link utili i comunicati della FIGC i risultati in tempo reale

Collegato Fiscale alla Finanziaria

Il Senato della Repubblica (Ddl 4336) in data 9.11.00 ha approvato -con qualche modifica- il testo del "Collegato Fiscale", già approvato dalla Camera dei Deputati (Ddl n. 7184).

Per quanto riguarda il settore dell'associazionismo sportivo (odierno art. 37, già art. 35 nel testo della Camera e prima art. 29 nell'originario testo del Senato approvato in data 5.07.00), non vi sono sostanziali variazioni rispetto al testo approvato dalla Camera dei Deputati in data 4.10.00.

Rispetto al tessuto normativo precedentemente in vigore (cfr. in particolare art. 25 L. 133/99), si evidenziano le seguenti innovazioni:

a) le erogazioni liberali effettuate dalle "Persone Fisiche" alle società sportive dilettantistiche diventeranno detraibili dall'imposta nella misura del 19% per il nuovo importo di L. 2.000.000 per anno e a condizione che il versamento sia effettuato tramite banca o ufficio postale o con altre modalità di pagamento da stabilire con apposito Decreto del Ministro delle Finanze (l'attuale art. 25 cit. prevede la detraibilità solo per L. 1.000.000 per anno e non prevede particolari modalità per l'effettuazione del pagamento).

(Esempio: il sig. Bianchi, persona fisica, che eroga gratuitamente L. 2.000.000 ad una società sportiva, invece di pagare -per ipotesi- L.10.000.000 di imposta IRPEF, pagherà solo L.9.620.000 di imposta, purché il versamento alla società sportiva sia effettuato con le predette modalità di pagamento, nulla cambierebbe in favore del sig. Bianchi se erogasse più di L. 2.000.000);

b) le erogazioni liberali effettuate dalle "Imprese" diventeranno deducibili dal reddito per l'importo di L. 2.000.000 per anno o -se l'erogazione è superiore a tale ammontare- nell'importo massimo del 2% del reddito di impresa dichiarato, senza necessità di particolari forme per l'effettuazione del versamento (l'attuale normativa contenuta nell'art. 65 TUIR non prevede alcun tipo di deducibilità per il reddito di impresa: si tratta dunque di novità positiva e rilevante).

(Esempio: la ditta individuale Bianchi o la s.n.c. Bianchi&Bianchi, che eroga gratuitamente L.5.000.000 ad una società sportiva, se -per ipotesi- ha un reddito di impresa al netto delle erogazioni liberali pari a L.50.000.000, potrà dedurre dal reddito L. 2.000.000 erogati alla società sportiva, se ha un reddito di impresa pari a L.200.000.000 potrà dedurre L. 4.000.000, se ha un reddito di impresa di L. 1.000.000.000 potrà dedurre dal reddito L. 5.000.000);

c) le erogazioni liberali delle "Persone Giuridiche" diventeranno, oltre che deducibili dal reddito di impresa (cfr. art. 95 TUIR che richiama l'art. 65), anche detraibili dall'imposta nella misura del 19% per il nuovo importo di L. 2.000.000 per anno e a condizione che il versamento sia effettuato tramite banca o ufficio postale o con altre modalità di pagamento che verranno stabilite con apposito Decreto del Ministro delle Finanze (l'attuale art. 25 cit. prevede la detraibilità solo per la metà dell'importo erogato con il limite di L. 1.000.000 per anno e non prevede particolari modalità per l'effettuazione del pagamento; è bene evidenziare che non si può escludere una interpretazione ancora più favorevole alle società sportive secondo la quale non sarebbero necessarie particolari modalità per l'effettuazione del pagamento da parte delle Persone Giuridiche; si aggiunge per completezza che nel Collegato Fiscale, -correttamente dal punto di vista della tecnica legislativa-, venendo abrogato il comma sesto dell'attuale art. 25, si è reso necessario aggiungere un paragrafo normativo all'art. 91 bis TUIR, invece di cancellare la parole "ridotto alla metà" che già vi compaiono)

(Esempio: la s.p.a. Bianchi che eroga gratuitamente L.2.000.000 ad una società sportiva, invece di pagare -per ipotesi- L.10.000.000 di imposta IRPEG, pagherà solo L.9.620.000 di imposta, purchè il versamento alla società sportiva sia effettuato con le predette modalità di pagamento e nulla cambierebbe se erogasse gratuitamente più di L. 2.000.000; la stessa s.p.a. Bianchi, poi, al fine di determinare l'imposta da pagare avrà tenuto conto come onere deducibile dal reddito anche della erogazione liberale e questa volta con il limite di L. 2.000.000 o se l'erogazione supera i L.2.000.000 con il limite del 2% del reddito);

d) le indennità forfetarie di trasferta, i premi e i compensi erogati dalle società sportive non costituiranno reddito per il percipiente fino al nuovo limite di L. 10.000.000 annui (verrà così elevato il limite di L. 6.000.000 di cui all'attuale art. 25). Verrà anche definitivamente e opportunamente abrogato il concetto di "prestazione" presente nell'attuale art. 25 (Esempio: un atleta potrà percepire esentasse l'intero importo di L. 10.000.000 anche per una sola prestazione nell'anno). Sulla parte eccedente il predetto limite di L. 10.000.000 fino a L. 40.000.000, la società sportiva opererà una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito oltre alle addizionali. Per gli importi eccedenti i 40.000.000, la ritenuta sarà operata a titolo di acconto (sempre e solo sulla parte eccedente il limite). Verrà però introdotto il penalizzante e ambiguo concetto di "compenso erogato nell'esercizio diretto di attività sportiva", concetto diametralmente opposto a quello molto più ampio ed elastico contenuto nell'attuale art. 25 di "compenso per prestazioni inerenti alla attività sportiva della società dilettantistica"

(Esempio: un giocatore, un allenatore o un arbitro hanno certamente diritto ai benefici indicati perchè svolgono direttamente l'attività sportiva, ma tale beneficio spetterà anche al dirigente sportivo che non svolge direttamente e personalmente l'attività sportiva?). È bene osservare che non viene abrogato l'obbligo di redazione della dichiarazione di sostituto di imposta anche in presenza di versamenti non superiori a L. 10.000.000, obbligo introdotto dal D.M. 473/99;

e) Per le società sportive in regime di 398/81, verrà eliminato il requisito della "occasionalità e saltuarietà" dei due eventi all'anno di cui all'attuale art. 25 (si ricorda che per tali due eventi all'anno non concorrono a formare reddito imponibile i proventi commerciali fino a L. 200.000.000 purchè connessi agli scopi istituzionali e i proventi realizzati per il tramite di raccolte pubbliche di fondi. Sarà così definitivamente risolto l'annoso problema dei tornei commemorativi o delle feste patronali che pur essendo "saltuari" non potevano considerarsi "occasionali" perchè si ripetevano tutti gli anni: ora i relativi proventi commerciali sono esentasse);

f) Verrà confermata l'elevazione del tetto della L. 398/81 a L. 360.000.000 annui, limite per altro già modificato in senso favorevole alle società sportive dall'art. 25 con decorrenza dal periodo di imposta successivo al 18.05.99 (la nuova norma trascrive in pratica il comma secondo dell'attuale art. 25, trasformandolo per ragioni sistematiche in comma terzo del medesimo art. 25);

g) Verrà confermato il coefficiente di redditività nella L. 398/81 del 3% (in sostituzione dell'originario 6%), coefficiente per altro già previsto dall'attuale art. 25 con decorrenza dal 18.05.99;

h) Verrà eliminata la possibilità di adeguare all'andamento effettivo dell'inflazione il limite di L. 360.000.000 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (con la farraginosa conseguenza che per adeguare tale limite occorrerà una formale Legge dello Stato, nemmeno un Decreto Legislativo del Governo sarà più sufficiente);

i) Verrà elevato a L.1.000.000 l'attuale limite di L.100.000 previsto dall'art. 25 e dal D.M. 473/99 per le operazioni a favore o contro le società sportive che devono essere effettuate tramite conti correnti bancari o postali (è bene osservare comunque che una società sportiva può ricevere una somma superiore al limite anche in contanti, purchè provveda poi a versare interamente tale somma in contanti sul conto corrente: è, infatti, semplicemente vietato girare a terzi tale somma in contanti in tutto o in parte. Sarà poi legislativamente previsto quello che è già previsto dal D.M. 473/99 e cioè che l'effettuazione di illegittime operazioni in contanti comporta la drastica decadenza dalla L. 398/81, anche -in teoria- per una sola violazione, il che induce a forti sospetti di legittimità costituzionale della normativa per la presunta violazione del criterio di ragionevolezza normativa);

j) Tutte le novità normative che verranno introdotte con il Collegato Fiscale entreranno in vigore retroattivamente con efficacia al 1.1.2000 e con l'effetto di una sorta di implicito condono

(Esempio: la società che ha corrisposto 10.000.000 a un atleta senza effettuare la ritenuta nel 2000 anche prima dell'entrata in vigore del Collegato Fiscale, potrà invocare il nuovo regime). D'altra parte però non si farà luogo a sanzioni o rimborsi per chi ha comunque agito nel rispetto delle disposizioni dell'attuale art. 25 (Esempio: l'atleta che sulla parte eccedente i 6.000.000, ma inferiore a L. 10.0000.00 si è visto effettuare la ritenuta di imposta, non può chiede il rimborso).