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b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purchè ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato.
Per le violazioni ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonchè i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva".

3- Va infine tenuto conto di alcune norme procedurali che molte volte, non essendo rispettate dalle parti, conducono ad un immediato rigetto del ricorso, senza neppure affrontare il merito della questione.

Si tratta in particolare del mancato rispetto di precise norme volte a garantire il contraddittorio tra le parti, il termine entro il quale può essere fatta valere la pretesa, le modalità di svolgimento della riunione avanti alla Commissione, la decisione, ecc. ....
Ebbene chiarito che il ricorso, da inviare alla Commissione Vertenze Economiche presso la Lega Nazionale Dilettanti, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), deve essere presentato "perentoriamente entro il termine della stagione sportiva successiva a quella a cui si riferisce la controversia" devono essere rispettate le seguenti regole procedurali:

a) - il ricorso deve esser sottoscritto dal tesserato e contenere l'esposizione dei fatti e dei motivi sui quali è fondata la pretesa;
- al ricorso deve essere allegata ogni documentazione ritenuta utile ai fini della decisione;
- una copia del ricorso deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), alla Società controinteressata;
- la ricevuta in originale della raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.) inviata alla Società controinteressata deve essere allegata al ricorso;

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