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Addizionale regionale allIRPEF per lanno 2002

Per lanno 2002 subiscono alcune modifiche le aliquote relative alladdizionale regionale, istituita con lart. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Infatti, mentre molte regioni hanno mantenuto laliquota unica nazionale dello 0,90%, alcune hanno adottato aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito del singolo contribuente ad anche alle diverse tipologie reddituali e situazioni familiari dello stesso.

Come è noto, laddizionale regionale si determina applicando laliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo considerato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini della stessa imposta.

Laddizionale regionale va liquidata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi e va versata, con modello F24, alla regione in cui il contribuente stesso ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dellanno cui si riferisce laddizionale medesima.

Il versamento si effettua in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il saldo dellIRPEF, senza obblighi di versamento in acconto.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati e a quelli di lavoro dipendente, ivi compresi quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, laddizionale regionale è determinata dai sostituti dimposta allatto delleffettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.

Limporto delladdizionale regionale è trattenuto, dal sostituto dimposta, in un numero massimo di 11 rate a partire dal periodo (mese) di paga successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro limporto è trattenuto in un unica soluzione nel periodo di paga in cui si sono svolte le operazioni di conguaglio.

Limporto da trattenere deve essere certificato nel modello Cud che il sostituto dimposta deve rilasciare entro il 31 marzo.

Anche alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfettari di spesa, ai premi ed ai compensi di cui allart. 81 comma 1 lett. m) del TUIR, erogati nellesercizio di attività sportive dilettantistiche, sono applicabili, da parte dei sostituti dimposta, le addizionali regionali.

Infatti, lart. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nel testo modificato dalla legge 342/2000, stabilisce che sulla parte imponibile dei detti redditi le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dallart. 11 dello stesso testo unico .... maggiorata delle addizionali di compartecipazione allimposta sul reddito delle persone fisiche.

Laliquota di compartecipazione delladdizionale regionale, fissata originariamente tra lo 0,50% e luno per cento, è stata portata allo 0,90% a decorrere dallanno 2000, dallart. 3, comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, fermo restando che ciascuna regione, con proprio provvedimento da pubblicare nella G.U. non oltre il 30 novembre dellanno precedente a quello cui laddizionale si riferisce, può maggiorare laliquota suddetta fino all1,4%.

Il comma 3 bis dellart. 4 del D.L. n. 347/2001, convertito con modificazioni nella legge n. 405 del 2001, ha stabilito che, limitatamente al 2002, le regioni possono disporre laumento delladdizionale entro il 31 dicembre 2001 e che, con legge regionale, la maggiorazione può essere superiore a 0,5 punti percentuali.

A seguito di tale disposizione legislativa, cinque regioni - Lombardia, Veneto, Piemonte Marche e Umbria - hanno introdotto aliquote differenziate a seconda degli scaglioni di reddito nonché delle diverse tipologie di reddito ed anche delle situazioni soggettive familiari del contribuente, mentre tutte le altre regioni hanno mantenuto laliquota unica dello 0,90%.

Si riportano, di seguito, le addizionali regionali allIRPEF, dovute sui redditi conseguiti nel 2002, stabilite dalle suddette regioni.

Regione LOMBARDIA (legge regionale 18.12.2001, n. 27 - G.U. n. 298 del 24.12.2001)

Fino a euro 15.493,71 (L. 30 milioni) 1,2%

oltre a euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41 (L. 60 mln) 1,3%

oltre a euro 30.987,41 1,4%

Ai redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito della prima casa, determinati ai fini dellIRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiori a euro 10.329,14 (L. 20 mln) continua ad applicarsi laliquota dello 0,90%.

Regione VENETO (legge regionale 24.12.2001 n. 40 - G.U. n. 301 del 29.12.2001)

Fino a euro 10.329,14 (L. 20 milioni) 1,2%

oltre a euro 10.329,14 e fino a euro 15.493,71 (L. 30 mln)1,3%

oltre a euro 15.493,71 e fino a euro 69.721,68 (L 135 mln) 1,4%

- oltre a euro 69.721,68 1,9%

Per le famiglie con disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, laliquota delladdizionale regionale allIRPEF relativa ai redditi complessivi fino a euro 30.987,41 (L. 60 mln) è fissata nella percentuale dello 0,90%.

Regione PIEMONTE (legge regionale 13.12.2001, n. 34 - G.U. n. 294 del 19.12.2001)

Fino a euro 10.329,14 (L. 20 mln) 0,90%

- oltre a euro 10.329,14 1,4%

Regione MARCHE (legge regionale 19.12.2001, n. 35 - GU n. 298 del 24.12.2001)

Fino a euro 15.493,71 (L. 30 milioni) 0,90%

oltre a euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41 (L. 60 mln) 1,91%

oltre a euro 30.987,41 e fino a euro 69.721,68 (L. 135 mln) 3,6%

oltre a euro 69.721,68 4%

Regione UMBRIA (Deliberazione 18 - 12-2001 - G.U. n. 300 del 28.12.2001)

Fino a euro 10.329,14 (L. 20 mln) 0,90%

oltre a euro 10.329,14 1,1%

Giova tenere presente che alle addizionali regionali vanno ad aggiungersi le addizionali comunali che si differenziano da comune a comune con aliquote che variano da un minimo dello 0,10% ad un massimo dello 0,50% fatta eccezione per alcuni comuni che non hanno deliberato alcuna aliquota.