
PRO BELVEDERE |
Com. R. Maglione |
Vercelli |
10.00 |
POPOLO |
TRONZANO |
Com. Cant. Chiesa |
Casale Popolo |
10.00 |
Riposa |
SOMS PALESTRO |
|
|
|
2ª giornata (andata)
Girone B
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Comune |
Ora |
BORGOVERCELLI |
SCUOLE CRISTIANE |
Comunale |
Borgovercelli |
10.30 |
6ª giornata (andata)
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Comune |
Ora |
PIEMONTE SPORT |
BIANZÉ |
Corso Rigola |
Vercelli |
15.30 |
FONTANETTESE |
CRESCENTINO |
Comunale |
Fontanetto Po |
15.30 |
VEROLENGO |
SCUOLE CRISTIANE |
V. Rimembranza |
Verolengo |
15.30 |
CASABIANCAMONTECARL |
ATL. PONTESTURA 99 |
Str. Padana Sup. |
Casabianca |
15.30 |
SAN SEBASTIANO DA PO |
CANADÁ |
Via Berlinguer |
S. Sebastiano |
15.30 |
LIVORNO FERRARIS |
AM. DI MONTEGIOVE |
Via C. Battisti |
Livorno Ferr. |
15.30 |
PRO PALAZZOLO |
VIRTUS VERCELLI |
Via Torino |
Palazzolo |
15.30 |
5ª giornata (andata)
Società ospitante |
Società ospite |
Campo |
Comune |
Ora |
OZZANO |
TRONZANO |
Via Perbocca |
Ozzano |
15.30 |
SALUGGIA |
CASTIGLIANO |
Via Ponte Rocca |
Saluggia |
15.30 |
SAN NAZZARO SESIA |
FRASSINETO |
V. Circonvallazione |
S. Nazzaro S. |
15.30 |
PONTESTURA |
CASALBELTRAME |
Str. Maura |
Pontestura |
15.30 |
VINZAGLIO |
LANDIONA |
V. Principe Amedeo |
Vinzaglio |
15.30 |
SILLAVENGO |
Or.Sa. TRINO |
Regione Paschetto |
Sillavengo |
15.30 |
SANGERMANESE |
PRO BELVEDERE |
V. Campo Sportivo |
S.Germano VC |
15.30 |
PUBBLICATO IN VERCELLI ED AFFISSO ALLALBO DELLA SEDE IL GIORNO 11 OTTOBRE 2001
3 settembre 2001
665/CT/CC/sc
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
e delle Divisioni
Loro Sedi
CIRCOLARE N. 9
DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Oggetto: Regolamento Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della lettera-circolare dellUfficio Studi e Legislazione del C.O.N.I. del 3 agosto 2001, prot. n. 000310/S.L., concernente loggetto.
Si raccomanda limmediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE
(Gabriella Lombi) (Carlo Tavecchio)
CONI
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
FEDERAZIONE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
Ufficio Studi e Legislazione
Prot. n. 000310 /S.L.
Roma, 3 agosto 2001
Ai Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali
Ai Presidenti delle Discipline Associate
Ai Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva
Loro Sedi
Oggetto: trasmissione Regolamento Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Si trasmette, allegata alla presente, copia della deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1188 del 1° agosto 2001, con la quale, in attuazione di quanto previsto dallarticolo 12 dello Statuto del CONI, è stato approvato il Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, la cui esecutività, in assenza di rilievi da parte del Ministero vigilante, decorre dal 23 agosto p.v..
Nel sottolineare limportanza di tale deliberazione, che segna loperatività di questo autorevole organo della giustizia sportiva, cui sono demandate funzioni di particolare delicatezza e rilevanza, si richiama lattenzione su alcuni aspetti relativi alle competenze della Camera, come risultanti dallarticolo 12 dello Statuto del CONI (di cui si allega copia):
· la Camera ha funzioni consultive, di conciliazione e di arbitrato;
· i pareri emessi dalla Camera non vincolanti possono essere richiesti in ordine a questioni giuridiche in materia sportiva, con esclusione di quelle aventi natura tecnico-sportiva;
· la Camera, in relazione alle funzioni di conciliazione e di arbitrato, ha competenza con pronunzia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione Sportiva Nazionale, ovvero una Disciplina sportiva associata, ovvero un Ente di promozione sportiva a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nellambito della giustizia federale;
· sono escluse dalle competenze della Camera le controversie di natura tecnico disciplinare che comportano lirrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni
· restano altresì escluse dalla competenza della Camera tutte le controversie tra soggetti affiliati, tesserati o licenziati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nellambito delle Federazioni Sportive Nazionali, ovvero delle Discipline sportive associate, ovvero degli Enti di promozione sportiva;
· le istanze dovranno essere presentate alla Camera entro sessanta giorni dalla data di conoscenza dellatto contestato;
· i termini per proporre istanza di conciliazione od arbitrato relativamente a provvedimenti emessi a partire dal 28 dicembre 2000 - data di approvazione dello Statuto del CONI - e divenuti già definitivi, decorrono dalla data di approvazione del regolamento.
Con la medesima deliberazione il Consiglio Nazionale del CONI ha individuato quali componenti fissi della Camera il Cons. Lamberto Cardia (con funzioni di Presidente), il Prof. Massimo Coccia, lOn. Franco Frattini, lAvv. Marcello Melandri e il Prof. Pierluigi Ronzani, approvando altresì un primo elenco di nominativi da cui estrarre - a rotazione semestrale - i restanti componenti della Camera formato dalle seguenti persone: Cons. Antonino Anastasi, Avv. Massimo Ciardullo, Prof. Avv. Luigi Fumagalli, Prof. Avv. Andrea Giardina, Avv. Enrico Ingrillì, Prof. Avv. Domenico La Medica, Prof. Avv. Daniele Mantucci, Prof. Avv. Giulio Napolitano, Avv. Mario Sciino, Avv. Aurelio Vessichelli e Prof. Avv. Massimo Zaccheo.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)
Nuovo Statuto del
Comitato Olimpico Nazionale italiano
DELIBERATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI
IL 15- 11 -2000, APPROVATO CON D.M. 28- 12 -2000
Art. 12 - Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport
1. E istituita presso il CONI una Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport disciplinata da un regolamento di conciliazione e arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI e composta - per le finzioni consultive e di conciliazione - da nove membri dei quali cinque componenti fissi e quattro estratti a rotazione semestrale dallelenco di nominativi non superiore a trenta deliberato dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Nazionale.
2. La Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport ha competenza con pronunzia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione Sportiva Nazionale, ovvero una Disciplina sportiva associata, ovvero un Ente di promozione sportiva a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nellambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato lirrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni.
3. Restano escluse dalla competenza della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport tutte le controversie tra soggetti affiliati, tesserati o licenziati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nellambito delle Federazioni Sportive Nazionali, ovvero delle Discipline sportive associate, ovvero degli Enti di promozione sportiva.
4. Le controversie di cui al comma 2 del presente articolo sono sottoposte, ad istanza del
soggetto affiliato, tesserato o licenziato, ovvero ad istanza della Federazione Sportiva Nazionale, ovvero della Disciplina sportiva associata, ovvero dellEnte di promozione sportiva, ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. Listanza deve essere proposta entro sessanta giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado o comunque non soggetta a impugnazione.
5. Qualora la controversia riguardi una Federazione Sportiva Nazionale, ovvero una Disciplina sportiva associata, ovvero un Ente di promozione sportiva che abbiano statutariamente accettato la competenza arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, e a condizione che non sia stata raggiunta la conciliazione entro sessanta giorni dalla relativa istanza, la controversia può essere sottoposta a istanza del soggetto affiliato, tesserato o licenziato, ovvero a istanza della Federazione, ovvero della Disciplina sportiva associata, ovvero dallEnte di promozione sportiva, ad un procedimento arbitrale presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. Il procedimento arbitrale è disciplinato dal regolamento di cui al comma 1 nei rispetto delle disposizioni inderogabili de gli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile in materia di arbitrato.
6. La Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport emette altresì pareri non vincolanti su questioni giuridiche in materia sportiva, su richiesta del CONI o di una Federazione Sportiva. Nazionale, ovvero di una Disciplina sportiva associata, ovvero di un Ente di promozione sportiva.
7. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.
8. I conciliatori e gli arbitri della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport sono nominati dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Nazionale, e svolgono le proprie funzioni nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia e indipendenza di giudizio applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dellordinamento sportivo nazionale e internazionale.
Comitato Olimpico Nazionale
Italiano
CAMERA DI CONCILIAZIONE E
ARBITRATO PER LO SPORT
REGOLAMENTO
TITOLO I
LA CAMERA DI CONCILlAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT
Art. 1. La Camera
1. La Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (Camera), istituita ai sensi dellart. 12 dello Statuto del CONI approvato con D.M. 28 Dicembre 2000 (Statuto), svolge le funzioni consultive, di conciliazione e di arbitrato, sovraintendendo alle relative procedure, in conformità al presente Regolamento.
2. La Camera, nominata dal Consiglio Nazionale del CONI su proposta della Giunta Nazionale, è formata da nove componenti, dei quali cinque fissi e quattro estratti con rotazione semestrale da un Elenco di esperti in materia giuridica e sportiva, non superiore a trenta, deliberato ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera c) e 12, comma 1, dello Statuto. I componenti fissi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
3. La Camera elegge tra i propri componenti fissi i] Vice-Presidente; questultimo sostituisce con i medesimi poteri il Presidente in caso di assenza o impedimento.
4. La Camera può svolgere le proprie funzioni in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni del presente Regolamento, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dellordinamento sportivo nazionale e internazionale.
5. La Camera può segnalare alla Giunta Nazionale del CONI lesigenza di modifiche o integrazioni al presente Regolamento.
6. La Camera, nel rispetto del presente Regolamento, determina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
7. La Camera ha sede in Roma presso il CONI e svolge le proprie attività avvalendosi della Segreteria istituita ai sensi dellart. 24 del presente Regolamento.
TITOLO Il
FUNZIONE CONSULTIVA
Art. 2. Pareri resi dalla Camera
1. La Camera svolge funzioni consultive emettendo pareri non vincolanti
2. Il parere viene reso da un collegio di tre componenti della Camera. Prima della sua formale adozione, lo schema di parere viene sottoposto ai restanti componenti. Qualora almeno tre di questi ultimi lo richiedano, la questione viene devoluta alla Camera in seduta plenaria.
3. Una volta adottato, il parere viene comunicato al soggetto richiedente.
4. Possono richiedere il parere il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, il Presidente e il Segretario Generale del CONI, nonché una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata ovvero un Ente di promozione sportiva.
5. Il parere può essere richiesto in ordine a questioni giuridiche in materia sportiva, con esclusione di quelle aventi natura tecnico-sportiva.
6.Il versamento dei diritti amministrativi inerenti al rilascio del parere deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di questultimo, secondo limporto previsto nella Tabella di cui allart. 25 comma 2 del presente Regolamento.
7. Il parere non può essere richiesto su una controversia in atto.
TITOLO III
FUNZIONE CONCILIATIVA
Art. 3. Conciliazione
1. La Camera ha competenza a promuovere, su richiesta di uno o più soggetti interessati, la conciliazione di controversie in materia sportiva, quando:
a) lo statuto di una Federazione sportiva nazionale o una Disciplina sportiva associata o un Ente di promozione sportiva lo preveda;
b) si tratti di una controversia che contrappone una Federazione sportiva nazionale, o una Disciplina sportiva associata, o un Ente di promozione sportiva a uno o più affiliati, tesserati o licenziati;
c) siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale. Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva o comunque quando si tratti di decisioni definiti e.
2. La conciliazione può essere richiesta da una o entrambe le parti interessate.
3. Alla Camera può, inoltre, essere devoluta ai fini della conciliazione mediante espresso accordo tra le parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.
4. La conciliazione non può essere richiesta da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare inferiore a 120 giorni.
5. E obbligatorio il tentativo di conciliazione dufficio prima dellinstaurazione di un procedimento arbitrale.
Art. 4. Procedimento di conciliazione
1. La controversia è sottoposta alla Camera dal soggetto affiliato, tesserato o licenziato ovvero dalla Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, con istanza da presentare entro sessanta giorni dalla data di conoscenza dellatto contestato.
2. Lo scopo della procedura di conciliazione è quello di favorire la composizione amichevole di controversie in tempi brevi e con costi contenuti attraverso lintervento di conciliatori. Essi sono incaricati di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta loro di risolvere la controversia.
3. Il conciliatore per ciascuna controversia è nominato dal Presidente della Camera tra i componenti della Camera stessa o dellElenco di cui all1, comma 2, del presente Regolamento.
4. Le parti si impegnano a presentarsi allincontro di conciliazione e a partecipare in buona fede al tentativo di conciliazione; possono dichiarare di voler abbandonare la procedura ove si convincano che questa non abbia prospettive di successo.
5. La parte che desideri ricorrere alla procedura di Conciliazione sottopone alla Camera la propria istanza di conciliazione e ne invia copia alla controparte.
6. Listanza contiene le informazioni necessarie per la comprensione del caso ed in particolare:
a) denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché eventuale nomina di procuratori;
b) breve descrizione dei fatti e delle pretese, con eventuale presentazione della
documentazione ritenuta utile;
a) indicazione delle norme statutarie o delle clausole contrattuali che consentono il ricorso alla conciliazione;
b) documentazione comprovante lavvenuta comunicazione alla controparte.
7. Contestualmente allistanza, e a pena di improcedibilità, deve essere effettuato il versamento dei diritti amministrativi stabiliti per la procedura di conciliazione.
8. Entro dieci giorni dalla ricezione dellistanza di conciliazione, la controparte ha facoltà di depositare una memoria documentata a sostegno delle sue ragioni, inviandone copia alla parte istante; entro tale termine deve altresì versare i diritti amministrativi ad essa dovuti.
7. Il conciliatore è nominato successivamente al deposito dellistanza di conciliazione e, dopo laccettazione, il suo nominativo viene comunicato alle parti a cura della Segreteria.
Art. 5. Lincontro di conciliazione
1. Le parti sono invitate ad uno o più incontri di conciliazione presso la sede della Camera o, se il conciliatore ne ravvisi lopportunità, in luogo diverso.
1. Il primo incontro di conciliazione deve essere convocato dal conciliatore di regola entro venti giorni dalla data di accettazione della nomina.
2. Gli incontri sono condotti senza alcuna formalità procedurale, sentendo le parti separatamente e congiuntamente, in modo da favorire la ricerca di una soluzione amichevole della controversia.
3. Le parti debbono comparire personalmente o a mezzo di procuratori, e possono essere assistite da esperti, legali e/o tecnici.
4. Il conciliatore può, invitare a partecipare al procedimento di conciliazione altre parti, se ritiene che abbiano un interesse rilevante e diretto nella questione.
6. Leventuale accordo raggiunto tra le parti viene formalizzato per iscritto e firmato dalle parti e dal conciliatore. Le parti sono obbligate a dare esecuzione allaccordo nei termini stabiliti dallo stesso.
7. In caso di mancato accordo tra le parti, entro sessanta giorni dallistanza di conciliazione, la procedura di conciliazione è dichiarata chiusa.
8. Linsuccesso della procedura di conciliazione non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti; le dichiarazioni delle parti e quanto verificatosi nel corso di tale procedura non potranno essere utilizzati in eventuali procedure arbitrali né potranno essere utilizzati per altri fini
Art. 6. Comunicazioni e termini nel procedimento di conciliazione
1. Tutte le comunicazioni delle parti, della Segreteria o del conciliatore possono avvenire in forma libera, purché vi sia la prova dellavvenuta ricezione.
2. Al fine del rispetto dei termini, vale la data di trasmissione o di comunicazione
3. In casi particolari o su accordo fra le parti, i termini stabiliti nel presente Regolamento possono essere derogati con provvedimento del conciliatore ovvero, prima della sua nomina, con provvedimento del Presidente della Camera.
TITOLO IV
LA FUNZIONE ARBITRALE
Art. 7. Instaurazione dellarbitrato
1. La procedura di arbitrato disciplinata nel presente Regolamento si applica, alternativamente:
a) quando sia previsto nello statuto di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva;
b) quando vi sia comunque, tra le parti di una controversia riguardante la materia sportiva, un accordo arbitrale ai sensi dellart. 12, comma 7, dallo Statuto.
2. La procedura di arbitrato è ammissibile a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione.
1. Larbitrato, inoltre, non può essere instaurato da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare inferiore a 120 giorni.
2. Sono escluse dalla competenza della Camera le controversie per le quali siano stati istituiti procedimenti arbitrali nellambito delle Federazioni.
3. Qualora una parte, prima della costituzione dellorgano arbitrale, sollevi una eccezione in merito alla esistenza o alla validità dellaccordo arbitrale, il Presidente della Camera o un suo delegato decide al riguardo, dichiarando la procedibilità o meno dellarbitrato. In caso di procedibilità, spetta comunque allorgano arbitrale, non oltre la prima udienza, decidere sulla propria competenza.
6.La procedura arbitrale può avere corso solo dopo lesperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione di cui al presente Regolamento. Listanza di arbitrato deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di chiusura delle procedure di conciliazione.
7. La procedura arbitrale disciplinata dal presente Regolamento ha natura rituale - salvo diverso accordo delle parti e nei casi previsti dallart.12, comma 7 dello Statuto - e gli arbitri decidono applicando le norme di diritto e le nonne e gli usi dellordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano gli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.
Art. 8 - Istanza della parte attrice
1. La parte che intende instaurare il procedimento arbitrale deve far pervenire alla Camera e alla controparte una istanza di arbitrato sottoscritta dalla parte stessa o dal difensore munito di procura, contenente:
a) denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché leventuale nomina di uno o più difensori;
b) denominazione ed indirizzo della parte convenuta;
c) indicazione della previsione statutari che consente il ricorso allarbitrato, ovvero la copia dellatto che contiene la clausola o il compromesso arbitrale;
d ) estremi del tentativo di conciliazione rimasto senza esito;
e) esposizione dei fatti e delle pretese;
f) eventuale indicazione dei mezzi di prova a sostegno della istanza ed ogni documento ritenuto utile:
g) nomina dellarbitro o indicazioni necessarie per la sua scelta;
h) originale delleventuale procura alle liti conferita al proprio difensore se non apposta a margine o in calce allistanza.
2. La parte attrice deve, a pena di improcedibilità dellistanza, versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti nella Tabella di cui allart. 25 comma 2 del presente Regolamento.
3. Listanza di arbitrato deve essere depositata in originale più tre copie presso la Segreteria della Camera; unitamente alla istanza, la parte attrice deve allegare documentazione comprovante lavvenuta comunicazione dellistanza alla controparte e lavvenuto versamento dei diritti amministrativi.
4. La Segreteria, verificata la regolarità dellistanza, provvede ad informare la parte convenuta del deposito dellistanza; se la documentazione appare incompleta o non regolarmente comunicata, la Segreteria invita la parte attrice a provvedere.
Art. 9. Risposta della parte convenuta
1. La parte convenuta, entro 15 giorni dal ricevimento dellistanza, può far pervenire alla. Camera e alla controparte la propria risposta, sottoscritta dalla parte stessa o dal difensore munito di procura, e contenente:
a) denominazione e domicili, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché leventuale nomina di uno o più difensori;
b) elementi atti alla difesa ed eventuale domanda riconvenzionale;
c) eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la parte ritenga utile presentare;
d) nomina dellarbitro o indicazioni necessarie per la sua scelta;
e) originale delleventuale procura alle liti conferita al proprio difensore se non
apposta a margine o in calce alla risposta.
2. Entro il termine indicato per la risposta, la parte convenuta deve, a pena di mancata costituzione nel processo arbitrale, versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti nella Tariffa dei servizi arbitrali allegata al presente Regolamento e periodicamente aggiornata dalla Camera con apposita deliberazione.
3. La risposta deve essere depositata in originale più tre copie presso la Segreteria della Camera; unitamente alla risposta, deve essere allegata documentazione probatoria dellavvenuta comunicazione della risposta alla controparte e dellavvenuto versamento dei diritti amministrativi indicati nella Tabella di cui allart. 25 comma 2 del presente Regolamento.
4. La Segreteria, verificata la regolarità della risposta, provvede ad informare la parte attrice dellavvenuto deposito; se la documentazione appare incompleta o non regolarmente comunicata, la Segreteria invita la parte convenuta a provvedere.
5. La parte attrice, entro 7 giorni dalla ricezione della risposta che contenga domanda riconvenzionale, può inviare la propria replica alla sola domanda riconvenzionale, comunicandola alla controparte e alla Segreteria secondo le modalità di cui al precedente comma. 3.
Art. 10. Comunicazioni e termini nellarbitrato
1.Successivamente allinstaurazione dellarbitrato, le comunicazioni delle parti, della Segreteria o dellorgano arbitrale possono avvenire in forma libera purché vi sia la prova dellavvenuta ricezione.
1. Ai fini del rispetto dei termini del presente Regolamento, vale la data di trasmissione o di comunicazione.
3. In casi particolari o su accordo fra le parti, i termini stabiliti nel presente Regolamento, possono, prima della rispettiva scadenza, essere prorogati con provvedimento dellorgano arbitrale ovvero, prima della sua nomina, con provvedimento del Presidente della Camera.
Art. 11. Nomina degli arbitri
1. Le controversie sottoposte ad arbitrato in base al presente Regolamento sono decise da un collegio di tre arbitri o da un arbitro unico. in assenza di espresso accordo tra le parti sulla nomina di un arbitro unico, le controversie sono decise da un collegio arbitrale.
Art. 12. Arbitro unico
1. La controversia, su accordo delle parti, potrà essere decisa da un arbitro unico quando, alternativamente:
a) le parti labbiano congiuntamente nominato:
b) le parti ne abbiano richiesto la nomina alla Camera.
2. Larbitro unico dovrà essere comunque nominato tra i componenti della Camera o tra gli Esperti inseriti nellElenco di cui allart. 1, comma 2. del presente Regolamento.
Art. 13. Collegio arbitrale
1. Ciascuna parte, rispettivamente nella istanza di arbitrato e nella risposta, designa un arbitro; se la parte non vi provvede, larbitro è nominato dal Presidente della Camera avendo facoltà di scelta anche al di fuori dei componenti della Camera e dellElenco di cui allart. 1, comma 2, del presente Regolamento.
2. Il terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, è nominato dal Presidente della Camera, sentite le parti.
3. Il presidente del collegio deve in ogni caso essere scelto tra i componenti in carica della Camera stessa o tra gli esperti iscritti nellElenco di cui allart. 1, comma 2, del presente Regolamento.
3. Le parti possono concordemente richiedere che il Presidente della Camera svolga le funzioni di presidente del collegio arbitrale.
Art. 14. Accettazione e dichiarazione di indipendenza degli arbitri
1. Ciascun arbitro, ricevuta comunicazione dellincarico dalla Segreteria, deve trasmettere senza indugio alla stessa la propria accettazione formale.
2. Unitamente allaccettazione, ciascun arbitro deve produrne una dichiarazione attestante lesistenza delle condizioni per lo svolgimento dellincarico con imparzialità e indipendenza rispetto alle parti e con losservanza dei principi deontologici. In particolare, larbitro deve dichiarare specificamente per iscritto:
a) lassenza di qualunque relazione con le parti e i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza o imparzialità;
b) la mancanza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo alloggetto della controversia;
c) linesistenza di qualunque altra situazione che possa influire sulla indipendenza e imparzialità.
3. In ogni caso, nel corso del procedimento e fino al deposito del lodo ciascun arbitro è tenuto a comunicare alla Camera ogni sopravvenuta circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità alla prosecuzione dellincarico.
4. Alla designazione di un nuovo arbitro o di un nuovo Presidente del Collegio in caso di mancata accettazione, si provvede entro dieci giorni a cura del o dei soggetti competenti alla nomina.
Art. 15. Ricusazione e sostituzione degli arbitri
1. La parte può ricusare un arbitro nei casi previsti dallart. 51 del Codice di procedura civile, nonché per gravi infrazioni deontologiche.
2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso alla Camera entro 10 giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui allart. 14, comma 2, o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
3. Sulla richiesta di ricusazione, sentito larbitro, decide in via definitiva la Camera con provvedimento motivato.
4. La Camera può rimuovere larbitro anche dufficio quando ricorrano gli estremi per la ricusazione.
5. Ciascun arbitro, nel corso del procedimento, può rinunciare al suo incarico per gravi motivi o per incompatibilità sopravvenuta ai sensi delIart. 14 del presente Regolamento, dandone comunicazione scritta alla Camera.
6. Nelle ipotesi di comportamento ostruzionistico dellarbitro, quali inerzia, ingiustificato ritardo o negligenza nellespletamento delle proprie funzioni, la Camera, dopo un primo richiamo scritto. provvede a rimuoverlo ed è abilitata a sostituirlo.
7. Nelle ipotesi di decesso o di sopravvenuta incapacità larbitro ~ sostituito senza ritardo secondo le modalità di nomina di cui all art 14.
8. In ogni ipotesi di sostituzione prevista dal presente articolo, la Camera decide sulla nomina del nuovo arbitro e determina leventuale compenso spettante allarbitro sostituito, tenendo conto dellattività effettivamente svolta e dei motivi della sostituzione.
9. In tutte le ipotesi di sostituzione di un arbitro spetta al nuovo arbitro unico o al collegio arbitrale, su richiesta del nuovo arbitro, decidere la rinnovazione totale o parziale degli atti del procedimento svolti fino a quel momento. Nel caso in cui sia disposta la rinnovazione totale, il nuovo termine per il deposito del lodo decorre dallemissione dellordinanza che la dispone.
Art. 16 Sede e segreteria dellarbitrato
1. La sede dellarbitrato è fissata presso la Camera, salvo che il collegio arbitrale non stabilisca di svolgere in località diversa udienze o singoli atti del procedimento.
2. Le funzioni di segreteria dellarbitrato sono svolte di regola dalla Segreteria della Camera; lorgano arbitrale può con provvedimento motivato nominare persona di sua fiducia segretario dellarbitrato senza oneri aggiuntivi per le parti o per il CONI.
Art. 17. Regole di procedura
1. Le regole applicabili alla procedura arbitrale sono quelle contenute nel presente Regolamento; nel silenzio del Regolamento, sono quelle previste dal Codice di procedura civile o, in difetto, quelle determinate dagli arbitri, rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio.
2. Larbitro unico o il presidente del collegio, sentiti gli altri arbitri, fissa la data della prima udienza e provvede a convocare le parti dando alle stesse un termine a comparire non inferiore a dieci giorni. Alla prima udienza le parti possono depositare nuove memorie ed altri documenti, e chiedere eventualmente termine per deduzioni, controdeduzioni e produzioni.
3. Lorgano arbitrale ammette su richiesta delle parti i mezzi istruttori. Le prove testimoniali possono essere rese sia oralmente che per iscritto. In caso di ammissione di prove testimoniali orali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per la loro audizione. Lassenza del teste comporta limpossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, il collegio acconsenta.. La richiesta deve essere proposta entro il giorno fissato per laudizione.
4. Lorgano arbitrale ha facoltà di nominare uno o più consulenti tecnici dufficio e di chiedere eventuali chiarimenti ed informazioni alle autorità sportive. Al consulente tecnico dufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste nellart. 14 e nellart. 15 del presente Regolamento in tema di accettazione, ricusazione e sostituzione dellarbitro. Lorgano arbitrale può chiedere al consulente tecnico dufficio, nella definizione dei suoi onorari, lapplicazione al minimi delle tariffe eventualmente stabilite dallordine professionale di. appartenenza.
5. Chiusa listruttoria lorgano arbitrale invita le parti alla discussione orale, fissando ove occorra unudienza ulteriore.
6. In caso di collegio arbitrale, questultimo può delegare uno degli arbitri allassunzione dei mezzi istruttori.
7. Lorgano arbitrale, se entrambe le parti lo richiedono, può decidere a controversia su base documentale nel rispetto del principio del contraddittorio.
8. In ogni momento del procedimento, lorgano arbitrale può promuovere la composizione amichevole della controversia..
Art. 18. Udienze e verbali
1. Le date di udienza fissate dallorgano arbitrale, ove non concordate, sono comunicate alle parti con un preavviso di almeno dieci giorni.
2. Le parti possono comparire alle udienze in proprio o attraverso procuratori, ed essere assistite dai difensori muniti di procura.
3. Se la parte non si presenta senza dare valida giustificazione lorgano arbitrale procede dopo aver constatato che la convocazione è stata regolarmente comunicata. In caso contrario provvede alla riconvocazione.
4. Di ogni udienza viene redatto verbale sottoscritto dai presenti; la Segreteria fornisce copia dei verbali alle parti che ne facciano richiesta e dà comunicazione di ogni atto del procedimento.
Art. 19. Transazione in corso di procedimento
1. Quando le parti giungano ad una transazione prima che si costituisca lorgano arbitrale, ne danno comunicazione alla Segreteria per larchiviazione del procedimento.
2. Se la transazione tra le parti interviene dopo la nomina dellorgano arbitrale, questultimo redige un verbale, sottoscritto dalle parti, con il quale viene esonerato dallobbligo di pronunciare il lodo.
3.Se la transazione è solo parziale, il procedimento arbitrale prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.
4.Le parti possono concordemente richiedere allorgano arbitrale, che può anche non accogliere tale richiesta. di recepire in un lodo i termini della transazione tra loro intervenuta.
Art. 20. Deliberazione e sottoscrizione del lodo
1. Il lodo è deliberato dallorgano arbitrale riunito in conferenza personale a maggioranza di voti; è redatto per iscritto, secondo le disposizioni dellart. 823 del Codice di procedura civile, in tanti originali quante sono le, parti più uno da depositare presso la Segreteria della Camera.
2. 1 componenti del collegio arbitrale possono sottoscrivere il lodo in luoghi e tempi diversi. Ogni arbitro deve indicare il luogo e la data in cui la firma è stata apposta. Le sottoscrizioni dei componenti del collegio arbitrale possono risultare da esemplari diversi del lodo, purché dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria.
3. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data dellultima sottoscrizione.
4. Su autorizzazione congiunta delle parti o per motivi di particolare urgenza, lorgano arbitrale può rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente lesposizione dei motivi. Sia il dispositivo sia il lodo completo di motivi devono essere in ogni caso sottoscritti dallarbitro unico o da almeno la maggioranza del collegio arbitrale.
5. In caso di lodo sottoscritto solo dalla maggioranza del collegio arbitrale, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta in conferenza personale di tutti gli arbitri e che i componenti in minoranza non hanno voluto o potuto sottoscriverlo.
Art. 21. Termine e modalità di deposito del lodo
1. Il lodo completo dei motivi deve essere depositato dallorgano arbitrale presso la Segreteria della Camera entro 45 giorni dallultima udienza.
2. Il lodo viene depositato in tanti originali quante sono le parti più uno che rimane agli atti della Camera.
3. La Segreteria della Camera provvede a dare comunicazione alle parti dellavvenuto deposito, invitandole a ritirare loriginale a ciascuna di esse spettante, previo versamento integrale dei diritti amministrativi e degli onorari e spese di procedimento.
4. Il lodo viene pubblicato a cura del CONI.
5. Il termine di cui al precedente comma 1 è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione, fino alla pronuncia su di essa e quando occorre procedere alla sostituzione di un arbitro.
6. Il termine per la pronuncia del lodo, ove vi siano giusti motivi, può essere prorogato dal Presidente della Camera su richiesta dellorgano arbitrale fino ad un massimo di ulteriori quarantacinque giorni.
Art 22. Contenuto del lodo
1. Il lodo deve avere ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati.
2. Se lorgano arbitrale ritiene nel corso del procedimento di poter utilmente decidere solo alcuni punti della controversia, emette un lodo parziale, motivando tale scelta.
3. Il deposito del lodo parziale non modifica il termine per il deposito del lodo definitivo previsto nellart. 21 comma 1, del presente Regolamento, fatta salva la possibilità di richiedere eventuali proroghe ai sensi dellart. 21 comma 6, del presente Regolamento.
4. Nel lodo definitivo, lorgano arbitrale indica la parte o le parti tenute al pagamento degli onorari e delle spese di procedimento, delle spese di difesa e dei diritti amministrativi. Stabilisce inoltre in quale proporzione i predetti importi debbano essere ripartiti fra le parti stesse.
Art. 23. Spese di procedimento
1. Gli onorari e le spese di procedimento sono deliberati dallorgano arbitrale, nellambito dei limiti fissati dalla Tabella, di cui al successivo art. 25, comma 2, tenendo conto del tempo occorso, della complessità della controversia e della capacità finanziaria delle parti, nonché attenendosi alle eventuali indicazioni della Camera.
2. Gli onorari per il collegio arbitrale sono ripartiti nella misura del quaranta per cento per il presidente del collegio e del trenta per cento per gli altri arbitri, mentre il rimborso delle spese è attribuito allarbitro che le ha effettivamente sopportate.
3. Se il procedimento arbitrale si chiude senza emissione del lodo, la Camera delibera, con riferimento allattività svolta, gli onorari e le spese di procedimento.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 24. Uffici
1. È istituita presso il CONI la Segreteria della Camera, cui è preposto un Segretario designato dal Segretario Generale del CONI tra i funzionari dellEnte.
2. La Segreteria assiste e coadiuva la Camera e il suo Presidente, e ne attua le direttive.
3. La Segreteria svolge tutti i compiti di amministrazione, cancelleria e segretariato necessari in relazione ai procedimenti previsti nel presente Regolamento; in particolare, la Segreteria:
a) riceve istanze, memorie e documenti delle parti, dando atto ove necessario dellavvenuta ricezione;
b) conserva la documentazione ricevuta e predispone e archivia i fascicoli dufficio;
c) trasmette atti e documenti, secondo necessità, ai componenti della Camera, ai conciliatori, agli arbitri e alle parti;
d) richiede e verifica i versamenti a carico delle parti;
e) verifica il rispetto delle norme e dei termini procedurali;
f) assiste la Camera nella organizzazione e nella logistica delle riunioni e dei procedimenti;
g) tiene i contatti con le parti dei procedimenti e con i loro difensori;
h) cura la pubblicazione dei pareri e dei lodi arbitrali;
i) predispone su indicazione del Presidente della Camera gli eventuali comunicati stampa relativi allattività della Camera;
j) svolge ogni altro compito utile per il corretto ed efficiente funzionamento della Camera.
Art. 25. Diritti amministrativi, onorari e spese
1. Alle spese di funzionamento della Camera e della Segreteria provvede il CONI.
2. La Giunta Nazionale del CONI stabilisce e rivede periodicamente, anche su proposta della Camera una Tabella (Tabella) contenente gli importi dei diritti amministrativi, degli onorari e delle spese.
3. In particolare, ai finì dellinserimento nella Tabella, la Giunta Nazionale determina
a) limporto dei diritti amministrativi che la parte richiedente un parere deve versare;
b) limporto dei diritti amministrativi che le parti devono versare ai fini dellinstaurazione di un procedimento di conciliazione;
c) la misura degli onorari spettanti al conciliatore per ogni procedimento affidatogli;
d) limporto dei diritti amministrativi che le parti devono versare ai finì dellinstaurazione, di un procedimento arbitrale;
e) i limiti minimi e massimi degli onorari e delle spese spettanti allorgano arbitrale che ha giudicato di una controversia.
4. La Giunta Nazionale determina altresì limporto del gettone di presenza di cui al successivo comma 8.
5. Nellambito dei limiti di cui al precedente comma 3.e), lorgano arbitrale investito di una controversia delibera in concreto, tenendo conto del tempo occorso e della complessità del caso, lesatto ammontare degli onorari e spese a carico delle parti, ripartendoli tra queste ultime sulla base del principio dì soccombenza e delle loro capacità finanziarie.
6. La Camera può emanare direttive agli organi arbitrali ai fini della concreta determinazione degli onorari e spese del procedimento.
7. Il mancato versamento, entro 90 giorni dalla richiesta o entro altro termine fissato dalla Camera, da parte di tesserati, affiliati o licenziati degli importi dovuti quali diritti amministrativi, onorari o spese, determina la segnalazione da parte della Camera alla competente procura federale per il deferimento volto alladozione di misure sanzionatone.
8. Le cariche ricoperte in seno alla Camera sono gratuite; è attribuito un gettone di presenza, avente sostanziale natura di rimborso spese, per ogni riunione a cui ciascun componente della Camera partecipi.
9. Tale gettone compete anche al Segretario dellorgano arbitrale di cui allart. 16 comma 2 del presente Regolamento.
Art. 26. Restituzione degli atti
1. Ciascuna parte può richiedere alla Segreteria, fino a un anno dopo la, conclusione del procedimento, la restituzione degli atti dalla stessa depositati.
Art. 27. Obbligo di riservatezza
1. I componenti della Camera, il personale della Segreteria, i conciliatori, gli arbitri e i segretari eventualmente nominati, i consulenti tecnici e le parti sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati e le procedure previste dal presente Regolamento.
Art. 28. Disposizione transitoria
1. I termini per proporre istanze di conciliazione od arbitrato relativamente ai provvedimenti emessi a partire dal 28 dicembre 2000 - data di approvazione dello Statuto del CONI - e divenuti già definitivi, decorrono dalla data di approvazione del presente Regolamento.
Art. 29. Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Nazionale del CONI.
Data 26 Settembre 2001
Protocollo 959/CT/GL/nc
Ai Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.
Loro Sedi
OGGETTO: misuratori fiscali - differimento del termine iniziale di installazione all1 Luglio 2002
Provvediamo a rimettere la circolare della Commissione Nazionale per le problematiche fiscali, tributarie e amministrative della Lega Nazionale Dilettanti, inerente loggetto.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
CarloTavecchio
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE PROBLEMATICHE FISCALI, TRIBUTARIE E
AMMINISTRATIVE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELLA F.I.G.C.
CIRCOLARE N. 2/2001 DEL 25/9/2001
Oggetto: MISURATORI FISCALI - DIFFERIMENTO DEL TERMINE INIZIALE DI
INSTALLAZIONE ALL1 LUGLIO 2002
NUOVO TERMINE DAL 1° LUGLIO 2002 |
Si apprende allultima ora, da un Comunicato Stampa del Ministero dellEconomia del 20 settembre 2001, che è stato rinviato dall1 ottobre 2001 all1 luglio 2002 il termine iniziale per linstallazione dei misuratori fiscali. Questa ulteriore proroga sarà recepita in apposito Decreto del Presidente della Repubblica, peraltro già inviato per il parere al Consiglio di Stato. Detto rinvio è lultimo in ordine di tempo (il precedente era stato quello all1 ottobre 2001 di cui al D.P.R. 21.12.2000 n. 416) ed è dovuto, verosimilmente, al ritardo con cui è stata emanata la normativa in materia di caratteristiche tecniche dei nuovi misuratori fiscali, previsti dalle nuove disposizioni in materia di imposta sugli spettacoli ed intrattenimenti, di cui al D.A.E. (Decreto dellAgenzia delle Entrate) 23.7.2001 pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2001. |
DISCIPLINA TRANSITORIA FINO AL 30 GIUGNO 2002 |
Nel comunicare che la scrivente commissione provvederà quanto prima alla emanazione di una circolare riguardante gli specifici adempimenti a carico degli operatori del settore, viene confermato che fino al nuovo termine del 1° luglio 2002 gli stessi dovranno continuare ad osservare gli adempimenti attualmente in vigore, anche alla luce della recente R.M. 88/E del 12.06. 2001. E comunque doveroso ricordare che fino alla data del 30 giugno 2002, gli Enti e gli Organismi che svolgono attività di intrattenimento e spettacolo possono, a giustificazione del corrispettivo alternativamente: A rilasciare ricevuta o scontrino fiscale manuale o prestampato; i relativi proventi vanno annotati sul registro dei corrispettivi e trasmessi alla SIAE (competente in relazione al luogo di svolgimento dellevento) a mezzo del prospetto riportato allallegato C3 del D.A.E. 23.7.2001, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento. B rilasciare biglietti a numerazione progressiva contrassegnati SIAE; i relativi proventi vanno registrati anche sulla distinta dincasso che deve essere trasmessa alla SIAE (competente in relazione al luogo di svolgimento dellevento) entro il giorno 10 del mese stesso per gli eventi relativi alla prima quindicina del mese ed entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento per quelli relativi alla seconda quindicina del medesimo mese.
Si ricorda che per le Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la L. 398/91 sia la distinta di incasso sia il prospetto di cui allallegato C del D.A.E. 23/7/01 vanno trasmessi allufficio SIAE competente con riferimento al Comune dove si trova la sede sociale.
Del pari nulla è cambiato nei confronti dei soggetti attualmente esonerati dagli adempimenti in parola.
|
Data 3 ottobre 2001
Protocollo 596.1/GP/Segr.
Spett.le
00195 Roma LEGA NAZONALE PROFESSIONISTI
Via G. Allegri,14 LEGA PROFESSIONISTI SERIE C
Casella Postale 2450 LEGA NAZIONALE DILETTANTI
ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
LORO SEDE
OGGETTO: Controlli Antidoping
Si informa che nel rispetto della normativa antidoping, di cui al Regolamento Federale Antidoping, la F.I.G.C. ha previsto una serie di controlli a sorpresa e al di fuori delle competizioni.
Tali controlli che rientrano nella competenza specifica della Commissione Antidoping del CONI, riguarderanno calciatori di tutte le categorie.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Gugliemo Petrosino)
CODICE DI COMPORTAMENTO
IN MATERIA DI LOTTA AL DOPING NELL'AMBITO
DELLA TUTELA DELLA SALUTE
Art. 1
Soggetti impegnati
Le norme contenute nel presente Codice di Comportamento,
fermo restando il pieno rispetto delle norme costituzionali e delle
leggi italiane dello Stato, si applicano a calciatori, allenatori,
preparatori atletici, fisioterapisti e altri operatori sanitari1,
responsabili medici sociali e medici sociali2.
Calciatori, allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti e altri operatori sanitari, responsabile medico sociale e medici sociali e dirigenti sono obbligati ad avere la miglior conoscenza possibile delle normative applicabili relative alla propria attività e delle responsabilità derivanti dalla violazione delle stesse.
Calciatori, allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti e altri operatori sanitari, responsabile medico sociale e medici sociali e dirigenti sono tenuti al rispetto del presente codice di autodisciplina.
Art. 2
Soggetto responsabile
Il responsabile medico sociale e i medici sociali sono personalmente responsabili per le sostanze e i trattamenti sanitari che prescrivono al calciatore. Prescrizioni e somministrazioni devono essere documentate e conservate ai sensi dell'art. 4.
Le società sono responsabili delle eventuali violazioni delle norme del presente Codice imputabili ai medici sociali.
2
Gli altri soggetti di cui all'art. 1 devono riconoscere la competenza esclusiva del medico sociale nelle materie sanitarie, e in particolare nella prescrizione e somministrazione di trattamenti farmacologici, e attenersi alle sue decisioni.
Art. 3
Obblighi di informazione e consenso
Il responsabile medico sociale ha l'obbligo di informare i singoli calciatori sui prodotti somministrati e i trattamenti prescritti, ivi inclusi quelli omeopatici, fitoterapici, galenici e gli integratori alimentari di qualsiasi natura.
Il responsabile medico sociale ha altresì l'obbligo di raccogliere il consenso esplicito dei singoli calciatori ai trattamenti sanitari prescritti.
Art. 4
Raccolta di dati
Il responsabile medico sociale, in conformità alla prescrizione del Decreto del Ministero della Sanità del 13/3/1995 deve indicare nel Diario Clinico per ogni calciatore i prodotti somministrati, ivi inclusi quelli omeopatici, fitoterapici, galenici e gli integratori alimentari di qualsiasi natura e le terapie prescritte.
Tale documentazione individuale deve essere conservata dal responsabile medico sociale presso il proprio archivio e contenere indicazioni sulle terapie, le assunzioni di sostanze, gli eventuali trattamenti medici e paramedici che il calciatore esegua anche privatamente, nel rispetto delle previsioni in tema di dati sensibili dettate dalla Legge 675 del 1996.
Tale documentazione individuale deve essere costantemente aggiornata per l'intera durata del rapporto tra il calciatore e la società.
Al momento della cessazione del rapporto tra calciatore e società copia della Cartella sanitaria contenente il Diario Clinico deve essere consegnata, su richiesta, all'interessato.
3
Art. 5
Obbligo di sottoporsi alle analisi
Oltre ai controlli previsti dalle vigenti leggi, il calciatore si sottopone alle analisi eventualmente prescritte dal responsabile medico sociale per fini preventivi nella lotta al doping
Il rifiuto immotivato del calciatore di sottoporsi ad analisi e controlli che il responsabile medico sociale illustri come opportuni a tali fini, può comportare la segnalazione da parte del responsabile medico sociale stesso alla Società, che avrà pertanto titolo per richiedere lapplicazione delle sanzioni previste dall'art.7.
Art. 6
Responsabilità del calciatore
Il calciatore non può assumere farmaci o sostanze attive, neppure con uso esterno, senza il controllo di un medico. Il calciatore è tenuto a comunicare al responsabile medico sociale l'intenzione di avvalersi di altro specialista o di altre figure sanitarie a scopi diagnostici e/o terapeutici. Il calciatore in questo caso deve produrre un'idonea liberatoria al responsabile medico sociale per i trattamenti che esegue autonomamente. Se lo specialista prescrive cure con sostanze e trattamenti sanitari, il calciatore deve comunicarlo al responsabile medico sociale consegnando la prescrizione dello specialista e segnalare tutti i prodotti che assume, ivi inclusi quelli omeopatici, fitoterapici, galenici e gli integratori alimentari di qualsiasi natura.
Il responsabile medico sociale valuta se le sostanze e i trattamenti sanitari prescritti dallo specialista o da altra figura sanitaria sotto controllo medico siano rilevanti ai fini del doping e in caso positivo deve segnalare il fatto al calciatore. Il responsabile medico sociale deve altresì fare presente al calciatore che tali aspetti hanno rilevanza anche nei confronti della società ed informarlo che la stessa deve essere resa edotta della situazione di rischio in cui può trovarsi indirettamente a causa del calciatore.
4
Art. 7
Sanzioni
L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice da parte dei calciatori, e delle società a sensi dell'art. 2, comporta l'applicazione delle norme relative alla disciplina antidoping, nell'ambito della tutela della salute di cui all'accordo collettivo di lavoro tra Calciatori professionisti e Società sportive e pertanto può essere sottomessa dalla parte lesa al Collegio Arbitrale previsto dall'Accordo medesimo.
Si applica analoga procedura per tutti gli altri Accordi di lavoro, ove esistenti, tra le parti di cui al presente Codice.
Art. 8
Coordinamento federale
In occasione di ogni convocazione in nazionale, la FIGC si impegna a dare disposizioni a che i medici responsabili redigano per ogni calciatore una dichiarazione che riepiloghi e illustri i trattamenti sanitari e le somministrazioni di prodotti farmacologici cui il calciatore è stato sottoposto nell'intero periodo di convocazione. Tale dichiarazione deve essere trasmessa immediatamente al medico della società di appartenenza con il quale il medico federale deve intrattenere uno stretto rapporto di collaborazione.
Analogo impegno assumono le Leghe per le convocazioni nelle proprie rappresentative.
In occasione di convocazioni in nazionali straniere, il calciatore, prima di riaccedere alla propria società, deve farsi rilasciare dai medici responsabili una dichiarazione che riepiloghi e illustri i trattamenti sanitari e le somministrazioni di prodotti farmacologici cui è stato sottoposto nell'intero periodo di convocazione. Tale dichiarazione deve sempre essere consegnata dal calciatore al medico della società di appartenenza.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4