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Orari apertura al pubblico : lunedì giovedì venerdì 16 – 19
sabato 9,30 – 11,30
COMUNICATO UFFICIALE N. 04
Torino 24 LUGLIO 2003
3) RATIFICA FUSIONI DI SOCIETÀ
4) RATIFICA CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE
5) RATIFICA CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE
11) ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA L.N.D.)
12) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA L.N.D.)
13) ORDINE PUBBLICO (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA L.N.D.)
14) MIGLIORE FORMAZIONE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA L.N.D.)
15) CAMBIO DELLE MAGLIE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA L.N.D.)
16) IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA L.N.D.)
17) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA L.N.D.)
18) ORARIO INIZIO GARE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 2 DELLA L.N.D.)
19) AMMENDE PER RINUNCIA (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA L.N.D.)
20) SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI NEL CORSO DELLE GARE UFFICIALI
21) CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE
23) UBICAZIONE CAMPO DI GIUOCO
24) AUTORIZZAZIONE DISPUTA GARE AMICHEVOLI
25) ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE GARE UFFICIALI - VERIFICA POSIZIONE TESSERAMENTO DEI CALCIATORI
26) TESSERE ACCOMPAGNATORI UFFICIALI - TESSERAMENTO DIRIGENTI
27) UTILIZZAZIONE FUORI-QUOTA CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE E JUNIORES PROVINCIALE 2002/2003
28) TORNEI RATIFICATI DAL COMITATO PROVINCIALE DI TORINO
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ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI A CARATTERE PROVINCIALE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Come già evidenziato al punto 3 del C.U. n° 2 del 10/7/2003, si ritiene opportuno rammentare a tutte le Società dipendenti che per la stagione sportiva 2003/2004, oltre
ai moduli di iscrizione e
ai prospetti di utilizzo campi di gioco,
il Comitato NON POTRA’ ACCETTARE ISCRIZIONI ai Tornei ufficiali PULCINI ed ESORDIENTI, se non saranno corredate anche
dal Modulo di censimento, precedentemente allegato ai C.U. n° 2 e n° 3 di questo Comitato Provinciale.
Per agevolare le Società nel completamento delle iscrizioni, il Modulo di censimento si può inviare tramite fax al n° 011/5623874.
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Si trascrive – qui di seguito – il testo integrale del comunicato ufficiale n. 183/A della F.I.G.C. riportante le modifiche regolamentari apportare all’art. 40 delle N.O.I.F.:
IL CONSIGLIO FEDERALE
- visto l’art. 24, comma 2, dello Statuto Federale;
- attesa l’opportunità di un adeguamento normativo ai commi 6 e 11 dell’art. 40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
d e l i b e r a
di modificare i commi 6 e 11 dell’art. 40 delle N.O.I.F. secondo il testo di seguito riportato:
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE
VECCHIO TESTO |
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NUOVO TESTO |
Art. 40 |
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Art. 40 |
Limitazioni del tesseramento calciatori |
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Limitazioni del tesseramento calciatori |
6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera; tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il “transfert internazionale” della Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di “professionista” o “non professionista”, ed osservate le norme seguenti. |
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6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All’atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il “transfert internazionale” dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di “professionista” o “non professionista” ed osservate le norme seguenti. |
11. Le società di Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, od una sola calciatrice in caso svolgano attività di Calcio Femminile, proveniente o provenuto da Federazione estera, purché in regola con le leggi statali vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, salvo quanto previsto dalla lettera a) del punto 3), e sia documentato. |
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11. Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia e sia documentato.
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1) Calciatori extracomunitari: |
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1) Calciatori extracomunitari: |
a) la qualifica di "non professionista" risultante dal “transfert internazionale"; |
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a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”; |
b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante attestazione del datore di lavoro ed esibizione del prospetto relativo alla percezione degli emolumenti; |
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b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell’Ente competente attestante la regolare assunzione;
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c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell'attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili; |
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c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità; |
d) la residenza o il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno nel Comune, sede della società, o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.
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d) la residenza o il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento. La residenza o il permesso di soggiorno deve risultare nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa. |
2) Calciatori comunitari: |
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2) Calciatori comunitari: |
a) la qualifica di "non professionista" risultante dal “transfert internazionale";
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a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;
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b) la residenza nel Comune sede della società, od in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.
I calciatori tesserati a norma del precedente comma non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva.
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b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa;
I calciatori tesserati a norma dei precedenti punti 1) e 2) non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva;
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3) I calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di “non professionista” risultante da “transfert internazionale”. Il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.. |
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3) I calciatori di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”.
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a) I calciatori non professionisti, di cittadinanza italiana, trasferito all’estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stessa stagione sportiva in cui avevano ottenuto il “transfert internazionale”, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati immediatamente prima del trasferimento all’estero.
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a) I calciatori “non professionisti” di cittadinanza italiana, trasferiti all’estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stagione sportiva in cui avevano ottenuto il “transfert internazionale”, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C..
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(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 6 del Settore Tecnico della F.I.G.C. riportante il bando di ammissione al corso per l’abilitazione ad allenatori di Base che si svolgerà a Torino dal 15 Settembre al 18 Ottobre 2003.
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Si comunica che il Presidente Federale ha ratificato le istanze di fusione avanzate dalle sottonotate Società:
A.S. CAPRIE GREEN CLUB CSA Terza categoria |
710859 |
A.S. CAPRIE Terza categoria |
S.F. GREEN CLUB Terza categoria |
U.S. AGLIE’ Seconda categoria |
710860 |
F.C.LESSOLORANZESE Seconda categoria |
U.S. AGLIE’ Terza categoria |
F.C.A. REAL CANAVESE Promozione |
710861 |
G.S. TONENGHESE Promozione |
G.S. CALUSO CALCIO Prima categoria |
POL.SANMAURESE PIANESE Promozione |
710862 |
POL. SANMAURESE Promozione |
G.S. PIANESE Prima categoria |
A.C. REAL MAZZOLA 2003 Seconda categoria |
710863 |
A.C. V.MAZZOLA Terza categoria |
A.C. REAL BETIS Seconda categoria |
A.P.VALLECERVO CHIAVAZZESEPAV Prima categoria |
710864 |
U.S. VALLE CERVO Terza categoria |
A.P. CHIAVAZZESE PAV Prima categoria |
P.G.S. MASIO DON BOSCO Prima categoria |
710865 |
P.G.S. DON BOSCO Prima categoria |
U.S. MASIO Prima categoria |
G.S. AUTOTORINO NICHELINO Serie C1 Calcio a 5 |
710866 |
G.S.AUTOTORINO NICH. Serie C2 Calcio 5 |
CGF RICAMBI AUTO Serie C1 Calcio a 5 |
RIVER MOSSO ROSSINI Seconda categoria |
710867 |
POL. RIVER MOSSO Terza categoria |
U.S. BORGO ROSSINI Seconda categoria |
A.S. CASTELNOVESE Prima categoria |
710868 |
SAREZZANO CALCIO Prima categoria |
A.S.CASTELNOVESE Seconda categoria |
ASAC BIELLA Serie D Calcio a Cinque |
710869 |
ASCC BIELLA Serie D Calcio a 5 |
A.S.AMICI CADILUNGHE Serie D Calcio a 5 |
U.S. FONTANETTO PALAZZOLO Prima categoria |
710870 |
U.S. FONTANETTESE Prima categoria |
U.S. PRO PALAZZOLO Seconda categoria |
S.S. O.G. BASSIGNANA Prima categoria |
710873 |
S.S. BASSIGNANA Prima categoria |
A.S. ORIENTALGEN VAL Terza categoria |
A.C. BORGOPAL Promozione |
710874 |
A.C. BORGOVERCELLI Promozione SOMS PALESTRO Prima categoria VINZAGLIO Terza categoria |
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Si rende noto che il Presidente della F.I.G.C., esaminate le istanze presentate dalle Società interessate, ha provveduto a ratificare i seguenti cambi di denominazione sociale:
Nuova denominazione |
Vecchia denominazione |
Matricola |
A.S. ASTISPORT |
A.S. JUNIOR M.GIRAUDI |
710715 |
SPORTING ROSTA |
A.S. SPORTING P.F. |
79574 |
U.S. CHERASCHESE BRC 1904 |
U.S. CHERASCHESE FAMILA |
12560 |
A.S. SAN DONATO |
USAF SAN DONATO RONDISSONE |
710711 |
F.C. FEMMINILE JUVENTUS 1978 |
F.C. FEMMINILE JUVENTUS C.V.A. |
710149 |
U.S. TRE VALLI |
U.S. VALLI MONREGALESI |
710522 |
A.S. C.S. 2000 |
SOCCER FIVE R.M. |
710556 |
POL. CALIFORNIA DREAM SATURNIO |
A.S. SATURNIO MONCALIERI |
710525 |
POL. RIVAROLESE 1906 |
U.S. RIVAROLESE 1906 |
71079 |
A.S. REAL TORINO CALCIO 5 |
A.S. DREAM SPORT MSP TORINO |
710376 |
U.S. NOVA COLLIGIANA |
U.S. NOVA ASTI DON BOSCO |
710735 |
U.S. JUNIOR ASTI SPORT |
U.S. QUARGNENTO MILAN CLUB AT |
73710 |
A.S.D. MASTER CLUB RIVAROSSA |
MASTER CLUB RIVAROSSA |
710124 |
F.B.C. GALIMBERTI ALESSANDRIA |
S.S.C. FULGOR GALIMBERTI |
75856 |
A.S.D. DAYCO CESANA RONCHI VERDI |
A.S. CESANA RONCHI VERDI |
710189 |
U.S. SALEPIOVERA |
U.S. SALE |
710797 |
A.S. SAN PAOLO TORINO |
A.S. REAL CIACCI |
710603 |
P.G.S. DON BOSCO ASTI |
U.S. JUNIOR STABILE L.TANARO |
710723 |
A.S. OLTRESPORT CHIERI |
A.S. PEPPERSTONE |
710833 |
S.C. VIRTUS MONDOVI CARAS. |
F.C. VIRTUS CARASSONE |
59636 |
U.S. VINOVESE |
POL. GARINO |
710137 |
CIRCOLO DA GIAU |
G.S. UNDER 16 DA GIAU |
72708 |
P.G.S. SAN PAOLO |
F.C. NESSUNO |
710663 |
F.C. VALSESSERA A.S.D. |
F.C. VALSESSERA |
78850 |
G.S. VOLPIANESE |
G.S. THOR VOLPIANESE |
710787 |
A.C. NICESE |
A.C. NICESE 2000 |
710526 |
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Si rende noto che il Presidente della F.I.G.C., esaminate le istanze presentate dalle Società interessate, ha provveduto a ratificare i seguenti cambi di denominazione e sede sociale:
Nuova denominazione sociale e sede |
Matricola |
Vecchia denominazione sociale e sede |
G.S. GIRAUD LOGISTIC C5 Sede: Settimo T.se |
710608 |
G.S. GIRAUD COVARELLI S.MAURO Sede: San Mauro T.se |
A.S. FUTSAL NICHELINO Sede: Nichelino |
710616 |
G.S. DAYCO Sede: Airasca |
A.S. PRATER 2003 Sede: Grugliasco |
710558 |
A.C. TORREMAGGIORESI Sede: Torino |
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Si comunicano, di seguito, le modalità relative al tesseramento dei calciatori stranieri e/o provenienti da Federazione estera con Società della L.N.D. per la stagione sportiva 2003/2004, ai sensi del nuovo testo dei commi 6 e 11, dell’art. 40, delle N.O.I.F., reso noto dalla F.I.G.C. con C.U. n. 183/A pubblicato il 26 giugno 2003:
A) CALCIATORI EXTRACOMUNITARI CHE SIANO STATI TESSERATI PER SOCIETA’ APPARTENENTI A FEDERAZIONI ESTERE
La “Richiesta di Tesseramento” deve essere effettuata dal 1° luglio al 31 dicembre 2003, con raccomandata R.R. da inviare all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in via Gregorio Allegri, 14 a Roma (C.A.P. 00198), allegando la seguente documentazione:
1. Residenza in Italia o permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento. La residenza o il permesso di soggiorno deve risultare nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa;
2. Documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell’Ente competente, attestante la regolare assunzione; in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certificato d’iscrizione o di frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità;
3. Una dichiarazione sottoscritta dal calciatore che dovrà indicare l’esatta denominazione dell’ultima Società straniera per la quale è stato tesserato, e la Federazione calcistica di appartenenza della stessa.
B) CALCIATORI COMUNITARI CHE SIANO STATI TESSERATI PER SOCIETA’ APPARTENENTI A FEDERAZIONI ESTERE
La “Richiesta di Tesseramento” deve essere effettuata dal 1° luglio al 31 dicembre 2003, con raccomandata R.R. da inviare all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in via Gregorio Allegri, 14 a Roma (C.A.P. 00198), allegando la seguente documentazione:
1. Residenza in Italia, che nel caso di minori di età deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa;
2. Una dichiarazione sottoscritta dal calciatore che dovrà indicare l’esatta denominazione dell’ultima Società straniera per la quale è stato tesserato e la Federazione calcistica di appartenenza della stessa.
Nei casi indicati alle lettere A e B, il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C., e i calciatori interessati non possono essere trasferiti ed il loro tesseramento ha validità per una stagione sportiva.
C) CALCIATORI EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI MAI TESSERATI CON SOCIETA’ APPARTENENTI A FEDERAZIONI ESTERE
La “Richiesta di Tesseramento” deve essere effettuata dal 1° luglio 2003 al 30 aprile 2004, con raccomandata R.R. da inviare all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in via Gregorio Allegri, 14 a Roma (C.A.P. 00198), allegando la seguente documentazione:
1. Residenza in Italia o permesso di soggiorno;
2. Dichiarazione del calciatore che lo stesso non è mai stato tesserato con Società appartenenti a Federazioni estere.
Nel caso indicato alla lettera C il tesseramento decorre dalla data che verrà comunicata dalla F.I.G.C..
D)CALCIATORI IN POSSESSO DI CITTADINANZA ITALIANA, NATI ALL’ESTERO E MAI TESSERATI ALL’ESTERO.
La “Richiesta di Tesseramento” deve essere trasmessa all’Ufficio Tesseramento del Comitato o della Divisione competente, con allegati il certificato di cittadinanza italiana e di residenza nonché la dichiarazione del calciatore di non essere mai stato tesserato con Società di altra Federazione estera.
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Si informa che per tutti i calciatori di età inferiore ai 18 anni, è necessario allegare alla richiesta di tesseramento LO STATO DI FAMIGLIA ed IL PERMESSO DI SOGGIORNO DEI GENITORI.
TUTTE LE RICHIESTE DI TESSERAMENTO DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATE DALLA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO INTERESSATO.
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Si rende noto che la Lega Nazionale Dilettanti ha inteso integrare la polizza assicurativa CARIGE Assicurazioni (ex Levante Norditalia Assicurazioni) dei tesserati della L.N.D. prevedendo la copertura obbligatoria dei sinistri dei Dirigenti delle Società della L.N.D., in ottemperanza al disposto di cui all’art. 51, della Legge 289/2002. (Finanziaria 2003).
Tale polizza ha effetto dalle ore 24:00 del 30 giugno 2003 e scadenza alle ore 24:00 del 30 giugno 2004.
Ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti ed ai Campionati di Serie A, A/2 e B delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 80,00; ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 60,00; ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell’attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari a Euro 40,00.
Gli importi di cui sopra sono già stati conteggiati nel computo dei depositi cauzionali versati all’atto dell’iscrizione da ciascun Sodalizio.
Polizza |
Ramo/Sottoramo |
Prodotto |
Appendice n. |
Codice Agenzia |
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CONTRAENTE C.F./P.I. DOMICILIO |
08272960587/02006911008 |
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Effetto ore 24.00 del 30/06/2003 Scadenza ore 24.00 del 30/06/2004 |
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Con la presente appendice che forma parte integrante della surriferita polizza, si conviene tra le parti di inserire il Settore “DIRIGENTI”, disciplinato e normato come dalle condizioni che seguono.
Settore “DIRIGENTI”
Sezione A – COPERTURA ASSICURATIVA DA AFFILIAZIONE
PERSONE ASSICURATE
si intendono assicurati i Dirigenti delle società sportive affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, tesserati alla Lega Nazionale Dilettanti, per gli infortuni che dovessero subire esclusivamente durante lo svolgimento delle attività prestate in qualità di Dirigenti, secondo il proprio mandato, comprese missioni e trasferimenti, con esclusione dell’attività sportiva.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società, in base alle dichiarazioni rese ed alle condizioni tutte del presente contratto, indennizza le persone Assicurate per le garanzie in seguito elencate, sino alla concorrenza dei seguenti capitali assicurati per persona, così come previsto nell’Art. 11 - Capitali assicurati, del presente Settore:
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CAPITALI ASSICURATI |
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Caso Morte |
€uro 10.000,00 |
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Caso Invalidità Permanente |
€uro 10.000,00 |
franchigia assoluta 5% |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Settore “DIRIGENTI”
Sezione A – COPERTURA ASSICURATIVA DA AFFILIAZIONE
Definizioni
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione:
il contratto di assicurazione.
Contraente:
la persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione.
Franchigia:
l’importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo (la franchigia può essere espressa in giorni o in percentuale).
Indennizzo:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio:
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente:
perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o parte di questi.
Polizza:
il documento che prova l’assicurazione.
Premio:
la somma dovuta alla Società.
Rischio:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società:
La Carige Assicurazioni S.p.A.
Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione
L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento dell’attività di Dirigente delle società sportive affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, secondo le regole del proprio mandato.
Per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte oppure una invalidità permanente.
Sono considerati infortuni anche:
- l’asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- le affezioni e gli avvelenamenti conseguenti a morsi di animali od a punture di insetti, escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari;
- l’annegamento;
- l’assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- la folgorazione;
- le lesioni determinate da sforzi con esclusione degli infarti e delle ernie;
- quelli sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati da abuso di alcolici, dall’uso di allucinogeni o dall’uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- quelli subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- quelli conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana e per legittima difesa;
- l’avvelenamento del sangue e infezione, escluso il virus H.I.V., sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa.
Art. 2 - Infortuni derivanti da colpa grave e da tumulti popolari
In deroga agli artt. 1900 e 1912 c.c. si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell’Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Art. 3 - Rischi esclusi
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
a) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisisti per il rinnovo;
c) dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio), salvo quanto disposto dall’Art. 13 - Rischio Volo, della presente polizza;
d) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, bob, hockey, rafting, canoa fluviale, rugby, football americano, paracadutismo e sports aerei in genere;
e) dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
f) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
h) dalla partecipazione dell’Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
i) di sport costituenti per l’Assicurato attività professionale, principale o secondaria o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta, non dichiarata;
l) da guerra, insurrezione, movimento tellurico, inondazione od eruzione vulcanica;
m) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
n) direttamente o indirettamente da contaminazione biologica e/o chimica e a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere.
Sono altresì escluse:
o) le ernie, salvo le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l’intesa, per queste ultime, che:
- qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l’indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all’Art. 16 - Controversie - Arbitrato irritale, della presente polizza.
p) le Forze Armate, sia nella globalità che per l’attività professionale dei singoli, fatta eccezione per i singoli appartenenti al Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Corpo Forestale dello Stato.
q) gli equipaggi aerei.
r) le infezioni del virus H.I.V. anche se derivanti da infortunio.
Art. 4 - Persone non assicurabili
La Società presta l’assicurazione su dichiarazione dell’Assicurato di non essere affetta da: alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal testo H.I.V., sindrome di immunodeficienza acquisita né dalle sindrome dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato medesimo.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall’Art. 19 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, della presente polizza.
Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più delle affezioni o malattie di cui sopra nel corso del contratto costituisce causa di cessazione dell’assicurazione.
Art. 5 - Limite di età
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso dei premi scaduti dopo il compimento dell’età suddetta, premi che in tal caso vorrebbero restituiti al Contraente, al netto dell’imposta.
Art. 6 - Limiti territoriali
L’assicurazione vale per il mondo intero.
L’accertamento degli eventuali postumi di invalidità permanente e la liquidazione dei sinistri verranno effettuati soltanto in Italia.
Art. 7 - Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’Art. 9 - Invalidità Permanente, della presente polizza, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 8 - Morte
L’indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.
Art. 9 - Invalidità Permanente
L’indennizzo per il Caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo per Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado d’invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla “Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l’industria” allegata al Testo Unico sull’Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 (di cui riportiamo, di seguito, un estratto) e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza, con rinuncia, da parte della Società, all’applicazione della franchigia prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio.
Estratto della tabella delle valutazioni del grado di invalidità
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Percentuali
|
||
|
Destro |
Sinistro |
|
Sordità completa di un orecchio |
15 |
||
Sordità completa bilaterale |
60 |
||
Perdita della facoltà visiva di un occhio |
35 |
||
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi |
40 |
||
Stenosi nasale assoluta unilaterale |
8 |
||
Stenosi nasale assoluta bilaterale |
18 |
||
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente Compromessa la funzione masticatoria: |
|
||
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace |
11 |
||
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace |
30 |
||
Perdita di un rene con integrità del rene superstite |
25 |
||
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica |
15 |
||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza limitazione del movimento del braccio |
5 |
||
Perdita del braccio: per disarticolazione scapolo-omerale per amputazione al terzo superiore |
85 80 |
75 70 |
|
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio |
75 |
65 |
|
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano |
65 |
55 |
|
Perdita di tutte le dita della mano |
65 |
55 |
|
Perdita del pollice e del primo metacarpo |
35 |
30 |
|
Perdita totale del pollice |
28 |
23 |
|
Perdita totale dell’indice |
15 |
13 |
|
Perdita totale del medio |
12 |
||
Perdita totale dell’anulare |
8 |
||
Perdita totale del mignolo |
12 |
||
Perdita della falange ungueale del pollice |
15 |
12 |
|
Perdita della falange ungueale dell’indice |
7 |
6 |
|
Perdita della falange ungueale del medio |
5 |
||
Perdita della falange ungueale dell’anulare |
3 |
||
Perdita della falange ungueale del mignolo |
5 |
||
Perdita delle ultime due falangi dell’indice |
11 |
9 |
|
Perdita delle ultime due falangi del medio |
8 |
||
Perdita delle ultime due falangi dell’anulare |
6 |
||
Perdita delle ultime due falangi del mignolo |
8 |
||
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi |
80 |
||
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto |
70 |
||
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato |
65 |
||
Perdita di una gamba o amputazione di essa al terzo Superiore, quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato |
55 |
||
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede |
50 |
||
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso |
30 |
||
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso |
16 |
||
Perdita totale del solo alluce |
7 |
||
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove comporta perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il |
3 |
||
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all’arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.
Art. 10 - Persone Assicurate
Con la presente Assicurazione si intendono assicurati i Dirigenti delle società sportive affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, tesserati alla Lega Nazionale Dilettanti, per gli infortuni che dovessero subire esclusivamente durante lo svolgimento delle attività prestate in qualità di Dirigenti, secondo il proprio mandato, comprese missioni e trasferimenti,con esclusione dell’attività sportiva.
Art. 11 - Capitali Assicurati
La presente Assicurazione si intende prestata, per ogni singola persona Assicurata, per le seguenti somme assicurate:
· per il caso Morte €uro 10.000,00=;
· per il caso Invalidità Permanente €uro 10.000,00=.
Art. 12 - Franchigia assoluta del 5% per il caso di Invalidità Permanente
Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%.
Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.
Nel caso in cui l’Invalidità Permanente sia di grado superiore al 25% della totale, l’indennizzo verrà liquidato senza deduzione di alcuna franchigia.
Art. 13 - Rischio volo
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei - turistici o di trasferimento - effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:
- da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni individuali e/o cumulative con la sottoscritta Società non potrà superare il capitale di:
a) per persona:
€. 1.035.000,00 per il caso di Morte;
€. 1.035.000,00 per il caso di Invalidità Permanente.
b) Complessivamente per aeromobile:
€. 5.165.000,00 per il caso di Morte;
€. 5.165.000,00 per il caso di Invalidità Permanente.
In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni individuali e/o cumulative stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso Contraente.
Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
Art. 14 - Calamità naturali
La garanzia vale anche per gli infortuni causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni. Resta convenuto che in caso di sinistro che colpisca più persone assicurate, con la presente polizza, l’esborso massimo della Società non potrà comunque superare la somma stabilita all’Art. 15 - Limitazione della garanzia per sinistri catastrofici, della presente polizza.
Art. 15 - Limitazione della garanzia per sinistri catastrofici
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza in conseguenza di un unico avvenimento, l’esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di €. 5.165.000,00.
Qualora gli indennizzi liquidabili à termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.
Art. 16 - Controversie - Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’Art. 7 - Criteri di indennizzabilità, della presente polizza, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Art. 17 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell’infortunio ad esclusione degli infortuni derivanti da circolazione su strada.
Art. 18 - Responsabilità del Contraente
Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente, anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l’infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all’Art. 8 - Morte, della presente polizza, (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l’infortunio, l’indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.
Qualora l’infortunato o gli anzidette beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile, o rimangano in esse soccombenti, l’indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute. La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 19 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..
Art. 20 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 c.c..
Art. 21 - Esonero dalla denuncia di infermità pregresse
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare infermità, mutilazioni, difetti fisici da cui gli Assicurati fossero affetti o che dovessero in seguito sopravvenire.
E’ tuttavia espressamente confermato che l’indennizzabilità e la liquidazione di eventuali infortuni avverrà secondo il disposto dell’Art. 7 - Criteri di indennizzabilità, della presente polizza.
Art. 22 - Identificazione delle persone assicurate
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denunzia delle generalità delle persone assicurate. Per la materiale identificazione degli Assicurati si farà riferimento agli elenchi ed alla documentazione ufficiale riportanti i nominativi dei tesserati e/o iscritti redatti dal Contraente o dalle Società, Associazioni e Unioni Sportive ad esso affiliate.
Art. 23 - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 c.c..
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 24 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 25 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 c.c..
Art. 26 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 27 - Obblighi dell’Assicurato o del Contraente in caso di sinistro
In caso di sinistro, la denuncia dovrà essere inviata all’Assicuratore dall’infortunato (o dai suoi aventi causa) tramite lettera raccomandata, fax o servendosi dell’apposito Numero Verde, che fa capo all’Ufficio Gestione L.N.D., la struttura centralizzata che gestisce i sinistri in oggetto.
La denuncia deve essere inviata all’Assicuratore entro 30 giorni dall’infortunio, e deve fornire indicazioni precise sul luogo, giorno ed ora del sinistro, sulle cause e circostanze che lo determinarono.
Nel caso di morte, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro quindici giorni dal fatto. Trascorsi i predetti termini per la presentazione, la denuncia non sarà presa in considerazione qualunque sia la causa del ritardo ed a chiunque fosse imputabile tale ritardo.
La denuncia, firmata dall’Assicurato o suoi aventi causa, deve essere controfirmata dal maggiore esponente della Società Sportiva, che assume, con ciò, la piena responsabilità delle dichiarazioni rese nella denuncia stessa in ordine alle modalità e circostanze di fatto, di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi il sinistro.
Avvenuto l’infortunio, l’Assicurato deve sottoporsi alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni, fornire all’Assicuratore e suoi incaricati tutte le notizie che fossero ritenute necessarie alla documentazione della pratica anche senza attendere una esplicita richiesta. L’infortunato, i suoi familiari, gli aventi causa, devono consentire alle visite dei medici dell’Assicuratore ed a qualsiasi indagine che questo ritenga necessaria.
Dopo la denuncia, l’infortunato è tenuto a far pervenire all’Assicuratore un dettagliato certificato medico sulle lesioni; in seguito l’infortunato ha l’obbligo di comunicare all’Assicuratore, con idonea certificazione medica, tutte le informazioni relative al decorso dell’infortunio ritenute necessarie per la definizione dello stesso.
L’infortunato è obbligato a sottoporsi a tutte le cure prescrittegli dai sanitari per ridurre al minimo le conseguenze delle lesioni.
Entro trenta giorni dalla cessazione delle cure mediche, l’infortunato dovrà presentare all’Assicuratore il certificato di guarigione, anche se non richiestogli; tale certificato può essere redatto, come tutti gli altri certificati, su carta semplice dal medico curante.
L’Assicurato o i suoi aventi causa decadono da ogni diritto alle prestazioni dell’Assicuratore nel caso di inosservanza delle prescrizioni per l’infortunio riportate nel presente Regolamento, e del pari decadono da ogni diritto ove fossero incorsi in false o reticenti dichiarazioni.
Art. 28 - Liquidazione e pagamento
Ricevuta la necessaria documentazione, valutato il danno, verificata l’operatività delle garanzie prestate e compiuti gli accertamenti del caso, l’Assicuratore liquida l’indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 giorni dalla firma dell’atto di liquidazione.
L’indennizzo verrà corrisposto in Italia.
Art. 29 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 30 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 31 - Foro competente
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.
Art. 32 - Ininfluenza degli obblighi assicurativi di legge
Ai fini della presente assicurazione è ininfluente qualsiasi obbligo dovesse derivare al Contraente da leggi vigenti o future.
Art. 33 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 34 - Pagamento del premio e decorrenza della copertura assicurativa
A parziale modifica di quanto disposto all’Art. 23 - Pagamento del premio, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/06/2003, ferma restando la facoltà del Contraente di pagare l’importo indicato, entro e non oltre le ore 24 del 30/09/2003.
Art. 35 - Precisazione sulla Copertura
In caso di infortunio che colpisca i dirigenti delle società sportive affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, esclusivamente durante lo svolgimento dell’attività di assistente all’arbitro durante le gare ufficiali, le garanzie di cui al presente Settore “DIRIGENTI” non saranno operanti, ma troveranno applicazione le garanzie generali della polizza infortuni.
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Si riporta – qui di seguito – il comunicato ufficiale n. 4 della Lega Nazionale Dilettanti riportante la procedura operativa di apertura dei sinistri relativi alla polizza CARIGE Assicurazioni (ex Levante Norditalia Assicurazioni):
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Procedure da seguire IN CASO DI SINISTRO per gli assicurati LND
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1. |
In caso di infortunio, la denuncia dovrà essere trasmessa alla Società dall’Infortunato (o dai suoi aventi causa) 24H/24 di tutti i giorni servendosi dell’apposito Numero Verde 800 903 407 che fa capo all’Ufficio Gestione Sinistri LND o inviata tramite lettera raccomandata alla struttura centralizzata che gestisce i sinistri in oggetto. 1° fase operativa: “ricezione della denuncia, apertura del sinistro”. - chiamando il numero verde (digitando 1), l’infortunato attiverà l’apertura del sinistro presso il centro servizi della Società; - alla denuncia telefonica viene contestualmente assegnato un Numero di riferimento SINISTRO e uno di DOSSIER. - gli operatori richiederanno i dati utili all’apertura del sinistro e forniranno all’Infortunato (o ai suoi aventi causa) il numero di riferimento SINISTRO e di DOSSIER, nonché tutte le informazioni utili alla compilazione ed al successivo invio al Centro Servizi del Modulo di Denuncia.
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2. |
La denuncia deve essere effettuata entro 30 giorni dall’infortunio e deve fornire indicazioni precise sul luogo, giorno ed ora del sinistro, nonché sulle cause e circostanze che lo determinarono. Dati richiesti dall’operatore al momento della denuncia telefonica: nome, indirizzo e dati anagrafici dell’assicurato, nome e indirizzo, recapiti società e dati di tesseramento. |
3. |
La denuncia della morte, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che l’hanno determinata, corredata dalla documentazione atta ad accertare l’indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto entro 15 giorni dall’evento stesso o dal momento in cui il Contraente o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 c.c.. La denuncia dovrà essere anticipata via telegramma.
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4. |
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5. |
Per tutte le comunicazioni l’Infortunato è tenuto a citare il Numero di SINISTRO, riportato nel Modulo di Denuncia Sinistro (di cui ai precedenti paragrafi).
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7. |
3° fase operativa: “Criteri di liquidazione”.
Arrivo della documentazione presso il Centro Liquidazione Sinistri. § Se i documenti sono incompleti. L’Ufficio Liquidazione Sinistri invia mezzo fax/posta/e-mail presso la sede della Società Sportiva ed e all’Infortunato una lettera di richiesta documentazione (mancante o da inoltrare in originale). La pratica resterà sospesa in attesa di ricevere i documenti mancanti.
§ Se i documenti sono completi si liquida: - la morte dell’iscritto, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa. La liquidazione viene effettuata tramite emissione di assegno per traenza a favore degli eredi legittimi o testamentari; - il rimborso spese a seguito di infortunio e l’indennità tabella lesioni, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa e del certificato di guarigione. La liquidazione viene effettuato tramite emissione di assegno per traenza a favore dell’Infortunato. non si liquida: verrà inviata una lettera di reiezione, via fax/posta/email presso la sede della Società Sportiva e all’infortunato.
In tutti i casi si restituisce la documentazione solo su richiesta scritta dell’Infortunato.
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8. |
4° fase operativa: “informazioni sulla liquidazione dei sinistri”.
Chiamando il numero verde 800 903 407 (digitando 2), l’Infortunato ha accesso diretto all’Ufficio Gestione Sinistri per informazioni sulla liquidazione/pagamento dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 di tutti i Martedì e Giovedì e il Venerdì dalle 9:00 alle 13:00.
Ogni informazione è strettamente personale, pertanto l’Infortunato (o i suoi aventi causa), dovranno sempre fornire il numero sinistro per avere accesso ai dati. Verranno fornite informazioni riguardo ai sinistri solo ed esclusivamente a chiusura degli stessi.
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(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Si trasmette - in allegato - la Circolare n. 2 della Lega Nazionale Dilettanti concernente l’argomento evidenziato in epigrafe.
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Si trasmette - in allegato - la Circolare n. 3 della Lega Nazionale Dilettanti concernente l’argomento evidenziato in epigrafe.
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Si rende noto che alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di giuoco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.
Nelle gare di tutti i Campionati - ove non siano previsti Assistenti Ufficiali dell’Arbitro - gli Assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Per le gare organizzate in ambito regionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, ove è previsto l’obbligo di avvalersi di un allenatore abilitato, ovvero in mancanza, un dirigente;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;
e) i calciatori di riserva.
Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art. 62 commi 4 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico:
"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.
L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".
Si rammenta che copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell’attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.
L'inosservanza della disposizione predetta comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva.
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.
La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
L’identificazione dei calciatori può avvenire:
- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite delle Divisioni e dei Comitati Regionali.
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti.
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Per la stagione sportiva 2003/2004 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all’Attività indetta dalla L.N.D. apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell' art. 72, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dell'art. 48 del Regolamento della L.N.D.
Pertanto, i Sodalizi che intendano apporre sulle proprie maglie da gioco la denominazione di uno Sponsor, dovranno avanzare formale richiesta presso questo Comitato Regionale.
Le disposizioni in materia emanate dalla F.I.G.C. e dalla L.N.D. dovranno essere rispettate.
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Si rendono noti, qui di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2003/2004:
· Dal 17 Agosto 2003 ore 16.00
· Dal 28 Settembre 2003 ore 15.30
· Dal 26 Ottobre 2003 ore 14.30
· Dal 8 Febbraio 2004 ore 15.00
· Dal 28 Marzo 2004 ore 16.00
· Dal 9 Maggio 2004 ore 16.30
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione:
1ª rinuncia Euro 258,00
2ª rinuncia Euro 516,00
3ª rinuncia Euro 1.033,00
- Campionato di Prima categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores":
1ª rinuncia Euro 155,00
2ª rinuncia Euro 258,00
3ª rinuncia Euro 516,00
- Campionati di Seconda e Terza categoria;
- Campionato di "Terza categoria - Under 21";
- Campionato di "Terza categoria - Under 18";
- Campionato Regionale e Provinciale "Juniores";
- Campionato Regionale di Calcio Femminile;
- Campionato Regionale di Calcio a Cinque:
1ª rinuncia Euro 52,00
2ª rinuncia Euro 103,00
3ª rinuncia Euro 155,00
- Attività Amatori;
1ª rinuncia Euro 26,00
2ª rinuncia Euro 52,00
3ª rinuncia Euro 77,00
Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati.
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Si ritiene utile ricordare i riferimenti normativi circa le sostituzioni dei calciatori nel corso delle gare ufficiali dei Campionati Regionali e Provinciali/Locali:
· CAMPIONATO DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA
Nel corso di ciascuna gara dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima categoria, Seconda categoria è consentita in ciascuna squadra la SOSTITUZIONE DI TRE CALCIATORI INDIPENDENTEMENTE DAL RUOLO RICOPERTO.
· CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, TERZA CATEGORIA UNDER 21, TERZA CATEGORIA UNDER 18, JUNIORES REGIONALE, JUNIORES PROVINCIALE, SERIE C E D CALCIO FEMMINILE
Nel corso di ciascuna gara dei Campionati di Terza categoria, Terza categoria Under 21, Terza categoria Under 18, Juniores Regionale, Juniores Provinciale, Campionato Serie C e D Calcio Femminile, è consentita in ciascuna squadra la SOSTITUZIONE DI CINQUE CALCIATORI INDIPENDENTEMENTE DA RUOLO RICOPERTO.
In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati di Serie "A", “A/2” e "B" di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, 1a Categoria, 2a Categoria, 3a Categoria, 3a Categoria - Under 21, 3a Categoria - Under 18, Juniores e Calcio Femminile) le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).
Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:
- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a giuoco fermo e sulla linea mediana del terreno di giuoco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al giuoco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Si rende noto che gli uffici del Comitato Regionale resteranno chiusi per ferie dal 4 al 27 Agosto 2003.
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Si ritiene opportuno rammentare a tutti i Sodalizi dipendenti che i moduli relativi alla richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. o aggiornamento posizione di tesseramento dei giocatori valevoli per la stagione sportiva 2003/2004, devono necessariamente anche essere sottoscritti dal Legale Rappresentante della Società, giusto quanto disposto dal comma 2 dell’art. 39 delle N.O.I.F., oltre che dal calciatore.
Nel caso in cui l’atleta non abbia compiuto il 18° anno di età il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i genitori.
Si precisa che i moduli di tesseramento di giuocatori minorenni che perverranno con la firma di un solo genitore non produrranno alcuna efficacia e saranno quindi respinti senza preavviso.
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Si rammenta che l’art. 19, comma 2 delle N.O.I.F., stabilisce che il campo di giuoco dichiarato disponibile all’atto dell’affiliazione o dell’iscrizione deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale.
I Sodalizi che intendano utilizzare un impianto sportivo sito in altro Comune devono avanzare al Comitato Regionale specifica e motivata richiesta.
Le domande di iscrizione inoltrate da Società che intendono utilizzare campi sportivi siti in altro Comune diverso da quello ove insiste la sede sociale e che non presenteranno formale richiesta al Comitato Regionale verranno respinte.
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Le Società operanti nei Campionati di Eccellenza - Promozione - Prima categoria - Calcio Femminile e Calcio a Cinque, che intendano organizzare gare amichevoli, hanno l'obbligo di avanzare specifica richiesta direttamente a questo Comitato, Via Volta 3 - Torino.
I Sodalizi facenti parte dell'organico di Seconda e Terza Categoria, "Terza Categoria - Under 18" e di "Terza Categoria - Under 21", purché impegnati tra di loro, debbono - invece - inoltrare apposita istanza al Comitato Provinciale di appartenenza, il quale provvederà a darne comunicazione scritta al Comitato Regionale.
Le citate richieste dovranno pervenire, al Comitato competente, non oltre il 5° giorno antecedente la disputa della gara; eventuali comunicazioni telefoniche non verranno prese in considerazione.
Le Società che intenderanno organizzare gare amichevoli nel mese di Agosto dovranno richiedere l’autorizzazione che dovrà pervenire anche a mezzo telefax al Comitato Regionale entro e non oltre il 1 Agosto 2003. Le richieste trasmesse oltre tale termine non potranno essere considerate.
In nessun caso, tali domande potranno essere indirizzate al Comitato Regionale Arbitri o proprie Sezioni Provinciali e Locali, o da singoli arbitri, in quanto Organi federali e soggetti privi della facoltà di ratificare gare amichevoli.
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Nel corso dell’attività ufficiale pervengono agli uffici regionali e periferici numerose richieste telefoniche tese ad ottenere informazioni circa la posizione di tesseramento di calciatori che hanno preso parte a gare ufficiali, al fine di conoscere se tali atleti potevano essere legittimamente utilizzati.
Al contempo, alcune Società continuano a manifestare impropriamente le proprie doglianze circa l’impossibilità di verificare la posizione di tesseramento dei calciatori delle squadre avversarie, disconoscendo di fatto i dettati normativi al riguardo.
Rammentando che gli uffici della F.I.G.C. non sono legittimati a rilasciare notizie circa la posizione di tesseramento di atleti appartenenti ad altre Società subordinate ad ipotesi di reclamo innanzi agli Organi Disciplinari, si ritiene opportuno richiamare quanto disposto dall’art. 61 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.:
“Art. 61
Adempimenti preliminari alla gara
1. Prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.
2. Una copia dell’elenco di cui al comma precedente deve essere consegnato al capitano o al dirigente dell’altra squadra prima dell’inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l’arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.
3. Le variazioni eventualmente apportate all’elenco di gara dopo la consegna all’arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell’altra società.
4. Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno diritto di avere in visione dall’arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l’arbitro ritiri, ai fini dell’inoltro al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.
5. Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alla gara qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria o della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.
6. Il possesso di tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società.”
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Si ritiene opportuno richiamare, qui di seguito, alcuni riferimenti normativi in ordine alle procedure di vidimazione delle Tessere per Accompagnatori Ufficiali:
- le Tessere per Accompagnatori Ufficiali devono essere vidimate unicamente dal Comitato Regionale;
- i dirigenti inseriti negli appositi spazi delle Tessere per Accompagnatori Ufficiali devono necessariamente risultare tesserati per la Società che ne richiede la vidimazione all’atto dell’iscrizione ai Campionati, oppure in epoca successiva mediante apposita comunicazione scritta al Comitato Regionale;
- i dirigenti inseriti nelle Tessere per Accompagnatori Ufficiali che non risulteranno tesserati per la Società che ne richiede la vidimazione verranno depennati all’atto della convalida della predetta tessera.
Al riguardo si reputa necessario ricordare quanto stabilito dall’art. 37 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. :
“ Art. 37
Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva
1. Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all’atto dell’iscrizione al Campionato della Società di appartenenza. A tal fine le Società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
2. Il Consiglio Federale può stabilire che i collaboratori cui le Società intendono affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. debbano essere in possesso di particolari requisiti.”
(dal C.U. n° 4 datato 23/07/2003 del Comitato Regionale Piemonte V.A. – L.N.D.)
Si ritiene necessario effettuare le seguenti delucidazioni in ordine alla corretta interpretazione di quanto stabilito al punto 1.8 e 1.9 del comunicato ufficiale n. 1 del 1 Luglio 2003 di questo Comitato Regionale, in relazione all’impiego dei calciatori “fuori-quota” nei Campionati Juniores Regionale e Provinciale:
- l’impiego dei “fuori-quota” nati dal 01.01.1983 in poi è fissato per ciascuna gara fino ad un massimo di:
· quattro calciatori nelle gare del Campionato Juniores Regionale
· cinque calciatori nelle gare del Campionato Juniores Provinciale
- il computo dei calciatori “fuori-quota” utilizzati al termine di ciascun incontro tiene conto sia degli atleti “fuori-quota” schierati ad inizio gara, sia degli atleti “fuori-quota” di riserva che nel corso della gara hanno poi preso parte attivamente alla stessa;
- pertanto il numero dei giocatori “fuori-quota” indicati come “riserve” effettivamente utilizzati nel corso di un incontro deve essere addizionato al numero dei “fuori-quota” utilizzati ad inizio gara, ancorché questi siano poi stati sostituiti; il computo finale complessivo non deve superare il limite massimo fissato in quattro “fuori-quota” per il Campionato Juniores Regionale e in cinque “fuori-quota” per il Campionato Juniores Provinciale.
Questo Comitato Provinciale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati Tornei, approvandone i relativi regolamenti:
23° SUPEROSCAR – “25° TORNEO MORETTA”
|
Indetto ed organizzato dalla Società POL. PARADISO COLLEGNO per la categoria PULCINI 93 a 9 , in programma dal 05/09/03 al 14/09/03. |
23° SUPEROSCAR – “1° MEMORIAL G.P. GRUA”
|
Indetto ed organizzato dalla Società A.S. EUREKA SETTIMO per la categoria PULCINI 94 , in programma dal 05/09/03 al 14/09/03. |
4° TORNEO “ PROMESSE DEL 2003”
|
Indetto ed organizzato dalla Società CBS SCUOLA CALCIO per la categoria PULCINI 95 , in programma dal 13/09/03 al 12/10/03. |
8° TROFEO “CITTA’ DI POIRINO”- 10° MEMORIAL “DON NICOLA FISSORE”-6° TORNEO “LASCIAMOLI GIOCARE”-9° TORNEO “CIT D’OR”- 7° TORNEO “DEBUTTANTI”
|
Indetti ed organizzati dalla Società U.S. POIRINESE per le categorie ESORDIENTI - ESORDIENTI B - PULCINI 93 A 9 – PULCINI 94 – PULCINI 95 , in programma dal 13/09/03 al 05/10/03. |
2° TORNEO “STELLA D’ORO”
|
Indetto ed organizzato dalla Società S.C. MADONNA DI CAMPAGNA per le categorie ESORDIENTI B – PULCINI 94, in programma dal 20/09/03 al 12/10/03. |
TORNEO “DELL’ESORDIO”
|
Indetto ed organizzato dalla Società A.S.S.C. GABETTO MECTRANS per la categoria PULCINI 95 , in programma dal 13/09/03 al 11/10/03. |
3° TORNEO “SEVEN”
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Indetto ed organizzato dalla Società U.S. ORBASSANO SECURITY CA’ per le categorie ESORDIENTI – ESORDIENTI B, in programma dal 20/09/03 al 04/10/03. |
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IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Giovanni MANTELLI Massimo VINCIGUERRA
Pubblicato in Torino il 24 Luglio 2003
SETTORE TECNICO F.I.G.C.
STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE n°6
Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori di Base la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale PIEMONTE della L.N.D. in modo coordinato con il Comitato Regionale del S.G. e S. e che sarà svolto a TORINO dal 15.09.2003 al 18.10.2003.
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Comitato Regionale Piemonte della L.N.D. della F.I.G.C.
2. Al Corso sarà ammesso un numero massimo di 40 allievi.
3. a) Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al corso, in soprannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. o del S.G.e S. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie Rappresentative per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L’allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una Società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
b) E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, allievi presentati alla F.I.G.C. da Federazioni straniere nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere.
Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni straniere, che siano stati abilitati “Allenatori di Base”, saranno iscritti nell’albo del Settore Tecnico, ma avranno la possibilità di tesserarsi con Società Italiane solo dopo tre stagioni sportive di effettiva pratica di allenatore nei rispettivi paesi.
4. Il Corso non avrà luogo se il numero degli allievi iscritti risulterà inferiore a 20 unità.
5. Le domande di ammissione, conformi allo schema allegato A, dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire per raccomandata a cura degli interessati al Comitato Regionale Piemonte LND - FIGC - Commissione Corso Allenatori - Via Volta 3 – 10121 Torino entro il 25.08.2003. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o altro ufficio. Se a tale scadenza il numero delle domande risulterà inferiore a 40, il Settore Tecnico potrà autorizzare il Comitato ad accettarne altre fino al raggiungimento delle 40 suddette.
6. Per poter partecipare alle prove di ammissione, i candidati devono essere necessariamente in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nella regione dove ha sede il Comitato. Per i calciatori professionisti la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la Società professionistica per la quale sono tesserati;
b) cittadinanza italiana o residenza da almeno 2 anni in Italia;
c) età minima 25 anni ed età massima 55 anni, compiuti all'1.1.2004;
d) licenza Scuola Media Secondaria Inferiore;
e)certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso.
7. a) I candidati all’ammissione che nella stagione sportiva in corso siano stati squalificati per almeno 90 giorni non potranno essere ammessi al corso.
b) I candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo; oppure siano stati colpiti da provvedimenti penali, divenuti definitivi, per delitti non colposi che abbiano portato condanne a pene detentive di durata superiore a sei mesi.
c) Gli ammessi al corso che saranno squalificati per almeno 90 giorni durante la frequenza saranno esclusi dallo stesso.
8. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso, una autocertificazione (allegato B) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli.
9. Si deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
10. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati ad una Commissione composta da:
a) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., o Dirigente da lui delegato, che la presiede;
b) il Presidente del Comitato Regionale del S.G. e S., o Dirigente da lui delegato;
c) un Delegato del Settore Tecnico della FIGC;
d) un Delegato designato dal Presidente dell'A.I.A.C.
11. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.
12. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato C.
13. Il punteggio previsto per il titolo di studio sarà attribuito solo se il candidato avrà conseguito punti per i titoli sportivi.
14. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
15. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria.
16. La graduatoria degli allievi ammessi al Corso dovrà essere esposta all’albo presso la sede del Comitato organizzatore.
17. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di € 620,00, di cui € 310,00 saranno trattenuti dal Comitato Regionale L.N.D. ed € 310,00 saranno inviati al Settore Tecnico.
18. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
19. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it.
20. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in soprannumero e nel limite massimo di due unità, portatori di handicap motori. Tali soggetti dovranno essere in possesso di certificazione di stato di buona salute e dovranno ottenere il nulla osta dalla Commissione Medica indicata dal Settore Tecnico che valuterà i limiti funzionali ai fini dell’idoneità alla partecipazione al Corso, nonché al fine di individuare gli eventuali percorsi alternativi per lo svolgimento delle previste prove pratiche.
21. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, soggetti che, pur sprovvisti di diploma di allenatore, abbiano diretto all’estero, con la qualifica di allenatore responsabile, la prima squadra di società partecipanti a campionati della massima divisione e che siano anche in possesso degli altri requisiti previsti nella delibera del Settore tecnico del 20.11.1999.
22. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, come previsto nella delibera del 7.9.2000, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati del Mondo per Nazionali A.
23. Gli allegati A-B-C fanno parte integrante del presente Bando.
PUBBLICATO IN FIRENZE IL 15.07.2003
Il Segretario Il Presidente
Guido Vantaggiato Enzo Bearzot
ALLEGATO A
Spett.le
COMITATO REGIONALE
L.N.D. - F.I.G.C. PIEMONTE
COMMISSIONE CORSO ALLENATORI
Via Volta 3
10121 Torino
Oggetto: Domanda di ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatori di Base" indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 6 del 15.7.2003
Il sottoscritto ___________________________________________________nato a ________________ prov._____ il ______________ residente a _______________
C.A.P. ______________ Via/piazza ________________________________________
_________________________________________________________________________
inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.
Alla domanda il sottoscritto allega l'autocertificazione di cui all'allegato B.
Allega, inoltre, una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 6, lett. e, del Comunicato Ufficiale n° 6 e due fotografie formato tessera.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al Corso venga inviata al seguente indirizzo:
CAP __________ Località_______________________________________ prov. ___________
via/piazza_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
telefono ____________________ cell. _________________________________________
luogo e data ___________________________
___________________
firma per esteso
ALLEGATO B
AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________ prov._____ il _______________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge n°15 del 4 gennaio 1968, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci autocertificate,
DICHIARA:
- di essere cittadino italiano oppure di risiedere da almeno 2 anni in Italia
- di essere residente a ________________________________
- di essere in regola con le disposizioni di cui al punto 7 del Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 6 del 15.7.2003
1) di avere svolto quale calciatore le seguenti attività: (dettagliare i titoli tenendo presente quanto previsto nell'allegato C indicando anche stagioni sportive, società, categorie dei campionati, etc., astenendosi dall'indicare i relativi punteggi):
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2) di avere svolto quale allenatore le seguenti attività: (dettagliare i titoli tenendo presente quanto previsto nell'allegato C indicando anche stagioni sportive, società e categoria della prima squadra,campionato della squadra allenata etc., astenendosi dall'indicare i relativi punteggi): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio
________________________________________________________________________
4) di essere in possesso del seguente Attestato _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
città e data ___________________________
_______________________________
firma per esteso
N.B. - ai sensi della legge 127/97 l'autocertificazione può essere presentata direttamente e firmata davanti al funzionario o può essere spedita con allegata la fotocopia della carta di identità o del passaporto.
ALLEGATO C
Tabella dei titoli, con relativi punteggi, validi ai fini dell'ammissione al Corso
TITOLI SPORTIVI - ATTIVITÀ DI CALCIATORE con tesseramento per la F.I.G.C. (*) |
Punti per ogni stagione sportiva |
1. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati di 1a o 2a o 3a categoria, serie B femminile o Campionato Regionale femminile |
1,00 |
2. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della L.N.D. partecipanti a Campionati di C.N.D. - Eccellenza, Promozione, o serie A femminile o Campionato Berretti |
1,50 |
3. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti Serie "C" partecipanti a Campionati di Serie C/2 o ex Serie D o ex IV Serie o Campionato Primavera o De Martino |
2,00 |
4. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti Serie "C" partecipanti a Campionati di Serie C/1 |
2,50 |
5. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti partecipanti a Campionati di Serie "B" |
3,00 |
6. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti partecipanti a Campionati di Serie "A" |
3,50 |
|
Punti per ogni presenza |
7. per partite giocate in Rappresentative Nazionali di Lega (L.N.P.- L.P.Serie C - L.N.D.) Squadre Nazionali Giovanili (Juniores) e Nazionale U21 Femminile |
0,20 |
8. per partite giocate in Nazionale A femminile |
0,25 |
9. per partite giocate in Nazionale U.21 o Olimpica |
0,30 |
10. per partite giocate in Nazionale A |
0,50 |
(*) L'attività di calciatore con tesseramento per Federazioni straniere sarà valutata dalla Commissione con attribuzione del relativo punteggio
TITOLI SPORTIVI - ATTIVITÀ DI ALLENATORE* |
Punti per ogni stagione sportiva |
1. allenatore (non iscritto nei ruoli) di prima squadra partecipante a Campionati della L.N.D.. |
2,00 |
2. allenatore (non iscritto nei ruoli) di prima squadra partecipante a Campionati di 2a categoria o categoria superiore, serie A o B femminile. |
3,00 |
TITOLI DI STUDIO (punteggi non cumulabili tra di loro) |
punti |
1. Diploma di Scuola Media Secondaria Superiore |
2,00 |
2. Diploma ISEF |
3,00 |
3. Laurea |
3,00 |
ATTESTATI (punteggi non cumulabili tra di loro) |
punti |
|
2,00 |
|
2,00 |
(*) Punteggi in vigore in attesa dell’applicazione a regime del testo aggiornato del Regolamento del Settore Tecnico
Data 01 luglio 2003
Protocollo 2 /CT/MC/fm
Ai Signori Presidenti dei Comitati Regionali e delle Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti
Loro sedi
CIRCOLARE N. 2
DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Oggetto: Rapporti con le Emittenti Radiotelevisive private e con gli
Organi di informazione dalle stesse dipendenti.
Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con le Emittenti private Radiotelevisive per la stagione sportiva 2003-2004, fatte salve le direttive in merito emanate dal Comitato Interregionale:
a) Le Emittenti Radiotelevisive private, che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D., dovranno inoltrare una richiesta scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2003-2004.
b) Le Emittenti Radiotelevisive private che intendono richiedere il nulla-osta in questione per la stagione sportiva 2003/2004 dovranno inviare alla rispettiva Divisione o al Comitato competente la documentazione prevista dal Regolamento che si allega, unitamente alla copia del Regolamento stesso, debitamente sottoscritto per accettazione.
c) Per accedere agli stadi, ai soli fini dell’esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti Radiotelevisive private in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Divisione o dal Comitato dovranno far pervenire alla società organizzatrice dell’incontro, partita per partita, una richiesta scritta almeno quattro giorni prima della data fissata per l’incontro. Pertanto, il rilascio della necessaria autorizzazione per l’effettuazione dell’esercizio della cronaca radiotelevisiva è demandato alla competenza delle singole società.
Le società potranno negare l’autorizzazione all’esercizio di tale diritto a quelle Emittenti che non saranno in possesso del previsto nulla-osta rilasciato dalle Divisioni o dal Comitato oppure nei casi in cui l’Emittente stessa, in precedenti occasioni, non si fosse attenuta al rispetto dei limiti di tre minuti primi per ciascuna gara, fissati per l’esercizio del diritto di cronaca.
d) Le società potranno concedere ad Emittenti televisive private i diritti di trasmissione delle intere partite, fermo restando che l’autorizzazione potrà essere concessa dietro corrispettivo e comunque sempre per trasmissioni in differita nel rispetto delle disposizioni contenute nell’allegato Regolamento.
Tali diritti potranno essere concessi anche per l’intera stagione sportiva ma dovranno riguardare unicamente le gare interne organizzate dalla società per la quale la singola emittente abbia ottenuto l’autorizzazione, con esclusione pertanto delle gare che la stessa disputerà in trasferta in quanto organizzate da altra società.
Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle partite.
Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si attengono alle disposizioni relative ai limiti fissati per l’esercizio del diritto di cronaca, dovranno darne immediata comunicazione alla rispettiva Divisione o al Comitato competente per i provvedimenti conseguenziali.
Si allega alla presente circolare il «Regolamento per la cronaca radiotelevisiva».
Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti, e con l’occasione si inviano i più cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA DELLE GARE ORGANIZZATE NELL’AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l’interessamento relativo alle gare disputate nell’ambito della stessa sede locale e allo scopo di garantire sia l’esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle società associate, ha predisposto il seguente:
REGOLAMENTO
1) La Lega Nazionale Dilettanti autorizza, anche per la stagione sportiva 2003/2004, le Emittenti Radiotelevisive private ad esercitare il diritto di cronaca sportiva e riprese radiotelevisive sui campi ove si disputano le gare delle società associate alla Lega stessa, nel rispetto delle modalità del presente Regolamento.
2) La Lega Nazionale Dilettanti concede alle Emittenti Radiotelevisive private italiane, per la stagione sportiva 2003/2004, il nulla-osta per l’esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva:
- per l’esercizio della cronaca radiofonica:
trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell’intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti Radiofoniche abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flashes di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di tre minuti primi;
- per l’esercizio della cronaca televisiva:
sintesi filmate, trasmesse in differita, di durata non superiore ai tre minuti.
3) L’esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la riproduzione televisiva integrale delle gare, di tempi delle gare stesse, di brani o sintesi, nè con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni radiofoniche o televisive, le eventuali autorizzazioni dovranno formare oggetto di accordi privati fra le singole Emittenti e le società interessate, soggette alla ratifica da parte delle rispettive Divisioni o dai Comitati competenti, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.
4) Il nulla-osta per l’esercizio della cronaca e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo entro i limiti di cui all’art. 2) viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dalle competenti Divisioni o Comitati, a richiesta delle Emittenti private che:
a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all’esercizio della stazione radiofonica e/o televisiva per la quale viene rilasciato il nulla-osta;
b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell’art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69;
c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all’Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963 n. 69;
d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle;
e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell’esercizio dell’attività di cronaca e/o di ripresa all’interno degli stadi.
5) Il nulla-osta delle Divisioni e dei Comitati viene rilasciato per l’intera stagione calcistica per la quale è richiesto, e comunque cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno.
6) Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente privata radiofonica o televisiva deve inoltrare domanda scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, alla quale deve essere allegata:
a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4;
b) le generalità del o dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l’effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all’Albo;
c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell’Emittente stessa;
d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla Iett. e) del precedente art. 4.
La Divisione o il Comitato esaminate le domande e la relativa documentazione nell’ordine in cui le stesse pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all’emittente il nulla-osta, a valere fino al 30 giugno successivo.
7) La Divisione o il Comitato in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l’Emittente:
a) non risulti più in tutto od in parte in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;
b) non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.
Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione e del Comitato e/o delle Società interessate di ottenere dall’Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.
8) Per accedere agli stadi, ai fini dell’esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le Emittenti private in possesso del nulla-osta della rispettiva Divisione o del Comitato devono far pervenire alla società organizzatrice dell’incontro una richiesta scritta, anche telegrafica, almeno 4 giorni prima della data per cui la partita è programmata. Ove l’Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l’autorizzazione all’accesso, valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce.
Le società potranno negare l’autorizzazione all’accesso qualora l’Emittente non risulti in possesso del nulla-osta della Divisione o del Comitato o lo abbiano revocato per i motivi indicati al precedente art. 7.
Le società potranno altresì negare l’autorizzazione all’accesso nello stadio in ogni altro caso in cui l’ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto dalla società pregiudizievole per l’ordine e l’incolumità pubblica all’interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell’incontro.
9) I servizi di cronaca radiofonici e televisivi devono essere effettuati esclusivamente da persone iscritte all’Albo dei giornalisti e/o pubblicisti. Tale qualifica deve essere comprovata, all’atto dell’ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all’Ordine professionale.
La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all’ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall’Emittente, attestante la sua appartenenza all’Emittente stessa.
In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell’incontro non sono tenuti a consentire l’accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.
10) E’ fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti radiofoniche e televisive:
- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all’esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l’incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l’afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l’assistenza del personale in forza allo stadio.
11) Le Emittenti radiotelevisive sono direttamente responsabili sia verso le Divisioni, i Comitati e le società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l’Ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall’inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.
Il Legale Rappresentante della Emittente ___________________________ con la sottoscrizione di ciascuna delle pagine che compongono il «Regolamento» che precede, accetta e si impegna di rispettare tutte le clausole in esso contenute e segnatamente quelle che formano oggetto degli articoli 2, 3, 7, 8, 9,10 ed 11.
In fede
Il Legale Rappresentante dell’Emittente
_______________________________________
Data 01 luglio 2003
Protocollo 3/CT/MC/fm
Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali e delle Divisioni
della Lega Nazionale Dilettanti
Loro sedi
CIRCOLARE N. 3
DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Oggetto: Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2003/2004.
Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2003/2004, fatte salve le direttive in merito emanate dal Comitato Interregionale.
Art. 1 ACCESSO AGLI STADI
Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:
a) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.l.;
b) i giornalisti, i radiocronisti ed i telecronisti che siano in possesso dell’accredito per l’accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall’art. 9 della presente circolare;
c) i fotografi che siano in possesso dell’accredito per l’accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità specificamente previste dalla lettera a/7 dell’art. 9 della presente circolare;
d) i tecnici e gli operatori radiofonici e televisivi che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 e 6 del «Regolamento per l’esercizio della cronaca radiotelevisiva» emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Circolare n. 2 del 1 luglio 2003.
Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA
Possono accedere alla Tribuna Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 previa esibizione della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dell’accredito per l’ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall’art. 9 della presente Circolare.
Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA
Possono accedere ai locali adibiti a Sala Stampa, previa esibizione della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dell’accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante, i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963.
Possono accedere altresì alla Sala Stampa i radiocronisti, i telecronisti e gli operatori radiotelevisivi che siano in possesso dell’accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalle lettere a/6 e a/8 deIl’art. 9 della presente Circolare.
Art. 4 ACCESSO AL RECINTO Dl GIUOCO
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso al recinto di giuoco dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti e dei tecnici radiofonici e televisivi.
Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7 dell’art. 9 della presente Circolare.
I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.
Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che abbiano ottenuto l’accesso al recinto di giuoco.
Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell’arbitro e delle due squadre.
L’accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle «Carte Federali».
Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l’accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi ai locali antistanti gli spogliatoi.
L’accesso ai locali antistanti gli spogliatoi potrà essere concesso ai giornalisti, ai radiocronisti, ai telecronisti ed ai tecnici radiofonici e televisivi:
a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.
Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI
In occasione delle gare ufficiali e non della Società ospitante e ospitata i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai radiocronisti, telecronisti e agli operatori radiotelevisivi accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste delle lettere a/6 e a/8 dell’art. 9 della presente circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della presente Circolare.
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.
Le interviste effettuate nella Sala Stampa, o comunque all’interno degli stadi, potranno essere trasmesse in differita dalle Emittenti Radiofoniche e Televisive non prima di trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione previste nell’esercizio del diritto di cronaca.
Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE
L’art. 48 comma 2 del «Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti» stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.
In considerazione di quanto sopra le Società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati o Divisioni.
Qualora l’autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando d’accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante ma non potranno accedere al recinto di giuoco.
Art. 9 MODALITA’ DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI
La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l’accesso agli stadi dei giornalisti e dei tecnici degli Organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2003/2004.
Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti alla condizione che vengano rispettate, per quanto riguarda i limiti e le modalità, le seguenti disposizioni:
a/1 - le richieste di rilascio ai giornalisti delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori responsabili;
a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l’intera stagione sportiva 2003/2004; i «tagliandi di accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell’inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2003/2004; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno quattro giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l’accesso;
a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
a/5 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati» da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante;
a/6 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai radiocronisti ed ai telecronisti delle Emittenti radiofoniche e televisive che abbiano ottenuto il nullaosta per l’esercizio della cronaca e che facciano pervenire la richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel pieno rispetto dell’art. 8 del «Regolamento per l’esercizio della cronaca radiotelevisiva»;
a/7 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all’Albo professionale; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle Agenzie fotografiche o degli Organi di informazione interessati almeno quattro giorni prima della gara per la quale viene richiesto l’accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei «Tagliandi di accesso» saranno tenuti al rigoroso rispetto dell’art. 3 della presente circolare;
a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle Emittenti radiotelevisive che abbiano ottenuto il nulla-osta potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall’Emittente di appartenenza di realizzare i servizi radiofonici o televisivi e che siano in possesso, a tale titolo, del “Tagliando di accesso” rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all’ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato dalla Emittente di appartenenza; si ribadisce che ciascuna Emittente radiotelevisiva potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno ad esse richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell’interesse dell’Organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.
Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:
a) dare immediata comunicazione delle violazioni alla Lega Nazionale Dilettanti;
b) negare l’accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, radiocronisti, telecronisti, fotografi, tecnici ed operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.
Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente circolare, saranno perseguiti ai sensi dell’art. 1 del C.G.S.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio