Codici di comportamento in materia di lotta al doping
Art.1
Soggetti impegnati Le norme contenute nel presente Codice di Comportamento, fermo restando il pieno rispetto delle norme costituzionali e delle leggi italiane dello Stato, si applicano a calciatori, allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti e altri operatori sanitari', responsabili medici sociali e medici sociali2.
Calciatori, allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti e altri operatori sanitari, responsabile medico sociale e medici sociali e dirigenti sono obbligati ad avere la miglior conoscenza possibile delle normative applicabili relative alla propria attività e delle responsabilità derivanti dalla violazione delle stesse. Calciatori, allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti e altri operatori sanitari, responsabile medico sociale e medici sociali e dirigenti sono tenuti al rispetto del presente codice di autodisciplina.
Art.2
Soggetto responsabile Il responsabile medico sociale e i medici sociali sono personalmente responsabili per le sostanze e i trattamenti sanitari che prescrivono al calciatore. Prescrizioni e somministrazioni devono essere documentate e conservate ai sensi dell'art.4.
Le società sono responsabili delle eventuali violazioni delle norme del presente Codice imputabili ai medici sociali.
Gli altri soggetti di cui all'art.1 devono riconoscere la competenza esclusiva del medico sociale nelle materie sanitarie, e in particolare nella prescrizione e somministrazione di trattamenti farmacologici, e attenersi alle sue decisioni.
Art.3
Obblighi di informazione e consensoIl responsabile medico sociale ha l'obbligo di informare i singoli calciatori sui prodotti somministrati e i trattamenti prescritti, ivi inclusi quelli omeopatici, fitoterapici, galenici e gli integratori alimentari di qualsiasi natura.
Il responsabile medico sociale ha altresì l'obbligo di raccogliere il consenso esplicito dei singoli calciatori ai trattamenti sanitari prescritti.
Art.4
Raccolta di dati Il responsabile medico sociale, in conformità alla prescrizione del Decreto del Ministero della Sanità del 13/3/1995 deve indicare nel Diario Clinico per ogni calciatore i prodotti somministrati, ivi inclusi quelli omeopatici, fitoterapici, galenici e gli integratori alimentari di qualsiasi natura e le terapie prescritte.
Tale documentazione individuale deve essere conservata dal responsabile medico sociale presso il proprio archivio e contenere indicazioni sulle terapie, le assunzioni di sostanze, gli eventuali trattamenti medici e paramedici che il calciatore esegua anche privatamente, nel rispetto delle previsioni in tema di dati sensibili dettate dalla Legge 675 del 1996.
Tale documentazione individuale deve essere costantemente aggiornata per l'intera durata del rapporto tra il calciatore e la società.
Al momento della cessazione del rapporto tra calciatore e società copia della Cartella sanitaria contenente il Diario Clinico deve essere consegnata, su richiesta, all'interessato.
Art.5
Obbligo di sottoporsi alle analisi Oltre ai controlli previsti dalle vigenti leggi, il calciatore si sottopone alle analisi eventualmente prescritte dal responsabile medico sociale per fini preventivi nella lotta al doping.
Il rifiuto immotivato del calciatore di sottoporsi ad analisi e controlli che il responsabile medico sociale illustri come opportuni a tali fini, può comportare la segnalazione da parte del responsabile medico sociale stesso alla Società, che avrà pertanto titolo per richiedere l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.'7.
Art.6
Responsabilità del calciatore Il calciatore non può assumere farmaci o sostanze attive, neppure con uso esterno, senza il controllo di un medico. Il calciatore è tenuto a comunicare al responsabile medico sociale l'intenzione di avvalersi di altro specialista o di altre figure sanitarie a scopi diagnostici e/o terapeutici. Il calciatore in questo caso deve produrre un'idonea liberatoria al responsabile medico sociale per i trattamenti che esegue autonomamente. Se lo specialista prescrive cure con sostanze e trattamenti sanitari, il calciatore deve comunicano al responsabile medico sociale consegnando la prescrizione dello specialista e segnalare tutti i prodotti che assume, ivi inclusi quelli omeopatici, fitoterapici, galenici e gli integratori alimentari di qualsiasi natura.
Il responsabile medico sociale valuta se le sostanze e i trattamenti sanitari prescritti dallo specialista o da altra figura sanitaria sotto controllo medico siano rilevanti ai fini del doping e in caso positivo deve segnalare il fatto al calciatore. Il responsabile medico sociale deve altresì fare presente al calciatore che tali aspetti hanno rilevanza anche nei confronti della società ed informarlo che la stessa deve essere resa edotta della situazione di rischio in cui può trovarsi indirettamente a causa del calciatore.
Art.7
Sanzioni L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice da parte dei calciatori, e delle società a sensi dell'art.2, comporta l'applicazione delle norme relative alla disciplina antidoping nell'ambito della tutela della salute di cui all'accordo collettivo di lavoro tra Calciatori professionisti e Società sportive e pertanto può essere sottomessa dalla parte lesa al Collegio Arbitrale previsto dall'Accordo medesimo.
Si applica analoga procedura per tutti gli altri Accordi di lavoro, ove esistenti, tra le parti di cui al presente Codice.
Art.8
Coordinamento federale In occasione di ogni convocazione in nazionale, la FIGC si impegna a dare disposizioni a che i medici responsabili redigano per ogni calciatore una dichiarazione che riepiloghi e illustri i trattamenti sanitari e le somministrazioni di prodotti farmacologici cui il calciatore è stato sottoposto nell'intero periodo di convocazione. Tale dichiarazione deve essere trasmessa immediatamente al medico della società di appartenenza con il quale il medico federale deve intrattenere uno stretto rapporto di collaborazione.
Analogo impegno assumono le Leghe per le convocazioni nelle proprie rappresentative.
In occasione di convocazioni in nazionali straniere, il calciatore, prima di riaccedere alla propria società, deve farsi rilasciare dai medici responsabili una dichiarazione che riepiloghi e illustri i trattamenti sanitari e le somministrazioni di prodotti farmacologici cui è stato sottoposto nell'intero periodo di convocazione.
Tale dichiarazione deve sempre essere consegnata dal calciatore al medico della società di appartenenza
Lega Nazionale Dilettanti
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