F.I.G.C. - L.N.D. – S.G.S.

 

Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta

COMITATO PROVINCIALE DI VERCELLI

Via Chicco, 26 – 13100 Vercelli Tel. 0161/250039 Fax 0161/254364     

E-mail

 

 

COMUNICATO UFFICIALE   Nº 8 del 11 OTTOBRE 2001

 

1. COMUNICATO UFFICIALE Nº 12  DEL COMITATO REGIONALE     PIEMONTE VALLE D'AOSTA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  DELLA F.I.G.C.(Torino   11/10/2001)

 

            Dal Comunicato Ufficiale in oggetto si trascrive quanto segue:

 

            COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

        

Assemblea Amministrativa della Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 22 della L.N.D.)

 

L’Assemblea della Lega Nazionale Dilettanti è convocata per

 

SABATO 20 Ottobre 2001

 

presso lo Sheraton Roma Hotel - Viale del Pattinaggio 100 - Roma, alle ore 10.30 in prima convocazione, ed alle ore 11.30 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente

 

ORDINE DEL GIORNO

 

1.    Verifica dei poteri

2.    Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea

 

 

3.    Approvazione del Rendiconto Consuntivo della L.N.D. relativo alla stagione sportiva 2000/2001 ed esame e discussione della relazione.

 

L’Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.

 

Le operazioni di verifica dei poteri e scrutinio saranno svolte dalla Commissione Disciplinare della L.N.D.

 

La verifica poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea a partire dalle ore 8.30 del 20 ottobre 2001.

 

Il presente Comunicato costituisce formale convocazione per gli aventi diritto ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

 

 

Regolamento Camera di Conciliazione Arbitrato per lo Sport (dalla circolare n. 9 della L.N.D.)

 

Si trasmette - in allegato - la Circolare n. 9 della Lega Nazionale Dilettanti concernente l’argomento evidenziato in epigrafe.

 

 

Differimento del termine iniziale di installazione dei misuratori fiscali

 

Si trasmette - in allegato - la Circolare della Commissione Nazionale per le problematiche fiscali, tributarie e amministrative della Lega Nazionale Dilettanti pervenutaci dalla L.N.D. riguardante il differimento del termine di installazione dei misuratori fiscali.

 

 

Comunicazioni del Comitato Regionale

 

Segreteria

 

Nuovo recapito posta elettronica del Comitato Regionale

 

Si rende noto a tutte le Società dipendenti che ogni comunicazione e.mail indirizzata a questo Comitato Regionale dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica:

 

[email protected]

 

 

 

2.           COMUNICATO UFFICIALE Nº 10 DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DELLA F.I.G.C. (Torino 11/10//2001)

 

         Dal Comunicato Ufficiale in oggetto si trascrive quanto segue:

 

 

 

 

1.      ESTRATTO DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 7/E DELLA F.I.G.C. DEL 28/07/2001

(Decisioni della Commissione Premi di Preparazione )

 

La Commissione Premi di Preparazione  ha esaminato le richieste di annullamento del tesseramento biennale   2000/2001 - 2001/2002, visto anche il parere favorevole delle Società di appartenenza, ha deliberato gli annullamenti di seguito riportati:

 

SOCIETA'  RICHIEDENTE

COGNOME E NOME

DEL CALCIATORE

N. CARTELLINO

     COMITATO

    PROV.  O  LOCALE

 

----------omissis ----------

 

   COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA

 

U.S.C. MASSIMILIANO GIRAUDI

BALDASSARRE  Michele

024005

ASTI

U.S. SAVIGLIANESE

MAZZOLA  Alessandro

024540

CUNEO 

U.S. SAVIGLIANESE

MENSA  Roberto

024538

CUNEO

U.S. BARCANOVA SALUS

CINQUEPALMI  Fabrizio

024784

TORINO

U.S. BARCANOVA SALUS

MONTARULI  Nicolo’

024776

TORINO

U.S. BARCANOVA SALUS

NOCARINO  Paolo

025560

TORINO

U.S. BARCANOVA SALUS

ORSITTO  Andrea

024791

TORINO

A.C. LUCENTO

GHILLERI  Michele

025427

TORINO

G.S. CANADA’

TAURINO  Vincenzo

024380

VERCELLI

 

I COMITATI PROVINCIALI E LOCALI SONO TENUTI A COMUNICARE QUANTO RIPORTATO NEL COMUNICATO.

 

Gli annullamenti dei tesseramenti biennali decorrono dalla data del presente Comunicato  del 28/07/2001.

 

 

2.      ESTRATTO DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 8/E DELLA F.I.G.C. DEL 5/10/2001

(Decisioni della Commissione Premi di Preparazione )

 

 

La Commissione Premi di Preparazione  ha esaminato le richieste di annullamento del tesseramento biennale   2000/2001 - 2001/2002, visto anche il parere favorevole delle Società di appartenenza, ha deliberato gli annullamenti di seguito riportati:

 

SOCIETA'  RICHIEDENTE

COGNOME E NOME

DEL CALCIATORE

N. CARTELLINO

     COMITATO

    PROV.  O  LOCALE

 

----------omissis ----------

 

 

 

 

   COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA

 

U.S. VIGUZZOLESE

ARENZANI  Riccardo

023689

ALESSANDRIA

U.S. CASCINE VICA

BERARDI  Antonio

025027

TORINO

U.S. CASCINE VICA

SCIUTO  Federico

025026

TORINO

CRAL TT ATM SATTI

CONDOLEO Angelo

025408

TORINO

 

 

I COMITATI PROVINCIALI E LOCALI SONO TENUTI A COMUNICARE QUANTO RIPORTATO NEL COMUNICATO.

 

Gli annullamenti dei tesseramenti biennali decorrono dalla data del presente Comunicato  d  5/10/2001.

 

 

3.      CONTROLLI ANTIDOPING

 

Si rende noto che in allegato al presente C.U. viene trasmessa, la circolare a firma del Segretario Generale riguardante i controlli antidoping.

 

 

4.      IN ALLEGATO, ESTRATTO DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DELLA F.I.G.C. DEL 12 SETTEMBRE 2001

 

 

Il Commissario Straordinario

 

§         ritenuta l’opportunità di regolamentare compiutamente la disciplina antidoping nell’ambito della tutela della salute relativamente ai rapporti professionistici;

 

§         considerato che tutte le componenti hanno auspicato l’adozione di un apposito codice di comportamento che specifichi obblighi e reciproci diritti nell’ambito della materia del doping

 

d e l i b e r a

 

di approvare l’allegato “codice di comportamento in materia di lotta al doping nell’ambito della tutela della salute”, parte integrante del presente comunicato, e che entra immediatamente in vigore.

 

 

I Presidenti dei Comitati Provinciali e Locali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i comunicati ufficiali.

 

 

 

3.     COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE

       

Segreteria

 

            ATTIVITA’ DI BASE

 

Ricordiamo a tutte le società che svolgono attività con squadre delle categorie “Piccoli Amici”, “Pulcini” ed “Esordienti”  di voler ritirare presso questo Comitato Provinciale il poster relativo alla “Carta dei diritti dei bambini e dei doveri degli adulti”, come già annunciato nella riunione del 24/9/01. Rammentiamo inoltre che tale poster deve essere esposto in luogo idoneo alla vista di tutti presso le sedi delle rispettive società.

 

         TORNEI RATIFICATI DAL COMITATO PROVINCIALE DI VERCELLI

 

Questo Comitato Provinciale, sentito il parere del Responsabile dell’Attività di base Prof. Paolo Biasotto, ha autorizzato l’effettuazione del seguente torneo approvandone il relativo regolamento:

 

1° Trofeo del Piccolo “Telefono Azzurro”      indetto ed organizzato dalla Società Pro Belvedere per la categoria “Pulcini” in programma Domenica  14 Ottobre 2001.

 

         VARIAZIONE DISPUTA GARE.

 

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che per espressa richiesta delle società interessate, le gare sottoindicate avranno luogo sul campo diverso da quello programmato, e precisamente:

                                     

Domenica 14 Ottobre 2001

 

         Campionato ALLIEVI

Pro Belvedere-Virtus Vercelli – campo via Baratto Vercelli   ore 10.00

Villata – Popolo                       -  campo S. Nazzaro Sesia     ore 10.00

 

Campionato di TERZA CATEGORIA

Pro Belvedere-Sillavengo  -  Campo via Baratto Vercelli      ore 15.30

 

RISULTATI  GARE

 

1.      RISULTATO DELLE GARE DI SABATO 06 OTTOBRE 2001

             a) Si trascrivono, qui di seguito, i risultati ufficiali delle gare :

                                CAMPIONATO  JUNIORES

                                                     2ª giornata  [andata]

 

JUNIOR CALCIO

SALUGGIA VIRTUS

  2

  1 

SERRAVALLESE 

BIANZE’

  1

  2

GATTINARA

LIVORNO FERRARIS

   3

  7

CIGLIANO CALCIO

PIEMONTE SPORT

   1

  4

SCUOLE CRISTIANE

SOMS PALESTRO

   3

  1

VIRTUS VERCELLI

CARISIO

   2

  1

Ha riposato :

CANADA’

   -

  -

                                CAMPIONATO  AMATORI

                                                  2ª giornata  [andata]

 

          GIRONE *A*

CARESANABLOT

BLU TRICOTS

 1

 0

TRICERRESE RONSECCO

PEZZANA

 2 

 2

YDRA MARCO GOMME

STROPPIANA

 1

 0

   

    GIRONE *B*

SPORTING ’91 TIFFANY

PALAZZOLESE

  1

  1 

OLCENENGO

PRETI & DONA’

  3

  4 

DESANA

VIASANPAOLO ABBIGL.

  0

  0

 

 

2.      RISULTATO DELLE GARE DI DOMENICA 07 OTTOBRE 2001

      a) Si trascrivono, qui di seguito, i risultati ufficiali delle gare :

                         

                                CAMPIONATO  AMATORI

                                                 2ª giornata  [andata]

   

         GIRONE *A*

SELECAO

NUOVO MULINO

  4

  2 

 

         GIRONE *B*

ERRANTI CALCIO 2000

RANGERS SME VER. C.

  1 

  1 

                               
                                CAMPIONATO  ALLIEVI         

                                         2ª giornata  [andata]

 

CANADÁ

TRONZANO

 0  

 0 

VIRTUS VERCELLI

SOMS PALESTRO

 6

 2 

SANTHIÁ CALCIO

PRO BELVEDERE

 3

 1  

CIGLIANO CALCIO

VILLATA

 6

 0

PIEMONTE SPORT

CASTIGLIANO

 5 

 0 

SCUOLE CRISTIANE

JUNIOR CALCIO

 8

 0

Ha riposato :

POPOLO

  -

  -

    
              CAMPIONATO  SECONDA CATEGORIA

                                                    4ª giornata  [andata]

 

   

         GIRONE *E*

 

CRESCENTINO

BIANZÉ

 2  

 5   

PIEMONTE SPORT

SCUOLE CRISTIANE

 1 

 2   

FONTANETTESE

ATL. PONTESTURA 1999

 3

 0 

VEROLENGO

CANADA’

 1

 2  

CASABIANCAMONTECARLO

AMICI DI MONTEGIOVE

 2 

 2

SAN SEBASTIANO DA PO

VIRTUS VERCELLI

 1

 2  

LIVORNO FERRARIS 

PRO PALAZZOLO

 2

 2

 

 

 

                CAMPIONATO  TERZA CATEGORIA

                                     3ª giornata  [andata]

 

CASTIGLIANO 

TRONZANO

  3

 2

OZZANO

FRASSINETO

 2

 4   

SALUGGIA VIRTUS 

CASALBELTRAME

 2

 2

SAN NAZZARO SESIA

LANDIONA

 2

 0   

VINZAGLIO

PRO BELVEDERE

 1

 4

SILLAVENGO

SANGERMANESE

 3

 0   

 

    b) La sottonotata gara non ha avuto svolgimento per il mancato arrivo del

         Direttore di gara designato :

 

                CAMPIONATO  TERZA CATEGORIA

                                     3ª giornata  [andata]

 

PONTESTURA

OR. SA. TRINO

 

 

 

 

 

 

    GIUSTIZIA SPORTIVA

 

 

DECISIONI del Giudice Sportivo Sig. Enrico SALICONE assunte con l’assistenza del Presidente A.I.A. Sig. Pier Giuseppe BIAVA.

 

   

1.   PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CON  RIFERIMENTO ALLE GARE

        DEL 06/10/2001

 

         1.1.   CAMPIONATO JUNIORES         

     Provvedimenti disciplinari

       In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

    

            A carico di società

  Ammende

  L. 80.000                  U.S.  CARISIO

per insulti e frasi scurrili nei confronti dell’arbitro, da parte dei propri sostenitori, per tutta la durata delle gara e per aver causato il ritardato inizio della gara.

 

  L. 50.000                  U.S.  VIRTUS VERCELLI

per insulti e frasi scurrili nei confronti dell’arbitro, da parte dei propri sostenitori, per tutta la durata delle gara.

  L. 30.000                  U.S.  GATTINARA

per mancata trascrizione, sulla distinta calciatori, i dati anagrafici dei giocatori.

 

 

A CARICO DI ALLENATORI

 

Inibizione ad assolvere incarichi o mansioni ufficiali inerenti a gare fino al 22/10/2001 al sig. POLETTO DAVIDE (Virtus Vercelli) allontanato dal campo per  comportamento non regolamentare.

 

      

            A carico di calciatori

  Espulsi dal campo

    

  Squalifica per una gara effettiva

 

           NEGRO  ANDREA                                          Cigliano Calcio

        

 

        

  Squalifica per due gare effettive

 

           DEMIN  ELIA                                                  Livorno Ferraris

 

  Non Espulsi dal campo

    

         Squalifica per due gare effettive

 

           BERTUCCI  FABIO                                         Serravallese

            al termine della gara colpiva volontariamente un avversario con una pallonata

 

 

         1.2.   CAMPIONATO AMATORI           

     Provvedimenti disciplinari

       In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

            A carico di calciatori

  Espulsi dal campo

    

  Squalifica per una gara effettiva

 

           CREPALDI  SAMUELE                                Viasanpaolo Abbigliamento

            ROSSO  STEFANO                                      Palazzolese

 

                  

  Squalifica per due gare effettive

 

           GAIETTA  DAVIDE                                         Stoppiana Calcio

 

 

  Squalifica per tre gare effettive

 

           VILLARBOITO  MASSIMILIANO                  Ydra Marco Gomme

            per aver colpito con un calcio e un pugno un avversario, in reazione allo spintone

            ricevuto.

 

 

 

2.   PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CON  RIFERIMENTO ALLE GARE

        DEL 07/10/2001

 

 

         2.1.   CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA         

 

     Provvedimenti disciplinari

       In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

    

            A carico di società

  Ammende

  L. 50.000                  U.S.  CRESCENTINO  

per aver permesso, al termine delle gara, l’accesso nell’area degli spogliatoi a persona estranea che insultava l’arbitro.

    

  L. 50.000                  U.S.  LIVORNO FERRARIS 

per aver un proprio sostenitore minacciato e insultato l’arbitro mentre questo si accingeva a raggiungere la propria autovettura.

 

 

 

A CARICO DI ALLENATORI

 

Inibizione ad assolvere incarichi o mansioni ufficiali inerenti a gare fino al 21/10/2001 al sig. DI VITO GABRIELE (San Sebastiano Po) allontanato dal campo per  aver pronunciato frasi offensive nei confronti dell’arbitro.

 

Inibizione ad assolvere incarichi o mansioni ufficiali inerenti a gare fino al 04/11/2001 al sig. BLENGINO LORENZO (Crescentino) allontanato dal campo per  insulti e frasi offensive nei confronti dell’arbitro, ritardando oltremodo l’uscita dal terreno di gioco.

 

 

A CARICO DI DIRIGENTI

 

Inibizione ad assolvere incarichi o mansioni ufficiali inerenti a gare fino al 21/10/2001 al sig. GALLO WILMER (Scuole Cristiane) allontanato dal campo per  reiterate proteste nei confronti dell’arbitro.

 

 

A CARICO DI ASSISTENTI ARBITRALI DI PARTE

 

Inibizione ad assolvere incarichi o mansioni ufficiali inerenti a gare fino al 18/11/2001 al sig. BENA LIVIO (Verolengo) allontanato dal campo per  aver contestato vivacemente una decisione dell’arbitro . Alla notifica del provvedimento lanciava la bandierina  verso l’arbitro senza colpirlo.

 

 

            A carico di calciatori

  Espulsi dal campo

    

  Squalifica per una gara effettiva

 

           SOLEY  MARIO                                              San Sebastiano Po

           

           

  Squalifica per due gare effettive

 

           VIGNA  EMANUELE                                     San Sebastiano Po

 

 

  Squalifica per tre gare effettive

 

           CASTRONOVO  THOMAS                            Virtus Vercelli

            entrato sul terreno di gioco dalla panchina colpiva con un  pugno un avversario

 

 

         2.2.   CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA      

     Provvedimenti disciplinari

       In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

        

            A carico di calciatori

  Espulsi dal campo

 

  Squalifica per due gare effettive

 

           MASSOLA  NICOLA                                     Frassineto

 

 

  Ammonizione con diffida (III infr)

   BETTINI  SALVATORE                              Vinzaglio

 

 

 

 

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire ai  Comitati Regionali di competenza entro e non oltre il 26 Ottobre 2001

 

 

Pubblicato in Vercelli ed affisso all’albo del C.P. Vercelli in data 11 Ottobre 2001

 

 

                                Il Segretario                                                    Il Presidente

                             Claudio Baldin                                  Piero Pulcina

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N.8 DEL 11/10/2001 DI CUI FA PARTE INTEGRANTE

 

 

GARE IN CALENDARIO PER SABATO 20 OTTOBRE 2001

 

CAMPIONATO JUNIORES

4ª giornata (andata)

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Comune

Ora

SERRAVALLESE

SALUGGIA VIRTUS

Comunale

Serravalle

15.30

CANADÁ

JUNIOR CALCIO

Com.”R. Maglione”

Vercelli

15.00

GATTINARA

BIANZÉ

Comunale

Gattinara

15.30

SCUOLE CRISTIANE

LIVORNO FERRARIS

Com. Via Viviani

Vercelli

15.30

VIRTUS VERCELLI

PIEMONTE SPORT

Com. Via Baratto

Vercelli

15.00

CARISIO

SOMS PALESTRO

Comunale

Carisio

15.30

Riposa 

CIGLIANO CALCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

                                CAMPIONATO AMATORI

4ª giornata (andata)

 

    Girone A

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Comune

Ora

BLU TRICOTS

NUOVO MULINO

Comunale

Olcenengo

15.00

STROPPIANA

PEZZANA

Comunale

Stroppiana

15.00

YDRA MARCO GOMME

TRICERRESE RONSECCO

Comunale

Greggio

15.00

 

    Girone B

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Comune

Ora

PALAZZOLESE

RANGERS SME VER. C.

Comunale

Palazzolo

15.00

VIASANPAOLO ABBIGL

PRETI & DON
Á

Comunale

Salasco

15.00

DESANA

OLCENENGO

Comunale

Desana

15.00

 

 
CAMPIONATO GIOVANISSIMI

2ª giornata (andata)

 

   Girone A

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Comune

Ora

PIEMONTE SPORT  “A”

CIGLIANO CALCIO

Com. C.so  Rigola

Vercelli

16.30

Or.Sa. TRINO

CANADÁ

P.za Don Bosco

Trino

16.00

PRO VERCELLI CALCIO

LIVORNO FERR.

Comunale

Pezzana

15.30

Riposa 

ALICESE

 

 

 

 

Girone B

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Comune

Ora

PIEMONTE SPORT  “B”

POPOLO

Com. C.so Rigola

Vercelli

15.15

LIBERTAS ROBBIO

CARESANESE

Oratorio S. Pio IX

Robbio L.

16.00

JUNIOR CALCIO

RONZONESE

Comunale Bianchi

Casale

15.30

 

 

 

 
TORNEO ESORDIENTI “FAIR-PLAY”

2ª giornata (andata)

 

 

Girone A

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Comune

Ora

CANADA’ “A”

SOMS PALESTRO

Com. R Maglione

Vercelli

17.00

PRO BELVEDERE

VIRTUS VERCELLI

Com. ardissone

Vercelli

15.00

CASTIGLIANO

BORGOVERCELLI

Com. Via Oberdan

Vercelli

15.00

LIBERTAS ROBBIO

CASALE CALCIO “A”

Oratorio S. Pio IX

Robbio Lom.

17.15

Riposa  :

OR.SA. TRINO  “A”

 

 

 

 

Girone B

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Comune

Ora

CIGLIANO CALCIO

LIVORNO FERRARIS

Comunale

Cigliano

15.30

ALICESE

PRO CAVAGNOLO

Comunale

Alice Castello

15.30

SANTHIA’ CALCIO “A”

OR.SA. TRINO “B”

Comunale

Santhià

17.15

CRESCENTINESE “B”

PRO VERCELLI

Comunale

Crescentino

16.15

Riposa  :

CANADA’  “B”

 

 

 

 

 

Girone C

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Comune

Ora

CRESCENTINESE “A”

CASALE CALCIO “B”

Comunale

Crescentino

15.00

FRASSINETO

SCUOLE CRISTIANE

Via Lamarmora

Frassineto

15.30

OR.SA. TRINO “C”

PIEMONTE SPORT

P.za Don Bosco

Trino

15.00

SANTHIA’ CALCIO “B”

POPOLO

Comunale

Santhià

16.00

Riposa  :

JUNIOR CALCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNEO PULCINI

1ª giornata (ritorno)

 

 

Girone A

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Ora

Livorno Ferraris A

Cigliano A

Comunale - Livorno Ferraris

15.00

Pro Cavagnolo

Alicese

Comunale - Cavagnolo

15.30

 

 

Girone B

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Ora

SOMS Palestro

Pro Belvedere A

Comunale - Palestro

15.30

Libertas Robbio A

Borgovercelli

Oratorio S. Pio IX - Robbio

15.00

 

Girone C

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Ora

Pro Vercelli A

Piemonte Sport A

Bozino - Vercelli

15.00

Santhià A

Canadà A

Comunale - Santhià

15.00

 

Girone D

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Ora

Junior A

Casale A

Bianchi - Casale

16.00

Riposa: Popolo A

 

 

 

Girone E

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Ora

Virtus Vercelli

Pro Belvedere B

Baratto - Vercelli

17.00

Castigliano

Libertas Robbio B

Via Oberdan - Vercelli

16.30

 

Girone F

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Ora

Scuole Cristiane A

Crescentinese A

Via Viviani - Vercelli

16.00

Riposa: OR.SA Trino A

 

 

 

 

Girone G

 

Società spitante

Società ospite

Campo

Ora

Pro Vercelli B

Piemonte Sport B

Bozino - Vercelli

16.00

Pro Belvedere D

Scuole Cristiane B

Ardissone - Vercelli

15.30

 

Girone H

 

Società spitante

Società ospite

Campo

Ora

Livorno Ferraris B

Crescentinese B

Comunale - Livorno Ferraris

16.00

Santhià B

Cigliano B

Comunale - Santhià

15.00

 

Girone I

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Ora

Canadà B

Cigliano C

Maglione - Vercelli

15.30

Pro vercelli C

OR.SA Trino B

Bozino - Vercelli

17.00

 

Girone L

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Ora

Frassineto A

Junior B

Via Lamarmora – Frassineto

15.00

Popolo B

Casale B

Comunale - Casale Popolo

15.00

 

Girone M

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Ora

Frasssineto B

Casale C

Via Lamarmora – Frassineto

16.30

Frass. Occimiano

Scuole Cristiane C

Comunale – Occimiano

15.30

 

 

GARE IN CALENDARIO PER DOMENICA 21 OTTOBRE 2001

 

CAMPIONATO AMATORI

4ª giornata (andata)

 

Girone A

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Comune

Ora

SELEÇAO

CARESANABLOT

e

Salasco

10.30

 

 

 

Girone B

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Comune

Ora

ERRANTI 2000 CALCIO

SPORTING ’91 TIFFANY

Comunale

Tronzano

10.30

 

 
                                CAMPIONATO ALLIEVI

4ª giornata (andata)

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Comune

Ora

PIEMONTE SPORT

VILLATA

a

Vercelli

10.00

SCUOLE CRISTIANE

CIGLIANO CALCIO

Com. Via Viviani

Vercelli

10.00

SANTHIÁ  CALCIO

CASTIGLIANO

Comunale

Santhià

10.00

VIRTUS VERCELLI

JUNIOR CALCIO

Com. Via Baratto

Vercelli

10.00

CANADÁ

PRO BELVEDERE

Com. R. Maglione

Vercelli

10.00

POPOLO

TRONZANO 

Com. Cant. Chiesa

Casale Popolo

10.00

Riposa 

SOMS PALESTRO

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI

2ª giornata (andata)

 

Girone B

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Comune

Ora

BORGOVERCELLI

SCUOLE CRISTIANE

Comunale

Borgovercelli

10.30

 

 

 

CAMPIONATO 2^ CATEGORIA

6ª giornata (andata)

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Comune

Ora

PIEMONTE SPORT

BIANZÉ

Corso Rigola

Vercelli

15.30

FONTANETTESE

CRESCENTINO

Comunale

Fontanetto Po

15.30

VEROLENGO

SCUOLE CRISTIANE

V. Rimembranza

Verolengo

15.30

CASABIANCAMONTECARL

ATL. PONTESTURA ‘99

Str. Padana Sup.

Casabianca

15.30

SAN SEBASTIANO DA PO

CANADÁ

Via Berlinguer

S. Sebastiano

15.30

LIVORNO FERRARIS

AM. DI MONTEGIOVE

Via C. Battisti

Livorno Ferr.

15.30

PRO PALAZZOLO

VIRTUS VERCELLI

Via Torino

Palazzolo

15.30

 

 

CAMPIONATO 3^ CATEGORIA

5ª giornata (andata)

 

Società ospitante

Società ospite

Campo

Comune

Ora

OZZANO

TRONZANO

Via Perbocca

Ozzano

15.30

SALUGGIA

CASTIGLIANO

Via Ponte Rocca

Saluggia

15.30

SAN NAZZARO SESIA

FRASSINETO

V. Circonvallazione

S. Nazzaro S.

15.30

PONTESTURA

CASALBELTRAME

Str. Maura

Pontestura

15.30

VINZAGLIO

LANDIONA

V. Principe Amedeo

Vinzaglio

15.30

SILLAVENGO

Or.Sa.  TRINO

Regione Paschetto

Sillavengo

15.30

SANGERMANESE

PRO BELVEDERE

V. Campo Sportivo

S.Germano VC

15.30

 

PUBBLICATO IN VERCELLI ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA SEDE IL GIORNO 11 OTTOBRE 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

3 settembre 2001

                                                                                             

665/CT/CC/sc

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai         Presidenti dei Comitati Regionali

e delle Divisioni

 

Loro Sedi

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 9

 

DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

 

 

 

 

Oggetto:         Regolamento Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

 

 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della lettera-circolare dell’Ufficio Studi e Legislazione del C.O.N.I. del 3 agosto 2001, prot. n. 000310/S.L., concernente l’oggetto.

 

                   Si raccomanda l’immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società.

 

 

Cordiali saluti.

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO f.f.                                                                         IL PRESIDENTE

  (Gabriella Lombi)                                                                                         (Carlo Tavecchio)

 

 

 

 

 

CONI

 

 

 

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

FEDERAZIONE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE

 

 

 

 

 

Ufficio Studi e Legislazione

Prot. n. 000310 /S.L.                                                                        

 

                                                                                              Roma, 3 agosto 2001

 

 

Ai Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali

Ai Presidenti delle Discipline Associate

Ai Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva

 

Loro Sedi

 

 

Oggetto: trasmissione Regolamento Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

 

 

Si trasmette, allegata alla presente, copia della deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1188 del 1° agosto 2001, con la quale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 12 dello Statuto del CONI, è stato approvato il Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, la cui esecutività, in assenza di rilievi da parte del Ministero vigilante, decorre dal 23 agosto p.v..

 

Nel sottolineare l’importanza di tale deliberazione, che segna l’operatività di questo autorevole organo della giustizia sportiva, cui sono demandate funzioni di particolare delicatezza e rilevanza, si richiama l’attenzione su alcuni aspetti relativi alle competenze della Camera, come risultanti dall’articolo 12 dello Statuto del CONI (di cui si allega copia):

 

·        la Camera ha funzioni consultive, di conciliazione e di arbitrato;

·        i pareri emessi dalla Camera — non vincolanti — possono essere richiesti in ordine a questioni giuridiche in materia sportiva, con esclusione di quelle aventi natura tecnico-sportiva;

·        la Camera, in relazione alle funzioni di conciliazione e di arbitrato, ha competenza con pronunzia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione Sportiva Nazionale, ovvero una Disciplina sportiva associata, ovvero un Ente di promozione sportiva a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale;

 

·        sono escluse dalle competenze della Camera le controversie di natura tecnico disciplinare che comportano l’irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni

 

·        restano altresì escluse dalla competenza della Camera tutte le controversie tra soggetti affiliati, tesserati o licenziati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni Sportive Nazionali, ovvero delle Discipline sportive associate, ovvero degli Enti di promozione sportiva;

 

·        le istanze dovranno essere presentate alla Camera entro sessanta giorni dalla data di conoscenza dell’atto contestato;

 

·        i termini per proporre istanza di conciliazione od arbitrato relativamente a provvedimenti emessi a partire dal 28 dicembre 2000 - data di approvazione dello Statuto del CONI - e divenuti già definitivi, decorrono dalla data di approvazione del regolamento.

 

Con la medesima deliberazione il Consiglio Nazionale del CONI ha individuato quali componenti fissi della Camera il Cons. Lamberto Cardia (con funzioni di Presidente), il Prof. Massimo Coccia, l’On. Franco Frattini, l’Avv. Marcello Melandri e il Prof. Pierluigi Ronzani, approvando altresì un primo elenco di nominativi da cui estrarre - a rotazione semestrale - i restanti componenti della Camera formato dalle seguenti persone: Cons. Antonino Anastasi, Avv. Massimo Ciardullo, Prof. Avv. Luigi Fumagalli, Prof. Avv. Andrea Giardina, Avv. Enrico Ingrillì, Prof. Avv. Domenico La Medica, Prof. Avv. Daniele Mantucci, Prof. Avv. Giulio Napolitano, Avv. Mario Sciino, Avv. Aurelio Vessichelli e Prof. Avv. Massimo Zaccheo.

 

 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                          (Raffaele Pagnozzi)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuovo Statuto del

 

Comitato Olimpico Nazionale italiano

 

 

DELIBERATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI

IL 15- 11 -2000, APPROVATO CON D.M. 28- 12 -2000

 


Art. 12 - Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport

 

1.      E’ istituita presso il CONI una Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport disciplinata da un regolamento di conciliazione e arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI e composta - per le finzioni consultive e di conciliazione - da nove membri dei quali cinque componenti fissi e quattro estratti a rotazione semestrale dall’elenco di nominativi non superiore a trenta deliberato dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Nazionale.

 

2.      La Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport ha competenza con pronunzia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione Sportiva Nazionale, ovvero una Disciplina sportiva associata, ovvero un Ente di promozione sportiva a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni.

 

3.      Restano escluse dalla competenza della Camera di conciliazione e arbitrato  per lo sport tutte le controversie tra soggetti affiliati, tesserati o licenziati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni Sportive Nazionali, ovvero delle Discipline sportive associate, ovvero degli Enti di promozione sportiva.

 

4.    Le controversie di cui al comma 2 del presente articolo sono sottoposte, ad istanza del

soggetto affiliato, tesserato o licenziato, ovvero ad istanza della Federazione Sportiva Nazionale, ovvero della Disciplina sportiva associata, ovvero dell’Ente di promozione sportiva, ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. L’istanza deve essere proposta entro sessanta giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado o comunque non soggetta a impugnazione.

 

5.      Qualora la controversia riguardi una Federazione Sportiva Nazionale, ovvero una Disciplina sportiva associata, ovvero un Ente di promozione sportiva che abbiano statutariamente accettato la competenza arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, e a condizione che non sia stata raggiunta la conciliazione entro sessanta giorni dalla relativa istanza, la controversia può essere sottoposta a istanza del soggetto affiliato, tesserato o licenziato, ovvero a istanza della Federazione, ovvero della Disciplina sportiva associata, ovvero dall’Ente di promozione sportiva, ad un procedimento arbitrale presso la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. Il procedimento arbitrale è disciplinato dal regolamento di cui al comma 1 nei rispetto delle disposizioni inderogabili de gli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile in materia di arbitrato.

 

6.      La Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport emette altresì pareri non vincolanti su questioni giuridiche in materia sportiva, su richiesta del CONI o di una Federazione Sportiva. Nazionale, ovvero di una Disciplina sportiva associata, ovvero di un Ente di promozione sportiva.

 

 

7.      Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.

 

8.      I conciliatori e gli arbitri della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport sono nominati dal Consiglio Nazionale su proposta della Giunta Nazionale, e svolgono le proprie funzioni nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia e indipendenza di giudizio applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale.


 

 

 

Comitato Olimpico Nazionale

 

Italiano

 

 

 

CAMERA DI CONCILIAZIONE E

 

ARBITRATO PER LO SPORT

 

 

 

 

REGOLAMENTO

 

 

 


 

 

 

TITOLO I

 

 

LA CAMERA  DI CONCILlAZIONE  E ARBITRATO PER LO SPORT

 

 

 

Art. 1.  La Camera

 

1.       La Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Camera”), istituita ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del CONI approvato con D.M. 28 Dicembre 2000 (“Statuto”), svolge le funzioni consultive, di conciliazione e di arbitrato, sovraintendendo alle relative procedure, in conformità al presente Regolamento.

 

2.       La Camera, nominata dal Consiglio Nazionale del CONI su proposta della Giunta Nazionale, è formata da nove componenti, dei quali cinque fissi e quattro estratti con rotazione semestrale da un Elenco di esperti in materia giuridica e sportiva, non superiore a trenta, deliberato ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera c) e 12, comma 1, dello Statuto. I componenti fissi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

 

3.       La Camera elegge tra i propri componenti fissi i] Vice-Presidente; quest’ultimo sostituisce con i medesimi poteri il Presidente in caso di assenza o impedimento.

 

4.       La Camera può svolgere le proprie funzioni in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni del presente Regolamento, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell‘ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

 

5.       La Camera può segnalare alla Giunta Nazionale del CONI l’esigenza di modifiche o integrazioni al presente Regolamento.

 

6.       La Camera, nel rispetto del presente Regolamento, determina la propria organizzazione e le modalità di funzionamento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

 

7.       La Camera ha sede in Roma presso il CONI e svolge le proprie attività avvalendosi della Segreteria istituita ai sensi dell’art. 24 del presente Regolamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO Il

 

FUNZIONE CONSULTIVA

 

 

 

Art. 2. Pareri resi dalla Camera

 

1.      La Camera svolge funzioni consultive emettendo pareri non vincolanti

 

2.      Il parere viene reso da un collegio di tre componenti della Camera. Prima della sua formale adozione, lo schema di parere viene sottoposto ai restanti componenti. Qualora almeno tre di questi ultimi lo richiedano, la questione viene devoluta alla Camera in seduta plenaria.

 

3.   Una volta adottato, il parere viene comunicato al soggetto richiedente.

 

4.      Possono richiedere il parere il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, il Presidente e il Segretario Generale del CONI, nonché una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata ovvero un Ente di promozione sportiva.

 

5.      Il parere può essere richiesto in ordine a questioni giuridiche in materia sportiva, con esclusione di quelle aventi natura tecnico-sportiva.

 

6.Il versamento dei diritti amministrativi inerenti al rilascio del parere deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di quest’ultimo, secondo l’importo previsto nella Tabella di cui all’art. 25 comma 2 del presente Regolamento.

 

7.      Il parere non può essere richiesto su una controversia in atto.

 

 

TITOLO III

 

FUNZIONE CONCILIATIVA

 

 

Art. 3. Conciliazione

 

1.      La Camera ha competenza a promuovere, su richiesta di uno o più soggetti interessati, la conciliazione di controversie in materia sportiva, quando:

 

a)      lo statuto di una Federazione sportiva nazionale o una Disciplina sportiva associata o un Ente di promozione sportiva lo preveda;

 

b)      si tratti di una controversia che contrappone una Federazione sportiva nazionale, o una Disciplina sportiva associata, o un Ente di promozione sportiva a uno o più affiliati, tesserati o licenziati;

 

c)      siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale. Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva o comunque quando si tratti di decisioni definiti e.

 

2.       La conciliazione può essere richiesta da una o entrambe le parti interessate.

 

3.       Alla Camera può, inoltre, essere devoluta ai fini della conciliazione mediante espresso accordo tra le parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.

 

4.       La conciliazione non può essere richiesta da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare inferiore a 120 giorni.

 

5.       E obbligatorio il tentativo di conciliazione d’ufficio prima dell’instaurazione di un procedimento arbitrale.

 

 

Art. 4. Procedimento di conciliazione

 

1.     La controversia è sottoposta alla Camera dal soggetto affiliato, tesserato o licenziato ovvero dalla Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, con  istanza da presentare entro sessanta giorni dalla data di conoscenza dell’atto contestato.

 

2. Lo scopo della procedura di conciliazione è quello di favorire la composizione  amichevole di controversie in tempi brevi e con costi contenuti attraverso l’intervento di conciliatori. Essi sono incaricati di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta loro di risolvere la controversia.

 

3. Il conciliatore per ciascuna controversia è nominato dal Presidente della Camera tra i componenti della Camera stessa o dell’Elenco di cui all’1, comma 2, del presente Regolamento.

 

4.     Le parti si impegnano a presentarsi all’incontro di conciliazione e a partecipare in buona fede al tentativo di conciliazione; possono dichiarare di voler abbandonare la procedura ove si convincano che questa non abbia prospettive di successo.

 

5.    La parte che desideri ricorrere alla procedura di Conciliazione sottopone alla Camera la propria istanza di conciliazione e ne invia copia alla controparte.

 

6. L’istanza contiene le informazioni necessarie per la comprensione del caso ed in particolare:

 

a) denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché eventuale nomina di procuratori;

 

b) breve descrizione dei fatti e delle pretese, con eventuale presentazione della

 

documentazione ritenuta utile;

 

a)      indicazione delle norme statutarie o delle clausole contrattuali che consentono il ricorso alla conciliazione;

 

b)      documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione alla controparte.

 

 

7. Contestualmente all’istanza, e a pena di improcedibilità, deve essere effettuato il versamento dei diritti amministrativi stabiliti per la procedura di conciliazione.

 

8. Entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza di conciliazione, la controparte ha facoltà di depositare una memoria documentata a sostegno delle sue ragioni, inviandone copia alla parte istante; entro tale termine deve altresì versare i diritti amministrativi ad essa dovuti.

 

7.        Il conciliatore è nominato successivamente al deposito dell’istanza di conciliazione e, dopo l’accettazione, il suo nominativo viene comunicato alle parti a cura della Segreteria.

 

 

Art. 5. L’incontro di conciliazione

 

 

1. Le parti sono invitate ad uno o più incontri di conciliazione presso la sede della Camera o, se il conciliatore ne ravvisi l’opportunità, in luogo diverso.

 

1.      Il primo incontro di conciliazione deve essere convocato dal conciliatore di regola entro venti giorni dalla data di accettazione della nomina.

 

2.      Gli incontri sono condotti senza alcuna formalità procedurale, sentendo le parti separatamente e congiuntamente, in modo da  favorire la ricerca di una soluzione amichevole della controversia.

 

 

3.      Le parti debbono comparire personalmente o a mezzo di procuratori, e possono essere assistite da esperti, legali e/o tecnici.

 

 

4.        Il conciliatore può, invitare a partecipare al procedimento di conciliazione altre parti, se ritiene che abbiano un interesse rilevante  e diretto nella questione.

 

 

6. L’eventuale accordo raggiunto tra le parti viene formalizzato per iscritto e firmato dalle parti e dal conciliatore. Le parti sono obbligate a dare esecuzione all’accordo nei termini stabiliti  dallo stesso.

 

7.       In caso di mancato accordo tra le parti, entro sessanta giorni dall’istanza di conciliazione, la procedura di conciliazione è dichiarata chiusa.

 

8.       L’insuccesso della procedura di conciliazione non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti; le dichiarazioni delle parti e quanto verificatosi nel corso di tale procedura non potranno essere utilizzati in eventuali procedure arbitrali né potranno essere utilizzati per altri fini

 

 

 

Art. 6.  Comunicazioni e termini nel procedimento di conciliazione

 

 

1.       Tutte le comunicazioni delle parti, della Segreteria o del conciliatore possono avvenire in forma libera, purché vi sia la prova dell’avvenuta ricezione.

 

2.       Al fine del rispetto dei termini, vale la data di trasmissione o di comunicazione

 

3.       In casi particolari o su accordo fra le parti, i termini stabiliti nel presente Regolamento possono essere derogati con provvedimento del conciliatore ovvero, prima della sua nomina, con provvedimento del Presidente della Camera.

 

 

 

 

TITOLO IV

 

LA FUNZIONE ARBITRALE

 

 

Art. 7. Instaurazione dell’arbitrato

 

1.      La procedura di arbitrato disciplinata nel presente Regolamento si applica, alternativamente:

 

a)   quando sia previsto nello statuto di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva;

 

b)    quando vi sia comunque, tra le parti di una controversia riguardante la materia sportiva, un accordo arbitrale ai sensi dell’art. 12, comma 7, dallo Statuto.

 

2.       La procedura di arbitrato è ammissibile a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione.

 

1.      L’arbitrato, inoltre, non può essere instaurato da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare inferiore a 120 giorni.

 

2.      Sono escluse dalla competenza della Camera le controversie per le quali siano stati istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni.

 

 

3.        Qualora una parte, prima della costituzione dell’organo arbitrale, sollevi una eccezione in merito alla esistenza o alla validità dell’accordo arbitrale, il Presidente della Camera o un suo delegato decide al riguardo, dichiarando la procedibilità o meno dell’arbitrato. In caso di procedibilità, spetta comunque all’organo arbitrale, non oltre la prima udienza, decidere sulla propria competenza.

 

6.La procedura arbitrale può avere corso solo dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione di cui al presente Regolamento. L’istanza di arbitrato deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di chiusura delle procedure di conciliazione.

 

7. La procedura arbitrale disciplinata dal presente Regolamento ha natura rituale - salvo diverso accordo delle parti e nei casi previsti dall’art.12, comma 7 dello Statuto - e gli arbitri decidono applicando le norme di diritto e le nonne e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

 

8. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano gli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

 

 

Art. 8 - Istanza della parte attrice

 

1.      La parte che intende instaurare il procedimento arbitrale deve far pervenire alla Camera e alla controparte una istanza di arbitrato sottoscritta dalla parte stessa o dal difensore munito di procura, contenente:

 

a)      denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché l’eventuale nomina di uno o più difensori;

 

b)      denominazione ed indirizzo della parte convenuta;

 

c) indicazione della previsione statutari che consente il ricorso all’arbitrato, ovvero la copia dell’atto che contiene la clausola o il                                                        compromesso arbitrale;

 

d ) estremi del tentativo di conciliazione rimasto senza esito;

 

e) esposizione dei fatti e delle pretese;

 

f) eventuale indicazione dei mezzi di prova a sostegno della istanza ed ogni documento ritenuto utile:

 

g) nomina dell’arbitro o indicazioni necessarie per la sua scelta;

 

h) originale dell’eventuale procura alle liti conferita al proprio difensore se non apposta a margine o in calce all’istanza.

 

2.   La parte attrice deve, a pena di improcedibilità dell’istanza, versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti nella Tabella di cui all’art. 25 comma 2 del presente Regolamento.

 

 

 

3.      L’istanza di arbitrato deve essere depositata in originale più tre copie presso la Segreteria della Camera; unitamente alla istanza, la parte attrice deve allegare documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione dell’istanza alla controparte e l’avvenuto versamento dei diritti amministrativi.

 

4.      La Segreteria, verificata la regolarità dell’istanza, provvede ad informare la parte convenuta del deposito dell’istanza; se la documentazione appare incompleta o non regolarmente comunicata, la Segreteria invita la parte attrice a provvedere.

 

 

 

Art. 9. Risposta della parte convenuta

 

 

1. La parte convenuta, entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, può far pervenire alla. Camera e alla controparte la propria risposta, sottoscritta dalla parte stessa o dal difensore munito di procura, e contenente:

 

 

a)    denominazione e domicili, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché l’eventuale nomina di uno o più difensori;

 

b)    elementi atti alla difesa ed eventuale domanda riconvenzionale;

 

c)    eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la parte ritenga utile presentare;

 

d)    nomina dell’arbitro o indicazioni necessarie per la sua scelta;

 

e)    originale dell’eventuale procura alle liti conferita al proprio difensore se non

apposta a margine o in calce alla risposta.

 

 

2.      Entro il termine indicato per la risposta, la parte convenuta deve, a pena di mancata costituzione nel processo arbitrale, versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti nella Tariffa dei servizi arbitrali allegata al presente Regolamento e periodicamente aggiornata dalla Camera con apposita deliberazione.

 

3. La risposta deve essere depositata in originale più tre copie presso la Segreteria della Camera; unitamente alla risposta, deve essere allegata documentazione probatoria dell‘avvenuta comunicazione della risposta alla controparte e dell’avvenuto versamento dei diritti amministrativi indicati nella Tabella di cui all’art. 25 comma 2 del presente Regolamento.

 

4.      La Segreteria, verificata la regolarità della risposta, provvede ad informare la parte attrice dell’avvenuto deposito; se la documentazione appare incompleta o non regolarmente comunicata, la Segreteria invita la parte convenuta a provvedere.

 

5.  La parte attrice, entro 7 giorni dalla ricezione della risposta che contenga domanda riconvenzionale, può inviare la propria replica alla sola domanda riconvenzionale, comunicandola alla controparte e alla Segreteria secondo le modalità di cui al precedente comma. 3.

 

 

Art. 10. Comunicazioni e termini nell’arbitrato

 

1.Successivamente all’instaurazione dell’arbitrato, le comunicazioni delle parti, della Segreteria o dell’organo arbitrale possono avvenire in forma libera purché vi sia la prova dell’avvenuta ricezione.

 

1.      Ai fini del rispetto dei termini del presente Regolamento, vale la data di trasmissione o di comunicazione.

 

3. In casi particolari o su accordo fra le parti, i termini stabiliti nel presente Regolamento, possono, prima della rispettiva scadenza, essere prorogati con provvedimento dell’organo arbitrale ovvero, prima della sua nomina, con provvedimento del Presidente della Camera.

 

Art. 11. Nomina degli arbitri

 

1. Le controversie sottoposte ad arbitrato in base al presente Regolamento sono decise da un collegio di tre arbitri o da un arbitro unico. in assenza di espresso accordo tra le parti sulla nomina di un arbitro unico, le controversie sono decise da un collegio arbitrale.

 

Art. 12. Arbitro unico

 

1. La controversia, su accordo delle parti, potrà essere decisa da un arbitro unico quando, alternativamente:

 

a)      le parti l’abbiano congiuntamente nominato:

 

b) le parti ne abbiano richiesto la nomina alla Camera.

 

2. L’arbitro unico dovrà essere comunque nominato tra i componenti della Camera o tra gli Esperti inseriti nell’Elenco di cui all’art. 1, comma 2. del presente Regolamento.

 

 

Art. 13. Collegio arbitrale

 

1.      Ciascuna parte, rispettivamente nella istanza di arbitrato e nella risposta, designa un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Presidente della Camera avendo facoltà di scelta anche al di fuori dei componenti della Camera e dell’Elenco di cui all’art. 1, comma 2, del presente Regolamento.

 

2.      Il terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, è nominato dal Presidente della Camera, sentite le parti.

 

3. Il presidente del collegio deve in ogni caso essere scelto tra i componenti in carica della Camera stessa o tra gli esperti iscritti nell’Elenco di cui all’art. 1, comma 2, del presente Regolamento.

 

3.      Le parti possono concordemente richiedere che il Presidente della Camera svolga le funzioni di presidente del collegio arbitrale.

 

 

Art. 14. Accettazione e dichiarazione di indipendenza degli arbitri

 

1. Ciascun arbitro, ricevuta comunicazione dell’incarico dalla Segreteria, deve trasmettere senza indugio alla stessa la propria accettazione formale.

 

2. Unitamente all’accettazione, ciascun arbitro deve produrne una dichiarazione attestante l’esistenza delle condizioni per lo svolgimento dell’incarico con imparzialità e indipendenza rispetto alle parti e con l’osservanza dei principi deontologici. In particolare, l’arbitro deve dichiarare specificamente per iscritto:

 

a)      l’assenza di qualunque relazione con le parti e i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza o imparzialità;

 

b)      la mancanza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia;

 

c) l’inesistenza di qualunque altra situazione che possa influire sulla indipendenza e imparzialità.

 

3. In ogni caso, nel corso del procedimento e fino al deposito del lodo ciascun arbitro è tenuto a comunicare alla Camera ogni sopravvenuta circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità alla prosecuzione dell’incarico.

 

4. Alla designazione di un nuovo arbitro o di un nuovo Presidente del Collegio in caso di mancata accettazione, si provvede entro dieci giorni a cura del o dei soggetti competenti alla nomina.

 

Art. 15. Ricusazione e sostituzione degli arbitri

 

1.      La parte può ricusare un arbitro nei casi previsti dall’art. 51 del Codice di procedura civile, nonché per gravi infrazioni deontologiche.

 

2.      La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso alla Camera entro 10 giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.

 

3.      Sulla richiesta di ricusazione, sentito l’arbitro, decide in via definitiva la Camera con provvedimento motivato.

 

4.      La Camera può rimuovere l’arbitro anche d’ufficio quando ricorrano gli estremi per la ricusazione.

 

5. Ciascun arbitro, nel corso del procedimento, può rinunciare al suo incarico per gravi motivi o per incompatibilità sopravvenuta ai sensi delI’art. 14 del presente Regolamento, dandone comunicazione scritta alla Camera.

 

6. Nelle ipotesi di comportamento ostruzionistico dell’arbitro, quali inerzia, ingiustificato ritardo o negligenza nell’espletamento delle proprie funzioni, la Camera, dopo un primo richiamo scritto. provvede a rimuoverlo ed è abilitata a sostituirlo.

 

7. Nelle ipotesi di decesso o di sopravvenuta incapacità l’arbitro ~ sostituito senza ritardo secondo le modalità di nomina di cui all’ art 14.

 

8. In ogni ipotesi di sostituzione prevista dal presente articolo, la Camera decide sulla nomina del nuovo arbitro e determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenendo conto dell’attività effettivamente svolta e dei motivi della sostituzione.

 

9. In tutte le ipotesi di sostituzione di un arbitro spetta al nuovo arbitro unico o al collegio arbitrale, su richiesta del nuovo arbitro, decidere la rinnovazione totale o parziale degli atti del procedimento svolti fino a quel momento. Nel caso in cui sia disposta la rinnovazione totale, il nuovo termine per il deposito del lodo decorre dall’emissione dell’ordinanza che la dispone.

 

 

 

Art. 16 Sede e segreteria dell’arbitrato

 

1.    La sede dell’arbitrato è fissata presso la Camera, salvo che il collegio arbitrale non stabilisca di svolgere in località diversa udienze o singoli atti del procedimento.

 

2.   Le funzioni di segreteria dell’arbitrato sono svolte di regola dalla Segreteria della Camera; l’organo arbitrale può con provvedimento motivato nominare persona di sua fiducia segretario dell’arbitrato senza oneri aggiuntivi per le parti o per il CONI.

 

 

Art. 17. Regole di procedura

 

1.             Le regole applicabili alla procedura arbitrale sono quelle contenute nel presente Regolamento; nel silenzio del Regolamento, sono quelle previste dal Codice di procedura civile o, in difetto, quelle determinate dagli arbitri, rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio.

 

2.      L’arbitro unico o il presidente del collegio, sentiti gli altri arbitri, fissa la data della prima udienza e provvede a convocare le parti dando alle stesse un termine a comparire non inferiore a dieci giorni. Alla prima udienza le parti possono depositare nuove memorie ed altri documenti, e chiedere eventualmente termine per deduzioni, controdeduzioni e produzioni.

 

3.      L’organo arbitrale ammette su richiesta delle parti i mezzi istruttori. Le prove testimoniali possono essere rese sia oralmente che per iscritto. In caso di ammissione di prove testimoniali orali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per la loro audizione. L’assenza del teste comporta l’impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, il collegio acconsenta.. La richiesta deve essere proposta entro il giorno fissato per l’audizione.

 

4.      L’organo arbitrale ha facoltà di nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio e di chiedere eventuali chiarimenti ed informazioni alle autorità sportive. Al consulente tecnico d’ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste nell’art. 14 e nell’art. 15 del presente Regolamento in tema di accettazione, ricusazione e sostituzione dell’arbitro. L’organo arbitrale può chiedere al consulente tecnico d’ufficio, nella definizione dei suoi onorari, l’applicazione al minimi delle tariffe eventualmente stabilite dall’ordine professionale di. appartenenza.

 

5.       Chiusa l’istruttoria l’organo arbitrale invita le parti alla discussione orale, fissando ove occorra un’udienza ulteriore.

 

6.      In caso di collegio arbitrale, quest’ultimo può delegare uno degli arbitri all’assunzione dei mezzi istruttori.

 

7.             L’organo arbitrale, se entrambe le parti lo richiedono, può decidere a controversia su base documentale nel rispetto del principio del contraddittorio.

 

8.             In ogni momento del procedimento, l’organo arbitrale può promuovere la composizione amichevole della controversia..

 

Art. 18. Udienze e verbali

 

1.       Le date di udienza fissate dall’organo arbitrale, ove non concordate, sono comunicate alle parti con un preavviso di almeno dieci giorni.

 

2.       Le parti possono comparire alle udienze in proprio o attraverso procuratori, ed essere assistite dai difensori muniti di procura.

 

3.       Se la parte non si presenta senza dare valida giustificazione l’organo arbitrale procede dopo aver constatato che la convocazione è stata regolarmente comunicata. In caso contrario provvede alla riconvocazione.

 

4.       Di ogni udienza viene redatto verbale sottoscritto dai presenti; la Segreteria fornisce copia dei verbali alle parti che ne facciano richiesta e dà comunicazione di ogni atto del procedimento.

 

Art. 19. Transazione in corso di procedimento

 

1.       Quando le parti giungano ad una transazione prima che si costituisca l’organo arbitrale, ne danno comunicazione alla Segreteria per l’archiviazione del procedimento.

 

2. Se la transazione tra le parti interviene dopo la nomina dell’organo arbitrale, quest’ultimo redige un verbale, sottoscritto dalle parti, con il quale viene esonerato dall’obbligo di pronunciare il lodo.

 

3.Se la transazione è solo parziale, il procedimento arbitrale prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.

 

4.Le parti possono concordemente richiedere all’organo arbitrale, che può anche non accogliere tale richiesta. di recepire in un lodo i termini della transazione tra loro intervenuta.

 

 

Art. 20. Deliberazione e sottoscrizione del lodo

 

 

1. Il lodo è deliberato dall’organo arbitrale riunito in conferenza personale a maggioranza di voti; è redatto per iscritto, secondo le disposizioni dell’art. 823 del Codice di procedura civile, in tanti originali quante sono le, parti più uno da depositare presso la Segreteria della Camera.

 

2.   1 componenti del collegio arbitrale possono sottoscrivere il lodo in luoghi e tempi diversi. Ogni arbitro deve indicare il luogo e la data in cui la firma è stata apposta. Le sottoscrizioni dei componenti del collegio arbitrale possono risultare da esemplari diversi del lodo, purché dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria.

 

3. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data dell’ultima sottoscrizione.

 

4.   Su autorizzazione congiunta delle parti o per motivi di particolare urgenza, l’organo arbitrale può rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi. Sia il dispositivo sia il lodo completo di motivi devono essere in ogni caso sottoscritti dall’arbitro unico o da almeno la maggioranza del collegio arbitrale.

 

5.   In caso di lodo sottoscritto solo dalla maggioranza del collegio arbitrale, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta in conferenza personale di tutti gli arbitri e che i componenti in minoranza non hanno voluto o potuto sottoscriverlo.

 

 

Art. 21. Termine e modalità di deposito del lodo

 

 

1.   Il lodo completo dei motivi deve essere depositato dall’organo arbitrale presso la Segreteria della Camera entro 45 giorni dall’ultima udienza.

 

2.   Il lodo viene depositato in tanti originali quante sono le parti più uno che rimane agli atti della Camera.

 

3.   La Segreteria della Camera provvede a dare comunicazione alle parti dell’avvenuto deposito, invitandole a ritirare l’originale a ciascuna di esse spettante, previo versamento integrale dei diritti amministrativi e degli onorari e spese di procedimento.

 

4.         Il lodo viene pubblicato a cura del CONI.

 

5.         Il termine di cui al precedente comma 1 è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione, fino alla pronuncia su di essa e quando occorre procedere alla sostituzione di un arbitro.

 

6.  Il termine per la pronuncia del lodo, ove vi siano giusti motivi, può essere prorogato dal Presidente della Camera su richiesta dell’organo arbitrale fino ad un massimo di ulteriori quarantacinque giorni.

 

 

Art 22. Contenuto del lodo

 

 

1.   Il lodo deve avere ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati.

 

2. Se l’organo arbitrale ritiene nel corso del procedimento di poter utilmente decidere solo alcuni punti della controversia, emette un lodo parziale, motivando tale scelta.

 

3. Il deposito del lodo parziale non modifica il termine per il deposito del lodo definitivo previsto nell’art. 21 comma 1, del presente Regolamento, fatta salva la possibilità di richiedere eventuali proroghe ai sensi dell’art. 21 comma 6, del presente Regolamento.

 

4. Nel lodo definitivo, l’organo arbitrale indica la parte o le parti tenute al pagamento degli onorari e delle spese di procedimento, delle spese di difesa e dei diritti amministrativi. Stabilisce inoltre in quale proporzione i predetti importi debbano essere ripartiti fra le parti stesse.

 

 

Art. 23. Spese di procedimento

 

1. Gli onorari e le spese di procedimento sono deliberati dall’organo arbitrale, nell’ambito dei limiti fissati dalla Tabella, di cui al successivo art. 25, comma 2, tenendo conto del tempo occorso, della complessità della controversia e della capacità finanziaria delle parti, nonché attenendosi alle eventuali indicazioni della Camera.

 

2. Gli onorari per il collegio arbitrale sono ripartiti nella misura del quaranta per cento per il presidente del collegio e del trenta per cento per gli altri arbitri, mentre il rimborso delle spese è attribuito all’arbitro che le ha effettivamente sopportate.

 

3. Se il procedimento arbitrale si chiude senza emissione del lodo, la Camera delibera, con riferimento all’attività svolta, gli onorari e le spese di procedimento.

 

 

 

 

 

TITOLO V

 

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 24. Uffici

 

1.    È istituita presso il CONI la Segreteria della Camera, cui è preposto un Segretario designato dal Segretario Generale del CONI tra i funzionari dell’Ente.

 

2. La Segreteria assiste e coadiuva la Camera e il suo Presidente, e ne attua le direttive.

 

3. La Segreteria svolge tutti i compiti di amministrazione, cancelleria e segretariato necessari in relazione ai procedimenti previsti nel presente Regolamento; in particolare, la Segreteria:

 

a) riceve istanze, memorie e documenti delle parti, dando atto ove necessario dell’avvenuta ricezione;

 

b) conserva la documentazione ricevuta e predispone e archivia i fascicoli d’ufficio;

 

c) trasmette atti e documenti, secondo necessità, ai componenti della Camera, ai conciliatori, agli arbitri e alle parti;

 

d)  richiede e verifica i versamenti a carico delle parti;

 

e) verifica il rispetto delle norme e dei termini procedurali;

 

f) assiste la Camera nella organizzazione e nella logistica delle riunioni e dei procedimenti;

 

g) tiene i contatti con le parti dei procedimenti e con i loro difensori;

 

h) cura la pubblicazione dei pareri e dei lodi arbitrali;

 

i) predispone su indicazione del Presidente della Camera gli eventuali comunicati stampa relativi all’attività della Camera;

 

j) svolge ogni altro compito utile per il corretto ed efficiente funzionamento della Camera.

 

 

 

Art. 25. Diritti amministrativi, onorari e spese

 

 

1. Alle spese di funzionamento della Camera e della Segreteria provvede il CONI.

 

2.   La Giunta Nazionale del CONI stabilisce e rivede periodicamente, anche su proposta della Camera una Tabella (“Tabella”) contenente gli importi dei diritti amministrativi, degli onorari e delle spese.

 

3.   In particolare, ai finì dell’inserimento nella Tabella, la Giunta Nazionale determina

 

a) l’importo dei diritti amministrativi che la parte richiedente un parere deve versare;

 

b) l’importo dei diritti amministrativi che le parti devono versare ai fini dell’instaurazione di un procedimento di conciliazione;

 

c) la misura degli onorari spettanti al conciliatore per ogni procedimento affidatogli;

 

d) l’importo dei diritti amministrativi che le parti devono versare ai finì dell’instaurazione, di un procedimento arbitrale;

 

e) i limiti minimi e massimi degli onorari e delle spese spettanti all’organo arbitrale che ha giudicato di una controversia.

 

4. La Giunta Nazionale determina altresì l’importo del gettone di presenza di cui al successivo comma 8.

 

5. Nell’ambito dei limiti di cui al precedente comma 3.e), l’organo arbitrale investito di una controversia delibera in concreto, tenendo conto del tempo occorso e della complessità del caso, l’esatto ammontare degli onorari e spese a carico delle parti, ripartendoli tra queste ultime sulla base del principio dì soccombenza e delle loro capacità finanziarie.

 

6. La Camera può emanare direttive agli organi arbitrali ai fini della concreta determinazione degli onorari e spese del procedimento.

 

7. Il mancato versamento, entro 90 giorni dalla richiesta o entro altro termine fissato dalla Camera, da parte di tesserati, affiliati o licenziati degli importi dovuti quali diritti amministrativi, onorari o spese, determina la segnalazione da parte della Camera alla competente procura federale per il deferimento volto all’adozione di misure sanzionatone.

 

8. Le cariche ricoperte in seno alla Camera sono gratuite; è attribuito un gettone di presenza, avente sostanziale natura di rimborso spese, per ogni riunione a cui ciascun componente della Camera partecipi.

 

9. Tale gettone compete anche al Segretario dell’organo arbitrale di cui all’art. 16 comma 2 del presente Regolamento.

 

 

Art. 26. Restituzione degli atti

 

1. Ciascuna parte può richiedere alla Segreteria, fino a un anno dopo la, conclusione del procedimento, la restituzione degli atti dalla stessa depositati.

 

 

 

Art. 27. Obbligo di riservatezza

 

1. I componenti della Camera, il personale della Segreteria, i conciliatori, gli arbitri e i segretari eventualmente nominati, i consulenti tecnici e le parti sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati e le procedure previste dal presente Regolamento.

 

 

Art. 28. Disposizione transitoria

 

1. I termini per proporre istanze di conciliazione od arbitrato relativamente ai provvedimenti emessi a partire dal 28 dicembre 2000 - data di approvazione dello Statuto del CONI - e divenuti già definitivi, decorrono dalla data di approvazione del presente Regolamento.

 

 

Art. 29. Entrata in vigore

 

1.   Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Nazionale del CONI.

 

 

                                                                                     Data 26 Settembre 2001

 

                                                                                     Protocollo 959/CT/GL/nc

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Ai Presidenti dei Comitati

                                                                           e delle Divisioni della L.N.D.

 

                                                                           Loro Sedi

 

 

 

 

OGGETTO:         misuratori fiscali - differimento del termine iniziale di installazione all’1 Luglio 2002

 

 

 

         Provvediamo a rimettere la circolare della Commissione Nazionale per le problematiche fiscali, tributarie e amministrative della Lega Nazionale Dilettanti, inerente l’oggetto.

 

         Cordiali saluti

 

 

 

 

 

 

                                                                                     IL PRESIDENTE

                                                                                         CarloTavecchio

 


 

 

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE PROBLEMATICHE FISCALI, TRIBUTARIE E

AMMINISTRATIVE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELLA F.I.G.C.

 

 

CIRCOLARE N. 2/2001 DEL 25/9/2001

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:         MISURATORI FISCALI - DIFFERIMENTO DEL TERMINE INIZIALE DI

                        INSTALLAZIONE ALL’1 LUGLIO 2002

 

 

 

 

NUOVO TERMINE DAL

1° LUGLIO 2002

Si apprende all’ultima ora, da un Comunicato Stampa del Ministero dell’Economia del 20 settembre 2001, che è stato rinviato dall’1 ottobre 2001 all’1 luglio 2002 il termine iniziale per l’installazione dei misuratori fiscali. Questa ulteriore proroga sarà recepita in apposito Decreto del Presidente della Repubblica, peraltro già inviato per il parere al Consiglio di Stato.

Detto rinvio è l’ultimo in ordine di tempo (il precedente era stato quello all’1 ottobre 2001 di cui al D.P.R. 21.12.2000 n. 416) ed è dovuto, verosimilmente, al ritardo con cui è stata emanata la normativa in materia di caratteristiche tecniche dei nuovi misuratori fiscali, previsti dalle nuove disposizioni in materia di imposta sugli spettacoli ed intrattenimenti, di cui al D.A.E. (Decreto dell’Agenzia delle Entrate) 23.7.2001 pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2001.

 

DISCIPLINA TRANSITORIA FINO AL 30 GIUGNO 2002

Nel comunicare che la scrivente commissione provvederà quanto prima alla emanazione di una circolare riguardante gli specifici adempimenti a carico degli operatori del settore, viene confermato che fino al nuovo termine del 1° luglio 2002 gli stessi dovranno continuare ad osservare gli adempimenti attualmente in vigore, anche alla luce della recente R.M. 88/E del 12.06. 2001.

E’ comunque doveroso ricordare che fino alla data del 30 giugno 2002, gli Enti e gli Organismi che svolgono attività di intrattenimento e spettacolo possono, a giustificazione del corrispettivo alternativamente:

A rilasciare ricevuta o scontrino fiscale manuale o prestampato; i relativi proventi vanno annotati sul registro dei corrispettivi e trasmessi alla SIAE (competente in relazione al luogo di svolgimento dell’evento) a mezzo del prospetto riportato all’allegato C3 del D.A.E. 23.7.2001, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

B rilasciare biglietti a numerazione progressiva contrassegnati SIAE; i relativi proventi vanno registrati anche sulla distinta d’incasso che deve essere trasmessa alla SIAE (competente in relazione al luogo di svolgimento dell’evento) entro il giorno 10 del mese stesso per gli eventi relativi alla prima quindicina del mese ed entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento per quelli relativi alla seconda quindicina del medesimo mese.

 

Si ricorda che per le Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la L. 398/91 sia la distinta di incasso sia il prospetto di cui all’allegato C del D.A.E. 23/7/01 vanno trasmessi all’ufficio SIAE competente con riferimento al Comune dove si trova la sede sociale.

 

Del pari nulla è cambiato nei confronti dei soggetti attualmente esonerati dagli adempimenti in parola.

 

 

 

 

 

 

 

 


Data        3 ottobre 2001

 

Protocollo  596.1/GP/Segr.


        

Spett.le

 

00195 Roma                                                       LEGA NAZONALE PROFESSIONISTI

Via G. Allegri,14                                                   LEGA PROFESSIONISTI SERIE C

Casella Postale 2450                                              LEGA NAZIONALE DILETTANTI

ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

 

 

LORO SEDE

 

 

 

 

         OGGETTO:     Controlli Antidoping

 

Si informa che nel rispetto della normativa antidoping, di cui al Regolamento  Federale Antidoping, la F.I.G.C.  ha previsto una serie di controlli a sorpresa e al di fuori delle competizioni.

 

Tali controlli che rientrano nella competenza specifica della Commissione Antidoping del CONI, riguarderanno calciatori di tutte le categorie.

 

Cordiali saluti.

 

 

 

 

 

 

                                                           IL  SEGRETARIO  GENERALE

                                                                    (Gugliemo  Petrosino)

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

CODICE DI COMPORTAMENTO

     IN MATERIA DI LOTTA AL DOPING NELL'AMBITO

               DELLA TUTELA DELLA SALUTE

 

 

Art. 1

Soggetti impegnati

         

Le  norme  contenute   nel  presente  Codice  di  Comportamento,

fermo restando il pieno rispetto delle norme costituzionali e delle

leggi  italiane  dello   Stato, si  applicano  a  calciatori,  allenatori,

preparatori   atletici,   fisioterapisti   e    altri   operatori   sanitari1,

responsabili medici sociali e medici sociali2.

Calciatori, allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti e altri operatori sanitari, responsabile medico sociale e medici sociali e dirigenti sono obbligati ad avere la miglior conoscenza possibile delle normative applicabili relative alla propria attività e delle responsabilità derivanti dalla violazione delle stesse.

Calciatori, allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti e altri operatori sanitari, responsabile medico sociale e medici sociali e dirigenti sono tenuti al rispetto del presente codice di autodisciplina.

 

               Art. 2

                   Soggetto responsabile

 

Il responsabile medico sociale e i medici sociali sono personalmente responsabili per le sostanze e i trattamenti sanitari che prescrivono al calciatore.  Prescrizioni e somministrazioni devono essere documentate e conservate ai sensi dell'art. 4.

Le società sono responsabili delle eventuali violazioni delle norme del presente Codice imputabili ai medici sociali.


      2

 

 

Gli  altri  soggetti  di  cui  all'art. 1  devono  riconoscere  la competenza esclusiva del medico sociale nelle materie sanitarie, e in particolare nella prescrizione e somministrazione di trattamenti farmacologici, e attenersi alle sue decisioni.              

 

 

                                                   Art. 3

              Obblighi di informazione e consenso

 

Il responsabile medico sociale ha l'obbligo di informare i singoli calciatori sui prodotti somministrati e i trattamenti prescritti, ivi inclusi quelli omeopatici, fitoterapici, galenici e gli integratori alimentari di qualsiasi natura.

Il  responsabile  medico  sociale  ha  altresì  l'obbligo  di  raccogliere  il consenso esplicito dei singoli calciatori ai trattamenti sanitari prescritti.

 

 

Art. 4

Raccolta di dati

 

Il responsabile medico sociale, in conformità alla prescrizione     del Decreto del Ministero della Sanità del 13/3/1995 deve indicare nel Diario Clinico per ogni calciatore i prodotti somministrati, ivi inclusi quelli omeopatici, fitoterapici, galenici e gli integratori alimentari di qualsiasi natura e le terapie prescritte.

Tale documentazione individuale deve essere conservata dal responsabile medico sociale presso il proprio archivio e contenere indicazioni sulle terapie, le assunzioni di sostanze, gli eventuali trattamenti medici e paramedici che il calciatore esegua anche privatamente, nel rispetto delle previsioni in tema di dati sensibili dettate dalla Legge 675 del 1996.

Tale  documentazione  individuale deve essere costantemente aggiornata per  l'intera  durata  del  rapporto  tra il calciatore e la società.

Al momento della cessazione del rapporto tra calciatore e società copia della Cartella sanitaria contenente il Diario Clinico deve essere consegnata, su richiesta, all'interessato.


      3

 

 

 

            Art. 5

                Obbligo di sottoporsi alle analisi

 

Oltre ai controlli previsti dalle vigenti leggi, il calciatore si sottopone alle  analisi eventualmente prescritte dal responsabile medico sociale per fini preventivi nella lotta al doping

Il rifiuto immotivato del calciatore di sottoporsi ad analisi e controlli che il responsabile medico sociale illustri come opportuni a tali fini, può        comportare la segnalazione da parte del responsabile medico sociale stesso alla Società, che avrà pertanto titolo per richiedere l’applicazione delle sanzioni previste dall'art.7.

 

 

               Art. 6

                    Responsabilità del calciatore

 

Il calciatore non può assumere farmaci o sostanze attive, neppure con uso esterno, senza il controllo di un medico. Il calciatore è tenuto a comunicare al responsabile medico sociale l'intenzione di avvalersi di altro specialista o di altre figure sanitarie a scopi diagnostici e/o terapeutici.  Il calciatore in questo caso deve produrre un'idonea liberatoria al responsabile medico sociale per i trattamenti che esegue autonomamente.  Se lo specialista prescrive cure con sostanze e trattamenti sanitari, il calciatore deve comunicarlo al responsabile medico sociale consegnando la prescrizione dello specialista e segnalare tutti i prodotti che assume, ivi inclusi quelli omeopatici, fitoterapici, galenici e gli integratori alimentari di qualsiasi natura.

Il responsabile medico sociale valuta se le sostanze e i trattamenti sanitari prescritti dallo specialista o da altra figura sanitaria sotto controllo medico siano rilevanti ai fini del doping e in caso positivo deve segnalare il fatto al calciatore.  Il responsabile medico sociale deve altresì fare presente al calciatore che tali aspetti hanno rilevanza anche nei confronti della società ed informarlo che la stessa deve essere resa edotta della situazione di rischio in cui può trovarsi indirettamente a causa del calciatore.


            4

 

 

                Art. 7

              Sanzioni

 

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice da parte dei calciatori, e delle società a sensi dell'art. 2, comporta l'applicazione delle norme relative alla disciplina antidoping, nell'ambito della tutela della salute di cui all'accordo collettivo di lavoro tra Calciatori professionisti e Società sportive e pertanto può essere sottomessa dalla parte lesa al Collegio Arbitrale previsto dall'Accordo medesimo.

Si applica analoga procedura per tutti gli altri Accordi di lavoro, ove esistenti, tra le parti di cui al presente Codice.

 

 

         Art. 8

   Coordinamento federale

 

 

In occasione di ogni convocazione in nazionale, la FIGC si impegna a dare disposizioni a che i medici responsabili redigano per ogni calciatore una dichiarazione che riepiloghi e illustri i trattamenti sanitari e le somministrazioni di prodotti farmacologici cui il calciatore è stato sottoposto nell'intero periodo di convocazione.  Tale dichiarazione deve essere trasmessa immediatamente al medico della società di appartenenza con il quale il medico federale deve intrattenere uno stretto rapporto di collaborazione.

Analogo impegno assumono le Leghe per le convocazioni nelle proprie rappresentative.

In occasione di convocazioni in nazionali straniere, il calciatore, prima di riaccedere alla propria società, deve farsi rilasciare dai medici responsabili una dichiarazione che riepiloghi e illustri i trattamenti sanitari e le somministrazioni di prodotti farmacologici cui è stato sottoposto nell'intero periodo di convocazione.  Tale dichiarazione deve sempre essere consegnata dal calciatore al medico della società di appartenenza.

 

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          1  Con tale definizione s'intendono specificare le figure professionali sanitarie dei fisioterapisti e di altri operatori sanitari, la cui professionalità deve essere garantita dal possesso di titoli specifici riconosciuti.

 

          2 - Con tale definizione s'intendono specificare le figure professionali del medico responsabile come inteso all'art. 2.