I reclami avverso le decisioni della Commissione Disciplinare devono essere trasmessi alla Commissione d'Appello Federale, Via G. Allegri n.14 - 00198 ROMA - a mezzo lettera raccomandata entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di decisione per la quale è prescritto l'obbligo di diretta comunicazione alle parti (es.: decisioni della Commissione Disciplinare a seguito di deferimento) entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione.
Le parti possono essere sentite dalla C.A.F. e possono ottenere a loro spese copia dei documenti ufficiali; la relativa richiesta deve essere formulata come dichiarazione di reclamo e deve essere preannunciata entro tre giorni entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare, provvedendo altresì ad inviare la relativa tassa reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali il reclamante deve inviare i motivi del reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha effettivamente ricevuto copia degli stessi.
E' ammesso reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso le decisioni adottate dalla Commissione Disciplinare nei seguenti casi:
a) squalifiche ai tesserati od inibizioni per dirigenti superiori ai dodici mesi;
b) squalifiche di campo superiori ai quattro mesi;
c) penalizzazione in classifica;
d) decisioni di carattere tecnico-disciplinare in ordine alla regolarità od allo svolgimento delle gare;
e) le sanzioni di cui alle lettere a) e b) inferiori rispettivamente a dodici mesi ed a quattro mesi inflitte a seguito di giudizio di prima istanza.
Non è ammesso proporre reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni di carattere tecnico-disciplinare in ordine alla regolarità e allo svolgimento delle gare di attività ricreativa ed amatoriale.
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