12100 CUNEO – C.so IV Novembre,6 – Tel.: 0171690869– Fax: 0171634980
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Stagione Sportiva 2003/2004

Comunicato Ufficiale N° 29 del 22/01/2004

 


1) COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1 - Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatori di Base (dal comunicato ufficiale n. 81 del Settore Tecnico della F.I.G.C.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 81 del Settore Tecnico della F.I.G.C. riportante il Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione al Allenatori di Base che si svolgerà ad Asti dall’8 Marzo al 10 Aprile 2004.

 

2) COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 - Decisioni della Corte Federale

Si trasmette in allegato il comunicato ufficiale n. 12/CF della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti riportante le decisioni assunte dalla Corte Federale nella riunione del 18 Dicembre u.s., inerenti il parere interpretativo degli articoli 14 e 17 del C.G.S. in relazione ai quesiti formulati dalla L.N.D., concernenti le modalità per scontare le squalifiche irrogate a calciatori, nonché il quesito formulato dal Presidente Federale circa l’applicazione del protocollo d’intesa riguardante l’art. 99 bis delle N.O.I.F. (premio alla carriera).

 

2.2 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dal comunicato ufficiale n. 70 della L.N.D.)

Si trasmette in allegato il comunicato ufficiale n. 70 della L.N.D. riportante il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Novembre 2003 inerente la modifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 Novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” in meteria di certificazioni mediche.

 

2.3 - Nomine di competenza (dal comunicato ufficiale n. 64 dela L.N.D.)

Il Presidente Federale

 

- attesa la necessità di integrare la composizione di alcuni organi direttivi dei Comitati Provinciali e Locali;

 

- preso atto delle proposte del rispettivo Comitato Regionale di concerto con il Comitato Regionale del Settore Giovanile e Scolastico;

 

- sentito il parere della Lega Nazionale Dilettanti;

 

ha provveduto alle seguenti nomine:

 

... omissis ...

 

 

Comitato Provinciale di Asti

 

Componente                                                            Emanuela DOANO

in sostituzione di

Cesare BENETTI, deceduto

 

Comitato Provinciale di Biella

 

Componenti                                                             Franco GUBERNATI

Giuliano MARCHIORI

 

 

Comitato Provinciale di Cuneo

 

Componente                                                            Salvatore VECCHIO

 

Comitato Provinciale di Novara

 

Componenti                                                             Gianfranco ANSALONI

in sostituzione del dimissionario Roberto BOSCHI

 

Ugo CURTI

in sostituzione del dimissionario Stefano MIGLIAVACCA

 

Angelo GARINI

Gualtiero MIGLIO

Leopoldo VERRENGIA

Claudio ZANARDI

 

Comitato Locale di Ivrea

 

Componente                                                            Pier Luigi SOSSO

 

 

Comitato Provinciale di Torino

 

Componente                                                            Domenico VETERE

In sostituzione del dimissionario Lorenzo STELLITANO

 

 

... omissis ...

 

2.4 - Disposizioni in ordine all’utilizzo di correzioni visive (dalla Circolare n.14 della L.N.D.)

 

Si riportano, di seguito, le disposizioni comunicate dalla competente Sezione Medica del Settore Tecnico della F.I.G.C., in ordine all’utilizzo di dispositivi di correzione visiva per i tesserati che risultano intolleranti alle lenti a contatto:

 

1)  l’intolleranza alle lenti a contatto deve essere certificata da uno specialista;

 

2) lo stesso specialista può prescrivere occhiali che rispondano alle normative europee in tema di resistenza agli urti (direttiva CEE 89/686 – Norma EN 1836:1997), poiché si può ricorrere all’uso dell’occhiale solo se questo risulta costruito in  modo e con materiali tali da non comportare un rischio sia per chi lo indossa che per gli altri giocatori;

 

3) vi sono attualmente in commercio dispositivi con lenti in policarbonato, privi di montatura, sostituita da un sistema di fissazione in materiale elastico, che rispondono a tali normative e che trovano indicazione in vari sport di squadra fra cui il giuoco del calcio;

 

4) si precisa che anche l’utilizzazione di tali dispositivi non elimina in modo assoluto la possibilità di infortuni, e che rientra sempre e comunque nei compiti dell’arbitro il controllo di quanto indossato dal giocatore e la relativa autorizzazione all’ingresso in campo.

           

 

2.5 - Approvazione accordo con la Fondazione EURO – SPORTRING (dalla Circolare n. 15 della L.N.D.)

Si informa che il Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato l’approvazione di un accordo con la Fondazione EURO – SPORTRING, organismo riconosciuto dalla U.E.F.A..

 

In base a tale convenzione, si è stabilito che agli organizzatori dei Tornei svolti in collaborazione con la EURO – SPORTRING riguardo alle categorie Juniores ed Amatori, nonché alle discipline del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile, spetta unicamente l’onere del versamento ai competenti Comitati della L.N.D. della tassa di approvazione del Torneo fissata in  Euro 100,00, oltre ovviamente alle relative spese arbitrali.

Nei casi sopra indicati, pertanto, nessuna tassa di iscrizione sarà dovuta per ogni singola squadra partecipante.

Si fa presente che tale accordo avrà validità fino alla scadenza del corrente quadriennio olimpico.

 

3) COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE L.N.D.

3.1 - Torneo dei Comitati Provinciali e Locali 2003/2004 - VI° Memorial “Luigi Portigliatti”

Il Consiglio Direttivo ha approvato il Regolamento della manifestazione indicata in epigrafe riservata alle Rappresentative dei Comitati Provinciali e dei Comitati Locali, che riteniamo  doveroso riportare integralmente:

 

REGOLAMENTO

 

Art. 1 -  PARTECIPAZIONE

 

Le Rappresentative dei Comitati Provinciali e Locali dovranno essere formate ciascuna da calciatori nati dal 1/1/1982 in poi e tesserati, nella corrente stagione sportiva 2003/2004 ed all'atto del loro impiego, per Società partecipanti ai Campionati di Seconda categoria, fino ad un massimo di 8 calciatori, e Terza categoria, fino ad un massimo di 10 calciatori, che svolgono attività presso i rispettivi Comitati Provinciali e Locali con proprie squadre.

 

Art. 2 -  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

 

Tutte le gare del Torneo si disputeranno in tempi di 45 minuti ciascuno.

In ciascuna gara potranno essere effettuate n.5 sostituzioni indipendentemente dal ruolo ricoperto.

 

a) 1^ FASE

 

La Rappresentativa del Comitato Provinciale di Novara, detentrice del titolo 2002/2003, accede di diritto alla 2^ Fase.

Le restanti dieci Rappresentative dei Comitati Provinciali e Locali, suddivise in 5 distinti accoppiamenti a seguito di operazioni di sorteggio come di seguito evidenziato, si incontreranno fra loro con gare di andata (1 Aprile 2004) e ritorno (16 Aprile 2004).

 

1° accoppiamento    C.P. ASTI                                                     = C.L. PINEROLO

2° accoppiamento    C.P.  VERBANO CUSIO OSSOLA           = C.P. CUNEO

3° accoppiamento    C.P. AOSTA                                                = C.P. BIELLA

4° accoppiamento    C.P. TORINO                                               = C.L. IVREA

5° accoppiamento    C.P. ALESSANDRIA                                  = C.P. VERCELLI

 

Accederanno alla 2^ Fase le Rappresentative che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti. Qualora tale computo risultasse pari sarà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità la vincente sarà individuata mediante l'esecuzione dei calci di rigore.

 

 4) COMUNICAZIONE DELSETTOREGIOVANILE

E SCOLASTICO REGIONALE

4.1 - Deroga per  Ragazze Calciatrici - Stagione Sportiva 2003/2004

 

Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Antonio Papponetti  sentito il  parere favorevole del nostro Comitato Regionale, concede la deroga alla calciatrice ALLENA JESSICA, nata il 21/03/1990, per la partecipazione al Torneo ESORDIENTI 1991 nella stagione sportiva 2003/2004  con la Società F.C. BOVES BEINETTE

 

4.2 – Ufficio Studi Tributari

Si allega al presente Comunicato Ufficiale  la circolare n. 1 – 2004 dell’Ufficio Studi Tributari.

 

4.3 - Nuove Norme Autorizzazione Tornei Società

In seguito alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 24 dicembre 2003 ricordiamo che all’atto della richiesta le Società dovranno versare un deposito a copertura, salvo conguaglio , delle spese arbitrali, tenendo conto del numero delle gare e delle tabelle relative alle tariffe arbitrali vigenti.

 

5)COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE L.N.D.

 

 

6) COMUNICAZIONI DEL  SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  PROVINCIALE

6.1 – Campionati Allievi e Giovanissimi – Ripresa attività

La ripresa dell’attività dei campionati in oggetto verrà programmata per le giornate di

 

sabato 14 e domenica 15 febbraio p.v.

Dal momento che l’avvio dei campionati nello scorso settembre è avvenuto in concomitanza con le categorie della LND, per evitare di sfalsare i vari calendari, la ripresa dopo la sosta invernale avverrà con la 3ª giornata di ritorno, condizioni atmosferiche e ambientali permettendo.

La 1ª e 2ª giornata di ritorno verranno recuperate in seguito.

 

6.2 – Tornei Esordienti – Fase primaverile

Poiché alla data attuale devono ancora essere recuperate alcune gare, con conseguente impossibilità di compilazione delle relative classifiche, la ripresa dovrà avvenire a completamento della 1ª fase. Si invitano pertanto le Società che devono effettuare gare di recupero e che si trovano in condizione di poter giocare, a volersi adoperare affinchè vengano effettuati detti recuperi.

 

6.3 – Iscrizione nuove squadre Pulcini

Come di consueto anche in questa stagione sportiva 2003/2004, in vista della ripresa dell’attività Pulcini, viene data la possibilità alle Società dipendenti da questo Comitato Provinciale di iscrivere nuove squadre.

Le Società interessate dovranno inviare la loro adesione su carta intestata a mezzo posta, fax oppure a mano indicando chiaramente in quale fascia di età si intende essere inseriti su quale campo verranno disputate le gare ed eventuali alternanze.

Tale richiesta dovrà pervenire alla segreteria di questo Comitato entro e non oltre

MARTEDI’ 10 FEBBRAIO

Si ricorda inoltre che l’accettazione di eventuali iscrizioni è subordinata al numero di richieste che perverranno.

 

7) RISULTATI

7.1 – Risultati gare del 22/23 novembre 2003

 

GIOVANISSIMI

 

 

 

 

 

GIRONE C - recuperi

 

7ª Giornata - andata

risultato

 

 

PRO DRONERO - A

=

MUSIELLO SALUZZO 90

2

=

0

 

 

7.2 – Risultati gare del 29/30 novembre 2003

 

CALCIO A CINQUE

 

 

 

 

 

GIRONE C

 

10ª Giornata - andata

risultato

 

 

VIRTUS MONDOVI'

=

DUE EFFE

RINVIATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANISSIMI

 

 

 

 

 

GIRONE B

 

11ª Giornata - andata

risultato

 

 

CENTALLO - B

=

KOALA - B

6

=

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESORDIENTI Misti - torneo Fair Play

 

 

 

 

 

GIRONE D - recuperi

 

8ª Giornata - andata

risultato

 

 

CORNELIANO

=

ROERO CASTELLANA

2

=

3

 

 

7.3 – Risultati gare del 10/11 dicembre 2003

 

TERZA CATEGORIA

 

 

 

 

 

GIRONE B - recuperi

 

11ª Giornata - andata

risultato

 

 

COSTIGLIOLESE

=

SAN CHIAFFREDO

 

np

 

 

 

7.4 – Risultati gare del 20/21 dicembre 2003

 

TERZA CATEGORIA

 

 

 

 

 

GIRONE A - recuperi

 

8ª Giornata - andata

risultato

 

 

AUXILIUM CUNEO

=

DEA NARZOLE

 

np

 

 

 

GIRONE B - recuperi

 

8ª Giornata - andata

risultato

 

 

SAN CHIAFFREDO

=

CERVASCA

RINVIATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLIEVI

 

 

 

 

 

GIRONE D - recuperi

 

7ª Giornata - andata

risultato

 

 

STELLA MARIS

=

CORNELIANO

RINVIATA

 

 

KOALA

=

ROERO CASTELLANA

RINVIATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANISSIMI

 

 

 

 

 

GIRONE A - recuperi

 

8ª Giornata - andata

risultato

 

 

CENTALLO - A

=

PRO DRONERO - A

1

=

2

 

 

GIRONE G - recuperi

 

8ª Giornata - andata

risultato

 

 

DOGLIANI

=

OLYMPIC

RINVIATA

 

 

GIRONE G - recuperi

 

7ª Giornata - andata

risultato

 

 

VIRTUS TRINITESE FOSSANO

=

TRE VALLI

RINVIATA

 

 

 

 

RISULTATI Campionato Calcio a Cinque

 

ALLIEVI

GIRONE A

 

MOREVILLA  A – MUSIELLO

9 – 9

SAN CHIAFFREDO GREEN – BUSCA A

4 – 1

GIRONE B

 

MOREVILLA B – BANDITO A

10 – 6

SALICE FOSSANO A – CERVERE

18 – 0

GIRONE C

 

SALICE FOSSANO B – VIRTUS TRINITESE

2 – 3

AMA BRENTA CEVA – GARESSIO

11 – 3

GIRONE D

 

BANDITO B – BRA

3 – 8

RORETESE – EUROPA

2 – 4

GIRONE E

 

JUVE S. ROCCO – S. CHIAFFREDO YELLOW

6 – 3

CENTALLO – BUSCA B

4 – 5

 

GIOVANISSIMI

GIRONE A

 

AMA BRENTA CEVA A  - GARESSIO

6 – 11

DOGLIANI – OLYMPIC B

9 – 3

GIRONE B

 

AMA BRENTA CEVA B – CARRU

10 – 4

BISALTA – OLYMPIC A

12 – 8

GIRONE C

 

VEZZA – GUNNERS

4 – 3

BANDITO A – KOALA

0 – 13

GIRONE D

 

OLMO 84 – JUVE SAN ROCCO B

3 – 4

BOVES BEINETTE – CENTALLO

3 – 5

GIRONE E

 

GENOLA – SALICE FOSSANO B

5 – 3

VILLAFALLETTO A – JUVE SAN ROCCO A

2 – 7

GIRONE F

 

MOREVILLA – MUSIELLO

5 – 7

BUSCA – VILLAFALLETTO B

4 – 7

GIRONE G

 

SANFRE’ – BANDITO B

4 – 6

RORETESE – SALICE FOSSANO A

5 – 4

 

 

ESORDIENTI

GIRONE A

 

AMA BRENTA CEVA A  - TRE VALLI

0 – 1

AMA BRENTA B – CARRU’

6 – 6

GIRONE B

 

AZZURRA – BOVES BEINETTE A

4 – 6

SALICE FOSSANO – CARRU’ B

8 – 1

GIRONE C

 

SAVIGLIANO 81 – MOREVILLA A

4 – 8

MOREVILLA B – GENOLA

5 – 12

GIRONE D

 

SANFRE’ A – BANDITO

4 – 5

GALLO – EUROPA

5 – 8

GIRONE E

 

SANFRE’ B – VACCHERIA

2 – 6

GUNNERS -  VEZZA

6 – 1

GIRONE F

 

OLMO 84 A – OLMO 84 B

1 – 4

BOVES BEINETTE  B– JUVE S.ROCCO

5 – 10

 

 

8) GIUSTIZIA SPORTIVA

 

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice sportivo dott. Sergio Levico ed i suoi sostituti rag. Bruno Barbotto e dott. Roberto Levico, con l’assistenza del Delegato Arbitri sig. Varriale Vincenzo, hanno adottato le seguenti delibere:

 

8.1 – Campionato di SECONDA CATEGORIA

 

8.2 – Campionato di TERZA CATEGORIA

 

8.3 - Campionato CALCIO A CINQUE PROVINCIALE

 

8.4 – Campionato JUNIORES PROVINCIALE

ERRATA / CORIGE = GARA FOSSANO – VALVARAITA – Girone C

Sul comunicato ufficiale n. 27 dell’8/01/2004 è stato erronemente indicato il risultato della gara in oggetto che deve essere rettificato come segue:

di assegnare gara persa alla Società VALVARAITA in applicazione dell’art. 53 comma 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dell’art. 12 punto 1 del Codice di Giustizia Sportiva con il seguente risultato

FOSSANO   VALVARAITA                  3 – 0

 

8.5 – Campionato ALLIEVI PROVINCIALE

 

8.5.1 – Campionato ALLIEVI Provinciale CALCIO A CINQUE

 

Gare del 17/18 Gennaio 2003

 

GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per DUE gare effettive

HIPOLITO DIEGO (BUSCA) Per aver offeso l’arbitro, a fine gara.

 

8.6 – Campionato GIOVANISSIMI PROVINCIALE

 

8.6.1 – Campionato GIOVANISSIMI Prov.le CALCIO A CINQUE

 

Gare del 17/18 Gennaio 2003

 

GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per UNA gara effettiva

CAPPOLI NANDO

DOGLIANESE

 

DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art. 14 C.G.S. fino al:

10/02/2004

JANNONE ALBINO (OLYMPIC) Allontanato dal terreno di gioco per proteste ed offese nei confronti dell’arbitro.

 

8.7 – ESORDIENTI

 

8.7.1 – Campionato ESORDIENTI Prov.le CALCIO A CINQUE

 

8.8 – PULCINI

 

 

9) MODIFICHE ALLE PROGRAMMAZIONI GARE

9.1 – Rinvio gare

Si informano le Società interessate che le sottonotate gare vengono rinviate a seguito di dichiarata impraticabilità dei campi :

 

 

 

 

SAN CHIAFFREDO = PAESANA

Campionato 3ª categoria

Gir. B

Del 23.01.04

 

 

 

 

AUXILIUM SALUZZO = BARGE

Campionato Juniores

Gir. B

Del 23.01.04

 

 

 

 

9.2 – Programmazione gare di recupero

Si dispone per la programmazione della seguente gara di recupero:

 

 

Ø       Mercoledì 28.01.04

 

 

campionato:

2ª Categoria

gir.:

P

Recupero 7ª giornata

 

 

CARRU’ = MADONNA GRAZIE

campo

Carrù – La Nicoletta

ora

21.00

 

 

9.3 – Variazioni calendario gare

 

Le ammende di cui al presente Comunicato devono essere versate direttamente al Comitato Regionale competente entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione.

 

                   IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE                             Sergio Robresco                                                  Pier Luigi Bagnasco                        

 

Pubblicato in Cuneo in data 29/22/04


CALENDARIO GARE DEL 31 GENNAIO / 1 FEBBRAIO 2004

Questo Comitato concederà variazioni alla seguente programmazione gare soltanto in casi particolari, purché la richiesta, pervenga su apposito modello e debitamente compilata e corredata da parere favorevole della Società avversaria (vedere le modalità indicate al punto 5.1 sul CU n° 2 del 12/09/02). Per le seguenti gare, il termine ultimo di presentazione delle richieste è fissato per il giorno MARTEDI' 27 GENNAIO 2004.

 

 

SECONDA CATEGORIA - domenica 1 febbraio

 

 

GIRONE O

 

1ª Giornata - ritorno

campo

ora

 

VILLANOVETTA

=

RACCONIGI

Verzuolo - via Saluzzo

14,30

 

VIRTUS TRINITESE FOSSANO

=

SALICE FOSSANO

Fossano - S.Lucia

14,30

 

EUROPA

=

VALVARAITA

Alba - S.Cassiano

14,30

 

SAVIGLIANO 81

=

DOGLIANI

Savigliano - stadio

14,30

 

REVELLO

=

GALLO CALCIO

Manta

14,30

30 gen

VILLAFALLETTO 2000

=

SAN SEBASTIANO

Villafalletto

21,00

 

SANFRONT

=

BANDITO

Sanfront

14,30

 

GIRONE P

 

1ª Giornata - ritorno

campo

ora

 

CARRU'

=

OLMO 84 DONATELLO

Carrù - La Nicoletta

14,30

 

VILLAR 91

=

DUEEFFE

Villar S.Costanzo

14,30

31 gen

MADONNA GRAZIE

=

VALVERMENAGNA

Cuneo - fraz. Madonna Grazie

16,30

 

CARAGLIO 83

=

AZZURRA

Caraglio - campo A

14,30

 

REAL PASSATORE 2000

=

BISALTA

Cuneo - Mad. Olmo - campo 1

14,30

 

GARESSIO

=

CLAVESANA

Garessio

14,30

 

TARANTASCA

=

OLYMPIC

Tarantasca

14,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA CATEGORIA - venerdì 30 / sabato 31 / domenica 1 febbraio

 

 

GIRONE A

 

1ª Giornata - ritorno

campo

ora

1 feb

ATLETICO PAMPERO

=

BAGNASCO

S. Michele Mondovì

14,30

30 gen

DEA NARZOLE

=

VILLANOVA MONDOVI'

Narzole

20,30

31 gen

MADONNA BRUNA

=

TRINITA'

Borgo S.Dalmazzo - stadio

17,00

31 gen

AUXILIUM CUNEO

=

ORMEA

Cuneo - via Don Bosco

15,00

31 gen

ARDENS CERIALDO

=

RONCHI

Cuneo - fraz. Cerialdo

14,30

31 gen

CASTELLETTESE

=

MOMBASIGLIO

Castelletto Stura

14,30

 

GIRONE B

 

1ª Giornata - ritorno

campo

ora

30 gen

COSTIGLIOLESE

=

ENVIE

Costigliole Saluzzo - fraz. Ceretto

21,00

31 gen

STELLA NERA DEMONTE

=

CERVASCA

Demonte

15,00

30 gen

PAESANA

=

US 2000

Paesana

21,00

30 gen

MANTA

=

SAN CHIAFFREDO

Manta

21,00

30 gen

GEM CHIMICA BUSCA

=

BERNEZZO

Busca

21,15

30 gen

BROSSASCO

=

POOL GIOVANCALCIO S. CR.

Brossasco

20,30

 

GIRONE C

 

1ª Giornata - ritorno

campo

ora

31 gen

AUXILIUM SALUZZO

=

JUNIOR CAVALLERMAGG.2002

Saluzzo - via della Croce

17,00

30 gen

CAVALLERLEONE

=

MARENE

Cavallerleone

21,00

30 gen

SCARNAFIGI

=

MUSIELLO SALUZZO 90

Scarnafigi - via XXV Aprile

21,00

31 gen

RACCO 86

=

VILLAGGIO DELLA FONTE

Racconigi - via de Gasperi

15,00

30 gen

CERESOLE TURBANA

=

VILLANOVA SOLARO

Ceresole d'Alba

21,00

30 gen

ROSSELLI 2000 AUXILIUM BRA

=

PRO POLONGHERA

Bra - viale Rosselli

21,00

 

** Riposa **

=

SPORTGENTE

 

 

 

GIRONE D

 

1ª Giornata - ritorno

campo

ora

30 gen

MONTICELLO

=

VACCHERIA

Monticello d'Alba

21,00

30 gen

ALBANOVA

=

POLLENZO

Alba - Coppino 3

21,00

30 gen

STELLA MARIS

=

MAGLIANESE

Grinzane Cavour - sintetico

21,00

31 gen

VALPONE

=

CINZANO 91

Canale - fraz. Valpone

15,00

31 gen

SAN CASSIANO

=

LAMORRESE

Alba - S.Cassiano

15,30

30 gen

GUNNERS

=

CENTRO STORICO ALBA

Canale d'Alba

21,00

 

** Riposa **

 

SANTA MARGHERITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIORES - sabato 31 gennaio

 

 

GIRONE A

 

10ª Giornata - andata

campo

ora

30 gen

AUXILIUM CUNEO

=

OLMO 84 DONATELLO

Cuneo - via Don Bosco

20,00

 

DUEEFFE

=

TRE VALLI

Centallo - fr. Roata Chiusani

15,00

 

PEDONA BORGO S.D.

=

VALVERMENAGNA

Borgo S.Dalmazzo - stadio

14,30

30 gen

CARRU'

=

VIRTUS MONDOVI' CARASS.

Carrù - La Nicoletta

15,00

 

AMA BRENTA CEVA

=

US 2000

Ceva - campo A

15,30

 

BISALTA

=

CARAGLIO 83

Chiusa Pesio

15,00

 

** Riposa **

=

OLYMPIC

 

 

 

GIRONE B

 

10ª Giornata - andata

campo

ora

30 gen

SAVIGLIANESE - B

=

VALVARAITA

Savigliano - antistadio

20,30

 

GENOLA

=

AUXILIUM SALUZZO

Genola - via San Sebastiano

15,00

 

BAGNOLO P.TE

=

SANFRONT

Bagnolo

17,00

 

COSTIGLIOLESE

=

MARENE

Costigliole Saluzzo - fraz. Ceretto

15,00

 

BARGE

=

RACCONIGI

Barge

15,30

 

MUSIELLO SALUZZO 90

=

SALICE FOSSANO

Saluzzo - via Grangia Vecchia

15,00

 

** Riposa **

=

VIRTUS TRINITESE FOSSANO

 

 

 

GIRONE C

 

10ª Giornata - andata

campo

ora

 

SANTA MARGHERITA

=

DOGLIANI

Alba - c.so Langhe - Cherasca

14,30

 

GALLO CALCIO

=

KOALA

Grinzane Cavour

15,00

 

CENTRO STORICO ALBA

=

CORTEMILIA

Alba - Coppino 3

15,30

 

CINZANO 91

=

SPORTGENTE

S.Vittoria d'Alba - fraz. Borgo

15,00

 

RORETESE

=

SOMMARIVESE

Cherasco - Roreto campo B

15,00

 

ROERO CASTELLANA

=

VEZZA

Priocca

16,00

 

** Riposa **

=

NARZOLESE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE TECNICO F.I.G.C.

STAGIONE SPORTIVA 2003/2004

COMUNICATO UFFICIALE N. 81

 

Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori di Base la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale PIEMONTE VAL D'AOSTA della L.N.D. in modo coordinato con il Comitato Regionale del S.G. e S. e che sarà svolto a ASTI dal 08/03/2004 al 10/04/2004.

 

1.    Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Comitato Regionale PIEMONTE VAL D'AOSTA della L.N.D. della F.I.G.C.

2.    Al Corso sarà ammesso un numero massimo di 40 allievi.

3.    a) Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al corso, in soprannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. o del S.G. e S. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie Rappresentative per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L’allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una Società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.

       b) E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, allievi presentati alla F.I.G.C. da Federazioni straniere nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere.

       Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni straniere, che siano stati abilitati “Allenatori di Base”, saranno iscritti nell’albo del Settore tecnico, ma avranno la possibilità di tesserarsi con Società Italiane solo dopo tre stagioni sportive di effettiva pratica di allenatore nei rispettivi paesi.

4.    Il Corso non avrà luogo se il numero degli allievi iscritti risulterà inferiore a 20 unità.

5.    Le domande di ammissione, conformi allo schema allegato A, dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire per raccomandata a cura degli interessati al Comitato Regionale PIEMONTE VAL D'AOSTA LND - FIGC - Commissione Corso Allenatori - via Volta, 3 - 10121 TORINO TO, entro il 20/02/2004. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o altro ufficio. Se a tale scadenza il numero delle domande risulterà inferiore a 40, il Settore Tecnico potrà autorizzare il Comitato ad accettarne altre fino al raggiungimento delle 40 suddette.

6.    Per poter partecipare al Corso, i candidati devono essere necessariamente in possesso dei seguenti requisiti:

a)  residenza nella regione in cui ha sede il Comitato. Per i calciatori professionisti la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la Società professionistica per la quale sono tesserati;

b)  cittadinanza italiana o residenza da almeno 2 anni in Italia;

c)  età minima 25 anni ed età massima 55 anni, compiuti all'1.1.2004;

d)  licenza Scuola Media Secondaria Inferiore;

e)  certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso.

7.    Non potranno essere ammessi al Corso:

a)      i candidati che, nella stagione sportiva in corso siano stati squalificati per almeno 90 giorni;

b)      i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo;

c)      i candidati che siano stati colpiti da provvedimenti penali, divenuti definitivi, per delitti non colposi che abbiano portato condanne a pene detentive si durata superioe a sei mesi.

Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, saranno squalificati per almeno 90 giorni.

8.    Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso, una autocertificazione (allegato B) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli.

 

9.    Si deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.

10.   L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati ad una Commissione composta da:

       a)  il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., o Dirigente da lui delegato, che la presiede;

       b)  il Presidente del Comitato Regionale del S.G. e S., o Dirigente da lui delegato;

       c)  un Delegato del Settore Tecnico della FIGC;

       d)  un Delegato designato dal Presidente dell'A.I.A.C.

11.   L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.

12.   La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato C.

13.   Il punteggio previsto per il titolo di studio sarà attribuito solo se il candidato avrà conseguito punti per i titoli sportivi.

14.   A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.

15.   I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria.

16.   La graduatoria degli allievi ammessi al Corso dovrà essere esposta all’albo presso la sede del Comitato Organizzatore.

17.   Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di € 620,00, di cui € 310,00 saranno trattenuti dal Comitato Regionale L.N.D. e € 310,00 saranno inviati al Settore Tecnico.

18.   Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.

19.   Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it.

20.   E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in soprannumero e nel limite massimo di due unità, portatori di handicap motori tali da non permettere l’attività di calciatore. Tali soggetti dovranno essere in possesso di certificazione di stato di buona salute e dovranno ottenere il nulla osta dalla Commissione Medica indicata dal Settore Tecnico che valuterà i limiti funzionali ai fini dell’idoneità alla partecipazione al Corso, nonché al fine di individuare gli eventuali percorsi alternativi per lo svolgimento delle previste prove pratiche.

21.  E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, soggetti che, pur sprovvisti di diploma di allenatore, abbiano diretto all’estero, con la qualifica di allenatore responsabile, la prima squadra di società partecipanti a campionati della massima divisione e che siano anche in possesso degli altri requisiti previsti nella delibera del Settore tecnico del 20.11.1999.

22.   E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, come previsto nella delibera del 7.9.2000, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati del Mondo per Nazionali A.

23.   Gli allegati A-B-C fanno parte integrante del presente Bando.

 

PUBBLICATO IN FIRENZE IL 09/01/2004

 

                                      Il Segretario                                                        Il Presidente

                                 Guido Vantaggiato                                                  Enzo Bearzot

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A

 

 

                                                                                                  Spett.le

                                                                         COMITATO REGIONALE PIEMONTE VAL D'AOSTA

                                                                         L.N.D. - F.I.G.C.

                                                                         COMMISSIONE CORSO ALLENATORI

                                                                         via Volta, 3

                                                                         10121 TORINO TO

 

 

 

 

Oggetto:         Domanda di ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatori di Base" indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 81 del 09/01/2004

 

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a___________ _____________________ prov._____ il ______________ residente a_____________________ _______________________________________________________ C.A.P. ____________ Via/piazza ___________________________________________________________________

 

inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.

Alla domanda il sottoscritto allega l'autocertificazione di cui all'allegato B.

Allega, inoltre, una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 6, lett. e, del Comunicato Ufficiale n° 81 e due fotografie formato tessera.

 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al Corso venga inviata al seguente indirizzo:

CAP __________ Località _________________________________________________________ prov. ___________via/piazza________________________________________________________

telefono ____________________      cell. _______________________________

 

luogo e data ___________________________

__________________________________

firma per esteso


ALLEGATO B

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE

 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________ prov.____ il_________

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge n°15 del 4 gennaio 1968, per le ipotesi di falsità in atti e  dichiarazioni mendaci autocertificate,

 

DICHIARA:

 

- di essere cittadino italiano oppure di risiedere da almeno 2 anni in Italia

 

- di essere residente a ________________________________

 

- di essere in regola con le disposizioni di cui al punto 7 del Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 81 del 09/01/2004

 

1)      di avere svolto quale calciatore le seguenti attività: (dettagliare i titoli tenendo presente quanto previsto nell'allegato C indicando anche stagioni sportive, società, categorie dei campionati, etc., astenendosi dall'indicare i relativi punteggi):

________________________________________________________________________________

 

2)      di avere svolto quale allenatore le seguenti attività: (dettagliare i titoli tenendo presente quanto previsto nell'allegato C indicando anche stagioni sportive, società, categorie dei campionati, etc., astenendosi dall'indicare i relativi punteggi):

 _______________________________________________________________________________

 

3) di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________________________________________________

 

4) di essere in possesso del seguente Attestato ________________________________________________________________________________

 

 

città e data ___________________________

 

___________________________________

                                                                                                          firma per esteso

 

 

 

N.B. -       ai sensi della legge 127/97 l'autocertificazione può essere presentata direttamente e firmata davanti al funzionario o può essere spedita con allegata la fotocopia della carta di identità o del passaporto.

 

 

ALLEGATO C

Tabella dei titoli, con relativi punteggi, validi ai fini dell'ammissione al Corso

 

TITOLI SPORTIVI - ATTIVITÀ DI CALCIATORE con tesseramento per la F.I.G.C. (*)

Punti per ogni stagione sportiva

1.                  effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati di 1a o 2a o 3a categoria, serie B femminile o Campionato Regionale femminile

1,00

2.                  effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della L.N.D. partecipanti a Campionati di C.N.D. - eccellenza, Promozione, o serie A femminile o Campionato Berretti

1,50

3.                  effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti Serie "C" partecipanti a Campionati di Serie C/2 o ex Serie D o ex IV Serie o Campionato Primavera o De Martino

2,00

4.                  effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti Serie "C" partecipanti a Campionati di Serie C/1

2,50

5.                  effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti partecipanti a Campionati di Serie "B"

3,00

6.                  effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti partecipanti a Campionati di Serie "A"

3,50

 

Punti per ogni presenza

7.                  per partite giocate in Rappresentative Nazionali di Lega (L.N.P.- L.P.Serie C - L.N.D.) Squadre Nazionali Giovanili (Juniores) e Nazionale U21 Femminile

0,20

8.                  per partite giocate in Nazionale A femminile

0,25

9.                  per partite giocate in Nazionale U.21 o Olimpica

0,30

10.              per partite giocate in Nazionale A

0,50

 

(*) L'attività di calciatore con tesseramento per Federazioni straniere sarà valutata dalla Commissione con attribuzione del relativo punteggio

 

TITOLI SPORTIVI - ATTIVITÀ DI ALLENATORE*

Punti per  ogni stagione sportiva

1.                  allenatore (non iscritto nei ruoli) di prima squadra partecipante a Campionati di L.N.D.

2,00

2.                  allenatore (non iscritto nei ruoli) di prima squadra partecipante a Campionati di 2a categoria o categoria superiore, serie A o B femminile.

3,00

 

TITOLI DI STUDIO (punteggi non cumulabili tra di loro)

punti

1.                  Diploma di Scuola Media Secondaria Superiore

2,00

2.                  Diploma ISEF

3,00

3.                  Laurea (viene conteggiata solo una laurea)

3,00

 

ATTESTATI

punti

1.                  Corso di "informazione per Istruttori non qualificati" organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico (viene conteggiato solo un corso

6,00

2.                  Allenatore in possesso dell’abilitazione ad “Allenatore di Calcio a Cinque”

2,00

 

(*) Punteggi in vigore in attesa dell’applicazione a regime del testo aggiornato del Regolamento del Settore Tecnico

 

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/Cf

(2003/2004)

 

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Pasquale de LISE - Presidente

Avv. Salvatore CATALANO - Componente

Prof. Piero SANDULLI - Componente

Prof. Mario SANINO - Componente

Prof. Mario SERIO - Componente

Prof. Silvio TRAVERSA - Componente

Avv. Mario VALITUTTI - Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

 

nella riunione tenuta in Roma il 18 dicembre 2003, ha adottato, tra le altre, le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

 

1. PARERE INTERPRETATIVO DEGLI ARTT. 14 E 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUESITI DIVERSI FORMULATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, CONCERNENTI LE MODALITA’ PER SCONTARE LE SQUALIFICHE IRROGATE A CALCIATORI

 

La Corte è stata investita, su richiesta del Segretario federale, cui era stata trasmessa analoga istanza da parte del Presidente della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto e del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, dell’interpretazione delle norme di cui agli artt. 14, comma 10.1, e 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quesiti formulati dallo stesso titolare della Commissione Disciplinare.

In particolare, i dubbi sollevati riguardano le modalità di espiazione di una ampia tipologia di squalifiche, relative sia a gare del Campionato Juniores (tanto per l’ipotesi di calciatore fuori quota che per quella di atleta in quota) che a gare del Campionato Allievi.

Il primo quesito riguarda la possibilità di utilizzare nelle gare domenicali della prima squadra il calciatore partecipante al Campionato Juniores (tanto in quota che fuori quota) che, squalificato in tale competizione, abbia scontato la sanzione nella gara del turno successivo di quest’ultima, disputatasi il sabato precedente.

La risposta è senz’altro affermativa, alla luce del principio (ripetutamente sancito da questa Corte: vedi, da ultimo, Com. Uff. n. 13/Cf della stagione sportiva 2002/2003) secondo cui la sanzione della squalifica va espiata lungo il lasso temporale in cui si disputano le gare ufficiali della squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della medesima competizione in cui è stata posta in essere la condotta punita, con la conseguente piena liceità dello schieramento del calciatore in successiva gara di diversa competizione.

Il secondo, il terzo ed il quarto quesito possono essere riuniti, data la loro attitudine a ricevere risposta unitaria.

L’oggetto dei quesiti in parola riguarda, in sostanza, l’ipotesi di una squalifica inflitta in una data stagione sportiva (sia nel Campionato Juniores che in quello Allievi) e non scontata nella stessa: ci si chiede in quale gara di campionato della stagione successiva debba essere espiata la sanzione, e ciò con riferimento alla triplice ipotesi di squalifica: a) di calciatore fuori quota; b) di calciatore originariamente in quota, che, però, nella stagione successiva non rientri più nei limiti di età fissati per la categoria Juniores; c) di calciatore partecipante originariamente al Campionato Allievi, che nella stagione successiva ecceda i limiti di età fissati per la categoria.

La risposta deve essere nel senso della necessità che la pena inflitta al calciatore sia dallo stesso effettivamente scontata nella stagione successiva, nella squadra di sua militanza, ed in gare omogenee (e, quindi, tipologicamente corrispondenti) a quelle nelle quali era maturata la condotta punita. Poiché il principio di effettività deve ritenersi, nella prospettiva della efficacia deterrente delle sanzioni sportive, valore fondante dell’ordinamento federale, la sua applicazione va mantenuta ferma anche nell’ipotesi che – per ragioni soggettive od oggettive, legate, cioè, tanto al trasferimento del calciatore che alla mutata appartenenza della sua società rispetto al campionato originario – non sia possibile individuare nella stagione successiva gare omogenee nel senso prima indicato. Ed infatti deve tenersi conto che le norme sanzionatorie dell’ordinamento federale vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno, come avverrebbe se si consentisse alla eterogeneità delle gare della stagione successiva rispetto a quella della stagione precedente da cui trasse origine la squalifica di fungere da strumento di pratica elusione della pena e, quindi, di frustrazione delle finalità, sia afflittiva che deterrente, che la norma federale assegna al sistema sanzionatorio (eventualità, questa, lucidamente illustrata con preoccupazione nella richiesta di parere promossa dal Presidente della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto).

La conseguenza diretta di questo processo ermeneutico è, pertanto, che - qualora non ricorra, per le ragioni anzidette, il carattere di omogeneità tra la gara del passato incriminata e gare attuali – la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore. L’unico, intuitivo limite alla operatività di tale principio, in perfetta coerenza con quanto già affermato da questa Corte (vedi Com. Uff. n.5/Cf della stagione 2000/2001), è quello della separatezza tra gare di campionato e gare di coppa: rispetto ad esse – per le ragioni analiticamente enunciate nel parere di questa Corte da ultimo citato – il criterio di effettività della pena deve ragionevolmente cedere alla logica garantista che permea di sé la pronuncia in esame, dalla quale non v’è, ne è stato prospettato, motivo di discostarsi nella presente sede.

E’ innegabile, comunque, che sarebbe auspicabile un intervento riformatore della normativa federale, rivolto a rendere più immediato e perspicuo il coordinamento tra i vari profili di questa complessa materia e ad assorbire i possibili spazi di perplessità.

L’ultimo ed articolato quesito ha ad oggetto la fattispecie di squalifica irrogata, e non scontata nella stagione precedente, con riferimento a gare di Coppa Italia relative a calciatori che nella stagione successiva militino in squadre che disputano il corrispondente trofeo regionale; alla Corte viene anche chiesto di pronunciare il proprio parere con riferimento all’ipotesi inversa rispetto a quella appena descritta.

Ancora una volta la risposta al quesito va individuata attraverso il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (ed in particolare al parere citato per ultimo), alla cui stregua, ai fini dell’esecuzione delle sanzioni inflitte in gare di Coppa Italia, è ben possibile l’allargamento del rispettivo ambito di applicazione, con la conseguente espiazione anche in competizioni di Coppa organizzate da Lega diversa da quella cui apparteneva la società al momento della relativa irrogazione. Si tratta di una ulteriore, ragionevole manifestazione del principio di (concreta afflittività e di) effettività della pena, alla cui applicazione al caso concreto non v’è, ne è stata prospettata, ragione di derogare.

In conclusione, deve esprimersi il parere che, nei casi prima indicati, le squalifiche debbano scontarsi nella stagione sportiva successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delle Regioni (ove la squalifica fosse maturata in relazione a precedente gara di Coppa Italia) o di Coppa Italia (nell’ipotesi inversa di squalifica maturata in relazione a precedente gara di Coppa delle Regioni).

 

P.Q.M.

 

La Corte federale, pronunciando sui quesiti di cui in epigrafe, esprime il seguente parere:

a) un calciatore cui è stata inflitta una giornata di squalifica nel Campionato Juniores (al quale possa aver partecipato come fuori quota ovvero in età per tale campionato) può scontare la stessa nella gara del turno successivo che si disputa nella giornata di sabato e, quindi, essere utilizzato la domenica con la prima squadra;

b) un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa;

c) in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con riferimento a gare di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione sportiva militano in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagione successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delle Regioni o di Coppa Italia.

 

2. QUESITI INTERPRETATIVI DEL PRESIDENTE FEDERALE, CONCERNENTI L’APPLICAZIONE,

AI CALCIATORI GIA’ TESSERATI PER SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE ALLA DATA, 14 MAGGIO 2002, DI ENTRATA IN VIGORE DELL’ART. 99 BIS DELLE N.O.I.F., ISTITUENTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DOVUTO DALLE SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE A QUELLE DELLA L.N.D. E DEL S.G.S. A SEGUITO DELL’ESORDIO DI GIOVANI CALCIATORI, ALLA CUI FORMAZIONE QUESTE HANNO CONTRIBUITO, NELLA MASSIMA SERIE O DELLA CONVOCAZIONE PER LA NAZIONALE A E UNDER 21

1. Il quesito proposto alla Corte Federale, formulato dal Presidente della Federazione, in data 28 novembre 2003, prende le mosse da una lettera, indirizzata dall'Avv. Fabio Di Cagno, Presidente della Commissione Vertenze Economiche, al Presidente Federale, contenente una richiesta relativa alla interpretazione ed alla applicazione dell'articolo 99 bis delle N.O.I.F..

Tale articolo, introdotto dal Comunicato Ufficiale n. 34/A del 14 maggio 2002 e modificato con il Comunicato Ufficiale n. 47/A del 1° agosto 2002, ha ad oggetto il premio alla carriera e così recita: "1. Alle Società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a euro 103.291,37 (£ 200.000.000) per la formazione impartita ad un calciatore da esse precedentemente tesserato nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di Serie A; b) quando il calciatore viene convocato, con lo status di professionista nella Nazionale A o nella Nazionale Under 21.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del

tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore.

Tale compenso viene proporzionalmente ripartito, in ragione del periodo d'appartenenza, tra le società che hanno contribuito alla formazione del calciatore e deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento.

2. Tutte le controversie tra le società relative al premio di cui al precedente comma, sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche secondo le modalità previste dagli artt. 45 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva".

Questa Corte era stata già investita dal Presidente Federale, con nota del 18 novembre 2002, dei problemi di diritto transitorio derivanti da tale norma, priva di apposita disciplina intertemporale e, rilevata la delicatezza della questione e l’incertezza sull’effettiva portata della norma, aveva disposto la restituzione degli atti al Presidente Federale per ulteriori approfondimenti della materia (v. Com. Uff. n. 6/Cf del 29 novembre 2002.

Successivamente, al fine di risolvere la questione, la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno stipulato, in data 5 giugno 2003, un protocollo di intesa, che regola l’operatività di detto precetto per il periodo precedente alla data della entrata in vigore dell'articolo. Con tale protocollo i soggetti stipulanti l’accordo hanno previsto che:

"1. Il compenso di cui all'art. 99 bis delle NO.I.F. che le società di Serie A e Serie B corrispondono alle società della Lega Nazionale Dilettanti ovvero a quelle di puro Settore Giovanile, è ridotto a € 16. 000 (sedicimila) qualora i calciatori di cui al comma 1 lettera a) e lettera b) della disposizione sopra richiamata, alla data del 14 maggio 2002 siano già tesserati per la società tenuta a corrispondere il compenso.

2. Il presente protocollo d'intesa, ratificato dal Consiglio di Lega della L.N.P., dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e dal Consiglio Direttivo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, vincola le società associate.

3. La Lega Nazionale Professionisti, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica intervengono presso le proprie associate affinchè abbandonino le controversie già in essere presso la Commissione Vertenze Economiche aventi ad oggetto quanto disciplinato dal presente protocollo d'intesa, garantendo la definizione delle stesse nei termini e nelle

modalità previsti dal medesimo accordo ".

Alla luce delle sopra richiamate precisazioni ed in base al disposto dell'accordo di intesa sottoscritto dalle parti, al fine di verificare la vincolatività di esso, ricordata anche dal punto numero 2 dell’accordo, in capo a tutti i soggetti (società ed associazioni) appartenenti alle leghe firmatarie ed al settore giovanile, è necessario verificare i poteri dei soggetti che hanno redatto e firmato il protocollo d’intesa. Alla luce del coordinato disposto del dettato degli articoli 7 e 12 dello Statuto Federale e dell'art. 1, comma 3, lettera c), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, emerge chiaramente come i firmatari del protocollo d’intesa avessero i poteri per impegnare - come hanno fatto e ricordato al punto 2 - al rispetto dell'accordo non soltanto le componenti che lo avevano sottoscritto, ma anche le singole società e/o associazioni ad esse affiliate.

Pertanto, il protocollo d'intesa deve essere considerato pienamente vincolante ed operativo d’effetti per le società appartenenti alle leghe che lo hanno sottoscritto (Lega Nazionale Professionisti e Lega Nazionale Dilettanti), nonché per quelle aderenti al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Avendo risolto positivamente il quesito proposto sub 1 rimane assorbito il quesito formulato con il numero 2 della richiesta del 28 novembre 2003 del Presidente Federale.

 

P.Q.M.

 

La Corte federale, pronunciando sui quesiti come in epigrafe formulati dal Presidente Federale, esprime il parere che il protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 giugno 2003 sia vincolante per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.

 

IL PRESIDENTE

(Dott. Pasquale de Lise)

 

 

Pubblicato in Roma il 12 gennaio 2004

 

IL SEGRETARIO                                                                                        IL PRESIDENTE

(Avv. Giancarlo Gentile)                                                     (Dott. Franco Carraro)

 

 

 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 70

DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Stagione Sportiva 2003/2004

 

  

 Si trasmette, in allegato, il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 286 del 10 dicembre 2003, inerente la modifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, in materia di certificazioni mediche.

 

Tale Decreto stabilisce la gratuità per il rilascio delle certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche.

 

 

PUBBLICATO IN ROMA L’ 8 GENNAIO 2004

 

 

   IL SEGRETARIO GENERALE                        IL PRESIDENTE

 

 Massimo Ciaccolini

 

 

Carlo Tavecchio

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Novembre 2003

 

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” in materia di certificazioni

 

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10-12-2003)

 

Testo aggiornato al 10/12/2003

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all’art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 Febbraio 2002;

Visto l’art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che fissa la procedura per modificare gli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;

Valutata l’opportunità, anche ai fini di un’omogenea applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, di considerare il rilascio di una certificazione come l’esito finale di una prestazione complessa che include l’esecuzione degli accertamenti diagnostici e clinici necessari alla formazione del giudizio medico – legale;

Ritenuto necessario incentivare la pratica sportiva dei giovani e dei soggetti portatori di handicap e di promuovere comportamenti di elevato valore sociale quali l’affidamento e l’adozione di minori e lo svolgimento del servizio civile;

Vista la proposta di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, formulata dal Tavolo di monitoraggio e verifica dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, istituito nell’ambito della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancito l’8 agosto 2001;

Considerato che la suddetta proposta è stata condivisa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 aprile 2003;

Acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 settembre 2003;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

Decreta:

Art. 1

 

  1. Gli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” sono modificati come indicato nei seguenti commi.
  2. Nell’allegato 2A recante “Prestazioni totalmente escluse dai LEA” la lettera E) è sostituita dalla seguente:

“e) certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti ai fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge, con esclusione delle:

1) certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica nell’ambito scolastico, rilasciate dal medico di medicina generale ai sensi dell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000 e dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’art.29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2000;

2) certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica agonistica nelle società dilettantistiche;

3) certificazioni di idoneità all’affidamento e all’adozione di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

4) certificazioni di idoneità al servizio civile fino all’entrata in vigore dell’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.”

 

  1. Nell’allegato 1C recante “Area integrazione socio sanitaria” le parole “affette da AIDS” sono sostituite dalle parole “con infezione da HIV”
  2. Nella tabella riportata alla nota (3) dell’allegato 1B, recante un elenco di prestazioni che sebbene non ricomprese nei LEA ed erogate con onere a carico dell’interessato, costituiscono compito istituzionale delle strutture erogatrici, alla voce “Rilascio di porto d’armi” è aggiunto il riferimento normativo “D.M. 28 aprile 1998 – Requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione a porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personale – Gazzetta Ufficiale 22 Giugno 1998, n. 143”.
  3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 28 novembre 2003

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Berlusconi

 

Il Ministro della Salute

Sirchia

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            gennaio 2004

                                                                                         prot. n.

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 1 - 2004

 

       Con il 1° gennaio 2004 sono entrare in vigore le disposizioni recate dalla legge n. 350 del 24 dicembre 2003 – Finanziaria 2004 -  pubblicata nel S.O. n. 196/L  alla G.U. n. 299 del 27 dicembre u.s.

       Si portano  a  conoscenza delle società affiliate a questa Federazione, le norme che possono interessare più da vicino le società stesse nonché  alcune di quelle più importanti che interessano la generalità dei contribuenti.

Articolo 2

Comma 11 – Viene istituita per l'anno 2004 un’addizionale comunale sui diritti d'imbarco sugli aerei, nella misura di E. 1 per ciascun passeggero. La tassa è parzialmente destinata ai comuni dove hanno sede gli aeroporti e a quelli ad essi confinanti ed é inoltre destinata a finanziare le misure volte alla prevenzione della criminalità ed alla sicurezza delle strutture aeroportuali e ferroviarie.

Comma 15 – Per le  ristrutturazioni edilizie sostenute nel 2004, compete, entro l’importo massimo di E 60.000 di spese, la detrazione fiscale, pari al 41% degli importi a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali.

Comma 21 – Sono sospesi fino al 31 dicembre 2004 aumenti delle addizionali regionali e comunali eventualmente  deliberati.

Commi 25, 26 e 27 - Sono prorogate le disposizioni concernenti la rivalutazione dei beni d'impresa con il conseguente versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 19% in tre rate annuali, rispettivamente del 50%  e del 25%  in ciascuno degli anni 2005 e 2006.

Commi da 44 a 52 - Sono riaperti i termini per fruire delle sanatorie fiscali recate dalla precedente "Finanziaria  2003”. Il  condono è esteso anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 per il quale le Dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003.

L’apertura delle sanatorie è totale riguardando essa le norme sul concordato (art. 7 della legge 289/2002),  sull’integrativa (art. 8), sul tombale (art. 9), sugli omessi o tardivi versamenti (art. 9 bis), sulle imposte di registro e le altre imposte  indirette (art. 11), la regolarizzazione delle scritture contabili (art. 14), la definizione delle liti potenziali (art. 15) e di quelle pendenti (art. 16).

            Inoltre la legge stabilisce che non possono avvalersi del concordato o dell'integrativa  i soggetti che hanno già utilizzato il tombale mentre dà la possibilità a coloro che hanno scelto in passato le forme di  sanatoria parziale di utilizzare il tombale.

          Il versamento delle somme dovute per fruire dei condoni, le quali restano inalterate rispetto a quelle stabilite dalla precedente "Finanziaria”, deve essere effettuato entro il prossimo 16 marzo 2004.

               Con  successiva e tempestiva Circolare saranno forniti ulteriori dettagli.

Comma 59 -  E' stato elevato da E. 25.822,84 a E. 50,000 il limite massimo dei corrispettivi annui per fruire del particolare regime agevolativo previsto per i contribuenti cosiddetti minori che svolgono, tra l'altro, attività sportiva.

          Detti soggetti, come è noto, determinano forfettariamente la base imponibile IVA nella misura del 50% dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi senza però poter detrarre l’IVA pagata sugli acquisti.

I soggetti “minori" sono esonerati dall'obbligo di annotazione dei corrispettivi e dalla liquidazione e dai versamenti periodici, ma devono versare l'IVA annualmente e presentare la dichiarazione annuale IVA.

            Va ricordato  che i soggetti che optano per la legge 398/91 sono esclusi dal regime forfettario di cui sopra.

Comma  63 - A decorrere dal 1° gennaio 2004 ed ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori delle rendite catastali sono rivalutati nella misura del 10 %.

Articolo 4

Commi 191 e 192 - Sono state apportate modifiche alle norme che disciplinano l'Istituto per  il Credito Sportivo ed, in particolare, la concessione di contributi per interessi su mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali nonché il finanziamento della  CONI  Servizi  SpA.

Comma 194 – Viene legislativamente risolta la questione relativa ai concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive.

            In particolare, viene stabilito che i concessionari che non hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali, possono farlo entro il 31 gennaio 2004 dandone comunicazione all’Amministrazione  autonoma dei monopoli di stato versando il 30%  del debito maturato per solo capitale.  Le somme dovute per quote di prelievo non versate relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi, sono versate  in tre rate di pari importo entro il 28 febbraio, il 30 giugno e il 30 ottobre 2004.

            Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica ex d.lgs. n. 504/98, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi, sono versate in 5 rate annuali entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 2004.

Ai Concessionari che aderiscono nonchè a quelli che hanno a suo tempo tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001, ridotti del 33,5%  in 5 rate annuali.

In considerazione delle minori entrate che a seguito delle predette disposizioni derivano al CONI Servizi S.p.A, è concesso un contributo annuale di 6 milioni di Euro dal 2004 al 2010.

Comma 196 - Il credito d'imposta concesso dall'art. 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - "Finanziaria 2001" - alle società di calcio di Serie C che stipulano il primo contratto da professionista con “giovani di serie" o con giovani fine a 22 anni, è aumentato dal  10 al 30%.

Comma 197 -  Viene stabilito  che le disposizioni recate dall'art. 8 della legge n. 91 del 1981 in materia di assicurazione degli sportivi professionisti non si applicano alle società che hanno adempiuto agli obblighi di cui all'art.6 del d.Igs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha dettato norme in materia di assicurazione degli sportivi professionisti

Commi 198 e 199 - E' concessa la possibilità alle società sportive di regolarizzare le posizioni debitorie nei confronti dell’INAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002, versandoli o in un'unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due rate di pari importo con scadenza al 30 settembre 2004 e al 30 aprile 2005. Il perfezionamento della procedura comporta la preclusione nei confronti delle società interessate di ogni accertamento e l'esclusione di sanzioni.

Commi da 200 a 203 – Alle società sportive che operano nel campionato di calcio di Serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di  Serie A1 e A2, che nel periodo d'imposta 2004  incrementano il numero di giovani sportivi che siano cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i 14 e i 22 anni assunti con contratto di lavoro dipendente, è concesso un credito d'imposta pari al 15%  del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti e, comunque, nella misura massima annua di E. 5.164 per dipendente.

            Il credito d'imposta è fruibile limitatamente ai nuovi assunti che risultano eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente risultanti nel periodo d'imposta 2003 ed alle seguenti condizioni:

a)    la percentuale dei cittadini di Paesi Membri dell'Unione europea rispetto al totale dei giovani sportivi  dipendenti della società sportiva deve risultare superiore a quella media dei tre anni precedenti;

b)    siano osservati gli obblighi di legge previsti per l'assicurazione contro gli infortuni e la  morte;

a)          le società abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.

II credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini  IRAP nè ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del TUIR, è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2004 esclusivamente in compensazione ai sensi del d.Igs. 9 luglio 1977,  n. 241.

            Il credito d'imposta è fruibile entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per il 2005.

Comma 204 – Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali nonché per il  finanziamento ed il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2004.

Comma 205  - L’assicurazione per  morte o inabilità permanente a seguito di infortunio avvenuto in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive per i soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, introdotta obbligatoriamente dall'art. 51 della legge 27 dicembre 2002 "Finanziaria 2003", dovrà essere stipulata presso la Sportass allorché con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro  dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2004, saranno stabiliti le modalità tecniche per l’iscrizione all'assicurazione obbligatoria nonché i termini, la natura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.

Comma  252 - L'entrata in vigore della legge  “Finanziaria 2004" è fissata al 1° gennaio 2004.