12100 CUNEO – C.so IV Novembre,6 – Tel.: 0171690869– Fax: 0171634980
E-mail: [email protected]
1) COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1 - Bando di ammissione al Corso per l’abilitazione ad Allenatori di Base (dal comunicato ufficiale n. 81 del Settore Tecnico della F.I.G.C.)
Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 81 del Settore Tecnico della F.I.G.C. riportante il Bando di Ammissione al Corso per l’abilitazione al Allenatori di Base che si svolgerà ad Asti dall’8 Marzo al 10 Aprile 2004.
2) COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1 - Decisioni della Corte Federale
Si trasmette in allegato il comunicato ufficiale n. 12/CF della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti riportante le decisioni assunte dalla Corte Federale nella riunione del 18 Dicembre u.s., inerenti il parere interpretativo degli articoli 14 e 17 del C.G.S. in relazione ai quesiti formulati dalla L.N.D., concernenti le modalità per scontare le squalifiche irrogate a calciatori, nonché il quesito formulato dal Presidente Federale circa l’applicazione del protocollo d’intesa riguardante l’art. 99 bis delle N.O.I.F. (premio alla carriera).
2.2 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dal comunicato ufficiale n. 70 della L.N.D.)
Si trasmette in allegato il comunicato ufficiale n. 70 della L.N.D. riportante il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Novembre 2003 inerente la modifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 Novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” in meteria di certificazioni mediche.
2.3 - Nomine di competenza (dal comunicato ufficiale n. 64 dela L.N.D.)
Il Presidente Federale
- attesa la necessità di integrare la composizione di alcuni organi direttivi dei Comitati Provinciali e Locali;
- preso atto delle proposte del rispettivo Comitato Regionale di concerto con il Comitato Regionale del Settore Giovanile e Scolastico;
- sentito il parere della Lega Nazionale Dilettanti;
ha provveduto alle seguenti nomine:
... omissis ...
Comitato Provinciale di Asti
Componente Emanuela DOANO
in sostituzione di
Cesare BENETTI, deceduto
Comitato Provinciale di Biella
Componenti Franco GUBERNATI
Giuliano MARCHIORI
Comitato Provinciale di Cuneo
Componente Salvatore VECCHIO
Comitato Provinciale di Novara
Componenti Gianfranco ANSALONI
in sostituzione del dimissionario Roberto BOSCHI
Ugo CURTI
in sostituzione del dimissionario Stefano MIGLIAVACCA
Angelo GARINI
Gualtiero MIGLIO
Leopoldo VERRENGIA
Claudio ZANARDI
Comitato Locale di Ivrea
Componente Pier Luigi SOSSO
Comitato Provinciale di Torino
Componente Domenico VETERE
In sostituzione del dimissionario Lorenzo STELLITANO
... omissis ...
2.4 - Disposizioni in ordine all’utilizzo di correzioni visive (dalla Circolare n.14 della L.N.D.)
Si riportano, di seguito, le disposizioni comunicate dalla competente Sezione Medica del Settore Tecnico della F.I.G.C., in ordine all’utilizzo di dispositivi di correzione visiva per i tesserati che risultano intolleranti alle lenti a contatto:
1) l’intolleranza alle lenti a contatto deve essere certificata da uno specialista;
2) lo stesso specialista può prescrivere occhiali che rispondano alle normative europee in tema di resistenza agli urti (direttiva CEE 89/686 – Norma EN 1836:1997), poiché si può ricorrere all’uso dell’occhiale solo se questo risulta costruito in modo e con materiali tali da non comportare un rischio sia per chi lo indossa che per gli altri giocatori;
3) vi sono attualmente in commercio dispositivi con lenti in policarbonato, privi di montatura, sostituita da un sistema di fissazione in materiale elastico, che rispondono a tali normative e che trovano indicazione in vari sport di squadra fra cui il giuoco del calcio;
4) si precisa che anche l’utilizzazione di tali dispositivi non elimina in modo assoluto la possibilità di infortuni, e che rientra sempre e comunque nei compiti dell’arbitro il controllo di quanto indossato dal giocatore e la relativa autorizzazione all’ingresso in campo.
2.5 - Approvazione accordo con la Fondazione EURO – SPORTRING (dalla Circolare n. 15 della L.N.D.)
Si informa che il Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato l’approvazione di un accordo con la Fondazione EURO – SPORTRING, organismo riconosciuto dalla U.E.F.A..
In base a tale convenzione, si è stabilito che agli organizzatori dei Tornei svolti in collaborazione con la EURO – SPORTRING riguardo alle categorie Juniores ed Amatori, nonché alle discipline del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile, spetta unicamente l’onere del versamento ai competenti Comitati della L.N.D. della tassa di approvazione del Torneo fissata in Euro 100,00, oltre ovviamente alle relative spese arbitrali.
Nei casi sopra indicati, pertanto, nessuna tassa di iscrizione sarà dovuta per ogni singola squadra partecipante.
Si fa presente che tale accordo avrà validità fino alla scadenza del corrente quadriennio olimpico.
3) COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE L.N.D.
3.1 - Torneo dei Comitati Provinciali e Locali 2003/2004 - VI° Memorial “Luigi Portigliatti”
Il Consiglio Direttivo ha approvato il Regolamento della manifestazione indicata in epigrafe riservata alle Rappresentative dei Comitati Provinciali e dei Comitati Locali, che riteniamo doveroso riportare integralmente:
REGOLAMENTO
Art. 1 - PARTECIPAZIONE
Le Rappresentative dei Comitati Provinciali e Locali dovranno essere formate ciascuna da calciatori nati dal 1/1/1982 in poi e tesserati, nella corrente stagione sportiva 2003/2004 ed all'atto del loro impiego, per Società partecipanti ai Campionati di Seconda categoria, fino ad un massimo di 8 calciatori, e Terza categoria, fino ad un massimo di 10 calciatori, che svolgono attività presso i rispettivi Comitati Provinciali e Locali con proprie squadre.
Art. 2 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Tutte le gare del Torneo si disputeranno in tempi di 45 minuti ciascuno.
In ciascuna gara potranno essere effettuate n.5 sostituzioni indipendentemente dal ruolo ricoperto.
a) 1^ FASE
La Rappresentativa del Comitato Provinciale di Novara, detentrice del titolo 2002/2003, accede di diritto alla 2^ Fase.
Le restanti dieci Rappresentative dei Comitati Provinciali e Locali, suddivise in 5 distinti accoppiamenti a seguito di operazioni di sorteggio come di seguito evidenziato, si incontreranno fra loro con gare di andata (1 Aprile 2004) e ritorno (16 Aprile 2004).
1° accoppiamento C.P. ASTI = C.L. PINEROLO
2° accoppiamento C.P. VERBANO CUSIO OSSOLA = C.P. CUNEO
3° accoppiamento C.P. AOSTA = C.P. BIELLA
4° accoppiamento C.P. TORINO = C.L. IVREA
5° accoppiamento C.P. ALESSANDRIA = C.P. VERCELLI
Accederanno alla 2^ Fase le Rappresentative che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti. Qualora tale computo risultasse pari sarà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità la vincente sarà individuata mediante l'esecuzione dei calci di rigore.
4) COMUNICAZIONE DELSETTOREGIOVANILE
E SCOLASTICO REGIONALE
4.1 - Deroga per Ragazze Calciatrici - Stagione Sportiva 2003/2004
Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Antonio Papponetti sentito il parere favorevole del nostro Comitato Regionale, concede la deroga alla calciatrice ALLENA JESSICA, nata il 21/03/1990, per la partecipazione al Torneo ESORDIENTI 1991 nella stagione sportiva 2003/2004 con la Società F.C. BOVES BEINETTE
4.2 – Ufficio Studi Tributari
Si allega al presente Comunicato Ufficiale la circolare n. 1 – 2004 dell’Ufficio Studi Tributari.
4.3 - Nuove Norme Autorizzazione Tornei Società
In seguito alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 24 dicembre 2003 ricordiamo che all’atto della richiesta le Società dovranno versare un deposito a copertura, salvo conguaglio , delle spese arbitrali, tenendo conto del numero delle gare e delle tabelle relative alle tariffe arbitrali vigenti.
5)COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE L.N.D.
6) COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PROVINCIALE
6.1 – Campionati Allievi e Giovanissimi – Ripresa attività
La ripresa dell’attività dei campionati in oggetto verrà programmata per le giornate di
sabato 14 e domenica 15 febbraio p.v.
Dal momento che l’avvio dei campionati nello scorso settembre è avvenuto in concomitanza con le categorie della LND, per evitare di sfalsare i vari calendari, la ripresa dopo la sosta invernale avverrà con la 3ª giornata di ritorno, condizioni atmosferiche e ambientali permettendo.
La 1ª e 2ª giornata di ritorno verranno recuperate in seguito.
6.2 – Tornei Esordienti – Fase primaverile
Poiché alla data attuale devono ancora essere recuperate alcune gare, con conseguente impossibilità di compilazione delle relative classifiche, la ripresa dovrà avvenire a completamento della 1ª fase. Si invitano pertanto le Società che devono effettuare gare di recupero e che si trovano in condizione di poter giocare, a volersi adoperare affinchè vengano effettuati detti recuperi.
6.3 – Iscrizione nuove squadre Pulcini
Le Società interessate dovranno inviare la loro adesione su carta intestata a mezzo posta, fax oppure a mano indicando chiaramente in quale fascia di età si intende essere inseriti su quale campo verranno disputate le gare ed eventuali alternanze.
Tale richiesta dovrà pervenire alla segreteria di questo Comitato entro e non oltre
7) RISULTATI
7.1 – Risultati gare del 22/23 novembre 2003
|
GIOVANISSIMI |
|
|
|
|
||
|
GIRONE C - recuperi |
|
7ª Giornata - andata |
risultato |
|
||
|
PRO DRONERO - A |
= |
MUSIELLO SALUZZO 90 |
2 |
= |
0 |
|
7.2 – Risultati gare del 29/30 novembre 2003
|
CALCIO A CINQUE |
|
|
|
|
||
|
GIRONE C |
|
10ª Giornata - andata |
risultato |
|
||
|
VIRTUS MONDOVI' |
= |
DUE EFFE |
RINVIATA |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GIOVANISSIMI |
|
|
|
|
||
|
GIRONE B |
|
11ª Giornata - andata |
risultato |
|
||
|
CENTALLO - B |
= |
KOALA - B |
6 |
= |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESORDIENTI Misti - torneo Fair Play |
|
|
|
|
||
|
GIRONE D - recuperi |
|
8ª Giornata - andata |
risultato |
|
||
|
CORNELIANO |
= |
ROERO CASTELLANA |
2 |
= |
3 |
|
7.3 – Risultati gare del 10/11 dicembre 2003
|
TERZA CATEGORIA |
|
|
|
|
||
|
GIRONE B - recuperi |
|
11ª Giornata - andata |
risultato |
|
||
|
COSTIGLIOLESE |
= |
SAN CHIAFFREDO |
|
np |
|
|
7.4 – Risultati gare del 20/21 dicembre 2003
|
TERZA CATEGORIA |
|
|
|
|
||
|
GIRONE A - recuperi |
|
8ª Giornata - andata |
risultato |
|
||
|
AUXILIUM CUNEO |
= |
DEA NARZOLE |
|
np |
|
|
|
GIRONE B - recuperi |
|
8ª Giornata - andata |
risultato |
|
||
|
SAN CHIAFFREDO |
= |
CERVASCA |
RINVIATA |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALLIEVI |
|
|
|
|
||
|
GIRONE D - recuperi |
|
7ª Giornata - andata |
risultato |
|
||
|
STELLA MARIS |
= |
CORNELIANO |
RINVIATA |
|
||
|
KOALA |
= |
ROERO CASTELLANA |
RINVIATA |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GIOVANISSIMI |
|
|
|
|
||
|
GIRONE A - recuperi |
|
8ª Giornata - andata |
risultato |
|
||
|
CENTALLO - A |
= |
PRO DRONERO - A |
1 |
= |
2 |
|
|
GIRONE G - recuperi |
|
8ª Giornata - andata |
risultato |
|
||
|
DOGLIANI |
= |
OLYMPIC |
RINVIATA |
|
||
|
GIRONE G - recuperi |
|
7ª Giornata - andata |
risultato |
|
||
|
VIRTUS TRINITESE FOSSANO |
= |
TRE VALLI |
RINVIATA |
|
RISULTATI Campionato Calcio a Cinque
ALLIEVI
GIRONE A |
|
MOREVILLA A – MUSIELLO |
9 – 9 |
SAN CHIAFFREDO GREEN – BUSCA A |
4 – 1 |
GIRONE B |
|
MOREVILLA B – BANDITO A |
10 – 6 |
SALICE FOSSANO A – CERVERE |
18 – 0 |
GIRONE C |
|
SALICE FOSSANO B – VIRTUS TRINITESE |
2 – 3 |
AMA BRENTA CEVA – GARESSIO |
11 – 3 |
GIRONE D |
|
BANDITO B – BRA |
3 – 8 |
RORETESE – EUROPA |
2 – 4 |
GIRONE E |
|
JUVE S. ROCCO – S. CHIAFFREDO YELLOW |
6 – 3 |
CENTALLO – BUSCA B |
4 – 5 |
GIOVANISSIMI
GIRONE A |
|
AMA BRENTA CEVA A - GARESSIO |
6 – 11 |
DOGLIANI – OLYMPIC B |
9 – 3 |
GIRONE B |
|
AMA BRENTA CEVA B – CARRU |
10 – 4 |
BISALTA – OLYMPIC A |
12 – 8 |
GIRONE C |
|
VEZZA – GUNNERS |
4 – 3 |
BANDITO A – KOALA |
0 – 13 |
GIRONE D |
|
OLMO 84 – JUVE SAN ROCCO B |
3 – 4 |
BOVES BEINETTE – CENTALLO |
3 – 5 |
GIRONE E |
|
GENOLA – SALICE FOSSANO B |
5 – 3 |
VILLAFALLETTO A – JUVE SAN ROCCO A |
2 – 7 |
GIRONE F |
|
MOREVILLA – MUSIELLO |
5 – 7 |
BUSCA – VILLAFALLETTO B |
4 – 7 |
GIRONE G |
|
SANFRE’ – BANDITO B |
4 – 6 |
RORETESE – SALICE FOSSANO A |
5 – 4 |
|
|
ESORDIENTI
GIRONE A |
|
AMA BRENTA CEVA A - TRE VALLI |
0 – 1 |
AMA BRENTA B – CARRU’ |
6 – 6 |
GIRONE B |
|
AZZURRA – BOVES BEINETTE A |
4 – 6 |
SALICE FOSSANO – CARRU’ B |
8 – 1 |
GIRONE C |
|
SAVIGLIANO 81 – MOREVILLA A |
4 – 8 |
MOREVILLA B – GENOLA |
5 – 12 |
GIRONE D |
|
SANFRE’ A – BANDITO |
4 – 5 |
GALLO – EUROPA |
5 – 8 |
GIRONE E |
|
SANFRE’ B – VACCHERIA |
2 – 6 |
GUNNERS - VEZZA |
6 – 1 |
GIRONE F |
|
OLMO 84 A – OLMO 84 B |
1 – 4 |
BOVES BEINETTE B– JUVE S.ROCCO |
5 – 10 |
8) GIUSTIZIA SPORTIVA
Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice sportivo dott. Sergio Levico ed i suoi sostituti rag. Bruno Barbotto e dott. Roberto Levico, con l’assistenza del Delegato Arbitri sig. Varriale Vincenzo, hanno adottato le seguenti delibere:
8.1 – Campionato di SECONDA CATEGORIA
8.2 – Campionato di TERZA CATEGORIA
8.3 - Campionato CALCIO A CINQUE PROVINCIALE
8.4 – Campionato JUNIORES PROVINCIALE
ERRATA / CORIGE = GARA FOSSANO – VALVARAITA – Girone C
Sul comunicato ufficiale n. 27 dell’8/01/2004 è stato erronemente indicato il risultato della gara in oggetto che deve essere rettificato come segue:
di assegnare gara persa alla Società VALVARAITA in applicazione dell’art. 53 comma 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dell’art. 12 punto 1 del Codice di Giustizia Sportiva con il seguente risultato
8.5 – Campionato ALLIEVI PROVINCIALE
8.5.1 – Campionato ALLIEVI Provinciale CALCIO A CINQUE
Gare del 17/18 Gennaio 2003
GIOCATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per DUE gare effettive
HIPOLITO DIEGO (BUSCA) Per aver offeso l’arbitro, a fine gara.
8.6 – Campionato GIOVANISSIMI PROVINCIALE
8.6.1 – Campionato GIOVANISSIMI Prov.le CALCIO A CINQUE
Gare del 17/18 Gennaio 2003
GIOCATORI ESPULSI DAL CAMPO
Squalifica per UNA gara effettiva
CAPPOLI NANDO |
DOGLIANESE |
DIRIGENTI
Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art. 14 C.G.S. fino al:
10/02/2004 |
JANNONE ALBINO (OLYMPIC) Allontanato dal terreno di gioco per proteste ed offese nei confronti dell’arbitro. |
8.7 – ESORDIENTI
8.7.1 – Campionato ESORDIENTI Prov.le CALCIO A CINQUE
8.8 – PULCINI
9) MODIFICHE ALLE PROGRAMMAZIONI GARE
9.1 – Rinvio gare
Si informano le Società interessate che le sottonotate gare vengono rinviate a seguito di dichiarata impraticabilità dei campi :
|
|
|
|
SAN CHIAFFREDO = PAESANA |
Campionato 3ª categoria |
Gir. B |
Del 23.01.04 |
|
|
|
|
AUXILIUM SALUZZO = BARGE |
Campionato Juniores |
Gir. B |
Del 23.01.04 |
|
|
|
|
Si dispone per la programmazione della seguente gara di recupero:
|
|
|||||||||
Ø Mercoledì 28.01.04 |
|
|
||||||||
campionato: |
2ª Categoria |
gir.: |
P |
Recupero 7ª giornata |
|
|||||
|
CARRU’ = MADONNA GRAZIE |
campo |
Carrù – La Nicoletta |
ora |
21.00 |
|||||
9.3 – Variazioni calendario gare
Le ammende di cui al presente Comunicato devono essere versate direttamente al Comitato Regionale competente entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Sergio Robresco Pier Luigi Bagnasco
CALENDARIO GARE DEL 31 GENNAIO / 1 FEBBRAIO 2004
Questo Comitato concederà variazioni alla seguente programmazione gare soltanto in casi particolari, purché la richiesta, pervenga su apposito modello e debitamente compilata e corredata da parere favorevole della Società avversaria (vedere le modalità indicate al punto 5.1 sul CU n° 2 del 12/09/02). Per le seguenti gare, il termine ultimo di presentazione delle richieste è fissato per il giorno MARTEDI' 27 GENNAIO 2004.
|
SECONDA CATEGORIA - domenica 1 febbraio |
|
|||
|
GIRONE O |
|
1ª Giornata - ritorno |
campo |
ora |
|
VILLANOVETTA |
= |
RACCONIGI |
Verzuolo - via Saluzzo |
14,30 |
|
VIRTUS TRINITESE FOSSANO |
= |
SALICE FOSSANO |
Fossano - S.Lucia |
14,30 |
|
EUROPA |
= |
VALVARAITA |
Alba - S.Cassiano |
14,30 |
|
SAVIGLIANO 81 |
= |
DOGLIANI |
Savigliano - stadio |
14,30 |
|
REVELLO |
= |
GALLO CALCIO |
Manta |
14,30 |
30 gen |
VILLAFALLETTO 2000 |
= |
SAN SEBASTIANO |
Villafalletto |
21,00 |
|
SANFRONT |
= |
BANDITO |
Sanfront |
14,30 |
|
GIRONE P |
|
1ª Giornata - ritorno |
campo |
ora |
|
CARRU' |
= |
OLMO 84 DONATELLO |
Carrù - La Nicoletta |
14,30 |
|
VILLAR 91 |
= |
DUEEFFE |
Villar S.Costanzo |
14,30 |
31 gen |
MADONNA GRAZIE |
= |
VALVERMENAGNA |
Cuneo - fraz. Madonna Grazie |
16,30 |
|
CARAGLIO 83 |
= |
AZZURRA |
Caraglio - campo A |
14,30 |
|
REAL PASSATORE 2000 |
= |
BISALTA |
Cuneo - Mad. Olmo - campo 1 |
14,30 |
|
GARESSIO |
= |
CLAVESANA |
Garessio |
14,30 |
|
TARANTASCA |
= |
OLYMPIC |
Tarantasca |
14,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TERZA CATEGORIA - venerdì 30 / sabato 31 / domenica 1 febbraio |
|
|||
|
GIRONE A |
|
1ª Giornata - ritorno |
campo |
ora |
1 feb |
ATLETICO PAMPERO |
= |
BAGNASCO |
S. Michele Mondovì |
14,30 |
30 gen |
DEA NARZOLE |
= |
VILLANOVA MONDOVI' |
Narzole |
20,30 |
31 gen |
MADONNA BRUNA |
= |
TRINITA' |
Borgo S.Dalmazzo - stadio |
17,00 |
31 gen |
AUXILIUM CUNEO |
= |
ORMEA |
Cuneo - via Don Bosco |
15,00 |
31 gen |
ARDENS CERIALDO |
= |
RONCHI |
Cuneo - fraz. Cerialdo |
14,30 |
31 gen |
CASTELLETTESE |
= |
MOMBASIGLIO |
Castelletto Stura |
14,30 |
|
GIRONE B |
|
1ª Giornata - ritorno |
campo |
ora |
30 gen |
COSTIGLIOLESE |
= |
ENVIE |
Costigliole Saluzzo - fraz. Ceretto |
21,00 |
31 gen |
STELLA NERA DEMONTE |
= |
CERVASCA |
Demonte |
15,00 |
30 gen |
PAESANA |
= |
US 2000 |
Paesana |
21,00 |
30 gen |
MANTA |
= |
SAN CHIAFFREDO |
Manta |
21,00 |
30 gen |
GEM CHIMICA BUSCA |
= |
BERNEZZO |
Busca |
21,15 |
30 gen |
BROSSASCO |
= |
POOL GIOVANCALCIO S. CR. |
Brossasco |
20,30 |
|
GIRONE C |
|
1ª Giornata - ritorno |
campo |
ora |
31 gen |
AUXILIUM SALUZZO |
= |
JUNIOR CAVALLERMAGG.2002 |
Saluzzo - via della Croce |
17,00 |
30 gen |
CAVALLERLEONE |
= |
MARENE |
Cavallerleone |
21,00 |
30 gen |
SCARNAFIGI |
= |
MUSIELLO SALUZZO 90 |
Scarnafigi - via XXV Aprile |
21,00 |
31 gen |
RACCO 86 |
= |
VILLAGGIO DELLA FONTE |
Racconigi - via de Gasperi |
15,00 |
30 gen |
CERESOLE TURBANA |
= |
VILLANOVA SOLARO |
Ceresole d'Alba |
21,00 |
30 gen |
ROSSELLI 2000 AUXILIUM BRA |
= |
PRO POLONGHERA |
Bra - viale Rosselli |
21,00 |
|
** Riposa ** |
= |
SPORTGENTE |
|
|
|
GIRONE D |
|
1ª Giornata - ritorno |
campo |
ora |
30 gen |
MONTICELLO |
= |
VACCHERIA |
Monticello d'Alba |
21,00 |
30 gen |
ALBANOVA |
= |
POLLENZO |
Alba - Coppino 3 |
21,00 |
30 gen |
STELLA MARIS |
= |
MAGLIANESE |
Grinzane Cavour - sintetico |
21,00 |
31 gen |
VALPONE |
= |
CINZANO 91 |
Canale - fraz. Valpone |
15,00 |
31 gen |
SAN CASSIANO |
= |
LAMORRESE |
Alba - S.Cassiano |
15,30 |
30 gen |
GUNNERS |
= |
CENTRO STORICO ALBA |
Canale d'Alba |
21,00 |
|
** Riposa ** |
|
SANTA MARGHERITA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUNIORES - sabato 31 gennaio |
|
|||
|
GIRONE A |
|
10ª Giornata - andata |
campo |
ora |
30 gen |
AUXILIUM CUNEO |
= |
OLMO 84 DONATELLO |
Cuneo - via Don Bosco |
20,00 |
|
DUEEFFE |
= |
TRE VALLI |
Centallo - fr. Roata Chiusani |
15,00 |
|
PEDONA BORGO S.D. |
= |
VALVERMENAGNA |
Borgo S.Dalmazzo - stadio |
14,30 |
30 gen |
CARRU' |
= |
VIRTUS MONDOVI' CARASS. |
Carrù - La Nicoletta |
15,00 |
|
AMA BRENTA CEVA |
= |
US 2000 |
Ceva - campo A |
15,30 |
|
BISALTA |
= |
CARAGLIO 83 |
Chiusa Pesio |
15,00 |
|
** Riposa ** |
= |
OLYMPIC |
|
|
|
GIRONE B |
|
10ª Giornata - andata |
campo |
ora |
30 gen |
SAVIGLIANESE - B |
= |
VALVARAITA |
Savigliano - antistadio |
20,30 |
|
GENOLA |
= |
AUXILIUM SALUZZO |
Genola - via San Sebastiano |
15,00 |
|
BAGNOLO P.TE |
= |
SANFRONT |
Bagnolo |
17,00 |
|
COSTIGLIOLESE |
= |
MARENE |
Costigliole Saluzzo - fraz. Ceretto |
15,00 |
|
BARGE |
= |
RACCONIGI |
Barge |
15,30 |
|
MUSIELLO SALUZZO 90 |
= |
SALICE FOSSANO |
Saluzzo - via Grangia Vecchia |
15,00 |
|
** Riposa ** |
= |
VIRTUS TRINITESE FOSSANO |
|
|
|
GIRONE C |
|
10ª Giornata - andata |
campo |
ora |
|
SANTA MARGHERITA |
= |
DOGLIANI |
Alba - c.so Langhe - Cherasca |
14,30 |
|
GALLO CALCIO |
= |
KOALA |
Grinzane Cavour |
15,00 |
|
CENTRO STORICO ALBA |
= |
CORTEMILIA |
Alba - Coppino 3 |
15,30 |
|
CINZANO 91 |
= |
SPORTGENTE |
S.Vittoria d'Alba - fraz. Borgo |
15,00 |
|
RORETESE |
= |
SOMMARIVESE |
Cherasco - Roreto campo B |
15,00 |
|
ROERO CASTELLANA |
= |
VEZZA |
Priocca |
16,00 |
|
** Riposa ** |
= |
NARZOLESE |
|
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SETTORE TECNICO F.I.G.C.
STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 81
Bando di Ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatori di Base la cui attuazione è affidata al Comitato Regionale PIEMONTE VAL D'AOSTA della L.N.D. in modo coordinato con il Comitato Regionale del S.G. e S. e che sarà svolto a ASTI dal 08/03/2004 al 10/04/2004.
1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice il Corso sopra indicato e ne affida l'attuazione al Comitato Regionale PIEMONTE VAL D'AOSTA della L.N.D. della F.I.G.C.
2. Al Corso sarà ammesso un numero massimo di 40 allievi.
3. a) Il Settore Tecnico, su specifica richiesta del Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., ha la possibilità di ammettere al corso, in soprannumero, un allievo a cui il Comitato Regionale della L.N.D. o del S.G. e S. abbia deliberato di affidare, al termine del Corso, la conduzione tecnica di una delle proprie Rappresentative per la stagione sportiva in corso e per quella successiva. L’allievo abilitato allenatore avrà la possibilità di tesserarsi per una Società soltanto dopo le due stagioni sportive sopra indicate.
b) E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, allievi presentati alla F.I.G.C. da Federazioni straniere nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere.
Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni straniere, che siano stati abilitati “Allenatori di Base”, saranno iscritti nell’albo del Settore tecnico, ma avranno la possibilità di tesserarsi con Società Italiane solo dopo tre stagioni sportive di effettiva pratica di allenatore nei rispettivi paesi.
4. Il Corso non avrà luogo se il numero degli allievi iscritti risulterà inferiore a 20 unità.
5. Le domande di ammissione, conformi allo schema allegato A, dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire per raccomandata a cura degli interessati al Comitato Regionale PIEMONTE VAL D'AOSTA LND - FIGC - Commissione Corso Allenatori - via Volta, 3 - 10121 TORINO TO, entro il 20/02/2004. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o altro ufficio. Se a tale scadenza il numero delle domande risulterà inferiore a 40, il Settore Tecnico potrà autorizzare il Comitato ad accettarne altre fino al raggiungimento delle 40 suddette.
6. Per poter partecipare al Corso, i candidati devono essere necessariamente in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nella regione in cui ha sede il Comitato. Per i calciatori professionisti la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la Società professionistica per la quale sono tesserati;
b) cittadinanza italiana o residenza da almeno 2 anni in Italia;
c) età minima 25 anni ed età massima 55 anni, compiuti all'1.1.2004;
d) licenza Scuola Media Secondaria Inferiore;
e) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso.
7. Non potranno essere ammessi al Corso:
a) i candidati che, nella stagione sportiva in corso siano stati squalificati per almeno 90 giorni;
b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di un Organo della FIGC divenuto definitivo;
c) i candidati che siano stati colpiti da provvedimenti penali, divenuti definitivi, per delitti non colposi che abbiano portato condanne a pene detentive si durata superioe a sei mesi.
Saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, saranno squalificati per almeno 90 giorni.
8. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso, una autocertificazione (allegato B) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli.
9. Si deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
10. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati ad una Commissione composta da:
a) il Presidente del Comitato Regionale della L.N.D., o Dirigente da lui delegato, che la presiede;
b) il Presidente del Comitato Regionale del S.G. e S., o Dirigente da lui delegato;
c) un Delegato del Settore Tecnico della FIGC;
d) un Delegato designato dal Presidente dell'A.I.A.C.
11. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.
12. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato C.
13. Il punteggio previsto per il titolo di studio sarà attribuito solo se il candidato avrà conseguito punti per i titoli sportivi.
14. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
15. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria.
16. La graduatoria degli allievi ammessi al Corso dovrà essere esposta all’albo presso la sede del Comitato Organizzatore.
17. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di € 620,00, di cui € 310,00 saranno trattenuti dal Comitato Regionale L.N.D. e € 310,00 saranno inviati al Settore Tecnico.
18. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.
19. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o presso le sedi dei Comitati della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico o scaricarlo dal sito internet: www.settoretecnico.figc.it.
20. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in soprannumero e nel limite massimo di due unità, portatori di handicap motori tali da non permettere l’attività di calciatore. Tali soggetti dovranno essere in possesso di certificazione di stato di buona salute e dovranno ottenere il nulla osta dalla Commissione Medica indicata dal Settore Tecnico che valuterà i limiti funzionali ai fini dell’idoneità alla partecipazione al Corso, nonché al fine di individuare gli eventuali percorsi alternativi per lo svolgimento delle previste prove pratiche.
21. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, soggetti che, pur sprovvisti di diploma di allenatore, abbiano diretto all’estero, con la qualifica di allenatore responsabile, la prima squadra di società partecipanti a campionati della massima divisione e che siano anche in possesso degli altri requisiti previsti nella delibera del Settore tecnico del 20.11.1999.
22. E’ fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in soprannumero, come previsto nella delibera del 7.9.2000, soggetti che nella loro carriera di calciatori abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati del Mondo per Nazionali A.
23. Gli allegati A-B-C fanno parte integrante del presente Bando.
PUBBLICATO IN FIRENZE IL 09/01/2004
Il Segretario Il Presidente
Guido Vantaggiato Enzo Bearzot
ALLEGATO A
Spett.le
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VAL D'AOSTA
L.N.D. - F.I.G.C.
COMMISSIONE CORSO ALLENATORI
via Volta, 3
10121 TORINO TO
Oggetto: Domanda di ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatori di Base" indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 81 del 09/01/2004
Il sottoscritto _________________________________________________ nato a___________ _____________________ prov._____ il ______________ residente a_____________________ _______________________________________________________ C.A.P. ____________ Via/piazza ___________________________________________________________________
inoltra domanda di ammissione al Corso in oggetto.
Alla domanda il sottoscritto allega l'autocertificazione di cui all'allegato B.
Allega, inoltre, una certificazione di idoneità fisica, come richiesto al punto 6, lett. e, del Comunicato Ufficiale n° 81 e due fotografie formato tessera.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al Corso venga inviata al seguente indirizzo:
CAP __________ Località _________________________________________________________ prov. ___________via/piazza________________________________________________________
telefono ____________________ cell. _______________________________
luogo e data ___________________________
__________________________________
firma per esteso
ALLEGATO B
AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________ prov.____ il_________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge n°15 del 4 gennaio 1968, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci autocertificate,
DICHIARA:
- di essere cittadino italiano oppure di risiedere da almeno 2 anni in Italia
- di essere residente a ________________________________
- di essere in regola con le disposizioni di cui al punto 7 del Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 81 del 09/01/2004
1) di avere svolto quale calciatore le seguenti attività: (dettagliare i titoli tenendo presente quanto previsto nell'allegato C indicando anche stagioni sportive, società, categorie dei campionati, etc., astenendosi dall'indicare i relativi punteggi):
________________________________________________________________________________
2) di avere svolto quale allenatore le seguenti attività: (dettagliare i titoli tenendo presente quanto previsto nell'allegato C indicando anche stagioni sportive, società, categorie dei campionati, etc., astenendosi dall'indicare i relativi punteggi):
_______________________________________________________________________________
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________________________________________________
4) di essere in possesso del seguente Attestato ________________________________________________________________________________
città e data ___________________________
___________________________________
firma per esteso
N.B. - ai sensi della legge 127/97 l'autocertificazione può essere presentata direttamente e firmata davanti al funzionario o può essere spedita con allegata la fotocopia della carta di identità o del passaporto.
ALLEGATO C
Tabella dei titoli, con relativi punteggi, validi ai fini dell'ammissione al Corso
TITOLI SPORTIVI - ATTIVITÀ DI CALCIATORE con tesseramento per la F.I.G.C. (*) |
Punti per ogni stagione sportiva |
1. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati di 1a o 2a o 3a categoria, serie B femminile o Campionato Regionale femminile |
1,00 |
2. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della L.N.D. partecipanti a Campionati di C.N.D. - eccellenza, Promozione, o serie A femminile o Campionato Berretti |
1,50 |
3. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti Serie "C" partecipanti a Campionati di Serie C/2 o ex Serie D o ex IV Serie o Campionato Primavera o De Martino |
2,00 |
4. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti Serie "C" partecipanti a Campionati di Serie C/1 |
2,50 |
5. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti partecipanti a Campionati di Serie "B" |
3,00 |
6. effettiva attività quale calciatore di prima squadra in Società della Lega Professionisti partecipanti a Campionati di Serie "A" |
3,50 |
|
Punti per ogni presenza |
7. per partite giocate in Rappresentative Nazionali di Lega (L.N.P.- L.P.Serie C - L.N.D.) Squadre Nazionali Giovanili (Juniores) e Nazionale U21 Femminile |
0,20 |
8. per partite giocate in Nazionale A femminile |
0,25 |
9. per partite giocate in Nazionale U.21 o Olimpica |
0,30 |
10. per partite giocate in Nazionale A |
0,50 |
(*) L'attività di calciatore con tesseramento per Federazioni straniere sarà valutata dalla Commissione con attribuzione del relativo punteggio
TITOLI SPORTIVI - ATTIVITÀ DI ALLENATORE* |
Punti per ogni stagione sportiva |
1. allenatore (non iscritto nei ruoli) di prima squadra partecipante a Campionati di L.N.D. |
2,00 |
2. allenatore (non iscritto nei ruoli) di prima squadra partecipante a Campionati di 2a categoria o categoria superiore, serie A o B femminile. |
3,00 |
TITOLI DI STUDIO (punteggi non cumulabili tra di loro) |
punti |
1. Diploma di Scuola Media Secondaria Superiore |
2,00 |
2. Diploma ISEF |
3,00 |
3. Laurea (viene conteggiata solo una laurea) |
3,00 |
ATTESTATI |
punti |
1. Corso di "informazione per Istruttori non qualificati" organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico (viene conteggiato solo un corso |
6,00 |
2. Allenatore in possesso dell’abilitazione ad “Allenatore di Calcio a Cinque” |
2,00 |
(*) Punteggi in vigore in attesa dell’applicazione a regime del testo aggiornato del Regolamento del Settore Tecnico
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
COMUNICATO UFFICIALE N. 12/Cf
(2003/2004)
La Corte federale, composta dai Sigg.ri:
Dott. Pasquale de LISE - Presidente
Avv. Salvatore CATALANO - Componente
Prof. Piero SANDULLI - Componente
Prof. Mario SANINO - Componente
Prof. Mario SERIO - Componente
Prof. Silvio TRAVERSA - Componente
Avv. Mario VALITUTTI - Componente
assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;
nella riunione tenuta in Roma il 18 dicembre 2003, ha adottato, tra le altre, le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:
1. PARERE INTERPRETATIVO DEGLI ARTT. 14 E 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUESITI DIVERSI FORMULATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, CONCERNENTI LE MODALITA’ PER SCONTARE LE SQUALIFICHE IRROGATE A CALCIATORI
La Corte è stata investita, su richiesta del Segretario federale, cui era stata trasmessa analoga istanza da parte del Presidente della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto e del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, dell’interpretazione delle norme di cui agli artt. 14, comma 10.1, e 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quesiti formulati dallo stesso titolare della Commissione Disciplinare.
In particolare, i dubbi sollevati riguardano le modalità di espiazione di una ampia tipologia di squalifiche, relative sia a gare del Campionato Juniores (tanto per l’ipotesi di calciatore fuori quota che per quella di atleta in quota) che a gare del Campionato Allievi.
Il primo quesito riguarda la possibilità di utilizzare nelle gare domenicali della prima squadra il calciatore partecipante al Campionato Juniores (tanto in quota che fuori quota) che, squalificato in tale competizione, abbia scontato la sanzione nella gara del turno successivo di quest’ultima, disputatasi il sabato precedente.
La risposta è senz’altro affermativa, alla luce del principio (ripetutamente sancito da questa Corte: vedi, da ultimo, Com. Uff. n. 13/Cf della stagione sportiva 2002/2003) secondo cui la sanzione della squalifica va espiata lungo il lasso temporale in cui si disputano le gare ufficiali della squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della medesima competizione in cui è stata posta in essere la condotta punita, con la conseguente piena liceità dello schieramento del calciatore in successiva gara di diversa competizione.
Il secondo, il terzo ed il quarto quesito possono essere riuniti, data la loro attitudine a ricevere risposta unitaria.
L’oggetto dei quesiti in parola riguarda, in sostanza, l’ipotesi di una squalifica inflitta in una data stagione sportiva (sia nel Campionato Juniores che in quello Allievi) e non scontata nella stessa: ci si chiede in quale gara di campionato della stagione successiva debba essere espiata la sanzione, e ciò con riferimento alla triplice ipotesi di squalifica: a) di calciatore fuori quota; b) di calciatore originariamente in quota, che, però, nella stagione successiva non rientri più nei limiti di età fissati per la categoria Juniores; c) di calciatore partecipante originariamente al Campionato Allievi, che nella stagione successiva ecceda i limiti di età fissati per la categoria.
La risposta deve essere nel senso della necessità che la pena inflitta al calciatore sia dallo stesso effettivamente scontata nella stagione successiva, nella squadra di sua militanza, ed in gare omogenee (e, quindi, tipologicamente corrispondenti) a quelle nelle quali era maturata la condotta punita. Poiché il principio di effettività deve ritenersi, nella prospettiva della efficacia deterrente delle sanzioni sportive, valore fondante dell’ordinamento federale, la sua applicazione va mantenuta ferma anche nell’ipotesi che – per ragioni soggettive od oggettive, legate, cioè, tanto al trasferimento del calciatore che alla mutata appartenenza della sua società rispetto al campionato originario – non sia possibile individuare nella stagione successiva gare omogenee nel senso prima indicato. Ed infatti deve tenersi conto che le norme sanzionatorie dell’ordinamento federale vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno, come avverrebbe se si consentisse alla eterogeneità delle gare della stagione successiva rispetto a quella della stagione precedente da cui trasse origine la squalifica di fungere da strumento di pratica elusione della pena e, quindi, di frustrazione delle finalità, sia afflittiva che deterrente, che la norma federale assegna al sistema sanzionatorio (eventualità, questa, lucidamente illustrata con preoccupazione nella richiesta di parere promossa dal Presidente della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto).
La conseguenza diretta di questo processo ermeneutico è, pertanto, che - qualora non ricorra, per le ragioni anzidette, il carattere di omogeneità tra la gara del passato incriminata e gare attuali – la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore. L’unico, intuitivo limite alla operatività di tale principio, in perfetta coerenza con quanto già affermato da questa Corte (vedi Com. Uff. n.5/Cf della stagione 2000/2001), è quello della separatezza tra gare di campionato e gare di coppa: rispetto ad esse – per le ragioni analiticamente enunciate nel parere di questa Corte da ultimo citato – il criterio di effettività della pena deve ragionevolmente cedere alla logica garantista che permea di sé la pronuncia in esame, dalla quale non v’è, ne è stato prospettato, motivo di discostarsi nella presente sede.
E’ innegabile, comunque, che sarebbe auspicabile un intervento riformatore della normativa federale, rivolto a rendere più immediato e perspicuo il coordinamento tra i vari profili di questa complessa materia e ad assorbire i possibili spazi di perplessità.
L’ultimo ed articolato quesito ha ad oggetto la fattispecie di squalifica irrogata, e non scontata nella stagione precedente, con riferimento a gare di Coppa Italia relative a calciatori che nella stagione successiva militino in squadre che disputano il corrispondente trofeo regionale; alla Corte viene anche chiesto di pronunciare il proprio parere con riferimento all’ipotesi inversa rispetto a quella appena descritta.
Ancora una volta la risposta al quesito va individuata attraverso il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (ed in particolare al parere citato per ultimo), alla cui stregua, ai fini dell’esecuzione delle sanzioni inflitte in gare di Coppa Italia, è ben possibile l’allargamento del rispettivo ambito di applicazione, con la conseguente espiazione anche in competizioni di Coppa organizzate da Lega diversa da quella cui apparteneva la società al momento della relativa irrogazione. Si tratta di una ulteriore, ragionevole manifestazione del principio di (concreta afflittività e di) effettività della pena, alla cui applicazione al caso concreto non v’è, ne è stata prospettata, ragione di derogare.
In conclusione, deve esprimersi il parere che, nei casi prima indicati, le squalifiche debbano scontarsi nella stagione sportiva successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delle Regioni (ove la squalifica fosse maturata in relazione a precedente gara di Coppa Italia) o di Coppa Italia (nell’ipotesi inversa di squalifica maturata in relazione a precedente gara di Coppa delle Regioni).
P.Q.M.
La Corte federale, pronunciando sui quesiti di cui in epigrafe, esprime il seguente parere:
a) un calciatore cui è stata inflitta una giornata di squalifica nel Campionato Juniores (al quale possa aver partecipato come fuori quota ovvero in età per tale campionato) può scontare la stessa nella gara del turno successivo che si disputa nella giornata di sabato e, quindi, essere utilizzato la domenica con la prima squadra;
b) un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa;
c) in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con riferimento a gare di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione sportiva militano in squadre che disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagione successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delle Regioni o di Coppa Italia.
2. QUESITI INTERPRETATIVI DEL PRESIDENTE FEDERALE, CONCERNENTI L’APPLICAZIONE,
AI CALCIATORI GIA’ TESSERATI PER SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE ALLA DATA, 14 MAGGIO 2002, DI ENTRATA IN VIGORE DELL’ART. 99 BIS DELLE N.O.I.F., ISTITUENTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DOVUTO DALLE SOCIETA’ PROFESSIONISTICHE A QUELLE DELLA L.N.D. E DEL S.G.S. A SEGUITO DELL’ESORDIO DI GIOVANI CALCIATORI, ALLA CUI FORMAZIONE QUESTE HANNO CONTRIBUITO, NELLA MASSIMA SERIE O DELLA CONVOCAZIONE PER LA NAZIONALE A E UNDER 21
1. Il quesito proposto alla Corte Federale, formulato dal Presidente della Federazione, in data 28 novembre 2003, prende le mosse da una lettera, indirizzata dall'Avv. Fabio Di Cagno, Presidente della Commissione Vertenze Economiche, al Presidente Federale, contenente una richiesta relativa alla interpretazione ed alla applicazione dell'articolo 99 bis delle N.O.I.F..
Tale articolo, introdotto dal Comunicato Ufficiale n. 34/A del 14 maggio 2002 e modificato con il Comunicato Ufficiale n. 47/A del 1° agosto 2002, ha ad oggetto il premio alla carriera e così recita: "1. Alle Società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a euro 103.291,37 (£ 200.000.000) per la formazione impartita ad un calciatore da esse precedentemente tesserato nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di Serie A; b) quando il calciatore viene convocato, con lo status di professionista nella Nazionale A o nella Nazionale Under 21.
Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del
tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore.
Tale compenso viene proporzionalmente ripartito, in ragione del periodo d'appartenenza, tra le società che hanno contribuito alla formazione del calciatore e deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento.
2. Tutte le controversie tra le società relative al premio di cui al precedente comma, sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche secondo le modalità previste dagli artt. 45 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva".
Questa Corte era stata già investita dal Presidente Federale, con nota del 18 novembre 2002, dei problemi di diritto transitorio derivanti da tale norma, priva di apposita disciplina intertemporale e, rilevata la delicatezza della questione e l’incertezza sull’effettiva portata della norma, aveva disposto la restituzione degli atti al Presidente Federale per ulteriori approfondimenti della materia (v. Com. Uff. n. 6/Cf del 29 novembre 2002.
Successivamente, al fine di risolvere la questione, la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno stipulato, in data 5 giugno 2003, un protocollo di intesa, che regola l’operatività di detto precetto per il periodo precedente alla data della entrata in vigore dell'articolo. Con tale protocollo i soggetti stipulanti l’accordo hanno previsto che:
"1. Il compenso di cui all'art. 99 bis delle NO.I.F. che le società di Serie A e Serie B corrispondono alle società della Lega Nazionale Dilettanti ovvero a quelle di puro Settore Giovanile, è ridotto a € 16. 000 (sedicimila) qualora i calciatori di cui al comma 1 lettera a) e lettera b) della disposizione sopra richiamata, alla data del 14 maggio 2002 siano già tesserati per la società tenuta a corrispondere il compenso.
2. Il presente protocollo d'intesa, ratificato dal Consiglio di Lega della L.N.P., dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e dal Consiglio Direttivo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, vincola le società associate.
3. La Lega Nazionale Professionisti, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica intervengono presso le proprie associate affinchè abbandonino le controversie già in essere presso la Commissione Vertenze Economiche aventi ad oggetto quanto disciplinato dal presente protocollo d'intesa, garantendo la definizione delle stesse nei termini e nelle
modalità previsti dal medesimo accordo ".
Alla luce delle sopra richiamate precisazioni ed in base al disposto dell'accordo di intesa sottoscritto dalle parti, al fine di verificare la vincolatività di esso, ricordata anche dal punto numero 2 dell’accordo, in capo a tutti i soggetti (società ed associazioni) appartenenti alle leghe firmatarie ed al settore giovanile, è necessario verificare i poteri dei soggetti che hanno redatto e firmato il protocollo d’intesa. Alla luce del coordinato disposto del dettato degli articoli 7 e 12 dello Statuto Federale e dell'art. 1, comma 3, lettera c), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, emerge chiaramente come i firmatari del protocollo d’intesa avessero i poteri per impegnare - come hanno fatto e ricordato al punto 2 - al rispetto dell'accordo non soltanto le componenti che lo avevano sottoscritto, ma anche le singole società e/o associazioni ad esse affiliate.
Pertanto, il protocollo d'intesa deve essere considerato pienamente vincolante ed operativo d’effetti per le società appartenenti alle leghe che lo hanno sottoscritto (Lega Nazionale Professionisti e Lega Nazionale Dilettanti), nonché per quelle aderenti al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
Avendo risolto positivamente il quesito proposto sub 1 rimane assorbito il quesito formulato con il numero 2 della richiesta del 28 novembre 2003 del Presidente Federale.
P.Q.M.
La Corte federale, pronunciando sui quesiti come in epigrafe formulati dal Presidente Federale, esprime il parere che il protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 giugno 2003 sia vincolante per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.
IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale de Lise)
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Gentile) (Dott. Franco Carraro)
COMUNICATO UFFICIALE N. 70
DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Stagione Sportiva 2003/2004
Si trasmette, in allegato, il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 286 del 10 dicembre 2003, inerente la modifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, in materia di certificazioni mediche.
Tale Decreto stabilisce la gratuità per il rilascio delle certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche.
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Massimo Ciaccolini |
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Carlo Tavecchio |
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Novembre 2003
Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” in materia di certificazioni
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10-12-2003)
Testo aggiornato al 10/12/2003
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all’art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 Febbraio 2002;
Visto l’art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che fissa la procedura per modificare gli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;
Valutata l’opportunità, anche ai fini di un’omogenea applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, di considerare il rilascio di una certificazione come l’esito finale di una prestazione complessa che include l’esecuzione degli accertamenti diagnostici e clinici necessari alla formazione del giudizio medico – legale;
Ritenuto necessario incentivare la pratica sportiva dei giovani e dei soggetti portatori di handicap e di promuovere comportamenti di elevato valore sociale quali l’affidamento e l’adozione di minori e lo svolgimento del servizio civile;
Vista la proposta di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, formulata dal Tavolo di monitoraggio e verifica dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, istituito nell’ambito della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancito l’8 agosto 2001;
Considerato che la suddetta proposta è stata condivisa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 aprile 2003;
Acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 settembre 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
“e) certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti ai fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge, con esclusione delle:
1) certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica nell’ambito scolastico, rilasciate dal medico di medicina generale ai sensi dell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000 e dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’art.29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2000;
2) certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica agonistica nelle società dilettantistiche;
3) certificazioni di idoneità all’affidamento e all’adozione di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
4) certificazioni di idoneità al servizio civile fino all’entrata in vigore dell’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.”
Roma, 28 novembre 2003
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro della Salute
Sirchia
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti
gennaio 2004
prot. n.
UFFICIO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 1 - 2004
Con il 1° gennaio 2004 sono entrare in vigore le disposizioni recate dalla legge n. 350 del 24 dicembre 2003 – Finanziaria 2004 - pubblicata nel S.O. n. 196/L alla G.U. n. 299 del 27 dicembre u.s.
Si portano a conoscenza delle società affiliate a questa Federazione, le norme che possono interessare più da vicino le società stesse nonché alcune di quelle più importanti che interessano la generalità dei contribuenti.
Articolo 2
Comma 11 – Viene istituita per l'anno 2004 un’addizionale comunale sui diritti d'imbarco sugli aerei, nella misura di E. 1 per ciascun passeggero. La tassa è parzialmente destinata ai comuni dove hanno sede gli aeroporti e a quelli ad essi confinanti ed é inoltre destinata a finanziare le misure volte alla prevenzione della criminalità ed alla sicurezza delle strutture aeroportuali e ferroviarie.
Comma 15 – Per le ristrutturazioni edilizie sostenute nel 2004, compete, entro l’importo massimo di E 60.000 di spese, la detrazione fiscale, pari al 41% degli importi a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali.
Comma 21 – Sono sospesi fino al 31 dicembre 2004 aumenti delle addizionali regionali e comunali eventualmente deliberati.
Commi 25, 26 e 27 - Sono prorogate le disposizioni concernenti la rivalutazione dei beni d'impresa con il conseguente versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 19% in tre rate annuali, rispettivamente del 50% e del 25% in ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Commi da 44 a 52 - Sono riaperti i termini per fruire delle sanatorie fiscali recate dalla precedente "Finanziaria 2003”. Il condono è esteso anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 per il quale le Dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003.
L’apertura delle sanatorie è totale riguardando essa le norme sul concordato (art. 7 della legge 289/2002), sull’integrativa (art. 8), sul tombale (art. 9), sugli omessi o tardivi versamenti (art. 9 bis), sulle imposte di registro e le altre imposte indirette (art. 11), la regolarizzazione delle scritture contabili (art. 14), la definizione delle liti potenziali (art. 15) e di quelle pendenti (art. 16).
Inoltre la legge stabilisce che non possono avvalersi del concordato o dell'integrativa i soggetti che hanno già utilizzato il tombale mentre dà la possibilità a coloro che hanno scelto in passato le forme di sanatoria parziale di utilizzare il tombale.
Il versamento delle somme dovute per fruire dei condoni, le quali restano inalterate rispetto a quelle stabilite dalla precedente "Finanziaria”, deve essere effettuato entro il prossimo 16 marzo 2004.
Con successiva e tempestiva Circolare saranno forniti ulteriori dettagli.
Comma 59 - E' stato elevato da E. 25.822,84 a E. 50,000 il limite massimo dei corrispettivi annui per fruire del particolare regime agevolativo previsto per i contribuenti cosiddetti minori che svolgono, tra l'altro, attività sportiva.
Detti soggetti, come è noto, determinano forfettariamente la base imponibile IVA nella misura del 50% dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi senza però poter detrarre l’IVA pagata sugli acquisti.
I soggetti “minori" sono esonerati dall'obbligo di annotazione dei corrispettivi e dalla liquidazione e dai versamenti periodici, ma devono versare l'IVA annualmente e presentare la dichiarazione annuale IVA.
Va ricordato che i soggetti che optano per la legge 398/91 sono esclusi dal regime forfettario di cui sopra.
Comma 63 - A decorrere dal 1° gennaio 2004 ed ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori delle rendite catastali sono rivalutati nella misura del 10 %.
Articolo 4
Commi 191 e 192 - Sono state apportate modifiche alle norme che disciplinano l'Istituto per il Credito Sportivo ed, in particolare, la concessione di contributi per interessi su mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali nonché il finanziamento della CONI Servizi SpA.
Comma 194 – Viene legislativamente risolta la questione relativa ai concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive.
In particolare, viene stabilito che i concessionari che non hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali, possono farlo entro il 31 gennaio 2004 dandone comunicazione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di stato versando il 30% del debito maturato per solo capitale. Le somme dovute per quote di prelievo non versate relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi, sono versate in tre rate di pari importo entro il 28 febbraio, il 30 giugno e il 30 ottobre 2004.
Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica ex d.lgs. n. 504/98, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi, sono versate in 5 rate annuali entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 2004.
Ai Concessionari che aderiscono nonchè a quelli che hanno a suo tempo tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001, ridotti del 33,5% in 5 rate annuali.
In considerazione delle minori entrate che a seguito delle predette disposizioni derivano al CONI Servizi S.p.A, è concesso un contributo annuale di 6 milioni di Euro dal 2004 al 2010.
Comma 196 - Il credito d'imposta concesso dall'art. 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - "Finanziaria 2001" - alle società di calcio di Serie C che stipulano il primo contratto da professionista con “giovani di serie" o con giovani fine a 22 anni, è aumentato dal 10 al 30%.
Comma 197 - Viene stabilito che le disposizioni recate dall'art. 8 della legge n. 91 del 1981 in materia di assicurazione degli sportivi professionisti non si applicano alle società che hanno adempiuto agli obblighi di cui all'art.6 del d.Igs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha dettato norme in materia di assicurazione degli sportivi professionisti
Commi 198 e 199 - E' concessa la possibilità alle società sportive di regolarizzare le posizioni debitorie nei confronti dell’INAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002, versandoli o in un'unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due rate di pari importo con scadenza al 30 settembre 2004 e al 30 aprile 2005. Il perfezionamento della procedura comporta la preclusione nei confronti delle società interessate di ogni accertamento e l'esclusione di sanzioni.
Commi da 200 a 203 – Alle società sportive che operano nel campionato di calcio di Serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di Serie A1 e A2, che nel periodo d'imposta 2004 incrementano il numero di giovani sportivi che siano cittadini dell'Unione europea di età compresa tra i 14 e i 22 anni assunti con contratto di lavoro dipendente, è concesso un credito d'imposta pari al 15% del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti e, comunque, nella misura massima annua di E. 5.164 per dipendente.
Il credito d'imposta è fruibile limitatamente ai nuovi assunti che risultano eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente risultanti nel periodo d'imposta 2003 ed alle seguenti condizioni:
a) la percentuale dei cittadini di Paesi Membri dell'Unione europea rispetto al totale dei giovani sportivi dipendenti della società sportiva deve risultare superiore a quella media dei tre anni precedenti;
b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per l'assicurazione contro gli infortuni e la morte;
a) le società abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.
II credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP nè ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del TUIR, è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2004 esclusivamente in compensazione ai sensi del d.Igs. 9 luglio 1977, n. 241.
Il credito d'imposta è fruibile entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per il 2005.
Comma 204 – Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali nonché per il finanziamento ed il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2004.
Comma 205 - L’assicurazione per morte o inabilità permanente a seguito di infortunio avvenuto in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive per i soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, introdotta obbligatoriamente dall'art. 51 della legge 27 dicembre 2002 "Finanziaria 2003", dovrà essere stipulata presso la Sportass allorché con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2004, saranno stabiliti le modalità tecniche per l’iscrizione all'assicurazione obbligatoria nonché i termini, la natura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.
Comma 252 - L'entrata in vigore della legge “Finanziaria 2004" è fissata al 1° gennaio 2004.