DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILET-TANTISTICHE
Articolo 8
(Trattamento tributario delle società e associazioni sportive dilettanti-stiche)
1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modi-ficazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sporti-ve dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c).
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato con l'articolo 37, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è elevato a 310.000 euro.
3. Nel Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modifica:
a) all'articolo 81, comma 1, la lettera m) è aggiunto in fine il seguente pe-riodo:
"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale rese in favore di socie-tà e associazioni sportive dilettantistiche"
4. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, al comma 1, come so-stituito dall'articolo 37, comma 2, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, è soppresso l'ultimo periodo.
5. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli Enti di promozione spor-tiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e as-sociazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sporti-ve dilettantistiche, direttamente connessi allo svolgimento dell'attività spor-tiva sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
7. Ai fini fiscali la finalità sportiva dilettantistica è equiparata a quella di educazione, didattica ed istruzione.
8. Al n. 27-bis dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, infine, le seguenti: "nonché delle socie-tà e associazioni sportive dilettantistiche".
9. Nell'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubbli-ca 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)", sono inserite le seguenti: "e le società e associa-zioni sportive dilettantistiche ".
10. Le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esentate dall'im-posta comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dall'imposta comunale sulla pubblicità, e dai diritti sulle pubbliche affissioni.
Articolo 9
(Sponsorizzazioni ed erogazioni liberali)
1. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche di importo annuo inferiore a 300 mila euro, costitui-sce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione del-l'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica atti-vità del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del Testo unico del-le imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Nel Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le se-guenti modificazioni:
a) all'articolo 13?bis, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla presente:
"i) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in cia-scun periodo d'imposta non superiore a duemilacinquecento euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il ver-samento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovve-ro secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
'c) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a duemilacinquecento euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche".
3. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al com-ma 1, punto 2, sono soppresse le parole "e le indennità di cui alla lettera m) del predetto comma 1"
4. All'articolo 111-bis, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
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