Proroga per l'obbligo del registratore di cassa
nelle società sportive
Proroga per l'obbligo del registratore di cassa
nelle società sportive
Circolare n° 11
della Lega Nazionale Dilettanti
Proroga al 1° luglio 2002 dell'obbligo dell'utilizzo degli apparecchi misuratori fiscali per l'emissione dei titoli di accesso alle manifestazioni spettacolistiche.
Con comunicato del 20 settembre u.s. il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che è stato attivato, attraverso la predisposizione di un testo regolamentare inviato al Consiglio di Stato per il rilascio del parere prescritto, l'iter necessario per l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica che proroghi ulteriormente, e cioè fino al 10 luglio 2002, il termine stabilito dall'art. 11 del D.P.R. 30dicembre 1999, n. 544.
Tale articolo stabilisce che i soggetti che prestano i propri servizi nell'ambito delle attività di spettacolo e quelli obbligati al pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti, che non siano dotati degli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal giorno dell'installazione dell'apparecchio. Si stabiliva, inoltre, che l'installazione dovesse essere effettuata entro il 30 giugno 2000, termine poi prorogato al 1° ottobre 2001 con il D.P.R. n. 416 del 29 dicembre 2000.
Con decreto 23 luglio 2001 dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nel supplemento Ordinario n. 229 alla G.U. n. 212 del 12 settembre 2001, sono state, nel frattempo, approvate "le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche nonché delle modalità di trasferimento alla SIAE dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi, in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26febbraio 1999, n. 60 e del decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000".
AI punto 16 del predetto decreto 23 luglio 2001, è stabilita una disciplina transitoria, in attesa dell'obbligo di installazione dei misuratori fiscali (10 luglio 2002), alla quale devono attenersi, intanto, fra l'altro, le società e associazioni sportive.
Detta disciplina transitoria dispone che i soggetti, i quali, in attesa dell'introduzione degli apparecchi misuratori fiscali o delle idonee biglietterie automatizzate, certificano i corrispettivi utilizzando i biglietti con contrassegno della SIAE, devono compilare la distinta d'incasso relativamente ai biglietti e trasmettono la distinta stessa all'Ufficio SIAE competente in relazione al luogo di spettacolo, entro il giorno 20 del mese stesso per gli eventi relativi ai primi 15 giorni del mese e per quelli relativi alla seconda metà del mese, entro il giorno 5 del mese successivo.
E' facoltativa l'indicazione sulla distinta d'incasso degli altri proventi conseguiti.
I soggetti che, invece, utilizzano ricevute fiscali o scontrini fiscali manuali o prestampati a tagli fissi, devono trasmettere un apposito prospetto - Allegato C3 al decreto - all'Ufficio SIAE competente in relazione a luogo di spettacolo, annotandovi facoltativamente anche i proventi non relativi agli ingressi, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.
I soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono rispettare le regole sopra descritte ma dovranno inviare la distinta d'incasso o il prospetto all'Ufficio SIAE competente in relazione al Comune ove è ubicata la sede sociale dell'associazione.
E' opportuno, comunque, far presente che sono in via di approntamento, come disposto dall'art. 32 della Finanziaria 2001, norme che recano semplificazioni particolari, in materia di certificazione dei corrispettivi, per le associazioni sportive dilettantistiche.
Le disposizioni in argomento saranno portate a conoscenza delle associazioni interessate non appena sarà definito il loro iter legislativo.
Ufficio Studi Tributari LND
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